Corte II I
C-3230/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, patrocinato dall'avv. Paolo Pezzoli,
Via Benedetto Prina 1, IT-24023 Clusone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 15 aprile 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3230/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1969
al 1999, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo. Dopo il
rimpatrio, ha ripreso un'attività lucrativa, dall'ottobre 1999, come
muratore alle dipendenze di un'impresa di costruzioni della provincia di
Bergamo; è rimasto assente dal lavoro per problemi di malattia dal 28
settembre 2006 al 16 marzo 2007 e dal 26 settembre 2007 al 16 aprile
2008, data di licenziamento per superamento del limite massimo di
conservazione del posto per malattia (doc. 9). Dal 4 settembre 2007
era stato adibito a lavori più leggeri, senza riduzione di salario.
B.
in data 31 gennaio 2008, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
Il richiedente è stato visitato il 14 febbraio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Bergamo, ove
il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di recente by-
pass aorto-coronarico per coronaropatia bivasale (aorta ed arteria
iliache), aterosclerosi dei grossi vasi, enterocolite cronica aspecifica,
artrite sieronegativa con febbricola, discopatia L4-L5 sintomatica" ed
ha posto un tasso d'invalidità del 67% (doc. 32). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- un referto d'esame endoscopico del 7 novembre 2006 con i risultati
dell'esame istologico del 10 novembre successivo (doc. 10, 11);
- una lettera di dimissione ospedaliera per il ricovero dal 1° al 10
marzo 2007 per enterocolite cronica aspecifica, ginecomastia
bilaterale, calcificazioni parietali all'aorta lombare ed arterie iliache
(doc. 13);
- un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) dell'addome
completo del 7 settembre 2007, esami ematochimici dell'11 marzo
2008 (doc. 16, 18);
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- un verbale di pronto-soccorso del 18 ottobre 2007 per dolori al torace
ed i risultati degli esami effettuati (doc. 19, 20);
- analisi ematochimiche del 28 novembre 2007 ed un referto
radiologico del rachide cervicolombosacrale del 26 novembre 2007
(doc. 23, 24), un referto radiologico del rachide lombare dell'11
dicembre 2007 (doc. 26) e del torace del 27 dicembre successivo (doc.
27), altri esami ematochimici dell'11 gennaio 2008 (doc. 29);
- un rapporto d'esame internistico del Dott. Longhi del 15 gennaio
2008 (doc. 30); un referto radiologico delle mani del 18 gennaio 2008
(doc. 31) e del torace del 10 marzo 2008 (doc. 33);
- risultati di esami istolologici (mucosa del retto) del 21 marzo 2008
(doc. 34) ed un breve referto di esame neurochirurgico di stessa data
(doc. 35);
- un rapporto d'esame fisiokinesoterapico del 26 marzo 2008 (doc. 36)
e risultati di esami ematochimici del 27 giugno 2008 (doc. 38); un
rapporto d'esame fisiatrico del 9 luglio 2008 (doc. 39);
- i risultato di di un'ecocolordoppler arterioso arti inferiori del 31 luglio
2008 (doc. 40);
- un breve rapporto d'esame cardiologico scarsamente leggibile del 29
agosto 2008 (doc. 42) ed un rapporto d'esame internistico (Dott.
Longhi) del 2 settembre successivo (doc. 43), nonché un breve
certificato medico (Dott. Oprandi) del 4 settembre 2008 (doc. 44).
C.
Nella relazione del 17 dicembre 2008, il Dott. Lehmann, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha
ammesso che, da settembre 2007 (un mese dopo l'intervento di by-
pass; recte: l'intervento è avvenuto a fine settembre 2007) l'interessato
avrebbe potuto riprendere il suo lavoro di muratore, ma solo nella
misura del 50%; in attività di ripiego più leggere e/o semisedentarie;
dalla stessa data, egli sarebbe abile al 100% (doc. 46).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi
(doc. 47), dal quale è risultato che svolgendo attività alternative in
misura completa, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del
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37%. In questo calcolo, il reddito dopo l'invalidità è stato ridotto del
20% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età,
handicap).
Con progetto di decisione del 30 gennaio 2009, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda (doc. 48).
Con scritto dell'11 marzo 2009, A._______, rappresentato dal
Patronato INAS di Clusone, ha ribadito la sua richiesta di prestazioni.
Allega diversa documentazione sanitaria, segnatamente: un breve
attestato cardiologico (23 febbraio 2009) che ricorda l'intervento subito
(triplice by-pass), e la residua claudicatio intermittens, un rapporto
d'esame internistico (Dott. Longhi) del 19 febbraio 2009 che ribadisce
una persistente febbricola in un quadro di problemi severi cardiaci,
gastrointestinali e artropatici/ortopedici; un referto d'esame radiologico
delle anche del 17 febbraio 2009; un breve rapporto d'esame
neurologico (Dott. Pauli) del 13 febbraio 2009 per problemi lombalgici
e di discopatie recidivanti; referti d'esami gastrointestinali del gennaio
e marzo 2008 (doc. 50-59).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Lehmann, il quale, nella sua nota del 2 aprile 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 61).
Con decisione del 15 aprile 2009, l'UAIE ha respinto la richiesta di
prestazioni (doc. 62).
D.
Con il ricorso depositato il 19 maggio 2009, completato il 19 giugno
successivo, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato
INAS di Mendrisio, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI. A suffragio
delle sue conclusioni produce un certificato medico del Dott. Oprando
del 7 maggio 2009 attestante in noti problemi. Domanda inoltre
l'esenzione dalla spese processuali.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 settembre 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, e di altra
documentazione di rilievo, A._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Pezzoli di Clusone, ribadisce le sue conclusioni ricorsuali
(replica del 12 ottobre 2009). Allegato alla replica risulta una nota e-
mail del 1° ottobre 2009 dei Dott.ri Bottarini ed Osculati ove si fa
cenno ad esami approfonditi in cardiologia da eseguirsi nelle
successive settimane, volti a permettere a questi sanitari di redigere
una perizia.
Detta relazione è stata redatta il 9 dicembre 2009 dai menzionati
medici, specialisti in medicina legale, i quali sostengono che il
paziente presenta un'incapacità di lavoro pari almeno al 70% ed a lui
risulterebbero improponibili altre attività di sostituzione. A suffragio
delle loro conclusioni producono, oltre a documentazione già ad atti,
un certificato di visita neurologica del 30 aprile 2008; un referto di
visita ortopedica del 16 aprile 2009, un più ampio certificato di visita
neurologica del 21 ottobre 2009, un reperto di visita cardiologica del
23 dicembre 2009 ed un certificato psichiatrico del 9 dicembre 2009.
F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nel rapporto del 16 febbraio 2010, si è riconfermato
nelle sue precedenti considerazioni.
Duplicando in data 22 febbraio 2010, l'amministrazione ha riproposto
la reiezione del ricorso. Copia di questa presa di posizione e del
parere del Dott. Lehmann, sono stati inviati (ordinanza del 2 marzo
2010), per conoscenza, alla parte ricorrente.
G.
Per quanto attiene alla domanda di esenzione dalla spese processuali,
l'insorgente, su richiesta dello scrivente tribunale, ha compilato
l'apposito formulario ed ha prodotto diversa documentazione
economica attestante la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
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sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
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Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 15 aprile 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice della assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
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ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
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ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha continuato a lavorare come
muratore. Dall'ottobre 1999 era alle dipendenze di un'impresa di
costruzioni di F._______ (BG) in ragione di 40 ore settimanali per un
salario adeguato alla sua qualifica. Dal 4 settembre 2007 ha
modificato il suo impegno lavorativo evitando certi sforzi e grossi sbalzi
di temperatura, ma non ha più lavorato dopo il 25 settembre
successivo (intervento cardiochirurgico) ed è stato licenziato con
effetto 16 aprile 2008 (doc. 9).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
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d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di esiti di by-
pass aortocoronarico (triplice; settembre 2007) per coronaropatia
bivasale (aorta ed arterie iliache), con complicanze settiche e
polmonari, aterosclerosi dei grossi vasi, stenosi segmentaria
dell'arteria femorale superficiale sinistra, enterocolite cronica
aspecifica, artrite sieronegativa con febbricola persistente, discopatia
L4-L5, lombosciatalgie recidivanti, sindrome depressiva in trattamento
(cfr. perizia medica dettagliata del 14 febbraio 2008, doc. 32; rapporti
del Dott. Longhi (doc. 30, 43, 57), relazione medica dei Dott.ri Bottarini
ed Osculati del 9 dicembre 2009).
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 67%, pur
osservando che vi sarebbe una capacità del 100% in attività sostitutive
(doc. 32, cifra 11.6); il medico dell'UAIE (Dott. Lehmann) ritiene
l'assicurato in grado di svolgere attività di ripiego, leggere e/o
semisedentarie in misura completa.
10.
10.1 Il servizio medico dell'UAIE ritiene che non sussista una perdita
di guadagno invalidante, dal momento che l'interessato potrebbe
svolgere un'attività di sostituzione. Ora, già dal punto di vista
diagnostico, sussistono diversi elementi che lasciano supporre che,
almeno a prima vista, lo stato di salute dell'interessato non sia
conciliabile con lo svolgimento al 100% di lavori di ripiego, seppur
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leggeri e/o semisedentari, come richiesto dal servizio medico
dell'UAIE.
10.2 Prima della definitiva cessazione dell'attività lucrativa, ossia
prima dell'intervento indispensabile di by-pass aortocoronarico (fine
settembre 2007), le condizioni di salute di A._______ erano piuttosto
compromesse. Si era in presenza, allora, di un grave processo
infiammatorio intestinale. La situazione generale si è poi aggravata
con la patologia cardiaca i cui primi sintomi si sono manifestati a metà
del 2007. A queste due affezioni, di rilievo, si aggiunge un quadro di
artrite sieronegativa che, oltre a limitazioni funzionali delle estremità
degli arti superiori, causerebbe una ricorrente febbricola (non è però
sempre chiaro se la febbre provenga dall'affezione artropatica
infiammatoria o da quella intestinale o, verosimilmente, da tutte e due).
Inoltre, l'assicurato è portatore di fenomeni di lombosciatalgia su di
una base di protrusioni discali multiple. Un recente certificato
neurologico (21 ottobre 2009, posteriore alla data dell'impugnata
decisione) attesta una grave sindrome lombalgica comportante una
limitazione funzionale dolorosa in un quadro di diffusa spondilosi
lombare con discopatie multiple. Infine si aggiunge una forma di
sindrome ansio-depressiva sorta nel 2008.
10.3 A fronte di questo complesso patologico che interessa più organi
ed apparati, l'amministrazione avrebbe dovuto accertare in modo
completo ed approfondito la problematica medica e l'influenza della
stessa sulla capacità di lavoro e di guadagno del nominato.
In particolare, mancando persino la cartella clinica relativa
all'intervento di by-pass di fine settembre 2007, risultava necessario
richiedere un'indagine cardiologica completa, munita di ECG, ECG da
sforzo, ecocardiogramma e rapporto cardiologico riassuntivo indicante
la classe NYHA. Un'indagine circa la circolazione periferica agli arti
inferiori sarebbe stata opportuna. Dal punto di vista gastroenterologico
era necessario acquisire una dettagliata relazione specialistica che
facesse luce sui disturbi attuali e sulle conseguenze sul piano fisico
della patologia erosiva-infiammatoria (febbre, astenia, dimagrimento
eccessivo, presenza costante di dolori addominali). Dal lato
ortopedico/reumatologico andava chiarito il problema dell'artrite
sieronegativa e della presenza costante o meno di febbri ricorrenti. Se
quest'ultima eventualità fosse ammessa, mal si vede come
l'interessato possa regolarmente svolgere, addirittura al cento per
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cento come lo pretende il medico dell'UAIE, un'attività di sostituzione.
In questo caso dunque si doveva procedere a tutti quegli esami
specifici e richiedere un rapporto reumatologico/ortopedico che
comprendesse anche l'analisi della problematica infiammatoria
lombare. Dato infine che già in sede della perizia medica
particolareggiata del 14 febbraio 2008 si accenna a turbe d'ansia (doc.
32, cifra 4.11), patologia confermata in sede ricorsuale, un esame
specifico psichiatrico apparirebbe pure utile.
10.4 Nel caso in esame questi accertamenti non sono stati effettuati.
Certo, l'incarto contiene una serie di esami oggettivi, ma questi non
sono ripresi in una buona perizia che si esprima sulle conseguenze
invalidanti delle affezioni riscontrate. Si può invece ritenere che, a
fronte delle molteplici patologie in esame, l'univoco ma non
convincente parere del Dott. Lehmann, che ritiene l'assicurato abile al
cento per cento in attività di ripiego, non può essere condiviso.
11.
11.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare
l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61
cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale
procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è
tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e
l'ampiezza delle informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica dal settembre 2007 (cessazione dell'attività
lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (15 aprile 2009).
L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a tutti quegli
accertamenti indicati al considerando 10.3. L'incarto sarà poi inviato
ad un altro medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito
all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra la data di cessazione
definitiva dell'attività ed il 15 aprile 2009 (impugnata decisione),
nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe
potuto espletare nel periodo suddetto.
Pagina 12
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Se del caso, l'amministrazione effettuerà un'adeguata e circostanziata
indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. La domanda di esenzione da tali spese diventa quindi
priva d'oggetto.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, redatta dal Patronato
INAS, la memoria di replica, redatta dall'attuale rappresentante e la
documentazione esibita (con la replica), si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.-, da porre
a carico dell'UAIE.
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C-3230/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 15 aprile 2009, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'500.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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