B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3224/2014
Sen t en z a d e l 2 6 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
per B._______.
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Fatti:
A.
Il 7 aprile 2014 B._______, cittadino nepalese nato il (…) ha chiesto
all'Ambasciata di Svizzera a Kathmandu il rilascio di un visto Schengen
della durata di 90 giorni per poter rendere visita a A._______, cittadina
elvetica residente a C._______.
B. Con lettera del 18 febbraio 2014 la ricorrente ha dichiarato alla
Rappresentanza svizzera competente di voler invitare B._______ in
Svizzera per il periodo compreso tra il (…) ed il (…), ha assicurato che si
sarebbe accollata tutti i costi legati alla presenza dell'interessato nel nostro
Paese e che avrebbe stipulato un'assicura-zione malattia in suo nome.
C.
Con decisione del 9 aprile 2014, notificata il 15 aprile 2014, la Rappresen-
tanza svizzera a Kathmandu ha emanato una decisione negativa mediante
il modulo standard Schengen.
D.
Il 9 maggio 2014 A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale
della migrazione (UFM, dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della
migrazione, SEM).
E.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione del 5 giugno
2014. L'UFM ha ritenuto che sussistono dubbi in merito all'intenzione di
B._______ di fare rientro in Nepal al termine della validità del visto
Schengen. Questo a causa della situazione politica ed economica nel suo
paese d'origine, della propria situazione personale, segnatamente vista
l'assenza di legami di parentela con l'ospitante e da dubbi circa i mezzi
finanziari in Nepal.
F.
Con ricorso dell'11 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato, data di
entrata: 12 giugno 2014) l'ospite è insorta contro la decisione dell'UFM,
chiedendo al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale),
secondo il senso, di annullare la citata decisione e di accogliere la richiesta
di visto d'entrata, contestando le motivazioni dell'UFM addotte a sostegno
del rifiuto. La ricorrente rileva che B._______ è titolare di un'agenzia
turistica in Nepal. In questo paese si trovano la moglie, i due figli ed una
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fitta rete familiare. L'invitato non avrebbe nessun interesse a trasferirsi
definitivamente in Svizzera, ma al contrario il suo breve soggiorno in terra
elvetica servirebbe a migliorare le proprie conoscenze della lingua italiana
con l'obiettivo di incrementare la propria attività in Nepal al servizio anche
della clientela della Svizzera italiana.
G.
Con osservazioni del 20 agosto 2014, trasmesse alla ricorrente per
conoscenza, l'UFM si è riconfermato nelle proprie allegazioni ed ha chiesto
al Tribunale di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di
confermare la decisione impugnata.
H. Con scritto del 3 settembre 2014 la ricorrente ha rinunciato a presentare
ulteriori osservazioni, facendo notare come l'autorità inferiore non è entrata
nel merito delle argomentazioni sollevate in sede ricorsuale. La ricorrente
si è comunque confermata nel suo gravame dell'11 giugno 2014.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d
LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce
in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1
LTF).
1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha
precedentemente inoltrato opposizione (cfr. scritto del 9 maggio 2014), ha
il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma
e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
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Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia
giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai
motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF
2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. II, 3a ed., 2011,
n. 2.2.6.5). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del
giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo
importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr.
Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8
marzo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351). Non potendo accogliere tutti gli
stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di
corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere
possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva
(DTF 135 I 143 consid. 2.2; cfr. anche sentenze del TAF C-1450/2013 del
23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 marzo 2013 consid. 3). La
legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in
Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati,
non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo
territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in
accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio citato in FF 2002
3327 pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3 e
giurisprudenza citata).
4.
4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale
concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per
quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano
disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).
4.2 Per un soggiorno di una durata massima di 90 giorni in Svizzera,
rispettivamente nello spazio Schengen, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22
ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204)
rinvia al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo
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al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice
frontiere Schengen, GU L 105/1 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32), il cui art.
5 è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 610/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 modificante il
Codice frontiere Schengen, la convenzione d'applicazione dell'accordo di
Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio
e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29 giugno 2013). Le condizioni
d'entrata da essi previste corrispondono essenzialmente a quelle di cui
all'art. 5 LStr.
4.3 È inoltre necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno,
nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art.
5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei
visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pagg. 1-58]). I cittadini di paesi
terzi che intendono entrare nello spazio Schengen devono comprovare
che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il
termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d; art. 21 cpv. 1 Codice dei visti; art. 5
cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione
Schengen (SIS II) ai fini della non ammissione e non essere considerati
una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica
o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c
LStr; art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen).
4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a
proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono
essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale
problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
5.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile
concedere un visto a validità territoriale limitata (in seguito VTL). Lo Stato
membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo
ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di
obblighi internazionali (art. 25 cpv. 1 lett. a Codice dei visti, anche art. 5
cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
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Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21 marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi
che figurano nell'allegato I al medesimo Regolamento devono essere in
possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli
Stati Schengen. In proposito, essendo il Nepal, contemplato nel sopracitato
allegato I, l'invitato, quale cittadino nepalese, soggiace all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del
previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della
fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del paese
d'origine del richiedente.
7.2 L'economia del Nepal è caratterizzata per essere una delle meno
sviluppate e povere dell'Asia. La morfologia e la mancanza di infrastrutture
moderne, così come una situazione politica piuttosto instabile, ne hanno
frenato lo sviluppo. La maggioranza della popolazione si dedica al settore
primario, sebbene questo generi solamente circa un terzo della ricchezza
totale del paese, il cui sostentamento dipende in gran parte da aiuti esterni,
in particolare dall'aiuto allo sviluppo e dal contributo dei lavoratori nepalesi
all'estero (cfr. sito web del Ministero degli affari esteri francese, dossier
Nepal,
fr/dossiers-pays/nepal/, aggiornato il 10 luglio 2014, consultato il 26
febbraio 2015; sito web dell'agenzia di spionaggio statunitense CIA,
> Library > Publications > the world Factbook > Nepal,
aggiornato il 20 giugno 2014, consultato il 26 febbraio 2015; sito web del
ministero degli esteri della Repubblica federale tedesca [Auswärtiges Amt]
> Aussen- und Europapolitik > Länder-
informationen > Nepal > Wirtschaft, aggiornato nel settembre 2014,
consultato il 26 febbraio 2015).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione
socioeconomica in Nepal nonché delle differenze tra questo paese e la
Svizzera, la valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non
conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può
essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi
unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad
una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto
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esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli
obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi
favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in
assenza di tali elementi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli
stranieri può essere considerato elevato.
8.
8.1 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di
causa emerge che il richiedente, trentacinquenne, è coniugato e padre di
due figli. In Nepal egli può contare su una rete di relazioni familiari e sociali.
8.2 In ambito professionale B._______ è titolare di un'agenzia turistica a
Kathmandu, la D._______, attiva nell'organizzazione di trekking, in
particolare per la clientela proveniente dalla Svizzera italiana. A detta della
ricorrente in patria B._______ gode di condizioni economiche privilegiate.
8.3 Dall'istruttoria è altresì emerso come negli scorsi anni, e meglio a
partire dal 2009, l'interessato abbia a più riprese sollecitato il rilascio di un
visto Schengen. Le citate richieste, reiterate ogni anno, riguardavano
sempre il periodo estivo (da inizio luglio a fine settembre, e in un caso da
metà luglio a metà ottobre). Eccezion fatta per il 2010, i visti Schengen
richiesti sono sempre stati rifiutati o annullati. Le motivazioni addotte da
B._______ per il suo soggiorno in Svizzera non sono sempre state le
stesse, nel 2009 e nel 2010 egli sollecitava il visto per "altri motivi", nel
2011, 2012 e 2013 per rendere visita ad amici o parenti, nella seconda
richiesta del 2012 per ragioni professionali, e quest'anno nuovamente per
visitare amici o parenti.
9.
A fronte di quanto sopra menzionato, considerate le reiterate domande di
rilascio di un visto Schengen per lo stesso periodo dell'anno e motivate da
ragioni sempre differenti, e vista la situazione economica in Nepal, la SEM
non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una volta giunto
nello spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la propria
permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita migliori rispetto
a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito il
Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni della SEM.
10.
Il Tribunale rileva inoltre che non sono adempiute le condizioni per la
concessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in
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particolare non sono emersi motivi umanitari.
11.
11.1 Il Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso dall'interessato
di rendere visita alla ricorrente in Svizzera, per quanto perfettamente
legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto
Schengen, per il quale, è bene ricordare, B._______ non ha alcun diritto
(cfr. consid. 3). Vero è che può sembrare alquanto severo non concedere
ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono degli amici
o dei familiari, tuttavia occorre tenere presente che questa è la situazione
di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande di
rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche
hanno adottato una politica d'ammissione alquanto restrittiva.
11.2 Visto quanto precede non può dunque essere escluso che
l'interessato rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio
del visto in suo favore non può essere concesso.
11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato – a giusto titolo – che
l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a
scopo di visita, non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale
valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di
garanzia formulate dall'invitante e ciò a prescindere dalla buona fede di
quest'ultima. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai
termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitato
dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultimo è in grado di
assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti.
Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita
dall'invitante, con la quale essa si porta garante per tutte le spese di
soggiorno, non è tale da impedire al richiedente di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente (DTAF 2009/27 consid. 9).
12.
Pertanto la SEM con la decisione del 5 giugno 2014 non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità inferiore
non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi
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motivi il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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Pagina 10
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico della ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo spese versato in data 19 giugno 2014. Il saldo di fr.
400.– è restituito alla ricorrente.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato: formulario "indirizzo per il
pagamento")
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: