B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3208/2014
Sen t en z a d e l 1 7 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber, Daniel Stufetti,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Gerardo D'Angola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita (decisione
del 17 aprile 2014).
C-3208/2014
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera dal
1970 al febbraio 2007 solvendo contributi all’assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 74). In seguito, l’interessato è rien-
trato in Italia (cfr. doc. 25 [e allegato al doc. TAF 1]).
A.b Il 5 aprile 2012, la Commissione medica per l’accertamento dell’invali-
dità civile, delle condizioni visive e della sordità in Italia ha posto le diagnosi
di “diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali (ADO); sindrome
delle apnee notturne; microlitiasi renale” e riconosciuto all’interessato una
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67% a decor-
rere dal 15 febbraio 2012 (doc. 52 [e allegato al doc. TAF 1]).
B.
Il 24 settembre 2012, l’assicurato ha formulato una domanda volta all’otte-
nimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 15
pag. 7 e doc. 18).
C.
C.a Nel corso dell’istruttoria, l’autorità inferiore ha assunto agli atti della do-
cumentazione medica di data intercorrente da maggio 2007 a luglio 2013
(di cui si dirà in dettaglio, se del caso, in seguito) e la perizia medica parti-
colareggiata E 213 del 18 marzo 2013. In quest’ultima è stata posta la dia-
gnosi di “diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia background;
OSAS (sindrome delle apnee ostruttive nel sonno) in trattamento con
CPAP notturna; obesità; segni di broncopatia cronica (all’ultimo esame spi-
rometrico effettuato: deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato con ri-
duzione dei flussi espiratori); modeste teleangectasie agli arti inferiori; ICD
250 diabete mellito”. Il medico incaricato della perizia E 213 ha ritenuto che
l’assicurato non è più in grado di svolgere a tempo pieno né il suo ultimo
lavoro né un lavoro sostitutivo adeguato, a tempo pieno. Ha altresì segna-
lato che l’assicurato stesso è considerato invalido al 67% in qualsiasi atti-
vità conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza (doc.
17), ossia l’Italia.
C.b Con presa di posizione del 25 dicembre 2013, il medico del Servizio
medico dell’autorità inferiore ha posto quale diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa quella di diabete mellito di tipo 2 e, quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa, la retinopatia diabetica (corretta dall’uso
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degli occhiali), l’ipertonia, l’obesità (quale causa dell’insufficienza polmo-
nare) e bronchiti croniche. Il menzionato medico ha altresì ritenuto che la
mobilità della colonna vertebrale e l’attività motoria non fossero limitate e
che sussisteva una capacità lavorativa totale sia nell’attività abituale di tor-
nitore sia in attività sostitutive adeguate (doc. 47).
C.c Con progetto di decisione del 6 gennaio 2014, l’Ufficio dell’assicura-
zione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha prospet-
tato il respingimento della domanda di rendita (doc. 48).
C.d Con scritti del 6 febbraio 2014 (doc. 50) e del 7 marzo 2014 (doc. 68),
l’interessato ha contestato il menzionato progetto di decisione e trasmesso
diversa documentazione medica, segnatamente:
il certificato della visita pneumologica del 28 febbraio 2014,
mediante il quale è stata posta la diagnosi di insufficienza
respiratoria cronica (IRC) latente in paziente obeso con OSAS in
trattamento notturno con CPAP (doc. 64 [e allegato al doc. TAF 1]);
l’ecocardiogramma color doppler del 28 febbraio 2014, nel qual è
stata indicata una coronaropatia ipertensiva con insufficienza arte-
riosa mitralica (doc. 66 [e allegato al doc. TAF 1]);
la relazione medico-legale del dott. B._______ del 3 marzo 2014,
secondo il quale “in ragione delle patologie sopraggiunte unita-
mente all’aggravarsi di quelle preesistenti la riduzione della capa-
cità lavorativa (…) è stimabile almeno all’80%” (doc. 51 [e allegato
al doc. TAF 1]);
l’esame TC del rachide lombo sacrale del 28 febbraio/4 marzo
2014, il quale ha evidenziato “vizio di differenziazione con sacraliz-
zazione di L5; diffuso quadro artrosico con spazi conservati; non
lesioni ossee a focolaio; su tutti i livelli, particolarmente al 3° distale,
si osservano alcune modeste protrusioni ad ampio raggio poste-
riore” (doc. 63 [e allegato al doc. TAF 1]).
C.e Nella presa di posizione del 1° aprile 2014, il medico del Servizio me-
dico dell’UAIE ha preso atto della nuova documentazione medica tra-
smessa e ritenuto che non vi fossero motivi per modificare la propria pre-
cedente presa di posizione (doc. 70).
D.
Con decisione del 17 aprile 2014, l’UAIE ha respinto la domanda volta
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all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 71). L’autorità ha segnatamente considerato che l’interessato non ha
subito un’incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. Ha altresì precisato che dagli atti
di causa risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il
diritto ad una rendita.
E.
Il 3 giugno 2014 (cfr. timbro postale), l’interessato ha presentato ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento, in via
principale, di una rendita intera, nonché, in via subordinata, di tre quarti di
rendita o di quella ritenuta di giustizia. Il ricorrente ha fatto valere un accer-
tamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha altresì indicato
che in Italia gli è stata riconosciuta un’incapacità lavorativa del 67% e che
pertanto, in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle per-
sone (ALC, RS 0.142.112.681), deve essergli riconosciuta almeno la me-
desima incapacità lavorativa pure in Svizzera.
F.
Il 30 giugno 2014, l’interessato ha corrisposto fr. 401.30 a copertura del
richiesto anticipo (di fr. 400.-) sulle presumibili spese processuali (doc. TAF
4).
G.
Con risposta dell’8 settembre 2014, l’autorità inferiore ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. L’UAIE ha os-
servato, sulla base della presa di posizione del Servizio medico del 30 ago-
sto 2014 (doc. 73), che non vi sono elementi oggettivi in grado di modificare
la valutazione clinico-lavorativa dell’interessato. Ha altresì indicato che il
diritto all’ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera è determinato dal
diritto interno svizzero e che pertanto risulta irrilevante il fatto che l’assicu-
rato sia stato riconosciuto invalido in Italia (doc. TAF 7).
H.
Con provvedimento del 15 settembre 2014, questo Tribunale ha trasmesso
al rappresentante del ricorrente, mediante plico raccomandato, copia della
risposta al ricorso dell’UAIE, nonché i menzionati documenti, e invitato il
ricorrente ad inoltrare la replica corredata dei relativi mezzi di prova entro
il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione
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del menzionato provvedimento (doc. TAF 8 [notificato il 22 settembre 2014;
doc. TAF 9]). Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 30 giugno 2014 (doc. TAF 4), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art.
21 cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
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assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
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4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Nel caso concreto si applicano le norme materiali in vigore dal 1°
gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr.
DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della
LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 17 aprile 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n. 883/2004 {che rinvia al
Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid.
3 e 4).
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Il ricorrente adempie in ogni caso la condizione della durata minima di con-
tribuzione, avendo pagato contributi all’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità per più di tre anni (doc. 74).
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.3 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).
5.4 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
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l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
5.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1; 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
6.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
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denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3).
7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha preci-
sato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono con-
tribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve
valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia
giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rile-
vare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del pro-
prio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli
stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
7.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit-
tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale
e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice
che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da
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Pagina 11
un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden-
ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii).
8.
Nel caso concreto, occorre esaminare se prima dell’emanazione della de-
cisione impugnata del 17 aprile 2014, l’autorità inferiore abbia proceduto
ad un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti o avrebbe
necessariamente dovuto procedere ad ulteriori esami medici per potersi
determinare con cognizione di causa, secondo il grado della verosimi-
glianza preponderante, sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa
dell’insorgente.
9.
La decisione impugnata si basa sulla valutazione del medico del Servizio
medico dell’UAIE sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’insor-
gente di cui ai rapporti del 25 dicembre 2013 (doc. 47) e del 1° aprile 2014
(doc. 70). Per i motivi che saranno indicati di seguito, si rileva fondata la
censura sollevata dal ricorrente d’accertamento insufficiente dei fatti giuri-
dicamente rilevanti avendo il medico del Servizio medico tratto conclusioni
affrettate sulla base di un’istruttoria carente. Infatti, dalla documentazione
di cui all’incarto dell’autorità inferiore di data anteriore alla decisione impu-
gnata, emerge che il ricorrente, oltre alle patologie segnalate nella perizia
medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013 (doc. 17) e nei rapporti
del Servizio medico dell’UAIE (doc. 47, 70 e 73), presenta pure delle pro-
blematiche neurologiche e cardiologiche sinora non sufficientemente ac-
clarate.
9.1
9.1.1 Da un lato, questo Tribunale rileva che già nella RX della colonna
lombo-sacrale e dello scheletro costale destro del 17 maggio 2007 (doc.
14 [ripetuto in doc. 34 e 62]), è stato segnalato “segni iniziali di spondilosi;
ridotto posteriormente lo spazio intersomatico L5-S1 per sofferenza di-
scale; atteggiamento scoliotico destro-convesso del tratto lombare”. Nel
certificato ortopedico del 15 marzo 2013 (doc. 33 [ripetuto in doc. doc. 61
e allegato al doc. TAF 1]), è poi stato indicato che l’interessato è “affetto da
spondiloartrosi in fase iniziale con sofferenza disco radicolare L5-S1 e rigi-
dità della cerniera lombosacrale (…) presenta lombalgia cronica con riferiti
episodi acuti di lombosciatalgia recidivante”. Dal TC del rachide lombosa-
crale del 28 febbraio/4 marzo 2014 (doc. 63 [e allegato al doc. TAF 1]),
risulta inoltre un “vizio di differenziazione con sacralizzazione di L5; diffuso
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quadro artrosico con spazi conservati (…); su tutti i livelli, particolarmente
al 3° distale, si osservano alcune modeste protrusioni ad ampio raggio po-
steriore”. Infine, nel certificato ortopedico del 4 marzo 2014 (doc. 60 [e al-
legato al doc. TAF 1]) sono state segnalate cervicobrachialgia, lomboscia-
talgia bilaterale, nonché iniziale stenosi dei recessi laterali.
9.1.2 Da parte sua, il medico del Servizio medico ha ritenuto che nei men-
zionati referti non sono segnalate compressioni radicolari e che pertanto
non vi è alcuna sindrome radicolare agli arti (cfr. doc. 70).
9.1.3 L’opinione del Servizio medico, secondo cui non vi sono compres-
sioni radicolari, non può essere condivisa. Innanzitutto, i referti menzionati
indicano la presenza di una verosimile problematica neurologica – segna-
tamente una sofferenza disco radicolare (maggio 2007 e marzo 2013) e
modeste protrusioni su tutti i livelli del rachide lombo sacrale (feb-
braio/marzo 2014) –, la quale avrebbe dovuto essere acclarata dall’autorità
inferiore prima di potere escludere problematiche di tipo neurologico. Pe-
raltro, nell’incarto dell’UAIE non figura alcuna valutazione neurologica. Non
è dato sapere, alla luce dei menzionati referti, per quale motivo il medico
del Servizio medico, peraltro non specialista in neurologia (ma neppure in
ortopedia o reumatologia), non abbia ritenuto necessario, in virtù della ri-
sultanze processuali, esperire ulteriori accertamenti segnatamente in am-
bito neurologico. Basti ancora rilevare che un approfondimento istruttorio
si rendeva necessario già solo in virtù della documentazione medica pro-
dotta dalle autorità italiane che, benché non vincolante per le autorità sviz-
zere nell’ambito della determinazione del grado d’invalidità, non può es-
sere senz’altro scartata, senza ulteriori approfondimenti medici oggettivi o
almeno una solida motivazione, con riferimento alla constatata incapacità
lavorativa.
9.2 Peraltro, anche dal profilo reumatologico, l’istruttoria va necessaria-
mente completata – nessun accertamento approfondito essendo stato ese-
guito sul diffuso quadro artrosico di cui soffre l’insorgente (cfr. segnata-
mente doc. 63).
9.3
9.3.1 Ma vi è di più. Dagli atti dell’incarto dell’autorità inferiore emerge pure
che con certificato medico e ecocardiogramma color doppler del 16 marzo
2013 (doc. 11 e 12 [ripetuto in doc. 26, 27 e 67 e allegato al doc. TAF 1]),
l’insorgente è stato ritenuto affetto da “valvulopatia arteriosa e mitralica con
ipertensione arteriosa; obesità severa; insufficienza respiratoria”, mentre
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con ecocardiogramma color doppler del 28 febbraio 2014 (doc. 66 [e alle-
gato al doc. TAF 1]), è stata segnalata una “coronaropatia ipertensiva con
insufficienza arteriosa mitralica”. In merito, il medico del Servizio medico
ha indicato che non è emersa alcuna insufficienza cardiaca dalla perizia
medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013 (cfr. doc. 70).
9.3.2 Questo Tribunale rileva che effettivamente l’esito della visita cardio-
logica del 13 marzo 2013 non è stato inserito nella diagnosi di cui alla pe-
rizia medica particolareggiata E 213 del 18 marzo 2013, ma il referto men-
zionato è stato allegato alla perizia medesima (cfr. doc. 17 pag. 6). Dal
momento che la perizia medica particolareggiata E 213 non appare essere
stata redatta da un medico specialista in cardiologia, non si può escludere
a priori che non sussistano problematiche rilevanti nell’ambito della valuta-
zione della residua capacità lavorativa anche dal profilo cardiologico. Al di
là del fatto che l’assenza nella diagnosi della perizia medica particolareg-
giata E 213 di problematiche cardiologiche può essere dovuta eventual-
mente a semplice svista (data poi la ritenuta incapacità lavorativa del 67%),
è altresì noto che l’ipertensione arteriosa, la valvulopatia, la coronaropatia,
così come l’insufficienza mitralica, possono avere conseguenze anche
gravi (infarti, ictus, ecc.) sulla salute e la residua capacità lavorativa di un
assicurato. Conto tenuto che nessuno dei referti cardiologici di cui all’in-
carto di causa si esprime sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente
dal profilo cardiologico e che il medico del Servizio medico non ha preso
posizione al riguardo, non è dato di sapere quale sia la situazione cardio-
logica dell’insorgente, segnatamente la gravità delle patologie riscontrate
e quale sia l’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente.
9.4 Ne discende che, in assenza di sufficienti accertamenti segnatamente
in ambito neurologico e cardiologico, ma anche reumatologico, l’istruttoria
eseguita dall’autorità inferiore si rileva carente. Non risulta altresì possibile,
in tali condizioni, determinarsi, con il grado della verosimiglianza prepon-
derante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’insor-
gente e la relativa conseguenza sulla residua capacità lavorativa.
10.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 17 aprile 2014, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale e deve essere annullata.
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Pagina 14
11.
11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia pluridisciplinare in reumatologia, neurologia e car-
diologia (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte cir-
costanze [accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridica-
mente rilevanti da parte dell’autorità inferiore] DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), e con ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato
di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare
una nuova decisione.
11.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 17 aprile 2014 l'autorità inferiore ha re-
spinto la richiesta di rendita formulata dall’interessato.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presumibili spese processuali
di fr. 401.30, versato il 30 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente allor-
quando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.
12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
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Pagina 15
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 2’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante,
sentenza del TAF C-3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rin-
vii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario (relativamente limitato)
svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a
carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 17 aprile 2014
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché pro-
ceda al completamento istruttorio ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 401.30, corrisposto il
30 giugno 2014, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato
della presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: