B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-320/2014
Sen t en z a d e l 1 8 g e nn a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione del diritto alla rendita
(decisione del 6 dicembre 2013).
C-320/2014
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Fatti:
A.
A.______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato in
Svizzera dal 2007 nel settore dell'edilizia, solvendo regolari contributi all'as-
sicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. TAF 14).
Dal mese di maggio 2007 era alle dipendenze di ditte edili del Cantone
Ticino, per relativamente brevi periodi lavorativi, tramite Z.______ SA, di
regola in qualità muratore/carpentiere (doc. 2).
B.
B.a In data 12 novembre 2007, quando lavorava per la ditta B.______, im-
presa di costruzioni, A.______ ha subito un incidente professionale consi-
stente in una contusione all'emitorace destro, alla spalla sinistra e in con-
tusioni multiple. Dell'evento si è occupato l'Istituto nazionale svizzero di as-
sicurazione contro gli infortuni (INSAI). L'inabilità al lavoro si è protratta per
lungo tempo.
B.b Una prima artroscopia alla spalla sinistra è avvenuta il 23 gennaio
2008 in Italia (Istituto C.______, V._______, doc. 13 inc. INSAI). Una prima
visita del medico di circondario INSAI del 16 giugno 2008 (doc. 20 inc. IN-
SAI) rilevava uno stato di stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra
su lesione di Bankart dopo lussazione e reposizione spontanea avvenuta
il 12 novembre 2007. Seguiva, nel settembre 2008 (D.______, U._______,
doc. 31 inc. INSAI), una nuova artroscopia della spalla sinistra con stabi-
lizzazione secondo Bristow-Latarjet e, in seguito ad una rottura di una vite,
nel febbraio 2009 (D.______, doc. 43 inc. INSAI) una restabilizzazione con
blocco osseo della cresta iliaca e capsula-shift secondo Neer. Seguiva il
30 ottobre 2009 (Clinica E.______, Zurigo, doc. 51 inc. INSAI) una nuova
artroscopia della spalla da parte del Prof. F.______ (specialista in chirurgia
ortopedica) e un lungo periodo di fisioterapia con poco successo. Nel mag-
gio 2010 (doc. 56, 57, 58 inc. INSAI) è stata effettuata una ricostruzione
aperta del glenoide con osso della cresta iliaca e transfer del tendine del
pettorale maggiore (Prof. F.______, Clinica E.______); poi nel gennaio
2011 veniva eseguita una nuova artrodesi della spalla sinistra (Clinica
E.______, doc. 65 inc. INSAI), ma nel giugno/luglio 2011 si constatava una
non consolidazione di detta artrodesi, una rottura della placca e si proce-
deva quindi nell'agosto successivo ad una nuova re-artrodesi della mede-
sima spalla (Dott. G.______, specialista in chirurgia ortopedica, Prof.
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Pagina 3
F.______, doc. 71 e seg. inc. INSAI); seguiva ancora un lungo periodo di
fisioterapia (ed inabilità al lavoro completa).
B.c Nel corso della visita medica circondariale del 17 aprile 2012 si con-
statava il consolidamento dell'artrodesi, ma il paziente continuava ad og-
gettivare dolori intensi alla spalla come pure disturbi alla sensibilità della
mano sinistra (doc. 73 inc. INSAI).
B.d Il 9 ottobre 2012 avveniva la rimozione di nove viti e della placca in
sede omerale sinistra con scapolotomia mediale e resezione del tubercolo
Luschke (Clinica E.______, doc. 80 inc. INSAI). Nel marzo 2013 veniva
effettuata un'infiltrazione dell'articolazione acromioclavicolare (Dott.
H.______, chirurgo ortopedico, Locarno, doc. 89 inc. INSAI), con scarso
esito. Con un'ultima visita di controllo alla Clinica E.______ del 31 maggio
2013 (doc. 90 inc. INSAI), gli specialisti hanno concluso che gli attuali di-
sturbi lamentati dal paziente (dolori in sede omerale sinistra, immobilità,
rigidità) non potevano più essere oggetto di cura medica migliorativa e
chiudevano il caso auspicando che la problematica venisse risolta con una
perizia che si chinasse sulla residua capacità di lavoro e conseguente in-
validità dell'assicurato.
B.e Seguiva la visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario
dell'INSAI il 16 luglio 2013 (Dott. I.______, specialista in chirurgia ortope-
dica, doc. 94 inc. INSAI), il quale poneva, in sintesi, la diagnosi di: stato
dopo stabilizzazione artroscopica spalla sinistra su lesione Bankart dopo
lussazione e riduzione spontanea del 12 novembre 2007, stato dopo sta-
bilizzazione secondo Larjet nel settembre 2008, stato dopo nuova stabiliz-
zazione il 10 febbraio 2009, stato dopo ricostruzione scapolare sinistra il
30 ottobre 2009, stato dopo plastica del glenoide il 1° giugno 2010, stato
dopo artrodesi spalla sinistra nel gennaio 2011 e stato dopo nuova re-ar-
trodesi nell'ottobre 2011, rimozione di materiale nell'ottobre 2012. Per
quanto concerne l'esigibilità del lavoro, il Dott. I.______ ha rilevato in sin-
tesi che l'assicurato era abile al lavoro nella misura massima possibile, ma
limitato nel sollevare e portare pesi oltre i 5 kg, non poteva maneggiare
attrezzi pesanti, non poteva eseguire lavori al di sopra della testa e non
poteva più salire su scale a pioli. Per il resto, l'interessato era abile per
qualsiasi lavoro adatto alle sue capacità.
C.
C.a In data 16 agosto 2013 l'INSAI comunicava al proprio assicurato che,
a partire dal 1° settembre 2013, lo considerava abile al lavoro nella misura
C-320/2014
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massima possibile e sospendeva da quella data le prestazioni in corso
(doc. 66).
C.b L'INSAI ha proceduto, nell'agosto 2013 (doc. 96, 97 inc. INSAI), al cal-
colo della perdita di guadagno sulla scorta di un salario presumibile da va-
lido di fr. 58'000.- annui (2012) ed un introito dopo l'insorgenza dell'invali-
dità di fr. 47'352,80, con perdita di guadagno del 18%.
C.c Con decisione del 3 settembre 2013 (doc. 73) l'INSAI ha riconosciuto,
in favore del proprio assicurato, una rendita pari al 18% d'invalidità dal 1°
settembre 2013, nonché un'indennità per diminuzione dell'integrità fisica.
Con decisione del 5 novembre 2013 l'INSAI ha respinto l'opposizione pre-
sentata dall'assicurato (doc. 82).
D.
D.a In data 29 agosto 2008, A.______ ha presentato all'Ufficio AI del Can-
tone Ticino una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 3). Dopo aver acquisito ad atti il
questionario dell'ultimo datore di lavoro (doc. 7), il medico dell'Ufficio AI,
Dott. L.______, nella nota dell'11 novembre 2008, ha constatato che il caso
era di rilevanza INSAI ed ha proposto di attenderne l'evoluzione. Preso atto
del perdurare delle conseguenze invalidanti dell'infortunio, il 24 agosto
2009, l'UAI Ticino emanava un progetto di assegnazione di una rendita in-
tera AI (doc. 20) a cui seguiva, dopo giacenza prolungata della pratica, una
decisione di riconoscimento del diritto alla rendita intera AI del 29 marzo
2011 (con effetto 1° novembre 2008) da parte dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, competente per notifi-
care provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera (doc. 43).
D.b L'Ufficio AI ticinese, con comunicazione del 24 novembre 2011, in se-
guito a revisione e preso atto della continua inabilità al lavoro riconosciuta
dall'INSAI, ha confermato il diritto alla prestazione AI in corso (doc. 47).
E.
E.a Il 1° giugno 2012 l'UAI Ticino ha avviato la prevista procedura di revi-
sione del diritto alla rendita (doc. 49, 51). L'Ufficio ha in un primo tempo
constatato, sulla scorta dell'incarto INSAI, che l'assicurato era ancora inca-
pace al lavoro per ragioni post-infortunistiche ed ha atteso l'evoluzione
(doc. 55). Giungeva quindi all'UAI Ticino copia della comunicazione INSAI
del 16 luglio 2013 (doc. 66) ove si sospendevano le prestazioni a decorrere
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Pagina 5
dal 1° settembre 2013 e copia del rapporto medico di chiusura INSAI del
12 luglio precedente.
Su richiesta dell'UAI cantonale l'ex datore di lavoro ha precisato a quanto
sarebbe ammontato il salario del dipendente (senza invalidità) dal 2010 al
2012 (doc. 70, 75).
Intanto, l'UAI Ticino riceveva copia della decisione INSAI del 3 settembre
2013 circa la rendita del 18% a decorrere dal 1° settembre 2013 (doc. 73).
E.b L'Ufficio AI ticinese ha proceduto a un calcolo comparativo dei redditi,
aggiornato al 2012, con salario precedente l'invalidità di fr. 57'496.- e in-
troito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità, ridotto del 13% per contin-
genze particolari (attività leggera ed altro) di fr. 54'299,91, da cui è emersa
una perdita di guadagno del 5,56% (doc. 76). Il Consulente in integrazione
professionale (CIP), nel rapporto dell'8 ottobre 2013 (doc. 79), ha condiviso
tale calcolo.
E.c Con progetto di decisione del 9 ottobre 2013, l'UAI cantonale pertanto
ha disposto la soppressione del diritto alla rendita (doc. 80). L'interpellato
non ha preso posizione in merito, per cui, con decisione formale del 6 di-
cembre 2013, l'UAIE ha soppresso il diritto alla rendita intera AI con effetto
1° febbraio 2014 (doc. 81).
F.
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2014 (doc. TAF 1 e allegati) A.______,
regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, chiede l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripri-
stino del diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni pro-
duce, segnatamente (anche in un secondo tempo): due brevi certificati del
4 settembre e 11 dicembre 2013 del medico curante (chirurgo) Dott.
M.______ ove si menziona la problematica alla spalla sinistra; una breve
relazione del Dott. N.______, traumatologo, del 5 dicembre 2013, ove si
descrive succintamente la problematica alla spalla sinistra, un referto elet-
tromiografico e neurografico (10 gennaio 2014) indicante una lieve soffe-
renza neurogena periferica in C3-C4-C5 e C6 a sinistra, un nuovo breve
certificato del Dott. M.______ del 17 gennaio 2014 riportante i risultati di
detto esame strumentale.
G.
L'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. O.______, specialista in
medicina interna, il quale, nella nota del 21 marzo 2014, ha affermato che
C-320/2014
Pagina 6
la documentazione prodotta non influiva sulla valutazione già espressa dall'
INSAI nel luglio 2013 (doc. TAF 7).
L'UAIE, nella risposta di causa del 1° aprile 2014, ha pertanto proposto la
reiezione del ricorso facendo riferimento al preavviso del 27 marzo 2014
dell'Ufficio AI cantonale con argomenti di cui, per quanto necessario, si ri-
ferirà nei considerandi di diritto (doc. TAF 7).
H.
Con replica del 28 aprile 2014 il Patronato INAS ha prodotto una relazione
neurochirurgica del 15 maggio 2014 a cura del Dott. P.______, il quale, ha
preso posizione sulla TAC della colonna cervicale eseguita il 7 aprile 2014
(doc. TAF 10).
I.
L'Ufficio AI cantonale ha quindi sottoposto gli atti al Dott. O.______, il quale,
ha preso posizione in data 17 giugno 2014(doc. TAF 12).
Con dupliche del 30 giugno e 4 luglio 2014 le amministrazioni ripropongono
la reiezione del ricorso (doc. TAF 12 in toto).
J.
L'anticipo sulle presunte spese processuali di fr. 400 è stato versato il 10
febbraio 2014 (doc. TAF 5).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni
rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale
è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
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Pagina 7
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle
assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toc-
cato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso
deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o
della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione im-
pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso
del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo relativo alle spese pro-
cessuali è stato inoltre versato nel termine impartito.
2.
Giusta l'art. 49 PA Il ricorrente può far valere la violazione del diritto fede-
rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; l'inadegua-
tezza (questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha
giudicato come autorità di ricorso).
3.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) applica il diritto d'ufficio, senza
essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art.
12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di pro-
cedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove neces-
sarie e le valuta liberamente. Dal canto loro le parti sono tenute a coope-
rare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso
(art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso si limita di principio ad
esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate
dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle
parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sen-
tenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2).
C-320/2014
Pagina 8
4.
Secondo il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto il TAF non è vinco-
lato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). La Corte adita
può quindi accogliere il ricorso per motivi diversi da quelli fatti valere oppure
confermare la decisione impugnata adducendo una motivazione diversa
da quella indicata dall'istanza inferiore (cfr. HÄBERLI, in: Praxiskommentar
VwVG, Art. 62 N 40). L'autorità di ricorso può modificare la decisione im-
pugnata a vantaggio di una parte (art. 62 cpv. 1 PA), essa può quindi an-
dare oltre le richieste delle parti e attribuir loro più di quanto richiesto. (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2. Aufl. 2013, S. 227 Rz. 3.199).
5.
Il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione
impugnata, in concreto il 6 dicembre 2013. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei
fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se
gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscet-
tibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta de-
cisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio
2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
6.
6.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione del principio pro rata tem-
poris; DTF 130 V 445).
6.2 Contestato in concreto è il diritto di A.______ di percepire una rendita
di invalidità anche dopo il 31 gennaio 2014. Ne consegue che è applicabile
la LAI nel tenore vigente dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010
1603; 6a revisione della LAI).
C-320/2014
Pagina 9
7.
7.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
È applicabile quindi, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una parte,
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681). Il ricorrente ha soggior-
nato in Brasile dal giugno 2009 (consid. B.b) a inizio 2012 (doc. TAF 1) e
quindi non nel periodo contestato.
7.2 L'Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Tuttavia, il caso in esame è disciplinato (a seguito del rinvio dell'art. 80a
LAI) dalla versione dell'Allegato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU
2002 1527, RU 2006 979 e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in
base alla quale le parti contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari
seguenti: il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'in-
terno della Comunità (RU 2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), nor-
mativa applicabile a tutte le rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giu-
gno 2002 o successivamente, e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza
sociale che disciplinavano i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regola-
mento), ed il Regolamento (CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo
1972, relativo all'applicazione del Regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU
2005 3909, RU 2009 621, RU 2009 4845).
7.3 Secondo l'art. 3 del Regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente Accordo, qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in par-
ticolare l'Allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC),
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz-
zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
C-320/2014
Pagina 10
8.
Oggetto del contendere è la questione se lo stato di salute dell'assicurato
è migliorato in misura tale da giustificare, come sostiene l'UAIE, una piena
capacità lavorativa in attività confacenti, che tengano conto di tutte le limi-
tazioni elencate dal perito dell'INSAI, e pertanto anche la soppressione del
diritto alla rendita a far tempo dal 1° febbraio 2014.
9.
9.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infer-
mità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce
che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
9.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31
dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso
d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del
50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi
(66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008),
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
9.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di gua-
dagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un
anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in
media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute
dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale
a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
9.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
C-320/2014
Pagina 11
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore dal
1° gennaio 2008).
9.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedi-
menti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
9.6 La nozione di invalidità in ambito AI coincide con quella vigente in am-
bito LAINF e nell'assicurazione militare (art. 16 LPGA; DTF 127 V 129 con-
sid. 4d; 133 V 549 consid. 6). Se il danno alla salute è il medesimo, la
valutazione dell'invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare do-
vrebbe condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid.
6; 126 V 288 consid. 2a con rinvii). Un assicuratore non è tuttavia vincolato
ad una decisione emessa da un altro ente per esempio nel caso in cui il
grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le parti (DTF 127 V
129 consid. 4d; 126 V 288 consid. 2a) rispettivamente si fonda su un errore
di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a).
Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di
una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi-
curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava
in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi
C-320/2014
Pagina 12
pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale (TF) ha precisato la pro-
pria giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai
sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza,
l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri-
corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi-
zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in
quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6; sentenza del
TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 10).
10.
10.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole
accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
10.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201) la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
10.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette
a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le conseguenze sulla capacità di guadagno hanno su-
bito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La semplice
valutazione diversa di circostanze di fatto rimaste sostanzialmente inva-
riate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3). L'istituto della revisione non può infatti giustificare un riesame incon-
dizionato del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügung-
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sanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invaliden-
rentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerlei-
stungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
Per le rendite dell'assicurazione invalidità, infine, anche una modifica di
poco conto dello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di
una soglia minima (DTF 133 V 545 consid. 6 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
10.4 L'istituto della revisione è stato concepito per tenere conto di modifi-
che riguardanti la situazione personale degli assicurati, quali lo stato di sa-
lute e fattori economici. Non ne fanno per contro parte i dati statistici es-
sendo dei fattori esterni (DTF 133 V 545 consid. 7.1 pag. 548). Al riguardo
il Tribunale federale ha precisato - in una vertenza in cui lo stato di salute
era rimasto invariato - che modifiche di poco conto nei dati statistici salariali
non giustificano una revisione, nemmeno se, a seguito di queste modifiche,
il valore limite viene superato per eccesso o per difetto (DTF 133 V 545
consid. 7.3 pag. 549).
Per le stesse considerazioni, la possibilità di procedere ad una revisione
va ugualmente negata se la modifica dei soli valori statistici è di un certo
rilievo. Se infatti risulta che il motivo effettivo per una revisione del diritto
alla rendita risiede nella modifica dei valori statistici (tabellari), simile ope-
razione deve essere esclusa (sentenza 9C_696/2007 succitata pubblicata
in RTiD 2010 II p. 197 consid. 5.3).
10.5 Va ancora rilevato che nel diritto delle assicurazioni sociali, fatte salve
le disposizioni transitorie e, se del caso, la presenza di diritti acquisiti, le
decisioni inizialmente non erronee riguardanti prestazioni durevoli vanno di
regola adattate alle modifiche di legge risultanti dall'intervento del legisla-
tore (DTF 121 V 157 consid. 4a pag. 161 seg.). Per contro, una nuova
prassi amministrativa o giudiziaria non giustifica, di principio, la modifica di
prestazioni durevoli fondate su una decisione cresciuta in giudicato (DTF
129 V 200 consid. 1.2 pag. 202; 121 V 157 consid. 4a pag. 162; 120 V 128
consid. 3b pag. 132 con riferimenti).
10.6 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'as-
sicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se
la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità
si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
C-320/2014
Pagina 14
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
10.7 Giusta l'art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza è
messa in atto: a) il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione; b) retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l'erogazione indebita è dovuta all'otteni-
mento illecito di una prestazione da parte dell'assicurato o se quest'ultimo
ha violato l'obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall'art. 77
OAI.
11.
11.1 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (DTF consid. 6.2.4 pag. 270; 134 V 231
consid. 5.1 pag. 232; 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilun-
gen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sen-
tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. Il Tribunale federale ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40
PC e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive in
relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
11.2 Per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha sta-
tuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico,
una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi
su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddit-
torie nella perizia oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una su-
perperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
C-320/2014
Pagina 15
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351consid. 3b/aa
pag. 353 con rinvii).
11.3 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione retroattiva
di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81
consid 4.3).
11.4 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre
evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i di-
versi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze
e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
12.
12.1 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto relativa all'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata sottoposta ad esame materiale tramite contestuale accertamento per-
tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e,
dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento liti-
gioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108).
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Pagina 16
12.2 In concreto il periodo di riferimento è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 29 marzo 2011 (doc. 43), con cui è stata erogata una ren-
dita intera AI all'assicurato ed il 6 dicembre 2013. Di contro non può essere
ritenuta decisione a titolo d'appoggio dell'esame comparativo la comunica-
zione di conferma del diritto alla rendita AI del 24 novembre 2011 (doc. 47)
in quanto la procedura è stata del tutto sommaria, l'Ufficio AI cantonale es-
sendosi limitato a confermare la precedente decisione.
13.
13.1 Ai fini dell'assegnazione della rendita intera AI l'autorità amministra-
tiva si era fondata esclusivamente sulle risultanze dell'INSAI. Nel marzo
2011 (decisione di riconoscimento), l'assicurato si presentava ancora, per
l'assicuratore infortuni, in pieno processo di cura. Dal 2008 al 2012 si sono
infatti succedute otto operazioni alla spalla sinistra, seguite da periodi più
o meno lunghi di convalescenza e/o fisioterapia. Va detto che, pratica-
mente, tutte le operazioni precedenti quella del 5 agosto 2011 (artroscopia
del 23 gennaio 2008, artroscopia del 16 settembre 2008, ristabilizzazione
del blocco osseo della cresta iliaca e capsula shift del 10 febbraio 2009,
artroscopia-capsulotomia e ricostruzione del sottoscapolare del 30 ottobre
2009, ricostruzione aperta del glenoide con osso dalla cresta iliaca del 31
maggio 2010, nuova artrodesi della spalla sinistra dell'11 gennaio 2011)
non hanno sortito l'esito sperato.
13.2 Solo l'intervento del 5 agosto 2011, posteriore alla data della decisione
di riconoscimento della rendita intera da parte dell'UAIE, ha avuto un di-
screto successo. Infatti, nel novembre 2011 è stata constatata una conso-
lidazione dell'artrodesi e è stata espressa una prognosi favorevole. La sin-
drome algica tuttavia non è migliorata e, infine, gli stessi specialisti della
Clinica E.______, il 21 maggio 2013, hanno ammesso di non intravvedere
ulteriori opzioni terapeutiche per i dolori pur sempre lamentati dall'assicu-
rato, ritrasmettendo il caso all'INSAI, con preghiera di procedere all'esecu-
zione di una perizia indipendente alfine di stabilire l'invalidità del paziente
(doc. 90 pag. 3; (cfr. inc. INSAI da doc. 90 a 94;). L'assicuratore infortuni
non vi ha tuttavia proceduto, effettuando una visita di chiusura tramite il
proprio medico di circondario Dott. I.______, specialista in chirurgia orto-
pedica (cfr. per un riassunto anamnestico: visita di chiusura INSAI, Dott.
I.______ del 16 luglio 2013, doc. INSAI 94 in toto).
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Pagina 17
13.3
13.3.1 In occasione della procedura di revisione del diritto alla rendita, av-
viata nel luglio 2012 (doc. 51), l'Ufficio AI cantonale ha richiamato agli atti
la documentazione medica dell'INSAI (doc. 56, 60, 62). Nel rapporto del 16
agosto 2012, il Dott. O.______ del SMR, la cui specializzazione non è nota,
ha in particolare dichiarato che, al momento della redazione del rapporto
finale da parte dell'INSAI, si sarebbe dovuto verificare se vi erano anche
patologie di origine non infortunistica. In tale ipotesi l'UAI avrebbe dovuto
procedere ad una valutazione peritale supplementare. In caso contrario l'e-
same eseguito dall'INSAI sarebbe stato rilevante (doc. 55).
13.3.2 Senza tuttavia procedere alla verifica indicata dal proprio SMR né
ad alcun accertamento supplementare, nella decisione di soppressione
della rendita l'UAI ha addotto che dagli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
omettendo di precisare di che documenti si tratta, segnatamente dal profilo
medico teorico, risulta che lo stato di salute dell'assicurato è stabilizzato ed
ora presenta una capacità lavorativa del 100% nell'esercizio di un'attività
adeguata alle limitazioni dettate dal danno alla salute a decorrere dal 1°
settembre 2013 (doc. 87 pag. 2 e 3).
In simili condizioni l'UAI ha pertanto presumibilmente fatto proprie, senza
sottoporre il caso al SMR – agli atti non risulta infatti alcun referto riassun-
tivo di tale servizio – le conclusioni del rapporto finale del Dott. I.______
dell'INSAI.
13.4 Per quanto è della diagnosi, il Dott. I.______ ha rilevato uno stato
dopo stabilizzazione artroscopica della spalla sinistra su lesione di Bankart
dopo lussazione e riduzione spontanea avvenuta il 12 novembre 2007,
stato dopo stabilizzazione secondo Latarjet il 16 settembre 2008, stato
dopo nuova stabilizzazione con blocco osseo del bacino il 10 febbraio
2009, stato dopo ricostruzione del sottoscapolare il 30 ottobre 2009, stato
dopo plastica del genoide e transfer del pettorale maggiore il 1° giugno
2010, stato da artrodesi della spalla sinistra l'11 gennaio 2011 e di nuova
artrodesi il 5 ottobre 2011, stato da rimozione del materiale di osteosintesi,
scapolotomia mediale e resezione del tubercolo Luscke il 9 ottobre 2012".
Dal canto suo l'assicurato ha dichiarato di avere costantemente dolori, sen-
tire scricchiolii alla mobilizzazione avanti e indietro, crampi a livello del
braccio sinistro e del pettorale sinistro, un formicolio in tutta la mano se è
fermo e se appoggia il braccio questo si addormenta completamente (doc.
95 INSAI pag. 4).
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Pagina 18
Oggettivamente, secondo l'esperto, vi è un'importante riduzione della mo-
bilità al cingolo omeroscapolare sinistro, ma buona mobilità del successivo
gomito e della mano che conservano buona forza residua. Anch'egli come
gli specialisti della Clinica E.______ (cfr. inc. INSAI 90), non intravvede più
alcuna particolare terapia da proporre e, oltracciò, consiglia che il paziente
non debba nemmeno più continuare con la terapia di rinforzo muscolare.
Solo infuturo, in caso di necessità (a scopo antalgico e miorilassante) potrà,
se del caso, riprendere sedute fisioterapiche.
Il Dott. I.______ ha quindi concluso dichiarando la situazione stabilizzata a
tutti gli effetti stabilendo di comune accordo con l'assicurato l'esigibilità del
lavoro e ritenendo come acquisito che lo stesso non potrà più riprendere
quello di muratore/carpentiere. In particolare "L'assicurato non ha limiti nel
sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso
sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all'altezza dei fianchi e non può
più portare pesi superiore ai 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato
può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto e non può più
sollevare pesi superiore ai 5 kg oltre l'altezza del petto. L'assicurato non ha
limiti nel maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneg-
giare attrezzi di media entità, ma non può più maneggiare attrezzi pesanti
o molto pesanti; la rotazione manuale, in assicurato destrimane, non è im-
pedita. L'assicurato non può più eseguire lavori al disopra della testa, può
molto spesso effettuare la rotazione del tronco, può molto spesso assu-
mere la posizione seduta ed inclinata in avanti, può molto spesso assu-
mere la posizione inginocchiata e può molto spesso effettuare la flessione
delle ginocchia. L'assicurato non ha limiti nell'assumere la posizione seduta
o in piedi di lunga durata, l'assicurato non ha limiti nel camminare anche
per lunghi tragitti, non ha limiti nel camminare su terreni accidentati, non
ha limiti nel salire le scale, ma non può più salire su scale a pioli"
Infine, il Dott. I.______ ha quindi attestato che "l'assicurato si dichiara d'ac-
cordo con quanto valutato" (doc. 95 pag. 5 e 6).
14.
14.1 In sede di ricorso l'assicurato ha trasmesso un'elettroneurografia con
elettromiografia del 10 gennaio 2014 (esame allegato al doc. TAF 2), ordi-
nata dal Dott. M.______, medico chirurgo, in seguito al manifestarsi di pa-
restesie (doc. TAF 1 allegato C) e di ipoestesia e ipostenia (caduta di og-
getti dalle mani, referto del 17 gennaio 2014 allegato al doc. TAF 2), da cui
emerge una lieve sofferenza neurogena periferica di tipo cronico nel terri-
torio C3, C4, C5 e C6 a sinistra. In seguito alla presenza di alterazioni di
C-320/2014
Pagina 19
plurime radici nervose è stata pure eseguita una TAC della colonna cervi-
cale in data 7 aprile 2014 (doc. TAF 12).
In proposito il Dott. P.______, del reparto di neurochirurgia dell'azienda
ospedaliero-universitaria "XXXXXXX" di YYYYYY, nel rapporto del 15 mag-
gio 2014, osserva quanto segue (doc. TAF 2, 10 in toto):
"Vedo il Sig. A._______ (recte: A.____) di 31 anni già visitato per cervical-
gia insorta da 2-3 anni con disistesie bilaterali agli arti superiori. Era stato
operato nel 2008 per artrodesi dell'arto superiore destro (recte: sinistro)
articolazione della spalla e da allora ha subito 8 interventi. In occasione di
tali cure ad un'EMG era stata rilevata una sofferenza radicolare C3-4-5-6
sinistra. Riferisce parestesie ad entrambi gli arti superiori con senso di im-
paccio motorio e fenomeni vasomotori all'avanbracci. L'ultima TAC cervi-
cale del 7 aprile 2014 documenta una osteofitosi C5-C6 paramediana sini-
stra. E.O.N Tono nei limiti della norma, ipotrofia della muscolatura dell'arti-
colazione della spalla sinistra con grave limitazione dei movimenti di arti-
colarità della spalla. ROT simmetrici. Ipoestesia tattile lungo tutto l'arto su-
periore sinistro a distribuzione pluriradicolare. Movimenti segmentari pre-
senti e per quanto valutabili ipostenici all'arto superiore sinistro. Non Spur-
ling, né Lhermitte. Il quadro del paziente è composito e risente principal-
mente del trauma e degli interventi subiti. L'osteofitosi C5-C6 a mio modo
di vedere non giustifica se non in minima parte i disturbi lamentati. Le cica-
trici degli interventi e l'incompleto recupero funzionale rendono conto dei
disturbi lamentati e non si può escludere un risentimento del plesso bra-
chiale. Anche la cervicalgia può essere condizionata dalla asimmetria della
muscolatura per cui non vi sono indicazioni per un intervento chirurgico.
Utile rivalutazione di uno specialista ortopedico di chirurgia della spalla."
14.2 La documentazione medica esibita in sede di ricorso (certificati dei
Dott.ri M.______, N.______ e P.______, nonché un EMG, un'elettroneuro-
grafia, e una TAC cervicale, referti datati da gennaio fino a maggio 2014,
doc. TAF 1, doc. TAF 2 e 10), immediatamente posteriore alla data della
decisione impugnata, è stata esaminata dal Dott. O.______, specialista in
medicina interna e medico SMR. Nel primo rapporto del 21 marzo 2014
egli indica che dai rapporti del Dott. M.______ e del Dott. N.______ non
risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valuta-
zione dell'INSAI e che vi sarebbe assenza di patologia invalidante extra
infortunistica. Nel secondo rapporto del 17 giugno 2014 (doc. TAF 12) egli
rileva come il referto del neurologo Dott. P.______, fondato peraltro su
esami strumentali e radiologici, evidenzi una funzionalità della spalla sini-
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Pagina 20
stra ridotta, circostanza ampiamente ammessa dalle risultanze INSAI. L'at-
tuale TAC cervicale mostra delle alterazioni di tipo degenerativo a più livelli
senza però rilevare un chiaro coinvolgimento radicolare che potrebbe spie-
gare i disturbi (algici) dell'assicurato.
15.
15.1 Nel caso in esame, come emerge dalle considerazioni precedenti,
l'amministrazione si è fondata, per sopprimere il diritto alla rendita di
A.______, esclusivamente sulle conclusioni espresse dal Dott. I.______,
medico di circondario dell'INSAI, in occasione della procedura pendente in
materia di assicurazione infortuni. L'UAI non ha pertanto sottoposto il rap-
porto interno dell'INSAI al proprio SMR, né per procedere ad eventuali ac-
certamenti supplementari indipendenti ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 OAI – ad
esempio per stabilire se ci fossero aspetti extrainfortunistici come aveva
espressamente consigliato il Dott. O.______ all'inizio della procedura di re-
visione – né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 per una consulenza in relazione ai
successivi passi da intraprendere ai fini dell'assegnazione delle prestazioni
(sentenza del Tribunale federale I 143/07 del 14 aprile 2007 consid. 3.3).
Alla luce di quanto emerso dagli atti dell'incarto, in particolare dagli esami
trasmessi immediatamente dopo la pronuncia della decisione impugnata,
che hanno valore retrospettivo, come verrà precisato in seguito, le modalità
applicate dall'UAIE per stabilire un eventuale miglioramento dello stato di
salute del ricorrente non possono essere avvallate da questa Corte. Il rap-
porto interno dell'INSAI non tiene infatti conto di tutti gli aspetti valetudinari
del caso concreto, ma unicamente degli aspetti infortunistici e pertanto non
può essere posto da solo alla base della presente vertenza.
15.2 Al riguardo va in particolare rilevato che se è vero che nelle procedure
concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali
non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica
esterna da parte dell'ente assicuratore, un tale provvedimento (o perlo-
meno accertamenti complementari) deve tuttavia essere ordinato qualora
sussistano anche solo dubbi minimi riguardo l'attendibilità e la concludenza
delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465 con-
sid. 4, nel caso in esame un rapporto interno all'INSAI).
Nel caso in esami tali dubbi sussistono alla luce della documentazione pro-
dotta dall'assicurato.
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Pagina 21
15.3 In primo luogo va rilevato che i medici della clinica E.______, al mo-
mento della chiusura del caso – non essendo più possibile porre in atto
cure per migliorare lo stato di salute dell'interessato - hanno ritornato l'in-
carto all'assicuratore infortuni, pregandolo espressamente di procedere ad
una perizia indipendente per stabilire "l'invalidità" (recte: l'incapacità lavo-
rativa) dell'assicurato e l'opportunità di ulteriori interventi consid. 13.2).
L'INSAI non ha tuttavia dato seguito alla richiesta, fondandosi unicamente
sul rapporto interno del proprio medico di circondario. Allo stesso modo ha
proceduto l'UAIE, omettendo di sottoporre gli atti al SMR, malgrado l'anno-
tazione del Dott. O.______ del SMR del 16 agosto 2012, secondo cui
"quando il rapporto finale sarà redatto si tratterà di verificare se vi sono
danni alla salute non ritenuti di origine infortunistica" (doc. 55-1). Tale veri-
fica non è tuttavia mai stata eseguita.
Se è vero che il Dott. I.______ non ha indicato espressamente danni ex-
trainfortunistici, è pure vero che l'interessato si è ripetutamente lamentato
di formicolii alla mano e all'arto superiore (doc. 94-4 e 5) e di disturbo di
sensibilità a tutte le dita (doc. 94/3 e 92/3), questione che non risulta essere
stata approfondita e che anche secondo la generale esperienza della vita
può indicare problemi di origine neurologica.
L'esistenza di detti disturbi (parestesie) viene documentata pochi giorni
dopo la decisione impugnata dal Dott. M.______, (medico chirurgo, doc.
TAF 1 allegato C), motivo per cui è stata eseguita un'elettroneurografia da
cui è emersa una lieve sofferenza neurogena periferica di tipo cronico nel
territorio C3-C4-C5-C6 sinistra. Dalla TAC esperita per approfondire la pro-
blematica, è stata accertata la presenza di osteofiti (C2-C4,C5-C6). In par-
ticolare a livello C5-C6 sono state verificate alterazioni cervicodiscoartrosi-
che con ridotta ampiezza dello spazio discale, grossolana protrusione di-
scale mediana-paramediana sinistra che comprime il sacco durale suppor-
tata da grossolano osteofita endocanalare marginale e restringimento de-
generativo artrosico del recesso laterale e del forame di coniugazione a
sinistra. In C6-C7 vi è una protrusione discale posteriore mediana e para-
mediana a sinistra. Il Dott. P.______, neurochirurgo, ha quindi indicato
un'osteofitosi e ipoestesia tattile lungo tutto l'arto superiore sinistro a distri-
buzione pluriradicolare.
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Al riguardo va rilevato che se è vero che il Dott. P.______ ha concluso che
l'assicurato risente principalmente degli esiti del trauma e degli interventi
subiti alla spalla e che l'osteofitosi giustifica solo in minima parte i disturbi
lamentati, è anche vero che, contrariamente a quanto attestato dall'UAIE,
è verosimile alla luce degli accertamenti a cui si è sottoposto l'assicurato
per spiegare le parestesie a mano e braccia, che non ci si trovi confrontati
soltanto con disturbi conseguenti all'infortunio, bensì con problemi di natura
neurologico/reumatologica. Tali accertamenti hanno senz'altro, nelle con-
dizioni concrete, valore retrospettivo (consid. 5), ritenuto che il Dott.
P.______, ha affermato che la cervicalgia è insorta da due o tre anni con
disistesie bilaterali agli arti superiori, di cui, come detto, l'assicurato si è
sempre lamentato anche nei confronti dell'INSAI.
In simili condizioni – malgrado la stabilizzazione e il presunto migliora-
mento dello stato di salute - l'UAIE non poteva fondarsi soltanto sul rap-
porto del Dott. I.______, per procedere alla soppressione della rendita,
bensì avrebbe perlomeno dovuto sottoporre per consulenza l'incarto al pro-
prio SMR, che avrebbe valutato con cognizione di causa l'esistenza o meno
e altresì la rilevanza di altri aspetti oltre a quelli infortunistici. Il fatto, infine,
che il Dott. O.______, che non dispone della specializzazione in neurolo-
gia, si sia espresso pendente causa sulla questione, non modifica l'esito
della vertenza, bensì le sue prese di posizione non fanno altro che confer-
mare l'esistenza di aspetti valetudinari estranei all'infortunio.
16.
Da quanto sopra esposto quindi se è senz'altro verosimile che è interve-
nuto un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato in seguito alla
stabilizzazione dello stato di salute da un punto di vista dell'assicurazione
infortuni e meglio per quanto riguarda la spalla sinistra, è pur vero tuttavia
che non è dato di sapere in che misura un tale miglioramento sia interve-
nuto da un punto di vista complessivo, ritenuto che non è stata accertata
compiutamente la malattia neurologico/reumatologica né le conseguenze
della stessa sulla capacità lavorativa. In simili condizioni non è neppure
dato di sapere in che misura complessivamente la capacità lavorativa è
limitata.
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata è annullata.
17.
17.1 In caso di annullamento della decisione il Tribunale amministrativo fe-
derale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito
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o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova
decisione (cfr. sentenza del TAF C-4652/2012 del 18 aprile 2013). In parti-
colare esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o co-
munque sufficienti per statuire (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3
aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II 326).
17.2 Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti con riferimento allo stato di salute e alle conseguenze dello stesso
sulla capacità lavorativa, segnatamente tramite l'esperimento di una perizia
bidisciplinare in neurologia e ortopedia/reumatologia (conformemente a
quanto previsto in DTF 137 V 210, cfr., sulla possibilità di un rinvio all'auto-
rità inferiore nel caso in cui l'accertamento di uno – come nel caso in esame
- o più aspetti è del tutto carente, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; 139 V 99
consid. 1.1) e ogni ulteriore esame che pure l'evoluzione nel tempo dello
stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, nonché a pro-
nunciarsi nuovamente sul grado di invalidità dell'assicurato.
Alla luce dei nuovi accertamenti l'UAIE si pronuncerà nuovamente sul
grado di invalidità dell'assicurato rispettivamente sulla liceità di una revi-
sione del diritto alla rendita con effetto dal 1° febbraio 2014.
18.
A titolo abbondanziale va precisato che la deduzione dal reddito da invalido
è, secondo giurisprudenza costante, pari a un multiplo di cinque. L'importo
dell'8% considerato dall'UAIE non è pertanto conforme al diritto federale e
va adeguato in occasione del nuovo calcolo dell'invalidità.
19.
19.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 10 febbraio 2014 (doc. TAF 5), è restituito al ricorrente.
19.2 Si giustifica l'attribuzione di un'indennità per spese ripetibili (art. 64 PA
in combinazione con gli art. 7 e segg. della TS-TAF, RS 173.320.2 [cfr. pure
DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in
materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vin-
cente, da profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministra-
zione per complemento istruttorio e nuova decisione]). La stessa, in as-
senza di nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr.
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1'000.-, importo forfettario comprensivo di spese, IVA esclusa, tenuto conto
del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente. L'in-
dennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 6 dicembre
2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché completi
l'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul grado di
invalidità di A.______ e sull'eventuale revisione della rendita di invalidità a
far tempo dal 1 febbraio 2014.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con
versamento del 10 febbraio 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'UAIE
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF.
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
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