Corte II I
C-3198/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato da Patronato INCA, Ufficio regionale,
vicolo Posta Vecchia 8, casella postale 1667,
6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
B._______,
intimata,
Assicurazione invalidità (decisione del 17 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3198/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione del 29 luglio 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha messo il cittadino
italiano A._______, nato il 5 novembre 1960, al beneficio di una
rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° maggio 1997. Questa
prestazione era completata da una rendita per la coniuge B._______,
cittadina italiana nata il 19 luglio 1963, e una per la figlia Arianna (doc.
10). Con la nascita di Andrea, A._______ ha percepito una seconda
rendita completiva per figli (doc. 15). In via di revisione con decisione
del 20 marzo 2001, l'UAI ha soppresso la rendita intera d'invalidità
sostituendola con una mezza rendita a partire dal 1° maggio 2001,
sempre con le relative rendite completive (doc. 18).
Sempre in esito a procedura di revisione con decisione del 14 ottobre
2005, l'UAI ha soppresso le prestazioni versate a A._______
comprese le rendite completive (doc. 28). Questo provvedimento è
stato tuttavia annullato con decisione su opposizione del 20 giugno
2007 dell'amministrazione che ha rA.________stinato il diritto di
A._______ a una mezza rendita d'invalidità con le relative rendite
completive dal 1° dicembre 2005 (doc. 40).
B.
Con lettera del 22 giugno 2007, pervenuta all'amministrazione svizzera
il 3 luglio successivo, B._______ ha chiesto che la rendita a suo favore
e quella per i figli le fossero pagate direttamente. La richiedente
spiega di essere separata dal marito (doc. 42).
Mediante decisione del 5 luglio 2007, l'UAIE ha disposto a partire dal
1° agosto 2007 il versamento diretto a B._______ della rendita
completiva in suo favore (doc. 44). Con comunicazione dello stesso
giorno, l'UAIE ha inoltre sospeso il pagamento delle rendite completive
per i due figli invitando A._______ a prendere posizione in merito alla
richiesta della ex-coniuge (doc. 45).
Con scritto del 31 luglio 2007, A._______ si è opposto alla richiesta di
B._______ chiedendo che la rendita per i figli continui a essergli
versata direttamente. Produce una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta il 30 luglio 2007 nella quale si afferma che l'ex-
Pagina 2
C-3198/2008
coniuge svolge da numerosi anni un'attività lucrativa percependo oltre
a un salario fisso anche gli assegni familiari per i figli. Allega anche
una dichiarazione del suo legale, avv. Beraldo, secondo la quale il
Tribunale ordinario di Varese ha disposto l'affido congiunto dei figli
minori ai genitori (doc. 51, 52, 55). Successivamente l'interessato ha
inviato, su richiesta dell'UAIE, il foglio complementare 2 alla richiesta
di prestazioni nel quale riferisce di non vivere più con i figli e che
l'importo per il loro mantenimento non è stato fissato in quanto la
sentenza di separazione non è stata ancora emanata (doc. 59).
Dal canto suo, B._______ ha confermato il 23 luglio 2007 la richiesta
di pagamento della rendita sul suo corrente postale indicando di avere
un domicilio separato dal coniuge (doc. 47).
C.
Lo scritto del 31 luglio 2007 di A._______ è stato trasmesso al
Tribunale amministrativo federale (TAF) quale ricorso. Con sentenza
del 15 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale non è tuttavia entrato nel
merito di questa corrispondenza rinviando gli atti all'UAIE affinché
decida sul pagamento delle rendite completive per i figli (causa
C-5192/2007, doc. 61).
D.
Il 14 e 20 febbraio 2008 A._______ ha inviato all'UAIE il verbale
dell'udienza che si è svolta il 14 dicembre 2007 davanti al Tribunale di
Varese, dalla quale risulta che “ciascun coniuge tratterrà gli assegni
familiari per il mantenimento dei figli”. Il 28 febbraio 2008 ha inoltre
trasmesso la copia di un fax del 12 dicembre 2007 nel quale
B._______ “dichiara di rinunciare alla domanda diretta all'ottenimento degli
assegni familiari a favore dell'ex-marito A._______ (...) con diretto versamento
allo stesso” (doc. 66 e 67).
Il 5 marzo 2008 l'amministrazione svizzera ha quindi preso atto della
rinuncia di B._______ al pagamento diretto delle rendite completive
per i figli e informato le parti (doc. 68 e 70.1).
Il 27 marzo 2008, B._______ ha informato per telefono l'UAIE di non
avere voluto rinunciare al pagamento delle rendite per i figli né di
avere firmato una dichiarazione in tal senso. Nella nota dell'impiegato
dell'UAIE è riportato che l'interessata prenderà posizione per iscritto
per il tramite del suo avvocato (doc. 71).
Pagina 3
C-3198/2008
Il pagamento delle rendite completive per i figli è stato di conseguenza
sospeso in attesa della determinazione di B._______ (doc. 71.1).
Preso atto del collocamento presso la madre dei figli, mediante
decisione del 17 aprile 2008, l'UAIE ha disposto il versamento
direttamente a B._______ delle rendite completive per i figli a partire
dal 1° luglio 2007 (recte 1° agosto 2007, doc. 75 e 76).
E.
Il 15 maggio 2008, A._______, rappresentato dal Patronato INCA di
Bellinzona, ha inoltrato un ricorso presso lo scrivente Tribunale
chiedendo l'annullamento della decisione del 17 aprile 2008 e il
rA.________stino a suo favore del pagamento delle rendite
completive. A suffragio delle sue tesi produce la sentenza del 22
febbraio 2008 della Procura della Repubblica di Varese, depositata in
cancelleria il 3 marzo 2008, che accoglie la domanda di separazione
giudiziale e le conclusioni congiunte depositate lo stesso giorno. Da
questo documento si evince che viene disposto l'affido congiunto dei
due figli con collocamento presso la madre. I genitori avranno l'obbligo
del loro mantenimento in virtù delle rispettive disponibilità economiche.
Inoltre ciascun coniuge tratterrà gli assegni familiari per il
mantenimento dei figli.
Nella sua risposta di causa del 30 giugno 2008, l'UAIE ha rinunciato a
prendere posizione in merito alle conclusioni del ricorso. Secondo
l'amministrazione non è chiaro se gli assegni familiari menzionati nella
sentenza di separazione si riferiscono alle rendite completive per i figli
dell'assicurazione invalidità svizzera.
Con ordinanza del 4 luglio 2008, lo scrivente Tribunale ha invitato
B._______ a prendere posizione in merito alla risposta dell'UAIE.
Benché questa ordinanza sia pervenuta all'interessata il 12 luglio
2008, quest'ultima non ha risposto nel termine impartito né sino ad
oggi. Copia di questa ordinanza è stata trasmessa per conoscenza
all'insorgente. Il 31 luglio 2008, il rappresentante del ricorrente ha
confermato la sua richiesta allegando uno scritto del 29 luglio 2008
dell'avv. Beraldo. Le argomentazioni delle parti saranno riprese nella
parte in diritto nella misura in cui sarà necessario.
Diritto:
Pagina 4
C-3198/2008
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
Pagina 5
C-3198/2008
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere
una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di
diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
Nella fattispecie l'oggetto del litigio concerne il pagamento delle
rendite completive per i figli Arianna e Andrea A.______. Nella
decisione del 17 aprile 2008, l'UAIE ne ha infatti disposto, a partire dal
1° agosto 2007, il pagamento direttamente alla madre B._______, con
la quale vivono, togliendolo al padre titolare della rendita d'invalidità.
5.
Pagina 6
C-3198/2008
5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita
d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,
qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani
dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le
condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute.
Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è
versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per
un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione
nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del
giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può
disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di
coppie separate o divorziate.
L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il
rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione
per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o
non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata
su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,
sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con
quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile
o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il
pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha
diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei
contributi mensili forniti (cpv. 2).
5.2 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS
210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere
commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle
possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi
del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la
custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa
disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite
d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del
figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in
aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento
che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle
assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento
Pagina 7
C-3198/2008
del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve
pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va
diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).
6.
6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che la sentenza di separazione è
stata emanata quando A._______ era già al beneficio di una rendita
d'invalidità. I figli dell'insorgente e di B._______ sono stati affidati
congiuntamente ai due genitori che provvedono nella misura delle
rispettive possibilità economiche al loro mantenimento. I figli vivono
presso la madre.
In applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS le rendite completive per i
figli dovrebbero essere di primo acchito versate a B._______.
L'importo di queste rendite dovrebbe aggiungersi a un eventuale
assegno di mantenimento del padre A._______ (art. 285 cpv. 2 CC). È
infatti determinante il fatto che i figli siano stati collocati presso la
madre. Non è invece rilevante che i genitori abbiano convenuto un
affido congiunto. Infatti in questo caso i genitori dovrebbero stabilire di
comune accordo anche l'importo dell'assegno di mantenimento
(Pratique VSI 2002 p. 16 e sentenza del Tribunale amministrativo
federale del 13 settembre 2007 nella causa C-2798/2006 consid.
3.3.2). Mancando tale accordo, spetterebbe al giudice civile fissare
l'importo dell'assegno di mantenimento.
6.2 Resta da esaminare se il giudice civile che ha accolto la domanda
di separazione giudiziale non abbia preso una disposizione diversa
come del resto lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71 ter cpv. 1
OAVS.
6.2.1 Dalle conclusioni congiunte depositate con la sentenza di
separazione del 22 febbraio 2008 si evince che ciascun coniuge
avrebbe trattenuto gli assegni familiari per il mantenimento dei figli. La
stessa disposizione era stata adottata dalle parti nel verbale
dell'udienza di conciliazione del 14 dicembre 2007. Deve essere
ammesso, come del resto sottolineato dall'UAIE nella sua risposta del
30 giugno 2008, che non è dato sapere con certezza se per “assegni
familiari per il mantenimento dei figli” le parti intendessero anche le
rendite completive dell'assicurazione svizzera. Se così fosse,
A._______ conserverebbe il diritto al pagamento delle rendite
completive per i figli. Per dirimere il presente litigio non è tuttavia
Pagina 8
C-3198/2008
necessario che i fatti siano accertati con certezza assoluta; la
fattispecie deve essere piuttosto esaminata alla luce della regola della
verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni
sociali (DTF 121 V 45 consid. 2a, 204 consid. 6b).
6.2.2 Deve essere rilevato che non è il giudice civile italiano ad avere
redatto le conclusioni congiunte ma i patrocinatori di B._______ e di
A._______. L'espressione “assegni familiari per il mantenimento dei figli”
deve essere pertanto interpretata secondo la volontà delle parti (art. 1
del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]). Ora,
risulta dall'incarto che B._______ percepisce un regolare stipendio
con gli assegni familiari relativi (cfr. doc. 52). Questa circostanza è
corroborata dal fatto che entrambi i coniugi sono “autosufficienti
economicamente” (cfr. le conclusioni congiunte). D'altro canto,
A._______ non esercita alcuna attività lucrativa essendo al beneficio
di una rendita svizzera d'invalidità. Non si vede pertanto quali altri
assegni familiari per il mantenimento dei figli avrebbe potuto trattenere
se non quelli relativi alla rendita completiva per i figli dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Nel suo scritto del 29 luglio 2008 il legale di
A._______, avv. Belardo, ha osservato che al momento della
separazione “le parti concordarono equamente che le spese sostenende a
carico dei minori fossero suddivise fra le parti così concordando che le rendite
completive per i figli erogate dalla Svizzera andassero al padre, essendo
logica derivazione della di lui invalidità, mentre gli altri benefici familiari alla
madre. All'atto di separazione furono qualificati entrambi i benefici
genericamente in “assegni familiari per il mantenimento dei figli” e così nella
loro dizione e significato assorbiti e portati in sentenza”. Questa
interpretazione è suffragata dal fatto che B._______ ha firmato una
dichiarazione di rinuncia agli assegni familiari a favore dell'ex-coniuge
con “diretto versamento allo stesso”. Questa dichiarazione era destinata
all'UAIE al quale è pervenuta per il tramite dell'avv. Beraldo in data 28
febbraio 2008 (doc. 67). B._______ ha poi revocato per telefono
questa dichiarazione, ma solo dopo il deposito della sentenza di
separazione giudiziale. Invitata dallo scrivente Tribunale a partecipare
alla presente procedura con ordinanza del 4 luglio 2008, l'intimata
B._______ non ha preso posizione né ha fornito indicazioni che
permettano di contestare la tesi dell'insorgente.
Alla luce di queste circostanze si deve pertanto ritenere che le parti
hanno convenuto davanti al giudice civile italiano di attribuire il
pagamento delle rendite completive per i figli Arianna e Andrea al
Pagina 9
C-3198/2008
padre A._______. In questo senso, il giudice civile italiano ha ratificato
una disposizione speciale come lo ammette l'art. 71ter OAVS. Il ricorso
del 15 maggio 2008 deve essere pertanto accolto e la decisione del 17
aprile 2008 annullata.
7.
7.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali.
7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è
assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.- a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 17 aprile 2008 annullata.
2.
Le rendite completive per i figli Arianna e Andrea A.________ devono
essere versate a A._______.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
Pagina 10
C-3198/2008
- B._______, (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 11