Corte II I
C-3/2008
{T 0/2}
Sentenza del 19 settembre 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 26 giugno 1998, B._______, cittadino dominicano nato il...,
ha presentato al Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo una
domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un
periodo di tre mesi presso la madre residente in Ticino, richiesta
respinta dall'Ufficio federale degli stranieri (UFS; attualmente Ufficio
federale della migrazione: UFM) con decisione del 24 luglio 1998;
che con decisione del 9 novembre 1998, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto
il 24 agosto precedente dall'interessato, per il tramite del suo
patrocinatore, in ragione del mancato versamento dell'anticipo spese
richiestogli;
che il 21 novembre 2001, B._______ ha presentato presso la suddetta
rappresentanza elvetica una seconda domanda di visto per la
Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di un mese presso un
amico di famiglia residente in Ticino e seguire nel contempo un corso
di musica, richiesta respinta dall'UFS con decisione del 4 marzo 2002
non impugnata;
che con lettera del 5 settembre 2007, A._______, cittadino svizzero
residente a C._______, ha invitato B._______ a venire in Svizzera per
una visita, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese
relative al soggiorno di quest'ultimo;
che in data 13 settembre 2007, B._______ ha presentato al Consolato
generale di Svizzera a Santo Domingo una terza domanda di visto
turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare, a far data dal 1° ottobre
2007, per un periodo di un mese presso l'amico A._______,
precisando nel contempo di essere celibe e amministratore;
che a sostegno della succitata domanda di visto, il richiedente ha
inoltre prodotto agli atti una dichiarazione del suo datore di lavoro
attestante la sua attività di amministratore, un estratto del suo conto
bancario, nonché una missiva del 2 ottobre 2007 all'intenzione del
Consolato generale con la quale egli ribadiva di beneficiare delle
necessarie garanzie finanziarie per ottenere il rilascio del visto
postulato;
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che in data 15 novembre 2007, l'UFM ha emesso una decisione di
rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di
B._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della
situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica Dominicana,
ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese
e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla
scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato che l'interessato non può
avvalersi di legami stretti con il suo paese d'origine, rilevando nel
contempo come il fatto che egli insista nel voler ottenere il rilascio di
un visto malgrado le parecchie decisioni negative emesse nei suoi
confronti fa sorgere dei seri dubbi sulle sue reali intenzioni;
che con scritto del 30 dicembre 2007, agendo per il tramite di
A._______, B._______ ha interposto ricorso avverso la precitata
decisione, affermando di intrattenere una relazione sentimentale nel
suo paese d'origine da cui è nata una bambina (cfr. certificato di
nascita) di cui egli si fa carico grazie alla sua attività lucrativa,
precisando che tali legami non possono essere valutati unicamente in
base a mere considerazioni di carattere economico;
che il ricorrente ha inoltre rilevato di avere domandato
un'autorizzazione d'entrata in Svizzera per visitare la madre e la
sorella ivi residenti, ciò che rende comprensibili le sue reiterate
richieste, precisando che questi legami familiari costituiscono degli
elementi a garanzia di un suo rientro nella Repubblica Dominicana;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 19 febbraio
2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il
rientro in patria di B._______ non fosse sufficientemente garantito e
sottolineando che la presenza in Svizzera della madre e della sorella
potrebbe costituire un ulteriore motivo per risiedervi durevolmente;
che l'autorità di prime cure ha inoltre affermato che le argomentazioni
del ricorrente in merito alla sua situazione personale e professionale
andavano relativizzate in ragione delle disparità economiche esistenti
tra la Repubblica Domenicana e la Svizzera;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 20 marzo 2008, il ricorrente ha rilevato che
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essa si fonda su pregiudizi e semplici supposizioni, precisando in
particolare che il criterio relativo alle disparità economiche esistenti tra
la Repubblica Dominicana e la Svizzera adottato dall'autorità inferiore
è tale da creare una discriminazione inammissibile sulla base
dell'agiatezza economica o del paese di provenienza dei richiedenti;
che con duplica del 2 maggio 2008, l'UFM si è riconfermato nelle sue
argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e nel suo
preavviso del 19 febbraio precedente;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS, RU
1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (OLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
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(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura
inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il
1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che B._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 OEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a OLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS);
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che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1
OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
OEnS);
che un visto è inoltre rifiutato qualora sussistono fondati dubbi sullo
scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c OEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante nella Repubblica Dominicana, e viste le considerevoli
disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF
non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in
patria alla scadenza del visto richiesto;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
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che, in ragione della situazione personale di B._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che l'interessato vive con la compagna e sua figlia
nella Repubblica Dominicana (cfr. ricorso del 30 dicembre 2007);
che, sebbene si debba riconoscere che tali legami siano propri, in una
certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine
del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad
assicurarne in ritorno nel paese d'origine;
che, in caso di arrivo in Svizzera, nulla impedirebbe infatti a B._______
di intraprendere i passi necessari al fine di farsi in seguito raggiungere
dalla sua convivente e da sua figlia;
che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui B._______ ritrova in Svizzera sua madre e sua sorella, non si
può escludere che, una volta giunto sul territorio della Confederazione,
egli tenti con ogni mezzo di restarvici;
che nel quadro della sua domanda di visto l'interessato ha affermato di
lavorare in qualità di amministratore, come peraltro comprovato dalla
documentazione agli atti;
che questi documenti (attestazione di lavoro ed estratto bancario) non
permettono comunque di considerare che il richiedente beneficia nel
suo paese di una situazione, sia sul piano professionale che
finanziario, sufficientemente stabile da garantirne il ritorno nella
Repubblica Dominicana;
che nella sua domanda di visto del 13 settembre 2007 B._______ ha
richiesto il rilascio di un visto turistico al fine di rendere visita per un
mese all'amico A._______, salvo poi dichiarare nel suo gravame del
30 dicembre successivo che la sua richiesta aveva quale scopo quello
di rendere visita alla madre ed alla sorella residenti in Svizzera;
che la suddetta incongruenza quo alla finalità dell'autorizzazione
d'entrata postulata dall'interessato, nonché il fatto che egli abbia
reiterato nel corso degli anni la sua richiesta indicando ogni volta delle
persone diverse a cui rendere visita, sono tali da fare sorgere seri
dubbi in merito alle sue reali intenzioni (cfr. art. 14 cpv. 2 let. c OEnS),
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come peraltro rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua
decisione del 15 novembre 2007;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto B._______ non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con
l'invitante, la madre e la sorella residenti in Svizzera, potendo
quest'ultimi rendergli a loro volta visita, e questo nonostante gli
inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero
derivare;
che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato non sono tali da
impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr.
sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005);
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del
richiedente non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS), e che sussistono dei fondati
dubbi in merito allo scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c OEnS), di
modo che le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione d'entrata non
sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
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che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a Fr. 600.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 25 gennaio 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2682478.7 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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