B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3217/2013
S e n t e n z a d e l l ' 11 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinato dal MLaw Niccolò Giovannetina,
Studio legale Mattei, Via Dogana 2, casella postale 2747,
6500 Bellinzona
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-3217/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino della Bosnia e Erzegovina, nato il (…), è entrato in
Svizzera il 21 dicembre 2001 passando a piedi dal valico doganale di
Ponte Tresa. Aiutato da connazionali, egli ha raggiunto il Comune di
B._______ dove è entrato alle dipendenze dell'Azienda agricola,
C._______ lavorando dal 22 dicembre 2001 al 21 maggio 2003, ovvero
sino ad un controllo effettuato il medesimo giorno dalla polizia cantonale,
Gendarmeria Sopraceneri su ordine della Magistratura (cfr. verbale d'in-
terrogatorio del 21 maggio 2003).
B.
Il 22 maggio 2003 A._______, è stato condannato con decreto d'accusa
dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, cresciuto in giudicato il 7 luglio
seguente, per infrazione alla legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117), e meglio per essere entrato e
aver soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo altresì un'attività lu-
crativa abusiva quale operaio agricolo senza la necessaria autorizzazio-
ne, alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal terri-
torio svizzero per 3 anni.
C.
A._______ ha interessato nuovamente le autorità giudiziarie. Infatti con
decreto di accusa del 1° luglio 2005 del Ministero Pubblico del Cantone
Ticino egli è stato condannato per essere entrato nuovamente in Svizzera
nonostante la misura di espulsione precedente valida dal 22 maggio 2003
per un periodo di 3 anni, e per contravvenzione alla LDDS per avere
esercitato senza il necessario permesso un'attività lucrativa nuovamente
presso l'Azienda agricola C._______ dal 15 al 30 giugno 2005, alla pena
di 30 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni.
D.
Con decreto d'accusa del 18 maggio 2011 del Ministero Pubblico del
Cantone Ticino, A._______ è stato nuovamente condannato per infrazio-
ne alla legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), per ripetuto sog-
giorno illegale ed attività lucrativa senza autorizzazione, dal 5 marzo al 9
giugno 2009 presso l'Azienda agricola di D._______ a E._______ e dal
13 marzo al 18 aprile 2011 nuovamente presso l'Azienda agricola di
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Pagina 3
C._______, a B._______, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere
da 30 franchi cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, e alla multa di 600.- franchi.
E.
Con istanza del 29 giugno 2011, l'interessato ha postulato il rilascio di un
visto d'entrata allo scopo di contrarre un partenariato registrato con il si-
gnor C._______. Il 17 agosto seguente la Sezione della popolazione (in
seguito SPOP) ha negato l'autorizzazione rilevando di avere "fondati mo-
tivi per dubitare che si tratti di un matrimonio di comodo e fittizio".
F.
Alle decisioni giudiziarie sopra menzionate ha fatto seguito la decisione
dell'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) che il 16 aprile
2013 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata valido
da subito sino al 15 aprile 2018, per violazione e minaccia della sicurezza
e dell'ordine pubblici (art. 67 LStr), a seguito delle ripetute infrazioni alla
LDDS e alla LStr, come dai tre decreti d'accusa del Ministero Pubblico del
Cantone Ticino. L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto so-
spensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione nel si-
stema d'informazione Schengen - SIS.
G.
Il 5 giugno 2013 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure, chiedendo a questo Tribunale che la decisione
impugnata sia riformata nel senso che il divieto d'entrata sia valido fino al
15 aprile 2016. L'insorgente, riconoscendo le violazioni commesse a dan-
no della LStr nonché la componente di recidiva, ha evidenziato che il di-
vieto d'entrata per 5 anni sia sproporzionato se si considera la sua situa-
zione personale e il bene giuridico minacciato. A sostegno delle proprie
allegazioni il ricorrente ha rilevato che il Tribunale "ha giudicato corretto
un divieto d'entrata della durata di tre anni nei confronti di una persona
che era entrata senza permesso e che aveva soggiornato per oltre una
settimana in Svizzera, esercitando senza permesso un'attività lucrativa, e
che era già stato sanzionato in precedenza per dimora illegale (sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-5000/2011 del 13 marzo 2012;
C-2081/2001 [recte 2011] del 20 gennaio 2012)" (cfr. ricorso pag. 3).
H.
Con osservazioni del 16 luglio 2013, l'UFM ha osservato che la durata
della misura di divieto d'entrata per cinque anni tiene conto delle condan-
ne precedenti alle quali l'insorgente non si è conformato entrando ripetu-
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Pagina 4
tamente in Svizzera ed esercitando pure un'attività lucrativa. L'autorità di
prime cure ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare il ricorso infondato
in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.
I.
Con replica del 2 settembre 2013 il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie conclusioni di causa, evidenziando che la fattispecie della giurispru-
denza segnalata sia "molto simile a quella in oggetto, dove però, a diffe-
renza di quanto deciso per il signor A._______, si è giunti ad un divieto di
entrata di tre anni", come pure che "l'energia messa nel persistere a
commettere infrazioni era dettata da una situazione della persona inte-
ressata (l'assoluto bisogno di soldi per poter sfamare la sua famiglia)". In-
fine il ricorrente ha evidenziato che con il suo agire non ha "provocato
danno alcuno a beni giuridici quali la vita, il patrimonio, la salute, la liber-
tà".
J.
Con duplica del 30 settembre 2013, l'autorità di prima istanza, eviden-
ziando che la pratica in esame non permette di stabilire un parallelismo
con il divieto d'entrata oggetto della sentenza TAF C-2081/2011, ha chie-
sto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e conferma-
re la decisione impugnata.
Con scritto del 4 novembre seguente l'insorgente si è parimenti riconfer-
mato nelle allegazioni presentate in sede di ricorso e di replica.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il
TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe-
derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM
- il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nel-
la presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in
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Pagina 5
relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
2.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art.
50 e 52 PA).
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione
di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; DTAF
2011/43 consid. 6.1; DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera
dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (let. a), deve di-
sporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (let. b), non deve costi-
tuire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni in-
ternazionali della Svizzera (let. c), non dev'essere oggetto di una misura
di respingimento (let. d). Tale norma, relativa all'entrata in territorio svizze-
ro, si applica soltanto se gli Accordi di associazione alla normativa di
Schengen non contemplino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 LStr).
4.2 Giusta l'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata
e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), le condizioni d'entrata per un
soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al re-
gime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen [GU] L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1; Regolamento
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Pagina 6
modificato l'ultima volta dal Regolamento [UE] n° 610/2013, [GU] L182
del 29 giugno 2013, pag. 1).
L'art. 5 del Codice frontiere Schengen, il cui contenuto corrisponde lar-
gamente al contenuto dell'art. 5 LStr sopra menzionato (cfr. sul tema PHI-
LIPP EGLI / TOBIAS MEYER, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LStr, n. 14)
indica che per un soggiorno non superiore a 90 giorni nell'arco di 180
giorni, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguen-
ti: essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che con-
sentano di attraversare la frontiera (let. a); essere in possesso di un visto
valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consi-
glio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle
frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale
obbligo, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido
(let. b); giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e di-
sporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del
soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un
paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di
ottenere legalmente detti mezzi (let. c); non essere segnalato nel SIS ai
fini della non ammissione (let. d); non essere considerato una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto
di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali
degli Stati membri per gli stessi motivi (let. e).
4.3 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso in esame, nei confronti di un cittadino di un
paese terzo ai sensi dell'art. 3 let. d del Regolamento (CE) n° 1987/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istitu-
zione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di secon-
da generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a 23),
entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio
2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione con
l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96
della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), que-
sta persona – conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopra-
citato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della Legge federale sui sistemi d'in-
C-3217/2013
Pagina 7
formazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP; RS
361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una se-
gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli
stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere
Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel
SIS (cfr. art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4
lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta
di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 let. a [ii]
del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codi-
ce dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]; sulla questione confrontare
anche le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-6801/2010 del
1° aprile 2011 consid. 4 e C-1667/2010 del 21 marzo 2011 consid. 3.3).
4.4 Ciò detto, in virtù dell'Allegato II al Regolamento CE 539/2001, i citta-
dini della Bosnia Erzegovina possono soggiornare nello spazio Schengen
e in Svizzera senza alcun obbligo di visto per un periodo limitato della du-
rata massima di 90 giorni complessivi nell'arco di 180 giorni, qualora essi
beneficino di un passaporto biometrico.
5.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare un’attività lu-
crativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla du-
rata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il
luogo di lavoro previsto (cpv. 2). È considerata attività lucrativa, poco im-
porta se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o
indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 3). Lo stra-
niero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata di dimo-
ra o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo
di residenza in Svizzera prima di iniziare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 1
LStr).
6.
6.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen e con effetto a decor-
re dal 1° gennaio 2011, il divieto di entrata, che impedisce l'entrata o il ri-
torno in Svizzera di un straniero indesiderato (e nello spazio Schengen,
cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale C-2316/2010 del 20
dicembre 2011 consid. 3.4), è regolata all'art. 67 LStr.
C-3217/2013
Pagina 8
6.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Ciononostante l'autori-
tà a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi,
rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definiti-
vamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
6.3 Con riferimento alla nozione di ordine e sicurezza pubblici (art. 67 cpv.
2 let. a Lstr), che sono alla base della motivazione della decisione in
esame, si osserva che: l'ordine pubblico comprende l'insieme della no-
zione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costi-
tuisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle
persone; la sicurezza pubblica significa invece l'inviolabilità dell'ordine
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato (Messaggio relativo alla
legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3424).
L'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'Ordinanza, il soggiorno, e l'attività lucrativa del
24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), precisa inoltre che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di pre-
scrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai sensi dell'art. 80 cpv. 2
OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se
sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici.
Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto de-
gli stranieri rappresentano quindi delle violazioni di legge, sanzionate se-
condo gli art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale san-
zione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere
preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio precitato FF
2002 pag. 3428).
C-3217/2013
Pagina 9
6.4 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto di entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti e rispettare il principio di proporzionalità (cfr. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhal-
tung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd.,
Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
7.
7.1 Nella fattispecie in disamina, in data 16 aprile 2013 l'UFM ha pronun-
ciato nei confronti di A._______ un divieto di entrata di 5 anni con validità
da subito sino al 15 settembre 2018, ritenendo che l'interessato abbia vio-
lato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, soggiornando ed eserci-
tando un'attività lucrativa in Svizzera senza i necessari permessi.
7.2 Alla luce della documentazione agli atti, si evince che A._______ è
giunto in Svizzera la prima volta nel dicembre 2001 dal valico doganale di
Ponte Tresa, ed ha esercitato senza i necessari permessi e come da lui
stesso ammesso "un'attività lucrativa abusiva, come operaio agricolo
presso C._______ dal 22.12.2001 al 21.05.2003" (cfr. verbale di interro-
gatorio del 21 maggio 2003, pag. 1). Nonostante il ricorrente sia stato
condannato all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni
(cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 22
maggio 2003) e sia rientrato in patria il 24 maggio 2003 (cfr. timbro d'usci-
ta Aeroporto di Zurigo del 24 maggio 2003), egli è entrato nuovamente, il-
legalmente, ed in violazione della misura di espulsione, in Svizzera il 26
maggio 2005, questa volta dal valico doganale di Chiasso. A._______ ha
quindi esercitato ancora l'attività di operaio agricolo presso l'Azienda agri-
cola di C._______ dal 15 al 30 giugno 2005. L'insorgente ha infine nuo-
vamente infranto la legislazione in materia di diritto degli stranieri per ave-
re ripetutamente soggiornato e svolto un'attività agricola senza le neces-
sarie autorizzazioni dal 5 marzo al 9 giugno 2009 presso l'Azienda agrico-
la di D._______ e dal 13 marzo al 18 aprile 2011 a B._______ presso l'A-
zienda agricola di C._______.
7.3 Orbene, a fronte di quanto sopra menzionato, è evidente che il ricor-
rente ha violato dapprima la LDDS e poi la LStr soggiornando ripetuta-
mente ed illegalmente in Svizzera, ed esercitando pure un'attività lucrati-
va senza il necessario permesso; del resto egli stesso ha riconosciuto le
attività abusive esercitate, anzi nel ricorso in esame A._______ ha am-
messo i fatti segnalando come essi siano stati dettati da esigenze di so-
C-3217/2013
Pagina 10
pravvivenza della propria famiglia rimasta in Patria. Ne discende che l'au-
torità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei suoi
confronti del ricorrente conformemente all'art. 67 LStr.
8.
8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della pro-
porzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL, Trai-
té de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364
seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103
seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamen-
to illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione
dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provve-
dimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito
dalla misura penale/amministrativa e che sussista un rapporto ragionevo-
le fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne
consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219
consid. 2c; GAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
8.2 Nella fattispecie in disamina, il ricorrente non ha contestato il soggior-
no e l'attività illegale in Svizzera, bensì unicamente la durata del divieto
d'entrata, a suo dire sproporzionata, chiedendo la riduzione da 5 a 3 anni.
in rapporto alle infrazioni commesse.
In proposito va detto che l'infrazione di cui si è reso protagonista
A._______ riveste un carattere di gravità certo in quanto è espressamen-
te sanzionata dalla disposizione penale di cui all'art. 115 cpv. 1 let. a e b
LStr. Soggiornando illegalmente ed esercitando un'attività lucrativa senza
il necessario permesso, avendo per di più violato coscientemente la misu-
ra amministrativa di espulsione dal territorio svizzero, l'interessato ha in-
discutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reati
per i quali l'art. 80 cpv. 1 let. a OASA, prescrive che vi è la conseguente
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci
quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero
(cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429).
8.3 Nel caso in esame il ricorrente non ha menzionato quali siano nello
specifico i suoi interessi privati preponderanti che giustificano, a suo dire,
una riduzione della misura amministrativa. Tuttavia sulla base di una
ponderazione generale dell'entità e delle infrazioni commesse dall'inte-
ressato ed in considerazione anche del tempo trascorso dalla commis-
C-3217/2013
Pagina 11
sione e dalle condanne, segnatamente il ripetuto soggiorno illegale e l'at-
tività lucrativa senza autorizzazione per un periodo relativamente breve,
ovvero dal 5 marzo al 9 giugno 2009 e dal 13 marzo al 18 aprile 2011, il
Tribunale ritiene giustificata la riduzione della misura amministrativa di di-
vieto d'entrata nel senso indicato dal ricorrente, ovvero con validità sino al
15 aprile 2016.
Conseguentemente il divieto d'entrata valido sino al 15 aprile 2018 appa-
re sproporzionato ed inadeguato alle circostanze del caso concreto (art.
49 lett. a e c PA)
9.
Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, occorre esaminare an-
cora se l'iscrizione nel SIS sia conforme al Regolamento SIS II entrato in
vigore il 9 aprile 2013, ovvero dopo la decisione dell'UFM del 16 aprile
2013 qui impugnata. Da una parte occorre analizzare se la segnalazione
effettuata sia conforme al principio di proporzionalità, e meglio se essa sia
adeguata, pertinente e giustificata dall'importanza del caso in esame (cfr.
art. 21 Regolamento SIS II); dall'altra occorre verificare se le condizioni
specifiche per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno
siano ottemperate (cfr. art. 24 Regolamento SIS II).
9.1 Giusta l'art. 24 del Regolamento SIS II i dati relativi ai cittadini di paesi
terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'in-
gresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazio-
nale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giu-
diziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla
legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valuta-
zione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati confor-
memente alla legislazione nazionale (par. 1); una segnalazione è inserita
quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la
presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel
territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei
seguenti casi: se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpe-
vole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di
almeno un anno; oppure se nei confronti del cittadino di un paese terzo
esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o
se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel
territorio di uno Stato membro (par. 2). Una segnalazione può inoltre es-
sere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto
che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allonta-
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namento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che
comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di
soggiorno, basata sull''inosservanza delle regolamentazioni nazionali in
materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo (par. 3).
9.2 Dalla documentazione agli atti non emerge alcun interesse privato per
il ricorrente a muoversi liberamente nello spazio Schengen (cfr. consid.
8.2). Inoltre, considerata la recidiva di A._______ e perdipiù la misura di
espulsione pronunciata quale pena accessoria con decreto d'accusa del
22 maggio 2003, violata due anni più tardi, il Tribunale ritiene che esista-
no i presupposti per la segnalazione, per la durata del divieto d'entrata ai
sensi del considerando 8.3, nella misura in cui il ricorrente rappresenta
una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica per il territorio
degli Stati Schengen, giusta l'art. 24 par. 2 SIS II. Ne discende che la se-
gnalazione nel SIS da parte dell'UFM risulta essere giustificata.
10.
A fronte di quanto sopra menzionato, l'UFM - con la decisione del 16 apri-
le 2013 - ha violato il diritto federale, e più precisamente ha emanato una
decisione amministrativa non adeguata alle circostanze (art. 49 let. a e c
PA); per questi motivi il ricorso va accolto e la misura di divieto d'entrata
ridotto con validità al 15 aprile 2016.
11.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 e contrario e cpv. 2 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di
ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a do-
manda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di
una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è
fissata sulla base degli atti.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ra-
gione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'impor-
tanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal pa-
trocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il
versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 800.-, importo comprensivo
di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di avvocati
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fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2
in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale con-
cernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non
può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le
sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 mag-
gio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).
(dispositivo alla pagine seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del
16 aprile 2013 è ridotta a 3 anni, ovvero con validità fino al 15 aprile
2016.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 1'000.- è restituito al
ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 800.- a titolo di
spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; foglio informativo per il rimborso)
– autorità inferiore (dossier di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Manuel Borla
Data di spedizione: