B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3195/2012
Sen t en z a d e l 2 s e t t emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. David Simoni,
Via Giuseppe Bagutti 14, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
(attualmente: Segreteria di Stato della migrazione),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto della naturalizzazione agevolata.
C-3195/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano è nato il (…) a B._______ in provincia di
C._______. Egli ha interessato le autorità giudiziarie italiane a più riprese,
ed è stato da esse ripetutamente condannato, segnatamente, per quel che
qui più interessa:
- con sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, irre-
vocabile il 26 marzo 1990, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio
1985 dalla Corte di Assise di D._______, l'interessato è stato condannato
per «associazione per delinquere» ex art. 416 Codice penale italiano (in
seguito: CP-It), per il reato commesso il 31 luglio 1981, alla reclusione per
3 anni e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;
- con sentenza del 5 giugno 1993 della Pretura di E._______, irrevocabile
il 20 gennaio 2000, l'interessato è stato condannato per furto, commesso il
23 novembre 1990 a E._______, e condannato alla pena detentiva di 4
mesi con multa di 206.58 Euro;
- con sentenza del 31 gennaio 1995 del Tribunale di F._______, irrevoca-
bile il 28 febbraio 1996, l'interessato è stato condannato per violazione
delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, e con-
dannato all'arresto per 6 mesi.
B.
Il 30 luglio 1998, facendo seguito ad un mandato di arresto internazionale
proveniente dall'Italia, fondato sulla presunta commissione di partecipa-
zione a doppio omicidio come pure alla partecipazione ad un'organizza-
zione criminale di tipo mafioso, le autorità di polizia del Cantone Lucerna
procedevano alla perquisizione dell'abitazione dell'interessato dove veni-
vano rinvenute diverse armi semi-automatiche (cfr. Durchsuchungsproto-
koll del 30 luglio 1998).
C.
Il 23 dicembre 1998 A._______, che era giunto irregolarmente in Svizzera
nel gennaio del 1994, si univa in matrimonio con G._______, cittadina sviz-
zera nata il (…). Dalla loro unione sono nati, precedentemente al matrimo-
nio H._______, il (…) e I._______, il (…).
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Pagina 3
D.
Conseguentemente ad un ordine di arresto internazionale A._______ ve-
niva estradato in Italia il 10 febbraio 1999. Tuttavia l'estradizione in Italia
veniva concessa unicamente per l'imputazione al reato di concorso in du-
plice omicidio (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa il 7 ottobre 1994
dall'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di
J._______), ma non per il reato di associazione a delinquere di tipo ma-
fioso, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, e detenzione di
armi da fuoco (cfr. ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio del
Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di E._______) (cfr.
Auslieferungsentscheid dell'Ufficio federale di Polizia, dell'11 novembre
1998).
Il 13 marzo 1999, la Corte di Assise di Appello di J._______ assolveva
A._______, dalle imputazioni di omicidio e di partecipazione ad associa-
zione a delinquere di stampo mafioso «per non avere commesso il fatto»,
dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare applicata dal GIP
di J._______ nei suoi confronti, come pure disponendone la liberazione
immediata (cfr. Sentenza della Corte di Assise di Appello di J._______, del
13 marzo 1999, pagg. 5 e 8).
E.
L'interessato ritornava quindi in Svizzera, dove il 5 gennaio 1999
G._______ postulava, a nome del marito, il rilascio di un permesso di sog-
giorno per motivi famigliari. Esso veniva dapprima rifiutato dalle autorità
cantonali del Cantone Lucerna, con decisione del 24 gennaio 2000, ed in
seguito rilasciato, con annullamento della decisione dell'autorità di prima
istanza, da parte del Verwaltungsgericht del Cantone Lucerna (cfr. deci-
sione del 14 luglio 2000).
Durante la sua presenza in Svizzera A._______, interessava pure le auto-
rità penali del Cantone di residenza, le quali lo hanno condannato con
Strafverfügung Amtsstatthalteramt di Lucerna del 1° aprile 1999, per sog-
giorno illegale in Svizzera dal 26 gennaio 1994 al 30 giugno 1998, nelle
località di K._______, L._______ e M._______, a 3 mesi di detenzione so-
spesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
F.
Nell'agosto del 2004 A._______ si trasferiva con la famiglia nel Cantone
Ticino, e meglio a N._______. Egli veniva dapprima posto a beneficio di un
permesso di dimora «B», ed in seguito, dopo un primo rifiuto, l'interessato
otteneva il 30 marzo 2008 il permesso di domicilio «C», dopo una prima
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Pagina 4
richiesta rifiutata nel 2006 (cfr. incarto cantonale). Durante il soggiorno nel
Cantone Ticino, dove l'interessato risulta a beneficio di prestazioni delle
assicurazioni sociali (assicurazione invalidità e prestazioni complementari
AVS/AI) dal marzo del 2005, è nata la terzogenita O._______ il (…).
G.
Il 28 settembre 2005 A._______ ha quindi inoltrato la domanda di natura-
lizzazione agevolata ex art. 27 della legge federale su l'acquisto e la perdita
della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0).
Con decisione del 14 maggio 2012 l'Ufficio federale della migrazione (in
seguito: UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione,
SEM) ha respinto la domanda dell'interessato, indicando che non erano
«dati gli elementi per ritenere che negli ultimi anni [egli] si sia sufficiente-
mente conformato all'ordinamento giuridico svizzero, né che lo faccia in
avvenire» (cfr. decisione UFM, pag. 3). In particolare l'autorità di prima
istanza ha evidenziato che il richiedente ha subito ripetute condanne da
parte dei tribunali italiani, e meglio nel 1986 per associazione a delinquere
di tipo mafioso, nel 1991 per ricettazione, violazione delle disposizioni sul
controllo delle armi e calunnia, nel 1993 per furto, nel 1994 per oltraggio a
pubblico ufficiale e per guida di un veicolo senza disporre di regolare per-
messo di condurre, e nel 1995 per violazione delle misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose. Con riferimento all'appartenenza
alla 'ndrangheta calabrese, l'UFM ha indicato che risulta essere estrema-
mente raro ritirarsi a vita privata e praticamente impossibile che venga con-
cesso di ritirarsi a persone giovani, ma anche colui che si ritira ha «sempre
e comunque l'obbligo di mettersi a disposizione dell'organizzazione, se ri-
chiesto, in qualsiasi momento e per tutta la vita» (cfr. decisione UFM, pag.
2). Ciò detto, l'autorità federale ha indicato che l'interessato «potrebbe […]
costituire una minaccia per la sicurezza interna e esterna della Svizzera»,
ipotesi corroborata anche dal rinvenimento presso il domicilio del richie-
dente di «quattro fucili automatici Kalashnikov, tre armi da pugno e 700
munizioni» nel corso della perquisizione del domicilio nel 1998 (cfr. ibidem).
H.
Con ricorso del 14 giugno 2012 A._______ ha postulato in via principale al
Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale) di annullare la de-
cisione dell'UFM e di concedergli la cittadinanza svizzera. In via subordi-
nata il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione appellata e di proce-
dere con nuovi accertamenti. A._______ ha inoltre richiesto di essere posto
a beneficio del gratuito patrocinio.
C-3195/2012
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Nel merito del gravame il ricorrente ha rilevato di adempiere alle condizioni
poste dalla legislazione svizzera per beneficiare della naturalizzazione
agevolata e meglio di essere integrato in Svizzera, di conformarsi all'ordi-
namento giuridico svizzero e di non compromettere la sicurezza interna o
esterna della Svizzera. A suo dire dopo aver trovato «un'ottima acco-
glienza» in Svizzera, si sarebbe integrato alla perfezione non commettendo
alcun reato, ma costruendosi una famiglia. Il ricorrente ha contestato inoltre
le allegazioni dell'autorità di prime cure, in particolare di essere stato con-
dannato, nel 1986 per associazione «di stampo mafioso» ex 416 bis CP-It,
bensì unicamente per associazione a delinquere semplice ex art. 416 CP-
It. Con riferimento agli altri delitti enumerati dall'UFM, A._______ ha rile-
vato che essi, oltre ad essere stati commessi «in un momento di grave
disagio e disorientamento psicologico nel quale si è trovato» sono «insu-
scettibili a determinare un qualsivoglia pericolo per la sicurezza interna o
esterna per la Svizzera» (cfr. pag. 5 dell'atto ricorsuale). Per di più a suo
dire l'UFM si sarebbe fondato su atti non aggiornati, nella misura in cui la
condanna per calunnia è stata revocata in quanto «il fatto non sussiste» il
15 marzo 2002, la condanna per guida senza permesso di condurre non
sarebbe più un reato penale dopo la depenalizzazione avvenuta nel 1999,
e i restanti reati, come emerge da casellario giudiziale italiano, sarebbero
«estinti per effetto delle leggi di amnistia ed indulto». Con riferimento alle
armi rinvenute al proprio domicilio, il ricorrente ha rilevato che le stesse
erano state «legalmente acquistate dalla moglie e poi tutte rivendute nel
corso del 2000», tanto più che né lui né la moglie hanno subito una con-
danna per infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e
le munizioni (LArm, RS 514.54). Infine A._______ ha rilevato di avere «il
casellario giudiziale […] perfettamente lindo» dal momento che egli po-
trebbe promuovere azione di riabilitazione penale e vedersi cancellate tutte
le iscrizioni rimaste. Quanto alla domanda di gratuito patrocinio il ricorrente
ha indicato di essere beneficio di una rendita invalidità e di rendite di pre-
stazioni complementari, che la moglie non svolge un'attività lucrativa, e che
i beni e i redditi in suo possesso non sono sufficienti per sopperire ai suoi
bisogni personali e a quelli della sua famiglia.
I.
Con decisione incidentale del 18 giugno 2012 il Tribunale ha invitato il ri-
corrente a presentare il formulario di «domanda di gratuito patrocinio» de-
bitamente compilato. Esso è stato quindi trasmesso all'autorità giudicante
il 10 agosto seguente.
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Pagina 6
J.
Con scritto del 13 settembre 2012 l'UFM ha chiesto al Tribunale una pro-
roga di cinque mesi per l'inoltro della risposta al gravame presentato da
A._______, allo scopo di chiarire l'appartenenza o meno dell'interessato
alla 'ndrangheta calabrese, rispettivamente la liceità del possesso delle
armi rinvenute al domicilio del ricorrente.
K.
Con risposta del 13 dicembre 2012 l'autorità di prima istanza ha dapprima
rilevato che il ricorrente non ha prodotto alcuna sentenza di condanna, ma
"esclusivamente" la sentenza del 13 marzo 1999 della Corte di Assise di
Appello di J._______ in cui veniva prosciolto dall'accusa di omicidio. L'UFM
ha sottolineato inoltre che A._______ certo non poteva essere condannato
per associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis CP-It poiché tale disposto
di legge è entrato in vigore posteriormente alla causa giudiziaria conclusasi
con la condanna; nonostante ciò i «personaggi con i quali è stato condan-
nato il ricorrente per associazione a delinquere», appartenenti al clan dei
P._______ sono stati condannati anche posteriormente «per associazione
a delinquere di stampo mafioso e altri efferati crimini», così come si evin-
cerebbe dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di C._______
del 5 ottobre 2008. A fronte di ciò l'UFM ha ribadito che «non si può che
constatare il carattere mafioso dell'associazione a delinquere per il quale è
stato condannato [il ricorrente] nel 1989 [fatti commessi nel 1981, la con-
danna di primo grado risale invece al 1985, quella in appello al 1986 ed è
diventata definitiva nel 1990]». A comprova delle proprie allegazioni l'auto-
rità federale ha ricordato che anche la Fedpol ha indicato A._______ quale
membro della 'ndrangheta calabrese (cfr. rapporto Fedpol del 30 ottobre
2012 agli atti). Infine l'autorità federale ha ribadito che le armi rinvenute
presso il domicilio dell'interessato costituiscono «un pesante indizio della
sua appartenenza passata o presente alla 'ndrangheta». Ciò detto l'UFM
ha proposto il rigetto del ricorso.
L.
Con replica del 31 gennaio 2013 il ricorrente ha rilevato che spetta all'au-
torità inferiore produrre ogni prova (tra cui anche eventuali decisioni penali)
o elemento a sostegno del rifiuto di concedere la naturalizzazione agevo-
lata, essendo per il resto decisivi unicamente gli esiti delle procedure penali
avviate contro di lui, e non semplici notizie riguardanti dette procedure. Nel
caso concreto deve essere considerato in particolare lo scarceramento e il
rientro in Svizzera dopo l'estradizione, evidentemente possibile, a suo dire
solo, con la piena assoluzione (cfr. replica, pagg. 2 e 3). A._______ ha
quindi indicato che nel caso in esame deve essere considerato unicamente
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Pagina 7
il comportamento mantenuto dall'interessato in Svizzera e ribadito che de-
vono essere prese in conto solamente eventuali condanne definitive. Con-
seguentemente non possono essere considerati i reati di ricettazione, vio-
lazione delle disposizioni sul controllo delle armi e guida di un veicolo
senza patente di guida poiché non figurano più sul casellario. Sarebbero
invece da considerare unicamente la condanna definitiva per il furto com-
messo nel 1990, alla quale è però stato applicato l'indulto. A._______ rileva
per di più di non rappresentare un pericolo per la sicurezza interna o
esterna per la Svizzera, atteso che le vicende giudiziarie in cui è stato coin-
volto, sono la conseguenza del «grave disagio e disorientamento psicolo-
gico» subito dopo un'ingiusta carcerazione preventiva.
Con riferimento alla condanna subita per associazione a delinquere
A._______ ha rilevato di essere stato condannato per essere «stato rite-
nuto vicino al "clan P._______" e responsabile di un reato (associazione a
delinquere) che in Svizzera non è riconosciuto come reato», come pure di
avere interamente espiato la propria pena detentiva di tre anni e sei mesi
inflittagli in Italia, ma di essere stato definitivamente assolto per altri reati
comuni quali omicidi, che pure gli erano contestati in quel processo. Ne
consegue a suo dire che il richiamo operato dall'UFM all'ordinanza di cu-
stodia cautelare del 5 ottobre 2008, non emessa nei suoi confronti, ma di
altre persone che furono con lui coinvolte in quel processo «appare scor-
retto e fuorviante» (replica, pag. 5), ed in particolare essa non è una con-
danna e non lo menziona quale persona associata alla 'ndrina P._______-
Q._______.
Per il resto, il ricorrente ha ribadito di aver sempre mantenuto in Svizzera
una condotta irreprensibile e conforme all'ordinamento giuridico, come di-
mostra il casellario giudiziale elvetico. Anche le armi rinvenute in occasione
della perquisizione domiciliare nel 1998, erano detenute in conformità alla
legge svizzera, così come si evince dall'assenza di condanne ai sensi della
LArm, e dalla circostanza che dette armi sono state riconsegnate e vendute
dalla moglie, quale legittima proprietaria, ad un armaiolo.
In conclusione A._______ ribadisce di avere il casellario giudiziale perfet-
tamente pulito, nella misura in cui in Svizzera non risultano iscrizioni e in
Italia egli «può promuovere azione di riabilitazione penale […] e vedersi
cancellate tutte le iscrizioni rimaste» (cfr. replica, pagg. 10 e 11).
M.
Con duplica del 20 marzo 2013 l'autorità di prima istanza ha in sostanza
ribadito di avere rifiutato la domanda di naturalizzazione agevolata «non a
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causa delle iscrizioni ancora presenti nel suo casellario giudiziale, bensì a
causa della sua appartenenza alla Mafia» (cfr. duplica pag. 2). L'apparte-
nenza ad un organizzazione criminale, che a differenza di quanto sostiene
l'avvocato del ricorrente, è punibile anche in Svizzera giusta l'art. 260ter
CP renderebbe, a dire dell'UFM, A._______ ricattabile e dunque un rischio
per la sicurezza della Svizzera. Con riferimento all'ordine di custodia cau-
telare del 2008, l'autorità di prima istanza ha pure evidenziato che, benché
esso non riguardi direttamente il ricorrente, da esso «si evince chiaramente
che [A._______] si muoveva nell'orbita della 'ndrangheta e che fu condan-
nato con diversi suoi esponenti» (duplica, pag. 3).
N.
Con osservazioni dell'8 maggio 2013 il ricorrente ha ribadito le proprie al-
legazioni di fatto e di diritto rilevando di essersi sempre conformato all'or-
dinamento giuridico elvetico e di non compromettere la sicurezza interna
ed esterna della Svizzera, evidenziando altresì di contestare il rifiuto della
naturalizzazione agevolata sulle considerazioni espresse dall'UFM nei suoi
confronti, quale «membro presunto della mafia», siccome questa circo-
stanza non risulterebbe dalla documentazione agli atti.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF
questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni
rese dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di acqui-
sizione della naturalizzazione agevolata possono essere impugnate da-
vanti al Tribunale – conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit – che statuisce
quale autorità precedente al Tribunale federale (in seguito TF) (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha il diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede-
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rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella
procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al
momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi ci-
tata).
3.
Ai sensi dell'art. 27 LCit, nel caso di un coniuge straniero, questi può pre-
sentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto com-
plessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), deve risiedervi da un anno
(lett. b), come pure deve vivere da tre anni in unione coniugale con il citta-
dino svizzero (lett. c). Inoltre, giusta l'art. 26 LCit la naturalizzazione age-
volata è accordata se il richiedente è integrato in Svizzera (lett. a), si con-
forma all'ordinamento giuridico svizzero (lett. b) e non compromette la si-
curezza interna o esterna della Svizzera (lett. c.).
4.
4.1 Nella fattispecie in esame le condizioni cumulative poste dall'art. 27
LCit, relative al caso specifico del coniuge di un cittadino straniero, non
sono controverse. Il ricorrente si è infatti unito in matrimonio con
G._______, cittadina elvetica, il (…) a M._______. Da allora, e fatta ecce-
zione per un periodo nel 1999 in cui è stato estradato in Italia, A._______
ha sempre vissuto in terra elvetica con la moglie ed i figli nati da quest'u-
nione.
4.2 L'autorità di prima istanza contesta invece l'adempimento delle condi-
zioni poste dall'art. 26 LCit, e meglio ritiene che l'attività passata delittuosa
del ricorrente, per la quale è stato condannato per partecipazione ad un'as-
sociazione a delinquere nel 1986, a 3 anni di reclusione, non consente di
escludere che A._______ commetta nuovi reati e si conformi all'ordine giu-
ridico svizzero. Conseguentemente per l'autorità inferiore egli rappresenta
pure «una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera» (cfr.
decisione UFM del 14 maggio 2012 pag. 2).
5.
5.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
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Pagina 10
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwalt-un-
gsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 e segg.).
Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle
parti (art. 13 PA; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 e segg.).
5.2 Nell'ambito della procedura amministrativa vale il principio del libero
apprezzamento delle prove. L'autorità giudicante deve formarsi un'opi-
nione in modo diligente, coscienzioso ed imparziale sui fatti da dimostrare,
per poter stabilire se essi siano veri o falsi. La prova è in particolare valida
se il giudice, a seguito del suo apprezzamento, giunge al convincimento
che un fatto rilevante per il giudizio si è verificato: non è richiesta l'assoluta
certezza, bensì è sufficiente il convincimento fondato sull'esperienza e
sulla ragione pratica. Per quanto riguarda il grado della prova, l'autorità
deve apprezzare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di cui dispone.
La PA non prevede regole rigide a questo proposito e nemmeno presup-
pone una certezza indubbia. Determinante è unicamente la convinzione
dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, se-
condo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dub-
bio ragionevole (KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Waldmann/Weissen-berger
[ed.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 12, con i riferimenti giurispru-
denziali citati).
Qualora non sia possibile fornire la prova di un determinato fatto, oppure
quando la raccolta di tale mezzo di prova non sia ragionevolmente esigibile
da parte dell'autorità, torna applicabile la regola posta dall'art. 8 CC se-
condo cui chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, n. 1563, pag. 518; DTF 112 Ib 65; 121 II 257; 114 Ia 1).
5.3 Va altresì ricordato che per l'accertamento dei fatti l'autorità si serve,
se necessario di documenti, informazioni delle parti, di terzi o di testimo-
nianze, oltre che di sopralluoghi e perizie (cfr. art. 12 PA). A questo scopo
è dunque lecito ricorrere alla collaborazione di altre autorità affinché queste
ultime, nel limite delle proprie competenze, possano fornire il loro apporto
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Pagina 11
al fine di un corretto accertamento dei fatti (cfr. a questo proposito KRAU-
SKOPF/EMMENEGGER, op. cit., ad art. 12, n. 179 e segg.).
6.
6.1 Con riferimento alla nozione di rispetto dell'ordine giuridico la giurispru-
denza ritiene che il richiedente debba godere di una buona reputazione in
materia penale e in materia di esecuzione e fallimento (cfr. Messaggio con-
cernente la modificazione della legge sulla cittadinanza del 26 agosto
1987, in FF 1987 III 245; e cfr. sentenze del TAF C-1216/2006 del 9 no-
vembre 2007 consid. 4, C-1128/2006 del 28 aprile 2008 consid. 4 e C-
1929/2007 dell'8 maggio 2009 consid. 6). Nella prassi si pretende dal ri-
chiedente la naturalizzazione svizzera agevolata di aver rispettato, nel
corso dei 5 anni precedenti la richiesta, l'ordinamento giuridico svizzero e
quello di tutti gli Stati dove ha soggiornato. Inoltre nel proprio casellario
giudiziale non devono figurare iscrizioni e nessun procedimento penale
dev'essere in corso in Svizzera o negli Stati dove egli ha soggiornato. Per
il resto, iscrizioni già cancellate relative a crimini o delitti precedenti non
sono rilevanti. La giurisprudenza ha per di più rilevato che il richiedente non
deve commettere, nel corso del periodo della richiesta, alcun delitto per il
quale egli potrebbe incorrere in un procedimento penale o in una con-
danna. Infine non devono essere presenti procedure esecutive e nemmeno
imposte rimaste impagate (ad eccezione di accordi con l'autorità fiscale)
come pure non devono essere presenti, nel corso dei 5 anni precedenti
l'inoltro della domanda, degli attestati di carenza beni (cfr. sentenze del TAF
C-1216/2006 del 9 novembre 2007 consid. 4, C-1128/2006 del 28 aprile
2008 consid. 4 e C-1929/2007 dell'8 maggio 2009 consid. 6).
6.2 Dalle tavole processuali, in particolare dalla banca dati del casellario
giudiziale italiano del 29 febbraio 2012, risultano iscritti le seguenti con-
danne:
- con sentenza del 12 luglio 1986 della Corte di Appello di C._______, irre-
vocabile il 26 marzo 1990, in riforma della sentenza emessa il 18 luglio
1985 dalla Corte di Assise di D._______, l'interessato è stato condannato
per «associazione per delinquere» ex art. 416 CP-It, per reato commesso
il 31 luglio 1981, alla reclusione per 3 anni e alla interdizione dai pubblici
uffici per 5 anni;
- con sentenza del 5 giugno 1993 della Pretura di E._______, irrevocabile
il 20 gennaio 2000, l'interessato è stato condannato per furto commesso il
23 novembre 1990 a E._______, e condannato alla pena detentiva di 4
C-3195/2012
Pagina 12
mesi con multa di 206.58 Euro;
- con sentenza del 31 gennaio 1995 del Tribunale di F._______, irrevoca-
bile il 28 febbraio 1996, l'interessato è stato condannato per violazione
delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose, e con-
dannato all'arresto per 6 mesi.
Con riferimento alle iscrizioni sopracitate, A._______ ha però riferito che il
casellario giudiziale «risulta perfettamente lindo dal momento che egli può
promuovere azione di riabilitazione penale ex art. 178 CP-It, alle condizioni
dell'art. 179 CP-It e vedersi cancellate tutte le iscrizioni rimaste» (cfr. ri-
corso, pag. 9). Il Tribunale non può condividere l'affermazione del ricor-
rente, nella misura in cui alcun documento comprovante le proprie affer-
mazioni risulta agli atti e alcun elemento lascia supporre nell'immediato una
cancellazione delle condanne iscritte. Ma se anche così fosse il Tribunale
rileva e deve costatare che all'inoltro della richiesta il richiedente non ha
presentato un casellario giudiziale esente da iscrizioni.
In ragione delle motivazioni che seguiranno, il Tribunale ritiene che la que-
stione del rispetto da parte di A._______ dell'ordine giuridico elvetico posta
dall'art. 26 cpv. 1 lett. b LCit possa nondimeno per l'esito della presente,
rimanere aperta.
7.
7.1 L'autorità inferiore ha motivato la propria decisione di non concedere la
naturalizzazione ordinaria al ricorrente, non unicamente poiché egli non si
sarebbe conformato all'ordinamento giuridico svizzero, ma altresì in quanto
potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art.
26 cpv. 1 lett. c LCit).
7.2 Con riferimento alla nozione testé citata, il Tribunale osserva che si
tratta di un concetto utilizzato parimenti in altri settori del diritto. In partico-
lare se, con il suo comportamento, un richiedente mette in pericolo la sicu-
rezza interna o esterna della Svizzera, la sua naturalizzazione sarebbe
contraria agli interessi del nostro Paese e, in questo caso, dovrebbe esser-
gli preclusa (cfr. Messaggio concernente la modificazione della legge sulla
cittadinanza del 26 agosto 1987, in FF 1987 III 245, pag. 257). Il legislatore
ha indicato che la minaccia alla sicurezza interna ed esterna della Svizzera
comprende, giusta la prassi attuale del Consiglio federale in merito all'art.
70 della vecchia Costituzione federale, segnatamente la minaccia della
priorità statale in materia di prerogative militari e politiche. Ciò comprende
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ad esempio la minaccia mediante terrorismo, estremismo violento, attività
vietata di servizio d'informazione, criminalità organizzata, atti o tentativi
volti a compromettere gravemente le relazioni della Svizzera con altri Stati
o a modificare mediante la violenza l'ordine dello Stato (Messaggio relativo
alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag.
3429). Nella concretizzazione del concetto di pericolo per la sicurezza in-
terna ed esterna, nonché sulle dirette conseguenze, in particolare nella re-
voca di permessi concessi allo straniero, il Tribunale rileva come il legisla-
tore ha indicato che occorre disporre di indizi concreti secondo cui la pre-
senza delle persone in questione mette in pericolo effettivamente la sicu-
rezza interna ed esterna della Svizzera (Messaggio relativo alla legge fe-
derale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3377).
7.3 Nella fattispecie in esame A._______ è stato condannato, per quel che
più interessa, dalla Corte d'Assise di D._______ per reato di associazione
a delinquere giusta l'art. 416 CP-It, condanna divenuta definitiva nel 1989.
Con riferimento a tale giudizio lo stesso ricorrente evidenzia di essere stato
condannato «perché ritenuto vicino al cosiddetto "Clan P._______" di
B._______ e, quindi, responsabile di un reato (associazione a delinquere)
che in Svizzera – diversamente dall'Italia – non è riconosciuto come reato»
(cfr. replica del 31 gennaio 2013, pag. 5). Poiché l'UFM non ha ottenuto la
sentenza in esame e nemmeno il ricorrente l'ha prodotta, è a giusta ragione
che l'autorità federale ha chiarito più nel dettaglio l'attività dell'associazione
a delinquere sopramenzionata con il supporto di altre autorità federali. In
questo contesto, dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di
C._______ del 5 ottobre 2008, prodotta nella documentazione agli atti, si
evince «l'accertata esistenza di una cosca mafiosa "P._______", insediata
nella cittadina di B._______ e, tuttavia, imperante nell'intera provincia di
C._______ in stretto raccordo con un'altra potente cosca radicata nella
città di C._______, la cosca "R._______"» (cfr. ordinanza menzionata, pag.
20). Contestualmente tale ordinanza, riferendosi alla sentenza del 12 luglio
1986 della Corte di Appello di C._______, indica che sono stati «condan-
nati – tra gli altri – per il delitto associativo […] : […] S._______ […] e
A._______ (classe […]), ad anni tre di reclusione per ciascuno, nella qualità
di partecipanti all'associazione» (cfr. ordinanza citata pag. 21).
7.4 Ciò detto, se da una parte tale giudizio risale a più di venticinque anni
or sono, risulta chiaro che il ricorrente è stato attivo in un'associazione a
delinquere. Dagli atti di causa, segnatamente dagli avvisi di altre autorità
federali, risulta che «è assolutamente impossibile per gli affiliati sciogliere
il giuramento e il vincolo associativo; vincolo che può essere sciolto sola-
mente con la morte dell'affiliato, con il tradimento o per decisione dei capi,
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nel caso l'affiliato non sia più ritenuto degno e meritevole di essere consi-
derato uomo di onore. […] Tuttavia esistono casi, anche se rarissimi, in cui
un appartenente alla 'ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche
quando è concesso ritirarsi in "buon ordine" (questo è il termine usato nella
'ndrangheta) la persona che si ritira ha sempre e comunque l'obbligo di
mettersi a disposizione dell'organizzazione, se richiesto, in qualsiasi mo-
mento e per tutta la vita» (cfr. documento della Polizia federale [Fedpol] del
30 ottobre 2012 agli atti, pagg. 3176-3179).
7.5 In questo contesto l'UFM ha chiesto il parere ad alcune unità dell'am-
ministrazione federale, ed in particolare alla Fedpol e all'Ambasciata di
Svizzera a E._______ (cfr. duplica pag. 3). L'autorità inferiore è in effetti
incaricata di stabilire se il candidato alla naturalizzazione facilitata rappre-
senta un rischio per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera ai sensi
dell'art. 26 cpv. 1 lett. c LCit, e per svolgere questo compito essa può av-
valersi dei servigi di altri organi della Confederazione (KRAUSKOPF/EMME-
NEGGER, op. cit., ibidem). La Fedpol è l'autorità federale competente in ma-
teria di polizia, tra i suoi obiettivi figurano anche la salvaguardia della sicu-
rezza interna del Paese e di lotta contro la criminalità ed in particolare con-
tro quei reati il cui perseguimento è competenza della Confederazione (cfr.
art. 9 cpv. 1 lett. b e c dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizza-
zione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [Org-DFGP, RS
172.213.1]). Il cpv. 2 della medesima norma esplicita i mezzi a disposizione
della Fedpol per svolgere i propri incarichi, e tra questi figurano anche l'e-
laborazione di analisi sulla criminalità (lett. b) e la fornitura di prestazioni a
favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perse-
guimento penale (lett. g).
La collaborazione tra UFM e Fedpol non muta la competenza esclusiva
dell'UFM in materia di naturalizzazione agevolata. Inoltre la richiesta di col-
laborazione da parte dell'UFM non conferisce alla Fedpol la qualità di parte
al procedimento ai sensi dell'art. 6 PA (cfr. art. 12 cpv. 2 lett. e, nonché art.
14 cpv. 1 Org-DFGP; DTAF 2013/34 consid. 6.1; CÉLINE GUTZWILLER, Droit
de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pag. 358 n. 891). Alla luce
di questi principi ne discende che la presa di posizione della Fedpol non è
vincolante per l'autorità inferiore. Tuttavia quest'ultima se ne discosterà uni-
camente qualora le considerazioni della Fedpol non si fondano su motivi
plausibili o validi. Ciò è in particolare il caso quando le conclusioni della
Fedpol non risultano comprensibili, poiché non sufficientemente sostan-
ziate, adeguatamente motivate o poiché contraddittorie (cfr. sentenza del
TAF C-653/2011 del 10 settembre 2014 consid. 4.4 con referenze). Lo
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scopo della presa di posizione della Fedpol è di permettere all'UFM di ap-
prezzare il quadro complessivo (Gesamtbild) alla luce dei documenti dispo-
nibili (cfr. DTAF 2013/34 consid. 6.2). L'UFM deve dunque formare il proprio
giudizio anche sulla base degli accertamenti eseguiti da altre autorità spe-
cializzate. Cionondimeno l'UFM non può limitarsi a fare proprie le conside-
razioni di tali unità amministrative senza un ulteriore analisi o apprezza-
mento, in caso contrario l'accertamento dei fatti risulterebbe lacunoso ed
irregolare.
7.6 Nella fattispecie in esame l'UFM ha essenzialmente fondato il proprio
rifiuto di concedere la naturalizzazione agevolata a A._______ sulla base
della deduzione che egli sia a tutt'oggi un membro della 'ndrangheta cala-
brese, sospetto corroborato dal rapporto della Fedpol in cui quest'ultima
afferma sostanzialmente che chi in passato è stato affiliato ad una cosca
mafiosa ne farà parte a vita. L'UFM in sede di risposta ha altresì fatto rife-
rimento alla citata ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di
C._______ del 5 ottobre 2008, emanata nei confronti di terze persone (ele-
menti di spicco della 'ndrangheta), da cui sono emersi diversi nomi di per-
sonaggi legati alla mafia calabrese e tra questi vi era anche quello del ri-
corrente. Ma a ben vedere la presa di posizione della Fedpol non può es-
sere definita come sufficientemente sostanziata, in quanto contiene unica-
mente il generico rimprovero, peraltro ripreso dall'autorità inferiore nella
decisione attaccata, dell'appartenenza vita natural durante alla 'ndran-
gheta: «es kommt sehr selten vor, dass sich ein Mitglied der 'Ndrangheta
ins Privatleben zurückziehen kann. Doch auch wenn dies jemandem zuge-
standen wird, ist er trotzdem verpflichtet, sich bei Bedarf, jederzeit und sein
Leben lang, wieder der Organisation zur Verfügung zu stellen. Im Jargon
der 'Ndrangheta wird das aus der Organisation ausgeschlossene Mitglied
als "spogliato" (Entblösster) bezeichnet, d.h. es verliert die ihm symbolisch
und im übertragen Sinn beim Entritt in die Organisation übergebene
"Weste" (Kleid; Rolle, Funktion, Eigenschaft) oder "Camicia" (Hemd). Für
junge Leute ist es jedenfalls praktisch unmöglich, sich "in buon ordine" (in
guter Ordnung, ordentlich, korrekt, offiziell, normal) zurückziehen zu kön-
nen. Diese Möglichkeit ist in Wahrheit fast ausschliesslich sehr alten Men-
schen, Kranken und Personen mit ganz schwerwiegenden familiären Grün-
den vorbehalten. Für Mitglieder der 'Ndrangheta ist es somit unmöglich,
den Schwur zu brechen und die Mitgliedschaft zu lösen. Es handelt sich
um ein Bündnis für das Leben, welches nur durch den Tod, durch Verrat
oder aufgrund einer Entscheidung der "capi" aufgelöst werden kann, falls
das Mitglied nicht mehr als würdig betrachtet wird, ein "uomo d'onore" (Eh-
renmann) zu sein. Die Hypothese, dass ein "Ausgestossener" aus der
'Ndrangheta weiterhin am Leben bliebt, liegt sehr fern. Das Fedpol würde
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eine erleichte Einbürgerung von Herrn A._______ aus den erwähnten
Gründen nicht begrüssen».
7.7 La Fedpol avrebbe invece dovuto eseguire un esame individualizzato
dei comportamenti e delle attività del ricorrente per valutare se quest'ultimo
possa compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr.
DTAF 2013/34 consid. 7.2 in fine). L'UFM avrebbe inoltre dovuto preten-
dere dalla Fedpol un rapporto più circostanziato, ed istruire quest'ultima
sulla maniera di procedere, per esempio ricorrendo a sua volta alla colla-
borazione di altri servizi specializzati. L'autorità inferiore ha invece adottato
la presa di posizione della Fedpol, delegandole di fatto la propria compe-
tenza riguardante la condizione posta dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LCit. Agendo
in tale maniera l'autorità inferiore ha violato il principio della massima inqui-
sitoria (art. 12 PA) e di conseguenza ha accertato i fatti giuridicamente ri-
levanti in modo inesatto e incompleto (art. 49 lett. b PA). Inoltre il Tribunale
rileva una violazione del diritto di essere sentiti ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
Cost., in effetti nel corso della procedura non è mai stata data la possibilità
al ricorrente di esprimersi in merito al lavoro svolto dalla Fedpol. Il diritto di
essere sentiti è concretizzato nell'ambito della procedura amministrativa
dagli art. 26, nonché 29 e segg. PA. Esso comprende diverse garanzie co-
stituzionali di procedura, ed in particolare il diritto per la persona interessata
di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 con-
sid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una deci-
sione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'otte-
nere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'ammi-
nistrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di potersi esprimere sul
loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 124 II 132 consid. 2b e giurispru-
denza ivi citata).
8.
8.1 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circo-
stanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, an-
ziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 con-
sid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 e segg.).
8.2 Viste le violazioni dei principi procedurali testé citate, il Tribunale ritiene
che sia necessario procedere, non per mezzo di una decisione riformatoria,
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ma al contrario occorre rinviare la causa all'autorità inferiore affinché stabi-
lisca in maniera conforme al diritto se A._______ rappresenta un pericolo
per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. c LCit),
visti i sospetti di legami con la criminalità organizzata calabrese. A tal fine
la SEM non dovrà limitarsi a fondare il proprio apprezzamento su conside-
razioni generali e deduzioni superficiali, bensì procedere ad un'analisi ap-
profondita del caso concreto. Oltre a verificare se sono ancora pendenti dei
procedimenti penali a carico del ricorrente, rispettivamente verificare se
egli sia (ancora) ricercato a livello internazionale, occorrerà poi fare luce
sull'episodio delle armi semi-automatiche rinvenute nell'abitazione del ri-
corrente nel 1998 e che dagli atti risultano essere state di proprietà della
moglie. A tal proposito il Tribunale constata che la questione è stata trattata
in maniera poco approfondita, in quanto la tracciabilità della transazione è
tutt'altro che attendibile, non potendosi per esempio evincere come la mo-
glie del ricorrente si sia procurata le suddette armi da fuoco, il cui possesso
(nonché il numero di armi e munizioni rinvenute) effettivamente getta delle
ombre sul comportamento di G._______ e dell'interessato. È altresì opi-
nione di questo Tribunale che l'autorità inferiore, oltre a confrontarsi com-
piutamente con le argomentazioni circa le condanne menzionate in entrata
sub. A, debba approfondire le circostanze e la gravità, della condanna a
sei mesi di reclusione inflitta nel 1995 (confermata in appello nel 1995 e
divenuta irrevocabile nel 2000) a A._______ dal Tribunale di F._______ per
il reato di violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose, in funzione di un'eventuale incidenza per ciò che concerne la
problematica dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCit.
9.
9.1 Da quanto esposto, discende che il ricorso, nella misura in cui ammis-
sibile, deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata
e gli atti di causa ritornati all'autorità inferiore affinché proceda al comple-
tamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
9.2 Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, conside-
rato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale
è messa a carico dell'autorità inferiore.
9.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvo-
cato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con gli artt. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza
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di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'800.– (disborsi e indennità
supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14 TS-TAF), tenuto
conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità
per ripetibili è posta a carico della SEM.
9.4 In considerazione di quanto sopra, la domanda di assistenza giudiziaria
e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente è divenuta priva di oggetto.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
In parziale accoglimento del ricorso, la decisione impugnata è annullata e
la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione nel senso dei
considerandi.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è divenuta
senza oggetto.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di spese ripetibili di fr.
1'800.–.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […], incarto di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: