B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3196/2017
Sen t en z a d e l l ’ 11 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein e Michela Bürki Moreni,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato da UNIA Ticino e Moesa,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; seconda domanda di rendita
(decisione del 4 maggio 2017).
C-3196/2017
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Fatti:
A.
A.a Con decisione del 27 gennaio 2012, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. 25 dell’incarto
dell’autorità inferiore [di seguito, doc. A 25]) – una rendita intera d’invalidità
svizzera a decorrere dal 1° dicembre 2011. Nella motivazione della deci-
sione, l’autorità inferiore ha in particolare indicato che l’interessato (affetto
da cardiomiopatia dilatativa; v. il rapporto del 15 dicembre 2011 del medico
dell’UAIE [doc. A 68]) presentava, dal 23 dicembre 2010, una completa in-
capacità al lavoro e di guadagno in una qualsiasi attività (doc. A 73 e A
112). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
A.b Con decisione del 15 ottobre 2013, l’UAIE, dopo aver constatato che
la decisione del 27 gennaio 2012 era manifestamente errata, ha deciso di
sopprimere, in applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, la rendita intera d’in-
validità versata fino ad allora all’interessato. Nella motivazione della deci-
sione, l’autorità inferiore ha in particolare indicato che, in virtù del rapporto
del 23 luglio 2012 del medico SMR (doc. A 88), il quale, a sua volta, si era
fondato sulla perizia pluridisciplinare del 16 luglio 2012 del SAM (doc. A
86), l’interessato (affetto da cardiopatia ipertensiva e sindrome delle apnee
da sonno di grado moderato), presentava un’incapacità lavorativa del
100% nella precedente attività di muratore dal 10 dicembre 2010, ma una
capacità al lavoro del 100% in un’attività sostitutiva adeguata dal 15 mag-
gio 2011, ciò che comportava un grado d’invalidità del 29%, che escludeva
il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità svizzera (doc. A 148).
A.c Il 13 novembre 2013, l’interessato ha interposto ricorso contro la sum-
menzionata decisione del 15 ottobre 2013, ricorso che è poi stato respinto
da questo Tribunale con sentenza del 18 dicembre 2015 (sentenza del TAF
C-6367/2013 [doc. A 163]). La sentenza è cresciuta incontestata in giudi-
cato.
B.
B.a Il 23 gennaio 2015, l’interessato ha formulato una seconda richiesta
volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invali-
dità, segnalando che il suo stato di salute è peggiorato (doc. A 160; v. an-
che doc. A 158). Dalle carte processuali risulta che sono poi stati prodotti
un referto di esame cardiaco del 17 marzo 2015, un rapporto pneumologico
del 14 luglio 2015, un rapporto di esame pneumologico del 10 gennaio
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2016, un rapporto di visita pneumologica del 19 gennaio 2016, un rapporto
di visita cardiologica del 22 febbraio 2016 ed un rapporto del medico cu-
rante (non datato; doc. A 161, 162, 165, 167 e 191)
B.b Nel rapporto del 22 marzo 2016, il medico SMR ha ritenuto che la do-
cumentazione medica prodotta non apportava nuovi elementi clinici ri-
spetto alla perizia pluridisciplinare del 16 luglio 2012 del SAM (doc. A 169).
B.c Con progetto di decisione del 24 marzo 2016, l’Ufficio AI ha segnalato
all’assicurato che (sulla base della documentazione medica fornita) non ri-
sulta una modifica rilevante (del suo stato di salute). Pertanto, la nuova
domanda di rendita d’invalidità svizzera non può (recte non avrebbe potuto)
essere esaminata (doc. A 170).
B.d Con scritti del 3 e 25 maggio 2016, l’interessato ha indicato che (in
virtù di documenti medici già esibiti) è rilevabile un peggioramento della
cardiopatia e dei disturbi polmonari di cui è affetto. Ha poi segnalato che,
secondo i certificati psichiatrici del 22 gennaio 2015 e del 23 maggio 2016,
allegati in copia, è subentrata una nuova problematica in ambito psichia-
trico. Peraltro, in Italia, con decisione dell’INPS del 24 settembre 2015, gli
sarebbe stato accordato un assegno ordinario d’invalidità proprio in esito
al peggioramento del suo stato di salute. Sarebbero pertanto adempiti i
presupposti per dovere entrare nel merito della sua nuova domanda di pre-
stazioni (doc. A 174 e A 179).
B.e Nel rapporto del 2 dicembre 2016, il medico SMR ha proposto, in virtù
di un “presunto peggioramento” dello stato di salute psichico dell’interes-
sato, l’effettuazione di una perizia psichiatrica (doc. A 193).
B.f Nella perizia psichiatrica del 3 febbraio 2017, la dott.ssa B._______,
specialista in psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi di sindrome
da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD
10 F 43.23) e di problemi legati all’occupazione e disoccupazione (ICD 10
Z 56). Ha considerato tali patologie siccome senza ripercussioni sulla ca-
pacità lavorativa che doveva considerarsi quindi completa sia nella prece-
dente attività (di muratore [non più esigibile, tuttavia, per problemi soma-
tici]), sia in un’attività confacente allo stato di salute, in “un posto tranquillo
in cui possa svolgere mansioni semplici e ripetitive dove non si debba svol-
gere più mansioni contemporaneamente e dove l’orario di lavoro non sia
suddiviso in turni, soprattutto notturni a causa delle problematiche legate
al ritmo sonno/veglia” (doc. A 196).
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B.g Con annotazione del 16 febbraio 2017, il medico SMR ha concluso, in
virtù della menzionata perizia, ad una completa abilità lavorativa dal profilo
psichiatrico sia nella precedente attività sia in un’attività sostitutiva ade-
guata. Dal profilo somatico, il medico SMR ha considerato stazionario lo
stato di salute dell’assicurato e dunque ritenuto che in tale ambito, e com-
plessivamente, era da ritenere una totale incapacità lavorativa nella prece-
dente attività (doc. A 197).
B.h Con decisione del 4 maggio 2017 (doc. A 205), che ha fatto seguito ad
un progetto di decisione del 22 febbraio 2017 (che ha annullato e sostituito
il progetto di decisione del 24 marzo 2016; doc. A 198) e ad uno scritto
d’opposizione del 29 marzo 2017 (doc. A 201), l’UAIE ha respinto la do-
manda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Ha osser-
vato che dalle carte processuali, in particolare dalla perizia psichiatrica
presso il Centro peritale per le Assicurazioni sociali (CPAS [perizia del 3
febbraio 2017]) e dalla valutazione SMR (del 16 febbraio 2017), risulta –
fermo restando il fatto che le patologie psichiatriche non hanno alcuna in-
cidenza sulla capacità lavorativa – che lo stato di salute dell’interessato va
considerato stazionario, nel senso che lo stesso è sovrapponibile a quanto
valutato in passato (segnatamente in virtù della perizia pluridisciplinare del
16 luglio 2012 [doc. A 86]).
C.
C.a Il 6 giugno 2017 (e con atto di complemento del 4 settembre 2017),
l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale contro la decisione dell’UAIE del 4 maggio 2017 mediante il quale ha
chiesto l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impu-
gnata ed il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno
2015. In particolare, ha segnalato che, secondo il referto di esame cardiaco
del 17 marzo 2015, il rapporto pneumologico del 14 luglio 2015, il certificato
psichiatrico del 23 maggio 2016 (già agli atti) nonché i referti di visita orto-
pedica, cardiologia ed urologica e di esami cardiaci e radiologici di aprile e
luglio 2017 (allegati in copia), rispetto al quadro clinico esistente nel 2012,
vi è stato un peggioramento della cardiopatia e della sindrome delle apnee
da sonno di cui è affetto ed egli soffre di nuove affezioni, ossia di una sin-
drome da disadattamento e di disturbi lombari (con alterazioni degenera-
tive). Ha indicato che dette patologie comportano complessivamente una
completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività (doc. TAF 1).
C.b Il 14 settembre 2017, l’interessato ha versato il richiesto anticipo sulle
presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 7).
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C.c Con risposta al ricorso del 19 ottobre 2017, l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato al
preavviso dell’Ufficio AI del Cantone C._______ del 16 ottobre 2017, se-
condo il quale, in virtù dell’annotazione del medico SMR del 16 febbraio
2017, che, a sua volta, si è fondato sulla perizia psichiatrica del 3 febbraio
2017 – perizia che è conforme ai criteri di una perizia neutrale specialistica
– lo stato di salute del ricorrente è rimasto invariato rispetto alla valutazione
peritale del luglio 2012. Per il resto, dal profilo somatico, la documentazione
medica agli atti non riferisce di alcuna nuova patologia e non permette di
oggettivare alcun peggioramento dello stato di salute tale da concludere
ad un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente ritenuta.
Detto Ufficio ha poi rilevato che i documenti medici prodotti in sede di ri-
corso e sottoposti ad esame del proprio servizio medico (v. l’annotazione
del medico SMR del 26 settembre 2017) non riferiscono di alcuna sostan-
ziale modifica dello stato di salute suscettibile di modificare la valutazione
clinico-lavorativa dell’interessato. Infine, l’Ufficio AI ha confermato che il
grado d’invalidità è pari al 29%, ciò che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita d’invalidità svizzera (doc. TAF 11).
C.d Il 22 dicembre 2017, l’insorgente ha prodotto un rapporto di visita or-
topedica del 14 dicembre 2017 (doc. TAF 12).
C.e Con provvedimento del 9 gennaio 2018 (notificato il 10 gennaio 2018;
doc. TAF 14 [avviso di ricevimento postale]), il Tribunale amministrativo fe-
derale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell’autorità inferiore
del 19 ottobre 2017, unitamente alla presa di posizione dell’Ufficio AI del
Cantone C._______ del 16 ottobre 2017, all’annotazione del medico SMR
del 26 settembre 2017 ed a copia dei documenti dell’incarto dell’Ufficio AI
menzionati nella presa di posizione, e gli ha concesso la facoltà di pronun-
ciarsi in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore (doc. TAF 13), facoltà
di cui l’insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
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con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestiva-
mente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla
legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
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4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016
consid. 4.2 e relativi riferimenti).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti; 129 V 1 consid. 1.2). La
domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 23 gennaio 2015, al
caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione
della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita
il 23 gennaio 2015 (cfr. anche preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità del Cantone C._______ del 16 ottobre 2017 [allegato al doc. TAF
11]). L'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo
sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni
dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 4.4 del presente giudizio]). L’art. 30 LAI
statuisce altresì che il diritto alla rendita AI si estingue con l’inizio del diritto
a una rendita di vecchiaia dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (il 1°
marzo 2018 [l’insorgente avendo compiuto i 65 anni il {…}]). Giova altresì
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rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data
della decisione impugnata (in casu il 4 maggio 2017). Il giudice delle assi-
curazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della si-
tuazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V
24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2;
121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente con-
nessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezza-
mento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa
(sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI).
4.2 Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equi-
librato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fi-
sica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato
alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considera-
zione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
4.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
4.4 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
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4.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 e relativi riferimenti). In base all'art. 16 LPGA, ap-
plicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
4.6 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa.
5.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda
di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la
rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una
nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che
il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle pre-
stazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto
occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in
concreto al 4 maggio 2017) con quella esistente al momento dell'ultima
decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al 15 ottobre 2013) che
è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo conte-
stuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e de-
terminazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid.
3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosi-
miglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni so-
ciali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è
necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di
una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia
effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sus-
sistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo re-
stando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita
da un più attento esame successivo (sentenza del TF 9C_68/2007 del 19
ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,
l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicu-
rato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il
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Pagina 10
caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un
rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più
breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosa-
mente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'as-
sicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere
d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (sentenza
del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi
riferimenti). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di
una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di sif-
fatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid.
2b).
6.
6.1 Dal momento che è entrata nel merito della seconda domanda di ren-
dita d’invalidità presentata dal ricorrente, all'autorità inferiore incombeva, in
analogia ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, di esaminare se tra la
situazione esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, nel caso
concreto al 15 ottobre 2013, e la situazione al momento della nuova deci-
sione qui impugnata, in concreto al 4 maggio 2017, è intervenuta una mo-
difica significativa del grado d'invalidità (sentenze del TF 9C_421/2014 del
21 luglio 2014 consid. 3 e 9C_418/2010 del 29 agosto 2011 consid. 4.2 e
4.3).
6.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
6.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
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6.4 Costituisce motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica
rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invali-
dità e, quindi, sul diritto alla rendita. Ne consegue che la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato
di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue con-
seguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento signi-
ficativo (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 e relativi riferimenti; 125 V 351
[sul valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr.
DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4]).
7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, esse contengono considera-
zioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto
di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore probatorio di
una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono
atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione. Giova altresì rilevare come debba essere conside-
rato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
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tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei par-
ticolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e
relativi riferimenti).
7.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 e relativi riferimenti).
8.
Nel caso di specie si pone la questione di sapere se vi sia stato, o meno,
un peggioramento dello stato di salute del ricorrente tra il 15 ottobre 2013
e il 4 maggio 2017 che giustifichi l’erogazione di una rendita AI. Siffatta
questione può però essere decisa solo nella misura in cui l’accertamento
dei fatti possa considerarsi sufficiente a tal fine.
8.1 Nel caso in esame, per quanto emerge dalle carte processuali al loro
stato attuale e per i motivi indicati di seguito, non è tuttavia possibile deter-
minarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sulle
affezioni di cui soffre il ricorrente rispettivamente sulla loro incidenza sulla
residua capacità lavorativa (più genericamente sulla sussistenza di un peg-
gioramento dello stato di salute successivamente al 15 ottobre 2013 e fino
alla data della decisione impugnata).
8.2 Nella perizia pluridisciplinare del 16 luglio 2012 del SAM (doc. A 86) –
fondata sul consulto cardiologico del dott. D._______, sul consulto pneu-
mologico del dott. E._______ e sul consulto psichiatrico della dott.ssa
F._______ (perizia su cui era sostanzialmente fondata la decisione
dell’UAIE del 15 ottobre 2013) – era stato indicato che l’assicurato presen-
tava una cardiopatia ipertensiva secondaria a fibrillazione atriale in buon
compenso cardiocircolatorio con ripristinata funzione ventricolare sinistra.
Il medesimo lamentava una dispnea allo sforzo classificabile come NYHA
I-II. L’esame clinico confermava la presenza di una sindrome delle apnee
da sonno di tipo ostruttivo di grado moderato. Le preoccupazioni per lo
stato di salute, le difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane, il di-
minuito senso dell’autonomia, la perdita del lavoro ed i problemi a livello
finanziario avevano altresì determinato una condizione di vita sfavorevole
e di disagio emotivo. L’assicurato conservava dei buoni rapporti familiari,
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Pagina 13
dei contatti con amici, usciva per delle passeggiate e delle piccole spese.
Non erano ravvisabili una compromissione del funzionamento familiare od
una perdita di integrazione sociale e potevano essere esclusi una comor-
bidità psichiatrica, un disturbo dell’umore, d’ansia o di personalità. Dal pro-
filo pneumologico e dal profilo psichiatrico, l’assicurato era totalmente abile
al lavoro. Dal profilo cardiologico, il medesimo presentava, da metà maggio
2011, un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività di muratore, ma una
capacità al lavoro del 100% in un’attività confacente allo stato di salute.
8.3 Nell’ambito della nuova domanda di rendita, nella perizia psichiatrica
del 3 febbraio 2017 (doc. A 196; perizia su cui è basata l’impugnata deci-
sione del 4 maggio 2017), la dott.ssa B._______ ha rilevato che l’anam-
nesi, la valutazione ed il decorso clinico permettono di concordare con la
diagnosi posta dalla psichiatra curante dott.ssa G._______ di una sin-
drome da disadattamento reattiva all’impossibilità di svolgere l’abituale at-
tività lavorativa ed al venir meno della possibilità di prepensionamento e
delle possibilità lavorative che l’assicurato aveva cercato di costruire. Il
quadro clinico appare di lieve entità e non ha intaccato la strutturazione
della giornata, i contatti e le relazioni sociali, nonostante il disagio rispetto
alla propria situazione lavorativo-economica. Non sono ravvisabili deficit
cognitivi, che vengono invece percepiti soggettivamente dall’assicurato in
condizioni di maggior carico. Secondo la dottoressa, la differenza riscon-
trata rispetto alla valutazione della psichiatra curante del maggio 2016
(stato clinico con sub-deflessione timica, abulia, apatia, anedonia, astenia,
anergia, difficoltà a concentrarsi e a mantenere l’attenzione, disturbi del
sonno) risiede nel fatto che il potenziamento della dose dell’antidepressivo
ha migliorato la situazione clinica. La valutazione peritale non ha eviden-
ziato un influsso del disturbo da disadattamento sulla capacità lavorativa
dall’ottobre 2014, data del primo consulto con la psichiatra curante. La
dott.ssa B._______ ha ritenuto che l’assicurato presenta una completa ca-
pacità al lavoro in un posto di lavoro tranquillo, in cui possa svolgere man-
sioni semplici e ripetitive, dove non debba svolgere più mansioni contem-
poraneamente e dove l’orario di lavoro non sia suddiviso in turni, soprat-
tutto notturni a causa delle problematiche legate al ritmo sonno/veglia. Sus-
siste una completa capacità al lavoro anche nell’attività di muratore, attività
che non è però più possibile a causa delle problematiche somatiche. Il me-
dico SMR, nella sua presa di posizione del 16 febbraio 2017 (doc. A 197),
ha poi indicato che – valutato il disturbo da disadattamento come non in-
fluente sulla capacità lavorativa dell’assicurato (nella perizia psichiatrica
del 3 febbraio 2017) – si poteva attestare che “dalla globale documenta-
zione medica agli atti, non emerge alcun nuovo elemento medico che non
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sia già stato considerato e valutato. Si conferma uno stato di salute stazio-
nario”.
8.4 A prescindere dal fatto che alla perizia psichiatrica del 3 febbraio 2017
si sarebbe potuto attribuire pieno valore probatorio (nella misura in cui ri-
spondente ai criteri giurisprudenziali richiesti), giova tuttavia rilevare che se
i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciar apparire una modifica dello stato di salute dell’assicurato suscetti-
bile di incidere in procedura di revisione, o di nuova domanda di rendita,
sulla residua capacità lavorativa – come nel caso di specie perlomeno dal
profilo psichico (ma come si vedrà di seguito anche in altri ambiti) – il grado
d’invalidità deve essere stabilito nuovamente, e liberamente, sulla base di
fatti accertati in maniera corretta e completa, dunque senza vincoli a pre-
cedenti valutazioni dell’invalidità (DTF 141 V 9 e relativi riferimenti). Giova
altresì ancora rammentare che, secondo una costante giurisprudenza del
Tribunale federale, in presenza di affezioni fisiche e psichiche non è suffi-
ciente un esame mediante perizie isolate, ma occorre – di principio impre-
scindibilmente (“unabdingbar“) – effettuare una perizia interdisciplinare
(sentenza del TF 9C_235/2013 del 10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii
[segnatamente alla DTF 137 I 327 consid. 7.3] e sentenza del TAF
C- 6647/2017 del 2 luglio 2019 consid. 7.3). Basti qui ancora rilevare che
anche dal profilo pneumologico, e contrariamente a quanto ritenuto dal me-
dico SMR, la situazione non è rimasta stazionaria, dal momento che se la
perizia pneumologica del 30 maggio 2012 diagnosticava una sindrome
delle apnee da sonno di grado moderato (doc. A 86), dal rapporto pneumo-
logico del 14 luglio 2015 risulta che il ricorrente è affetto da sindrome delle
apnee del sonno di grado severo e che il medesimo è stato ricoverato dal
7 al 14 luglio “per valutazione clinico-funzionale” (doc. A 162). Il rapporto di
esame pneumologico del 10 gennaio 2016 fa certo stato di un “tracciato
(dell’esame) indicativo di buon controllo della patologia del sonno” (doc. A
165), ma il rapporto di visita pneumologica del 19 gennaio 2016 conclude
poi che “il paziente riferisce negli ultimi 15 giorni importante sonnolenza al
risveglio” (doc. A 165). Stante queste premesse e le incertezze in merito
allo stato di salute effettivo del ricorrente anche dal profilo pneumologico
(nel periodo intercorrente tra il 15 ottobre 2013 e la data della decisione
impugnata), non era comunque consentito rinunciare, neppure eccezional-
mente (e nella misura in cui ciò sia effettivamente possibile), ad una perizia
interdisciplinare. Inoltre, nel rapporto dell’ottobre 2016 della dott.ssa
H._______ (doc. A 191), medico curante del ricorrente, è stata pure posta
la diagnosi di epatopatia, affezione che il medico SMR non ha citato nelle
affezioni, con o senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di cui alle sue
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prese di posizione del 2 dicembre 2016 e 16 febbraio 2017 e dunque nep-
pure esaminato. Infine, anche dal profilo cardiologico sussiste qualche in-
certezza sull’evoluzione nel tempo delle affezioni di cui soffre il ricorrente,
considerato che nella perizia cardiologica dell’11 maggio 2012 era indicato
che il paziente lamentava una dispnea allo sforzo classificabile come
NYHA I-II (doc. A 86), mentre nel referto di esame cardiaco del 17 marzo
2015 si riferisce di un paziente dispnoico durante l’esercizio (esame ergo-
metrico) anche a basso carico di lavoro (classe NYHA III; doc. A 161) ed in
quello del 22 febbraio 2016 una dispnea da sforzo NYHA II (doc. A 167).
L’autorità inferiore non ha poi verificato se dalla data della perizia cardiolo-
gica del 2012 alla data della decisione impugnata vi sia stato un nuovo
sviluppo di fibrillazione tachicardica, che già secondo i periti di allora
avrebbe comunque giustificato un nuovo esame cardiologico (doc. A 86
pag. 317 n. 3). Infine, e come rettamente rilevato dal ricorrente, dalle carte
processuali risulta che da settembre 2015 (doc. A 179) beneficia in Italia di
un assegno ordinario d’invalidità, ciò che costituisce un’ulteriore indizio di
una modifica rilevante dello stato di salute del ricorrente intervenuta dopo
il 15 ottobre 2013 che si oppone alla rinuncia d’effettuare una perizia inter-
disciplinare. Peraltro, non risulta neppure che il medico SMR, dott.
I._______, sia uno specialista degli ambiti che non sono stati oggetto,
nell’ambito della nuova domanda di rendita del ricorrente del 23 gennaio
2015, di un approfondimento peritale interdisciplinare. Da questo profilo
non è peraltro sufficiente che detto medico SMR, nei rapporti del 2 dicem-
bre 2016 (doc. A 193) e del 16 febbraio 2017 (doc. A 197), si limiti ad
esporre, peraltro in modo impreciso ed incompleto, le patologie somatiche
di cui è affetto il ricorrente ed a rilevare genericamente che “dalla globale
documentazione medica agli atti, non emerge (in tale ambito) alcun nuovo
elemento medico che non sia già stato considerato e valutato. Si conferma
uno stato di salute stazionario”. Non soccorre l’autorità inferiore nemmeno
la generica ed imprecisa annotazione del medico SMR, dott. J._______,
del 26 settembre 2017 (allegata alla risposta al ricorso), in cui si afferma
che la funzione cardiaca dell’interessato è stabile. Peraltro, neppure tale
medico SMR risulta essere uno specialista degli ambiti che non sono stati
oggetto di una perizia interdisciplinare nel contesto della domanda di ren-
dita in esame. In conclusione, nel caso di specie, non si poteva rinunciare
– a 5 anni di distanza dall’effettuazione della perizia pluridisciplinare del
luglio 2012 – ad ordinare una nuova perizia interdisciplinare sulle affezioni
fisiche e psichiche di cui soffre il ricorrente prima di pronunciarsi sulla
nuova domanda di rendita dell’insorgente.
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8.5 Per sovrabbondanza, può essere ancora rilevato che non risulta altresì
dalle carte processuali che l’autorità inferiore, pur essendo entrata nel me-
rito della nuova domanda di rendita del ricorrente del 23 gennaio 2015,
abbia poi effettuato un nuovo raffronto dei redditi prima di concludere al
rigetto della nuova domanda. Ha invece fatto semplicemente riferimento
alla precedente valutazione del 2013 (peraltro già corretta da questo Tribu-
nale nella sentenza C-6337/2013 del 18 dicembre 2015 considerando 11
[in particolare 11.4]).
9.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un
insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale ed incorre nell’annullamento.
10.
10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-6647/2017 consid. 9.1). In partico-
lare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e co-
munque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (ibidem
con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi prece-
dentemente indicati.
10.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente e a
emanare una nuova decisione. L’autorità inferiore dovrà in particolare far
effettuare una perizia interdisciplinare in cardiologia, pneumologia, psichia-
tria ed internistica, da svolgersi in Svizzera, non essendo sufficiente, come
già indicato, esaminare le affezioni di cui soffre un assicurato mediante pe-
rizie isolate (cfr. consid. 8.4 del presente giudizio con rinvii) nonché ogni
ulteriore esame che pure l’evoluzione nel tempo dello stato di salute del
ricorrente dovesse ancora rendere necessario (eventualmente dal profilo
delle problematiche lombo-vertebrali [cfr. risonanza magnetica del 14 luglio
2017{[allegato al doc. TAF 8}] e rapporto di visita ortopedica del 14 dicem-
bre 2017 {allegato al doc. TAF 12; indicata la presenza di formazioni ernia-
rie L4-L5, L5-S1}]). Per il resto, e a seconda del risultato della citata istrut-
toria complementare, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sulla sfruttabilità di
un'(eventuale) residua capacità lavorativa medico-teorica nonché, a se-
conda del risultato di tale esame, effettuare un confronto dei redditi deter-
minanti sulla base delle possibili attività sostitutive adeguate ritenute.
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10.3 Peraltro, stante le premesse, nulla – neppure la più recente giurispru-
denza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il
consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti
complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di
causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo
stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla
residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si
giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della
doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie,
è richiesto un accertamento peritale interdisciplinare in ambiti che non sono
stati (o comunque insufficientemente) chiariti nella procedura di prima
istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della
decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già
presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in partico-
lare, anche il consid. 8.4 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale fede-
rale ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA non-
ché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS
273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti
non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li-
mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'am-
ministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui mede-
simo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha
per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif-
fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha
proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in
caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac-
certamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C-3038/2016 del 2 aprile 2019
consid. 12).
10.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento del ri-
corrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 4 maggio 2017 l'autorità inferiore ha
considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co-
stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di
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Pagina 18
specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto ne-
cessario conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 800.-, versato il 4 settembre 2017, sarà restituito al ricorrente allor-
quando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre-
sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 maggio
2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 4
settembre 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Il termine è
reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale
oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art.
48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: