Corte II I
C-3201/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 2 6 g i u g n o 2 0 0 8
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
A.________AG, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Previdenza professionale (decisione del 5 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3201/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 5 maggio 2008, la Fondazione istituto collettore
LPP ha affiliato la ricorrente alla stessa a partire dal 1° gennaio 2007,
che in data 15 maggio 2008, A.________ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che, con atto del 25 giugno 2008, la ricorrente ha ritirato il ricorso del
15 maggio 2008,
che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett.
a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause
divenute prive di oggetto,
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si percepiscono spese processuali.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atti giudiziali)
- autorità inferiore (n. di rif. 21 - 2269220 - 154 3878; Atti giudiziali)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-3201/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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