B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3197/2015
Sen t en z a d e l 2 9 l u g l i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Caroline Bissegger,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; restituzione
delle rendite (decisione su opposizione del 24 marzo 2015).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 Con decisione del 28 aprile 1999, la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha deciso di erogare in favore di B._______ – cittadino italiano, nato
il (…; doc. 4) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a
decorrere dal 1° marzo 1998 (doc. 19).
1.2 Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile del comune
di C._______, provincia di D._______, il 16 gennaio 2014 risulta che l'inte-
ressato è deceduto il 10 febbraio 2013 (doc. 58 pag. 2).
2.
Nella decisione su opposizione del 24 marzo 2015, decisione notificata a
E._______ ed inviata in copia a F._______, G._______, H._______,
I._______ (figlio del de cuius), J._______ e A._______, la CSC ha respinto
le opposizioni inoltrate da questi ultimi e confermato le proprie decisioni del
16 ottobre 2014 e del 3 novembre 2014 mediante le quali ha chiesto ai figli
del de cuius la restituzione, in qualità di eredi, dell'importo di fr. 8'416.-, a
titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al de cuius da marzo 2013 ad
ottobre 2013 compresi (doc. 131 pag. 10; v. anche doc. 70, 74, 75, 77, 78
e 115).
3.
L'11 maggio 2015, A._______ ha inoltrato un ricorso contro la decisione su
opposizione della CSC del 24 marzo 2015 mediante il quale ha concluso,
implicitamente, all'annullamento della decisione impugnata dal momento
che, secondo l'allegato certificato dell'8 maggio 2015, ha rinunciato all'ere-
dità del proprio padre (doc. TAF 1).
4.
Nella risposta al ricorso del 17 giugno 2015, l'autorità inferiore ha rilevato
che A._______ ha rinunciato validamente all'eredità del proprio padre. Il
medesimo non ha dunque mai acquisito la qualità di erede. Per conse-
guenza, non è responsabile per i debiti della successione. Detta autorità
ha pertanto proposto l'ammissione del ricorso e l'annullamento della deci-
sione impugnata nella misura in cui concerne il ricorrente (doc. TAF 3).
5.
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5.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
5.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione in materia di restituzione di prestazioni dell'assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti.
5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA; v., sulla questione, DTF 136 V 7 consid. 2.1.2), il ricorso –
interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge
(art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
6.
6.1 Dagli atti di causa emerge che il de cuius B._______ era cittadino ita-
liano, è stato domiciliato da ultimo in Italia ed è deceduto in Italia (doc. 4,
54 e 58).
6.2 Secondo l'art. 91 cpv. 1 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul
diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), la successione di una persona
con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme
di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio.
6.3 In virtù delle norme del diritto internazionale privato italiano, la succes-
sione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del defunto al
momento della morte, ovvero dal diritto italiano (art. 46 della legge n. 218
del 31 maggio 1995 concernente la riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato [cfr. sentenza del TAF C-2072/2015 dell'8 luglio
2015]).
6.4 Giusta l'art. 459 prima frase del Codice civile italiano (CCit), l'eredità si
acquista con l'accettazione. L'accettazione può essere espressa o tacita
(art. 474 CCit). L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in
una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla op-
pure ha assunto il titolo di erede (art. 475 prima frase CCit). L'accettazione
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è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone ne-
cessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di
fare se non nella qualità di erede (art. 476 CCit). Il diritto di accettare l'ere-
dità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura
della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si
verifica la condizione (art. 480 prima e seconda frase CCit [cfr. sentenza
del TAF C-2072/2015 dell'8 luglio 2015]).
6.5 Ai sensi dell'art. 519 prima frase CCit, la rinunzia all'eredità deve farsi
con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale di
circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle
successioni (cfr. sentenza del TAF C-2072/2015 dell'8 luglio 2015).
6.6
6.6.1 Con atto dell'8 maggio 2015 (doc.138), il dott. K._______, notaio in
L._______, ha certificato che A._______ come pure i fratelli G._______,
F._______ e H._______ (questi ultimi non sono però parte alla presente
procedura di ricorso) hanno rinunciato puramente e semplicemente e per
ogni conseguente effetto all'eredità relitta del proprio padre, signor
B._______, ed hanno dichiarato di non essere mai stati nel possesso dei
beni ereditari.
6.6.2 Questo Tribunale rileva che il menzionato atto notarile dell'8 maggio
2015 costituisce una valida rinuncia all'eredità del de cuius da parte di
A._______. Quest'ultimo non avendo acquisito la qualità di erede, non è
responsabile per i debiti della successione del de cuius, ed in particolare
per i debiti nei confronti dell'autorità inferiore.
6.7 In siffatte circostanze, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla
proposta dell'autorità inferiore, proposta che peraltro da seguito alla con-
clusione presenta dall'insorgente (date le richiamate circostanze, non era
altresì necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo
alla risposta al ricorso prima della pronuncia del presente giudizio [art. 30
cpv. 2 lett. c PA]).
7.
Da quanto esposto, discende che il ricorso dell'11 maggio 2015 deve es-
sere accolto e la decisione su opposizione del 24 marzo 2015 annullata
nella misura in cui riguarda il ricorrente, nel senso che l'autorità inferiore
non ha alcuna pretesa di restituzione nei confronti di A._______ a titolo di
rendita di vecchiaia versata a torto al de cuius B._______.
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8.
8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Ritenuto che il ricorrente non è rappresentato in questa sede e non
risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione su opposizione del 24 marzo 2015 è an-
nullata nella misura in cui concerne A._______, nel senso che l'autorità
inferiore non ha alcuna pretesa di restituzione nei confronti di A._______ a
titolo di rendita di vecchiaia versata a torto al padre deceduto il 10 febbraio
2013.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegata: copia della risposta al ricorso del
17 giugno 2015)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: