B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3262/2011
S e n t e n z a d e l 1 8 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avv. Clelia Soraci, Via Mandanici 118,
IT-98051 Barcellona P.G.,
richiedente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti,
decisione su opposizione del 5 maggio 2011.
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Visto
le decisioni della Cassa svizzera di compensazione (CSC), del 5 maggio
2000 (doc. 13 e 14), riconoscenti a B._______ (in seguito, l'assicurato) e
A._______ (in seguito, l'assicurata), cittadini italiani nati …, rispettivamen-
te il …, sposati dal …, il diritto ad una rendita di vecchiaia ordinaria di Fr.
671.-, rispettivamente completiva di Fr. 201.- al mese, e ciò a decorrere
dal 1° settembre 1999,
l'autorizzazione a vivere separatamente, accordata agli assicurati dal
Tribunale di … (…), il 18 settembre 1998 (doc. 22),
il versamento della rendita completiva direttamente all'assicurata, in se-
guito a sua richiesta, a partire da dicembre 2001 (doc. 23 a 25),
il certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio, del
25 gennaio 2010 (doc. 39), e la sentenza del Tribunale di …, del 26 feb-
braio 2007, con la quale è stato pronunciato il divorzio degli assicurati,
annotata a margine dell'atto di matrimonio il 2 aprile 2009 (doc. 43),
la decisione della CSC, del 28 gennaio 2010 (doc. 41), fissante la nuova
rendita dell'assicurato in considerazione dell'avvenuto divorzio, dalla qua-
le sono state dedotte le mensilità relative alla rendita completiva da mar-
zo 2007 a gennaio 2010, percepite indebitamente, con una ritenuta men-
sile di Fr. 350.- fino all'estinzione del debito,
uno scritto dell'assicurato, del 16 aprile 2010 (doc. 43), in cui quest'ultimo
fa valere che l'assicurata è unica debitrice delle somme percepite indebi-
tamente,
la domanda del 23 giugno 2010 (doc. 45), mediante la quale la CSC ha
chiesto all'assicurata la restituzione dell'importo di Fr. 7'826.-, relativo alle
rendite completive versate da marzo 2007 a gennaio 2010, per il motivo
che il diritto alla rendita completiva per coniuge si estingue con il divorzio,
pronunciato in concreto il 26 febbraio 2007,
la decisione della CSC, del 31 agosto 2010 (doc. 48), sostituente la deci-
sione del 28 gennaio 2010, in cui sono esposti gli importi della rendita di
vecchiaia ordinaria dell'assicurato a decorrere dal 1° marzo 2007,
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la decisione della CSC, del 12 ottobre 2010, spedita per raccomandata
con avviso di ricevimento il 14 e distribuita il 20 ottobre successivi all'indi-
rizzo privato italiano dell'assicurata, avviso firmato da quest'ultima (doc.
49 e 50), in cui è ordinata la restituzione di Fr. 7'826.-, corrispondente
all'importo delle rendite completive percepite indebitamente da marzo
2007 a gennaio 2010, con l'indicazione della possibilità di chiedere un
condono,
i solleciti di restituzione della CSC all'assicurata, del 26 gennaio e 9 mar-
zo 2011 (doc. 51 e 52),
uno scritto dell'assicurata, rappresentata dal suo avvocato, del 7 marzo
2011, pervenuto alla CSC il 16 marzo successivo (doc. 53), con allegata
una copia della sentenza di divorzio del 26 febbraio 2007, in cui è chiesta
l'erogazione della rendita di vecchiaia completiva dalla data della sospen-
sione ad oggi,
una lettera della CSC, del 12 aprile 2011 (doc. 56), nella quale l'ultimo
scritto dell'assicurata è considerato come opposizione formale alla deci-
sione del 12 ottobre 2010, con richiesta alla stessa di presentare una
procura scritta a favore del suo avvocato entro il 9 maggio 2011, ciò che è
avvenuto tempestivamente (doc. 57),
la decisione su opposizione della CSC, del 5 maggio 2011 (doc. 58), in
cui l'opposizione è dichiarata tardiva e, in quanto tale, irricevibile,
lo scritto, intitolato "ricorso", inoltrato al Tribunale amministrativo federale
(TAF) dall'assicurata, per il tramite del suo avvocato, il 4 giugno 2011 (in-
carto TAF, doc. 1), in cui quest'ultima (di seguito, la richiedente) chiede la
restituzione del termine per presentare regolare opposizione, facendo va-
lere, in sostanza, che si è trovata impossibilitata ad agire tempestivamen-
te a causa del suo stato di salute, che l'ha costretta a stabilirsi da suo ni-
pote,
gli allegati allo scritto, ossia un breve certificato medico italiano del
19 maggio 2011, in cui la richiedente è definita essere invalida civile al
100% e necessitante "assistenza continua per gli atti quotidiani della vita
[…] dopo il 21 dicembre 2010, si trovava ospite presso il nipote", un certi-
ficato di un centro di neurolesi italiano, dell'8 giugno 2009, relativo ad una
visita medica del 26 maggio 2009, facente stato della diagnosi di "vascu-
lopatia cerebrale con deterioramento cognitivo severo in soggetto dislipi-
demico e diabetico", e una dichiarazione del nipote della richiedente, del
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19 agosto 2011, da cui risulta che quest'ultima si è trasferita presso di lui
nel dicembre 2010, per motivi di salute, e che egli ha in seguito controlla-
to la corrispondenza, rinvenendo la decisione del 12 ottobre 2010, che ha
letto e quindi trasmesso all'avvocato della richiedente,
la risposta della CSC, del 15 luglio 2011 (incarto TAF, doc. 3), in cui è riaf-
fermato che la decisione del 12 ottobre 2010 è stata notificata il 20 otto-
bre 2010, che l'opposizione è quindi tardiva e che peraltro non sussistono
i presupposti per restituire il termine,
la replica della richiedente, inviata il 20 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 6),
con copie delle sentenze di separazione e di divorzio, del 3 luglio 2003 e
27 febbraio 2007, nonché gli allegati già citati,
la duplica della CSC, del 30 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 8), in cui è
sottolineato, in breve, che il non rispetto del termine per inoltrare opposi-
zione corrisponde, viste le circostanze, ad una mancanza colpevole, di-
modoché la domanda di restituzione del termine deve essere respinta,
la trasmissione di una copia della duplica alla richiedente per conoscenza
ed eventuale presa di posizione,
e considerato
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS,
che, secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga,
che, conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
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Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del richiedente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del richiedente (art. 52 cpv. 1 PA),
che, con lo scritto del 4 giugno 2011, intitolato "ricorso", la richiedente non
contesta la decisione su opposizione della CSC, del 5 maggio 2011, ma
chiede che il termine per presentare regolare opposizione alla decisione
del 12 ottobre 2010 le sia restituito,
che, a questo proposito, è pacifico che l'opposizione del 7 marzo 2011,
pervenuta alla CSC il 16 marzo successivo, è tardiva, essendo essa in-
tervenuta ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione
del 12 ottobre 2010, avvenuta il 20 ottobre successivo,
che lo scritto del 4 giugno 2011 deve quindi essere considerato come una
domanda di restituzione del termine d'opposizione,
che, ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stes-
so è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi
entro trenta giorni della cessazione dell'impedimento e compia l'atto
omesso,
che, corrispondendo l'art. 41 LPGA all'art. 24 cpv. 1 PA, la giurisprudenza
relativa a quest'ultimo è applicabile anche al primo,
che, come osservato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1020/2010 del
28 dicembre 2011 e le referenze citate), competente a trattare una do-
manda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di suo ac-
coglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato,
che, in concreto, la CSC si è espressa dettagliatamente sulla domanda di
restituzione del termine d'opposizione in sede di risposta e di duplica il
15 luglio e il 30 agosto 2011 (TAF, doc. 3 e 8),
che la richiedente ha avuto conoscenza sia della risposta, alla quale ha
replicato il 20 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 6), sia della duplica, alla
quale non ha presentato osservazioni,
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che, di conseguenza, si può affermare che questo Tribunale ha la facoltà,
in virtù dell'art. 24 PA oppure dell'art. 41 LPGA, di pronunciarsi sulla do-
manda di restituzione del termine d'opposizione, conformemente
all'art. 24 cpv. 1 PA oppure all'art. 41 LPGA,
che le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento
non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso,
sono cumulative,
che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto re-
strittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo
oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine,
come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che
metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi
delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi,
come un'ospedalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia
grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255),
che una malattia può costituire un impedimento non colpevole, ai sensi
dell'art. 41 LPGA, solamente se interviene alla fine del termine accordato,
impedendo l'interessato stesso di agire tempestivamente oppure di inca-
ricare un terzo di compiere gli atti procedurali necessari (DTF 112 V 255
consid. 2a e 119 II 86 consid. 2a),
che la CSC ha correttamente esposto, nella sua risposta del 15 luglio
2011, i presupposti per poter ottenere una restituzione del termine d'op-
posizione, citando la giurisprudenza pertinente,
che la richiedente fa valere che, al momento della notifica della decisione
del 12 ottobre 2010 al suo indirizzo privato in Italia, con avviso di ricevi-
mento da lei stessa firmato, soffriva di seri problemi di salute, e di avere
dovuto pertanto stabilirsi da suo nipote a decorrere dal 21 dicembre 2010,
il quale avrebbe rinvenuto solamente in seguito, senza precisare quando,
la lettera contenente la decisione in questione,
che, considerate tutte le circostanze sopradescritte, non appare credibile
che la richiedente, che ha firmato, come già ricordato, l'avviso di ricevi-
mento relativo alla notifica della decisione del 12 ottobre 2010, non abbia
potuto agire, a causa dei problemi di salute che fa valere, in particolare
una vasculopatia cerebrale, entro il 20 novembre 2010, ultimo giorno per
potersi opporre regolarmente alla detta decisione,
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che, pure ipotizzando che la vasculopatia cerebrale costituisca di per sé,
come malattia, un impedimento (non colpevole), ciò che non può comun-
que essere ammesso di primo acchito in concreto, vista la pochezza della
documentazione medica agli atti, non appare credibile che, dopo avere
preso conoscenza del contenuto della decisione del 12 ottobre 2010 per il
tramite di suo nipote, e ciò tra il 20 novembre 2010 e presumibilmente, vi-
sta l'assenza di indicazioni precise, la fine di gennaio 2011, non abbia po-
tuto formulare una domanda motivata di restituzione del termine e com-
piere l'atto d'opposizione entro trenta giorni, ossia al più tardi fino alla fine
di febbraio 2011,
che, considerato quanto precede, la domanda di restituzione del termine
d'opposizione deve essere respinta,
che non si prelevano spese di procedura né si attribuiscono indennità per
spese ripetibili,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della richiedente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte richiedente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: