B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3232/2014
Sen t en z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Daniel Stufetti,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 maggio 2014).
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Visto:
1.
Il 22 maggio 2013 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, cit-
tadina italiana, nata il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 2011 (doc. 66).
2.
2.1. Nel mese di agosto 2013 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha avviato la
prevista procedura di revisione della rendita. Dalle risultanze scaturite
dall'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor-
tuni (INSAI) è emerso che l'interessata sarebbe stata in grado di riprendere
al cento per cento un'attività adeguata alla sua situazione di salute, sicché
il suo grado d'invalidità è stato ritenuto nullo (doc. 81, 82).
2.2. L'8 maggio 2014, l'UAIE, dopo aver constatato dall'esame della docu-
mentazione raccolta, con particolare riferimento all'incarto dell'assicura-
zione in ambito LAINF, come sia stato possibile oggettivare una completa
capacità lavorativa nello svolgimento di attività adeguate e rispettose di de-
terminati limiti funzionali e che l'esercizio di tale lavoro di ripiego permette-
rebbe di escludere una perdita di guadagno di rilievo, ha soppresso la ren-
dita intera AI con effetto dal 1° luglio 2014, essendo intervenuto un notevole
miglioramento ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 dell'Ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201; doc. A 100-1).
3.
3.1. Contro la decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014 in data 12 giugno
2014 l'interessata, rappresentata dall'avv. Schuhmacher, ha interposto ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il rico-
noscimento di una rendita intera d'invalidità anche dopo 1° luglio 2014. A
suffragio delle sue conclusioni ha prodotto diversa documentazione sani-
taria. Atteso comunque che l'INSAI stava svolgendo indagini mediche e
che in data 20 febbraio 2014 (decisione INSAI, doc. 88) aveva previsto il
riconoscimento di una rendita pari ad un grado d'invalidità del 15%, ma che
tale decisione era stata contestata con opposizione, la parte ricorrente ha
postulato anche una sospensione della procedura.
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3.2. Il 3 luglio 2014, la medesima ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a
4).
3.3. Il 27 luglio 2014 A._______ ha prodotto uno scritto accompagnato da
ulteriore documentazione sanitaria di recente esecuzione (doc. TAF 6), la
quale è stata trasmessa all'autorità inferiore perché la integrasse negli atti
di ricorso (doc. TAF 7). In data 12 settembre 2014, la parte ricorrente ha
esibito copia di una decisione dell'INSAI del 10 settembre 2014 con cui era
stato riconosciuto, fra l'altro, un grado d'invalidità del 60% dal 1° dicembre
2013 (doc. TAF 8). Anche questa documentazione è stata trasmessa
all'UAIE il 16 settembre 2014 (doc. TAF 9).
4.
Quest'ultima comunicazione (doc. TAF 9) è pervenuta all'Ufficio AI canto-
nale dopo che questi, il 9 settembre 2014, aveva presentato il suo preav-
viso al ricorso (doc. TAF 10), in cui l'amministrazione cantonale aveva pro-
posto la sospensione della causa fino a diritto conosciuto dell'assicuratore
infortuni. Questo preavviso è accompagnato dal parere del SMR (Dott.
B._______) del 5 settembre 2014. Anche l'UAIE, nella sua risposta di
causa del 15 settembre 2014 propone di attendere l'esito degli accerta-
menti attuati dall'assicuratore infortuni (doc. TAF 10).
5.
Il 26 settembre 2014 il TAF ha inviato le prese di posizione di cui sopra con
copia del parere del Dott. B._______ alla parte ricorrente e l'ha invitata a
prendere posizione e a comunicare se, contro la decisione dell'INSAI del
10 settembre 2014, era stata presentata un'opposizione (doc. TAF 11).
Con replica del 21 ottobre 2014 A._______ ha comunicato di non aver pre-
sentato opposizione contro la decisione dell'assicuratore infortuni ed ha
chiesto il rinvio degli atti affinché l'Ufficio AI si allinei alle conclusioni di detto
assicuratore infortuni (doc. TAF 14).
6.
Il 24 ottobre 2014 il TAF ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in me-
rito alla proposta di rinviare gli atti formulata dalla ricorrente e su l'ultima
documentazione inviata (doc. TAF 15).
Nel citato atto del 19 novembre 2014 (doc. TAF 16) l'Ufficio AI cantonale
ha preso atto della nuova decisione dell'assicuratore infortuni e, stando
così le cose, ritiene utile proseguire l'istruttoria AI, in particolare, alla luce
dell'incarto dell'assicuratore infortuni aggiornato, per valutare l'incidenza
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del danno alla salute sull'incapacità di lavoro e quindi di guadagno dell'as-
sicurata secondo il metodo proprio dell'AI, verificare l'attuazione di even-
tuali provvedimenti professionali, definire e motivare la riduzione del red-
dito da invalido (nel calcolo comparativo dei redditi) secondo i criteri giuri-
sprudenziali ed esaminare in modo più approfondito la riduzione del salario
da comparare secondo il principio del parallelismo dei redditi con partico-
lare riferimento all'elemento soggettivo contenuto nella giurisprudenza in
merito a questo specifico problema.
Alla luce della duplica presentata dall'UAI cantonale, l'UAIE, in data 24 no-
vembre 2014, ha proposto di ammettere il ricorso, annullare la decisione
impugnata e di rinviare la causa all'amministrazione affinché proceda con-
formemente alla duplica (doc. TAF 16).
e considerato:
7.
7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
7.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
8.
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8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1. Nel caso di specie, alla proposta dell'autorità inferiore d'annullamento
della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'i-
struttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione (du-
plica) dell'Ufficio AI del Cantone Ticino del 19 novembre 2014 va dato se-
guito in questa sede, in quanto è giustificata dalla necessità di completare
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione AI con
riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente ai fini di far
verificare i recenti accertamenti sanitari e pareri medici esperiti presso l'IN-
SAI dal proprio SMR, valutare l'incidenza del danno alla salute sulla capa-
cità di guadagno dell'assicurato secondo i metodi propri dell'AI, verificare
presso i servizi idonei l'attuazione di eventuali provvedimenti professionali,
data l'ancora relativa giovane età dell'interessata. Di fatto, la decisione im-
pugnata non ha tenuto conto di tutti questi elementi, limitandosi a trasporre
in ambito AI una precedente decisione dell'INSAI non ancora passata in
giudicato.
Al riguardo va del resto sottolineato che la nozione di invalidità in ambito AI
coincide con quella vigente in ambito LAINF e nell'assicurazione militare
(art. 16 LPGA, DTF 127 V 129 consid. 4d pag. 135; 133 V 549 consid. 6
pag. 553). Se il danno alla salute è il medesimo, la valutazione dell'invali-
dità in ambito AI, LAINF e assicurazione militare dovrebbe pertanto con-
durre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553;
126 V 288 consid. 2a p. 292 con riferimenti). Un assicuratore non è tuttavia
vincolato da una decisione emessa da un altro assicuratore per esempio
nel caso in cui il grado di invalidità risulta da un accordo intercorso tra le
parti (DTF 127 V 129 consid. 4d pag. 136; 126 V 288 consid. 2a pag. 292)
rispettivamente si fonda su un errore di diritto (DTF 126 V 288 consid. 2a
pag. 292).
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Se inoltre in DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di
una valutazione dell'invalidità passata in giudicato nei confronti di un assi-
curatore contro gli infortuni nel senso che una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità entrava
in linea di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi
pertinenti, in DTF 133 V 549 il Tribunale federale ha precisato la propria
giurisprudenza concludendo che la valutazione dell'invalidità eseguita
dall'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità ai
sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288) e, di conseguenza,
l'Ufficio AI non è legittimato a interporre opposizione, rispettivamente ri-
corso, contro la decisione, rispettivamente contro la decisione su opposi-
zione, dell'assicuratore infortuni sulla questione del diritto alla rendita in
quanto tale o sul grado d'invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553;
sentenza del TF del 25 gennaio 2013 9C_903/2011 consid. 10), non es-
sendoci vincolo assoluto.
9.2. In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale fede-
rale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139
V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per com-
pletamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal me-
dico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, trat-
tandosi di una questione finora per nulla chiarita. In assenza di tale istrut-
toria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il ne-
cessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza delle
condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata e
pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale è
chiesto il riconoscimento di una rendita di grado pari a quello concesso
dall'INSAI anche successivamente al 1° luglio 2014.
9.3. Infine non è necessario rendere attenta l'assicurata della possibilità di
ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale fede-
rale pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento
ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF
137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata dell'8
maggio 2014 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1°
luglio 2014 (secondo mese che segue la notifica della decisione), la rendita
intera d'invalidità versata fino ad allora.
9.4. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, nel
senso che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati
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all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel
senso precedentemente indicato.
Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuova-
mente al servizio medico dell'Ufficio AI, segnatamente a specialisti delle
affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso e, alla luce
delle nuove risultanze, l'UAIE stabilirà il grado d'invalidità dell'assicurata.
10.
10.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate delle spese pro-
cessuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali di 400 franchi versato il 3 luglio 2014, è restituito alla ricorrente.
10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2];
cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re-
putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La
stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) in 2'500 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'8 maggio
2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400, corrisposto il 3
luglio 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
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3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 2'500 a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegati: copia della
duplica dell'Ufficio AI cantonale del 19 novembre 2014 e della duplica
dell'UAIE del 24 novembre 2014)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. 90 e segg. e 100 LTF.
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: