B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3/2013
S e n t e n z a d e l 2 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, ricorrente, rappresentato dalla moglie,
B._______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizio-
ne del 20 dicembre 2012).
C-3/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
Mediante decisione del 26 luglio 2012, la Cassa svizzera di compensa-
zione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, residen-
te in Z._______, nato il xx xx 1947, coniugato, una rendita intera dell'as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° maggio 2012
(doc. 14). L'importo della prestazione di 791 franchi mensili è stato calco-
lato in base ad una durata contributiva di 22 anni e 10 mesi, una scala
rendite 22, ed un reddito annuo medio determinante di 33'408 franchi. La
predetta prestazione era accompagnata da una rendita ordinaria per la fi-
glia con stessa decorrenza e dell'importo di 316 franchi mensili (doc. 13).
La moglie (B._______) e la figlia C._______ (nata nel 1992) risiedono in
Svizzera.
B.
Con atto del 4 settembre 2012, B._______ ha formulato opposizione con-
tro il suddetto provvedimento amministrativo concernente il marito indi-
cando che la somma attribuita è insufficiente per vivere in Z._______ e
che lei stessa, ancora attiva, deve contribuire al sostentamento del co-
niuge con 400/500 franchi al mese. Chiede quindi, implicitamente, una
verifica dei dati e dei calcoli stanti alla base delle decisione assunta e un
aumento dell'importo.
Mediante decisione su opposizione del 20 dicembre 2012, la CSC ha re-
spinto l'istanza dell'opponente considerando come esatti la durata di con-
tribuzione, la scala rendite applicata, il reddito annuo medio determinante
e l'importo mensile erogato.
C.
Con il ricorso depositato il 2 gennaio 2013, B._______, a nome e per con-
to del marito, contesta la decisione di cui sopra lamentando soprattutto la
situazione finanziaria in cui si trova il coniuge costretto a vivere all'estero.
Chiede un aumento della rendita in corso.
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 marzo 2013, la CSC annota come
il ricorrente non contesti i dati ed i calcoli della prestazione ma si limita a
chiedere un supplemento alla rendita in corso. Ora, precisa la CSC, l'im-
porto della rendita deriva dalle disposizioni legali in vigore e non può di-
C-3/2013
Pagina 3
pendere dalla situazione finanziaria dell'interessato. La CSC propone la
reiezione del ricorso e la conferma dell'impugnata decisione.
Con ordinanza del 14 marzo 2013, il Tribunale amministrativo federale ha
invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle osservazioni della
Cassa, entro il 29 aprile successivo. L'interpellata non ha tuttavia eserci-
tato il suo diritto di replica.
E.
Con lettera del 19 giugno 2013, lo scrivente Tribunale ha invitato la parte
ricorrente a precisare le modalità di soggiorno in Svizzera (luoghi esatti e
periodi) soprattutto per gli anni in cui la durata di contribuzione risulta in-
completa (doc. 6 TAF). Con la risposta del 21 giugno, l'interpellata ha for-
nito copia di un permesso di dimora del 10 maggio 2001, un estratto dei
periodi assicurativi, nonché una procura del marito in suo favore.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20
dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
C-3/2013
Pagina 4
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). La moglie del ricorrente è regolare rappresentan-
te del medesimo (doc. 7 TAF). Il gravame è dunque ricevibile, nulla o-
stando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio-
sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento del-
le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia-
rio, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio di-
ritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire
dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale è applicabile l'Accordo sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizze-
ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con il suo al-
legato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In
questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di si-
curezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le mo-
dalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordi-
namento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio
2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo
quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette
godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di
cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Sta-
to. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale
l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012 conteneva una
disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
C-3/2013
Pagina 5
3.3 Nel caso in esame il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° mag-
gio 2012. Gli accordi di cui sopra sono pertanto applicabili.
4.
All'esame del tenore del ricorso si evince che il ricorrente non contesta né
la durata contributiva, né il calcolo della prestazione erogata, ma si limita
a chiedere un supplemento alla prestazione in corso, in quanto con l'im-
porto assegnato, che ritiene esiguo, non riesce a sopperire ai bisogni in-
combenti.
Ora, questa domanda non è di pertinenza della CSC, la quale è tenuta ad
applicare le disposizioni in vigore e a calcolare le prestazioni (rendita
AVS) conformemente a queste. La LAVS è infatti una legislazione di ca-
rattere assicurativo e non assistenziale. La domanda dell'interessato po-
trebbe essere interpretata come una richiesta in base alla legge federale
del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), la cui competenza
d'applicazione, per l'essenziale, è cantonale. A puro titolo informativo, si
preciserà comunque che dette prestazioni vengono erogate a condizione
(fra l'altro) che il beneficiario risieda in Svizzera (art. 4 e 5 LPC). Altre
prestazioni derivanti da un sistema assistenziale pubblico possono entra-
re in linea di conto, ma né la CSC, né questo Tribunale sono competenti
in materia.
Nella misura in cui il ricorso è ricevibile, questo Tribunale amministrativo
federale si limiterà dunque a controllare la correttezza dei dati e dei calco-
li posti alla base della rendita AVS erogata.
5.
5.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vec-
chiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce
il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età
stabilita al cpv. 1.
5.2 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni
di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in
cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede
l'insorgere dell'evento assicurato.
C-3/2013
Pagina 6
5.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i
quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha
versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter
cpv. 2 LAVS).
In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di
contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contri-
buzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20
anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.
5.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate
sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di
contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali
agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b).
La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa
(art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il
calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero
degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe
di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione
(art. 38 cpv.1 e 2 LAVS).
6.
6.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap-
partenente alla classe di età 1947, deve aver versato contributi per 44
anni fino al 2012, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vec-
chiaia (tavole rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, 2011-2012, pag. 8).
Per quanto concerne la durata contributiva, secondo i dati raccolti dalla
CSC, questa è di 22 anni e 10 mesi. Lo scrivente Tribunale amministrati-
vo federale, vista la durata incompleta, ha cercato di assumere notizie da
parte del ricorrente circa la durata di permanenza nel nostro Paese dello
stesso. In risposta alla lettera di questo Tribunale del 19 giugno 2013, la
moglie del ricorrente ha prodotto, il 21 giugno successivo, un estratto dei
periodi assicurativi di contenuto già noto ed una copia di un permesso di
C-3/2013
Pagina 7
dimora datato 15 maggio 2011, documenti che non fanno luce sul pro-
blema della durata di contribuzione mancante.
Questo Tribunale riterrà dunque la durata contributiva determinata dalla
CSC di 22 anni e 10 mesi come corretta. D'altra parte, il ricorrente stesso
non l'ha mai espressamente contestata. Il periodo in parola contiene an-
che gli "anni di gioventù" di cui al menzionato art. 52b OAVS (1 anno e 1
mese in totale).
6.2 In base a 22 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per la
sua classe di età, si ottiene una scala rendite 22 (tavole delle rendite U-
FAS 2011-2012 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente ritenuto
una scala rendite applicabile 22.
7.
7.1 In relazione agli art. 29bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito
annuo medio determinante, secondo elemento che fonda l'importo una
rendita di vecchiaia.
L'art. 29quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si
compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per
compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi viene è rivalutata
in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33ter LAVS. Il Consi-
glio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma
dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per
compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contri-
buzione.
7.2 In virtù dell'art. 29quinqies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno con-
seguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, purché tutti e due siano stati
domiciliati in Svizzera (art. 1a LAVS). La ripartizione è effettuata, fra l'al-
tro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita.
7.3 Tenendo conto delle norme surriferite e della situazione di fatto si ha
quanto segue.
La somma dei redditi, realizzati in 22 anni e 10 mesi, iscritti sui conti indi-
viduali di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a 295'864
franchi. Non si deve procedere ad alcuno "splitting" (divisione + ripartizio-
ne dei redditi dei coniugi) sopra menzionato in quanto la moglie non è an-
cora beneficiaria di una rendita AVS.
C-3/2013
Pagina 8
Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati con-
seguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalu-
tazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore di rivalutazione
corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato an-
nualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS e 33ter LAVS sopra
ricordato). I redditi di 295'864 franchi devono essere rivalutati con il fatto-
re 1,281, considerato che la prima registrazione nei conti individuali
dell'interessato (dopo il compimento del ventesimo anno di età) è avvenu-
ta nel 1968 (cfr. tavole 2012 UFAS, fattori di rivalutazione). Il risultato di
379'002 franchi (295'864 franchi x 1,281, arrotondato al franco superiore),
è diviso per la durata contributiva effettiva di 22 anni e 10 mesi (274 me-
si), il che comporta un reddito annuo medio di 16'599 franchi (arrotondato
per eccesso).
7.4 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti
educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi eser-
citano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora
compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo
dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti
educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di ma-
trimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1
OAVS gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno
intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto;
sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il
cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per de-
terminati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è
concesso per 12 mesi.
7.5 Nella specie, la figlia dei coniugi A.______ e B.______, C.______, è
nata il xx xx 1992. Il primo anno di assicurazione in Svizzera non si conta
(1992). In favore di A._______ possono essere ritenuti in tutto 8,5 anni di
compiti educativi (1993-2010, calcolati per 1/2 (l'altra metà spettante alla
moglie per un suo futuro evento assicurabile di vecchiaia o invalidità); il
2001 è calcolato per intero in quanto la moglie dell'interessato non era
assicurata presso l'AVS in Svizzera, cfr. art. 52f cpv. 4 OAVS). L'accredito
è unico, a prescindere dal numero dei figli avuti dai coniugi.
7.6 La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:
- anni di riferimento: 8,5
C-3/2013
Pagina 9
- rendita annua minima (rif. anno 2012, ossia quello del compimento del
65esimo anno di età): 1'160 franchi x 12 = 13'920 franchi
- durata di contribuzione: 22 anni e 10 mesi
ne consegue che:
8,5 x (13'920 x 3) : 22 anni e 10 mesi = 15'546 franchi
L'interessato ha dunque diritto ad un accredito per compiti educativi di
15'546 franchi che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucra-
tiva sopra accertato:
15'546 franchi + 16'599 franchi = 32'145 franchi
Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore conte-
nuto nelle tabelle, ovvero a 33'408 franchi, che rappresenta il reddito an-
nuo medio determinante del 2011-12.
7.7 Ora, in base alla scala 22 e ad un reddito annuo medio determinante
di 33'408 franchi, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2012, a
791 franchi (tav. rendite 2011-12, pag. 58). La completiva per figlio am-
monta a 316 franchi al mese. Visto quanto precede, se ne conclude che i
dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti.
7.8 Va ancora osservato che, di principio, le prestazioni dell'AVS svizzera
non hanno carattere assistenziale (cfr. anche consid. 4). L'importo è stabi-
lito in base al periodo contributivo ed al reddito annuo medio. Il ricorrente
ha lavorato in Svizzera per 22 anni e 10 mesi, per cui la sua carriera lavo-
rativa restante e, di riflesso, contributiva, deve essere cercata altrove, os-
sia negli anni in cui l'interessato non ha lavorato nel nostro Paese, ma
probabilmente altrove (per esempio dal 1969 al 1986 e dopo il 2009).
8.
8.1 Per quanto ricevibile, il ricorso deve essere di conseguenza respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso, manifestamente infondato,
può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3
LAVS.
8.2 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gra-
tuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
C-3/2013
Pagina 10
8.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili
alla parte ricorrente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-3/2013
Pagina 11
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: