Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C3266/2010
Sen t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider, giudici
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
patrocinata dall'avv. Stefan Galligani, Ruederstrasse 8,
Postfach 423, 5040 Schöftland,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 17 marzo 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata in seconde nozze e
madre di tre figli, ha lavorato in Svizzera come operaia
("Produktionsmitarbeiterin in einer Holzplattenfabrik") dal 1973 al 1996,
versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; in particolare, doc. 9). L'8 luglio 1998
l'assicurata ha formulato alla "Sozialversicherungsanstalt" del Cantone
d'Argovia (SVAAG) una domanda di rendita d'invalidità (doc. 1 e 3).
L'istruzione del caso ha rivelato, in sostanza, che l'assicurata soffriva di
una tendinopatia all'articolazione del polso sinistro di tipo de Quervain,
parzialmente anche al polso destro, in presenza di uno squilibrio
muscolare e di una sindrome dolorosa miofasciale (doc. 6 e 20), e che
non era possibile procedere ad una riqualificazione professionale (doc. 9,
18, 19 e 22). Sulla base di queste constatazioni, la SVAAG ha messo a
punto una delibera, il 14 marzo 2000 (doc. 34), nella quale ha
riconosciuto un grado d'invalidità dell'89% dal 1° maggio 1998, in
funzione di un salario da valida come operaia ("Hilfsarbeiterin") di Fr.
43'944. (approssimativamente Fr. 3'662. mensili) e di un salario da
invalida di Fr. 4'944., prevedendo una revisione per il 1° marzo 2003.
Mediante decisioni del 5 luglio e 11 agosto 2000 (doc. 36 e 42), la SVA
AG ha quindi attribuito all'assicurata una rendita intera d'invalidità dal 1°
maggio 1998, con le rispettive rendite complementari per il marito e la
figlia cadetta, relativamente ad un reddito annuo determinante di Fr.
41'004., ad una durata contributiva di ventitre anni e ad una scala delle
rendite 44. Queste decisioni sono cresciute in giudicato senza essere
state impugnate.
B.
Dopo il rientro dell'assicurata in Italia, l'incarto è stato trasmesso dalla
SVAAG per competenza all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) a fine aprile 2003 (doc. 51).
Istruendo la revisione prevista dalla SVAAG, l'UAIE, una volta sentito il
dott. B._______ del proprio servizio medico (doc. 53), che non escludeva
un miglioramento dello stato di salute dell'assicurata e sottolineava la
necessità di disporre di un nuovo rapporto ortopedico (doc. 53), si è
procurato la documentazione seguente:
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il questionario per la revisione della rendita, del 6 febbraio 2004 (doc.
58), da cui si evince che l'assicurata non ha più esercitato alcuna attività
lucrativa,
una perizia particolareggiata E 213 del dott. C._______, medico
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), del 3
dicembre 2003 (doc. 60), diagnosticante una poliartrite cronica con
sinovite al ginocchio sinistro, una sindrome fibromialgica e una
depressione reattiva, e nella quale è precisato che l'assicurata è in grado
di svolgere regolarmente lavori leggeri, in posizione seduta ed ambiente
chiuso, con pause supplementari e la possibilità di cambiamenti posturali
e senza ritmi particolarmente stressanti, controindicati essendo l'umidità,
il calore, il fumo, il gas, i vapori, frequenti flessioni, il trasporto e il
sollevamento di pesi, il freddo, il lavoro notturno, la salita di piani inclinati,
scale o scale a pioli, e il rischio di cadute. Il medico dell'INPS ha inoltre
rilevato che l'assicurata non può più esercitare la sua ultima attività
d'operaia e nemmeno lavori adeguati a tempo pieno, concludendo ad un
grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 70%.
L'UAIE ha quindi sottoposto la perizia E 213 all'attenzione del
dott. B._______, il quale, mediante breve parere del 31 marzo 2004 (doc.
62), una volta ripresa la diagnosi peritale, ha constatato che i dolori
reumatici si erano estesi alle spalle e alle ginocchia, ingenerando un
aumento delle limitazioni funzionali, ed ha concluso che l'incapacità
lavorativa non poteva di certo essere diminuita.
Con scritto del 14 aprile 2004 (doc. 63), l'UAIE ha comunicato
all'assicurata che, il grado d'invalidità non essendosi modificato in misura
rilevante, il diritto alla rendita intera non subiva cambiamenti.
C.
L'UAIE ha dato avvio alla seconda revisione della rendita il 19 maggio
2008 (doc. 67), raccogliendo i documenti sottoesposti:
il questionario per la revisione della rendita, del 12 agosto 2008 (doc.
71), da cui risulta che l'assicurata non ha esercitato alcuna attività
lucrativa dopo il 6 febbraio 2004,
una perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico
dell'INPS, del 19 giugno 2008 (doc. 77), diagnosticante una poliartrite
cronica, una sindrome fibromialgica, una discopatia lombare e una
meniscopatia del ginocchio destro, e nella quale è precisato che
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l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, in
posizione seduta, alternando la deambulazione e la stazione eretta, in
ambiente chiuso, con pause supplementari e la possibilità di cambiamenti
posturali e senza ritmi particolarmente stressanti, controindicati essendo
l'umidità, il calore, il fumo, il gas, i vapori, frequenti flessioni, il trasporto e
il sollevamento di pesi. Il medico dell'INPS ha inoltre rilevato che
l'assicurata non può più esercitare la sua ultima attività d'operaia,
fissando un grado d'invalidità, conformemente al diritto italiano, del 70%,
un referto di visita reumatologica ambulatoriale, del 16 ottobre 2008
(doc. 80), scritto a mano e di difficile lettura.
D.
L'UAIE ha trasmesso i documenti sopraesposti all'esame del proprio
servizio medico, nella persona della dott.ssa E._______, la quale,
mediante presa di posizione del 23 gennaio 2009 (doc. 83), una volta
formulata la diagnosi di tendinopatia all'articolazione del polso sinistro di
tipo de Quervain, parzialmente anche al polso destro, in presenza di uno
squilibrio muscolare e di una sindrome dolorosa miofasciale, ha
constatato l'insufficienza della documentazione medica, sollecitando
l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare da parte del dott. F._______,
Capo clinica del "…" (di seguito: centro ...) a …, per verificare, in
particolare, se fosse intervenuto un eventuale miglioramento dello stato di
salute dell'assicurata e la fondatezza della diagnosi relativa alla
fibromialgia.
L'assicurata è stata così sottoposta presso il centro ..., il 6 e 7 maggio
2009 (doc. 97 e 98), ad una visita pluridisciplinare, internistica, da parte
del dott. F._______, specialista in medicina interna, reumatologica, da
parte della dott.ssa G._______, specialista in medicina fisica e
riabilitativa, e psichiatrica, da parte del dott. H._______, specialista in
psichiatria e psicoterapia. Il rapporto peritale finale è stato redatto dalla
dott.ssa G._______ e dal dott. F._______ il 28 giugno 2009. In esso è
posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di rizartrosi a
sinistra, come pure la diagnosi, ininfluente sulla capacità lavorativa, di
sindrome dolorosa cronica generalizzata miofasciale e tendinomiogenica
con accentuazione di una sindrome dolorosa delle spalle e delle braccia,
nonché di una sindrome dolorosa lombospondilogica e poliartralgica
senza segni di artrite reumatoide, osteocondrosi C5/C6, condrosi C4/C5 e
C3/C4 e lieve episodio depressivo. È per contro affermato che non è
possibile identificare allo stato attuale, secondo i severi criteri
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dell'"American College of Rheumatology" (ACR), la presenza di una
sindrome fibromialgica (pag. 24 e 34 del rapporto peritale).
Nella perizia sono state valutate un'incapacità lavorativa completa
relativamente all'ultima attività esercitata ("Produktionsmitarbeiterin in
einer Holzplattenfabrik") ed una piena capacità lavorativa in occupazioni
sostitutive leggere, confacenti allo stato di salute dell'assicurata, ossia
implicanti solo saltuariamente movimenti fini o bruschi e senza
sovraccarico dovuto al trasporto d'oggetti, alla pressione od a vibrazioni
nella zona interessante il pollice sinistro ("[…] ohne mehr als
gelegentliche grob oder feinmotorische Tätigkeiten und ohne Zug,
Druck oder Vibrationsbelastung im Bereich des linken
Daumens").
Mediante scritto del 27 luglio 2009 (doc. 101), l'UAIE ha sollecitato il
centro ... ad indicare se, rispetto agli anni 2002 e 2004, fosse intervenuto
un miglioramento dello stato di salute dell'assicurata e, nell'affermativa, in
quale misura. Con presa di posizione del 22 agosto 2009 (doc. 102), il
dott. F._______ ha confermato, in sostanza, l'avvenuto miglioramento,
sottolineando tuttavia l'impossibilità di determinarne il momento preciso, e
indicato che già il dott. C._______, nella sua perizia E 213 del 3 dicembre
2003, aveva stabilito che l'assicurata poteva svolgere regolarmente lavori
leggeri.
E.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta all'esame del proprio
servizio medico, nella persona del dott. I._______, medico generalista e
specialista in medicina assicurativa (SIM), il quale, nel suo rapporto finale
del 14 settembre 2009 (doc. 104), ha posto la diagnosi di rizartrosi a
sinistra, implicante la necessità di evitare attività pesanti con movimenti
bruschi e fini, nonché sforzi mediante trazione, pressione o vibrazione del
pollice sinistro, fissando un'incapacità lavorativa completa per l'ultimo
lavoro e nulla in occupazioni confacenti a decorrere dal 7 maggio 2009,
data dell'ultima visita medica nell'ambito della perizia del centro ....
L'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità, il 9 ottobre 2009
(doc. 105), determinando per il 2006, previa indicizzazione della
rimunerazione mensile di Fr. 3'662.55 nel 1999 considerata dalla SVA
AG, un salario da valida di Fr. 4'105.93 e, secondo i dati dell'Ufficio
federale di statistica (UFS) relativi ad attività leggere e non qualificate
(tabella TA1), un salario da invalida medio, desumibile da molteplici
settori dell'economia (industria alimentare, industria del cartone, industria
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dei servizi collettivi e personali, nonché il settore del commercio al
dettaglio, compresa la riparazione di apparecchi domestici), di Fr.
4'001.59, ridotto del 20% per tenere conto delle circostanze personali
dell'assicurata, in particolare della sua età, per cui ha ottenuto una perdita
di guadagno del 22.03%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al
22%.
Il 13 ottobre 2010 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 106), con il quale ha prospettato all'assicurata la soppressione della
sua rendita d'invalidità, invitandola contemporaneamente ad inoltrare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
F.
Il 18 novembre 2009, per il tramite del Patronato ENAPA (doc. 107 e
110), l'assicurata ha dichiarato di opporsi a questo progetto, annunciando
di produrre nuova documentazione medica non appena in suo possesso.
Mediante scritto del 18 febbraio 2010 (doc. 117), l'assicurata ha esibito un
rapporto di consulenza specialistica medicolegale del dott. L._______,
del 17 febbraio 2010 (doc. 116), nel quale è riportata la diagnosi di severa
malattia osteoartrosica interessante prevalentemente le grandi
articolazioni e il rachide con limitazioni funzionali e di sindrome
depressiva endogena, la capacità lavorativa essendo valutata pari a
meno di un terzo in occupazioni confacenti, e ciò dal momento del
deposito della domanda di rendita.
Cionondimeno, il 17 marzo 2010, l'UAIE ha emanato una decisione di
soppressione della rendita d'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2010
(doc. 118).
G.
Contro questa decisione, rappresentata dal Patronato FENALCA,
l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 30
aprile 2010, facendo valere di non potere svolgere alcuna attività
lavorativa, ed ha prodotto un'abbondante documentazione medica, in
parte già agli atti, tra cui diversi referti radiografici riferentesi agli anni
2001 – 2009 ed una densitometria ossea computerizzata del 18 dicembre
2009.
Prendendo posizione nuovamente sul caso il 7 settembre 2010 (doc.
125), il dott. I._______ ha constatato che le dette radiografie non
mostrano alcuna evoluzione significativa rispetto alle conclusioni della
perizia del centro ..., e che la presenza di una leggera osteoporosi, come
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riscontrabile nella menzionata densitometria, non influisce sulla capacità
lavorativa. Una volta rilevato che il rapporto del dott. L._______, che è
stato stilato senza esame della ricorrente, non è suscettibile di mettere in
dubbio le risultanze peritale del centro ..., il medico dell'UAIE ha
confermato la propria valutazione del caso.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 21 ottobre 2010, chiedendo che sia
respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
H.
Dopo avere assunto la rappresentanza della ricorrente al posto del
Patronato FENALCA, l'avv. Galligani ha preso visione dell'incarto e,
ottenuta a più riprese una proroga del termine per replicare, ha
presentato la replica l'8 febbraio 2011, nella quale ha chiesto,
sostanzialmente, il ripristino della rendita intera, eventualmente previa
esecuzione di un complemento istruttorio medico, e il riconoscimento del
diritto al gratuito patrocinio, fatto valere mediante l'apposito formulario
debitamente compilato e corredato dei necessari documenti. Egli ha
peraltro rilevato che l'UAIE non ha comunicato alla ricorrente il nome
dell'istituto scelto per l'esecuzione della perizia, ossia il centro ...,
contrariamente a quanto previsto dall'art. 44 della legge federale del 6
ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA, RS 830.1), e considerato che la documentazione medica agli atti
è incompleta, nella misura in cui i periti si sono limitati ad eseguire una
radiografia della mano al posto di una risonanza magnetica per imaging
(MRI), concludendo che "ciò, da un punto di vista della chirurgia della
mano, è chiaramente troppo poco" e che, per di più, la perizia non si è
pronunciata sulla mobilità della stessa.
Il dott. I._______ ha preso posizione da ultimo sul caso il 23 febbraio
2011 (doc. 127), confermando il proprio apprezzamento del caso.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 2 marzo 2011, ribadendo in pieno le
proprie conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
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contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
LPGA. In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente
legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla
legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni
sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870),
sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
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suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2).
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio
2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. A
decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce
che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la
sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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Pagina 11
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
anche dopo il 30 aprile 2010.
6.
6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha
chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata
inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in
cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno
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del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a).
6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una
revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b
e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza
condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo,
1999, pag. 15).
7.
7.1. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la
revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
7.2. In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 5 luglio
2000 (doc. 39). In seguito, dopo una prima revisione terminatasi il
14 aprile 2004 con la constatazione che il grado d'invalidità non si era
modificato in misura rilevante (doc. 63), è stata emessa, il 17 marzo
2010, la decisione di revisione qui impugnata (doc. 118). Ne consegue
che, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare
se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare la soppressione della rendita, come
disposto dall'UAIE, è quello tra il 14 aprile 2004 ed il 17 marzo 2010.
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
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sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
In carenza di documentazione economica affidabile, come nella
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fattispecie, visto che la ricorrente non ha più esercitato alcuna attività
lucrativa (doc. 58), la documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti,
per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
10.
10.1. Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalla
perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del
10 giugno 2008 (doc. 77), dalla perizia pluridisciplinare del centro ...,
redatta dalla dott.ssa G._______ e dal dott. F._______ il 28 giugno 2009
(doc. 97 e 98), nonché dal rapporto finale del dott. I._______, medico
dell'UAIE, del 14 settembre 2009 (doc. 104), emerge la diagnosi
concordante di rizartrosi a sinistra, di sindrome cronica generalizzata
miofasciale e tendinomiogenica con accentuazione di una sindrome
dolorosa delle spalle e delle braccia, come pure di sindrome dolorosa
lombospondilogica e poliartralgica e di lieve episodio depressivo. Tale
diagnosi risulta pure dalla perizia del dott. L._______.
10.2. Per quanto riguarda la fibromialgia, diagnosticata dal dott.
D._______ e, prima di lui, dal dott. C._______, pure medico dell'INPS,
nella propria perizia E 213 del 3 dicembre 2003 (doc. 60), la dott.ssa
G._______ ha considerato che non è possibile identificarne la presenza
allo stato attuale, secondo i severi criteri dell'ACR (quindici dei diciotto
cosiddetti "tenderpoints" sono positivi, sei dei tredici punti di controllo
pure, pag. 24 del rapporto peritale). Peraltro, rispetto ai problemi alle
ginocchia, ossia una sinovite a sinistra, rilevata dal dott. C._______ nella
sua perizia E 213 del 3 dicembre 2003 (doc. 60), ed una meniscopatia a
destra, evidenziata dal dott. D._______ nella propria perizia E
213, la dott.ssa G._______ ha constatato, da un lato, che tali articolazioni
sono localmente dolorose se sottoposte a pressione, ma che i segni
meniscali sono negativi (pag. 24 del rapporto peritale). Dall'altro lato, il
medico del centro ... ha postulato la presenza di una sindrome dolorosa
femoropatellare, caratterizzata da un'interazione irregolare tra la rotula e
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l'articolazione, suscettibile di generare, attraverso lo squilibrio muscolare
che ne risulta, una pressione logorante ("Fehlbelastung") sulla detta
articolazione con conseguenti forti dolori in caso di sovraccarico (pag. 24
del rapporto peritale).
11.
11.1. Per quanto attiene all'incidenza sulla capacità lavorativa delle
affezioni da loro messe in rilievo, i dott.ri C._______ e D._______ hanno
stabilito, in modo pressoché identico, che la ricorrente è in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri, in posizione seduta ed ambiente
chiuso, con pause supplementari e la possibilità di cambiamenti posturali
e senza ritmi particolarmente stressanti, controindicati essendo l'umidità,
il calore, il fumo, il gas, i vapori, frequenti flessioni, il trasporto e il
sollevamento di pesi, il freddo, il lavoro notturno, la salita di piani inclinati,
scale o scale a pioli, e il rischio di cadute. I medici dell'INPS hanno nello
stesso tempo evidenziato che la ricorrente non può più esercitare la sua
ultima attività d'operaia e nemmeno lavori adeguati a tempo pieno,
concludendo ad un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 70%.
Più in dettaglio, il dott.ri C._______ e D._______ hanno descritto, in
maniera praticamente identica, un'ipotonotrofia dei muscoli interossei
delle mani, con prevalenza a sinistra, la formazione del pugno essendo
possibile e la forza prensile di ambo le mani essendo lievemente ridotta,
come pure una lieve tumefazione del ginocchio sinistro, con riferita
dolenzia alla flessoestensione delle ginocchia, prevalentemente a destra,
i movimenti in generale essendo rigidi e l'andatura normale.
11.2. Dal canto loro, gli specialisti del centro ... hanno stabilito
un'incapacità lavorativa completa relativamente all'ultima attività
esercitata ("Produktionsmitarbeiterin in einer Holzplattenfabrik") ed una
piena capacità lavorativa in occupazioni sostitutive leggere, confacenti
allo stato di salute della ricorrente, ossia implicanti solo saltuariamente
movimenti sia fini che bruschi e senza sovraccarico dovuto al trasporto
d'oggetti, alla pressione od a vibrazioni nella zona interessante il pollice
sinistro ("[…] ohne mehr als gelegentliche grob oder feinmotorische
Tätigkeiten und ohne Zug, Druck oder Vibrationsbelastung im Bereich
des linken Daumens"). Peraltro, rispondendo alla domanda postagli
dall'UAIE il 27 luglio 2009 (doc. 101), se, rispetto agli anni 2002 e 2004,
fosse intervenuto un miglioramento dello stato di salute della ricorrente e,
nell'affermativa, in quale misura, il dott. F._______ ha confermato in
sostanza, con presa di posizione del 22 agosto 2009 (doc. 102),
l'avvenuto miglioramento, sottolineando cionondimeno l'impossibilità di
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determinarne il momento preciso, e indicato che già il dott. C._______,
nella sua perizia E 213, aveva stabilito che la ricorrente poteva svolgere
regolarmente lavori leggeri.
Dal punto di vista internistico, il dott. F._______ ha evidenziato,
sostanzialmente (pag. 14 del rapporto peritale), che l'apparato locomotore
non presenta problemi, l'andatura essendo fluida anche sulle punte e sui
calcagni, che il rachide è senza particolarità, che il bacino e le spalle sono
diritti, le articolazioni di quest'ultime essendo indolori, che le articolazioni
dei gomiti, delle mani e delle dita sono pure indolori e mobili senza
limitazioni, e che le parti molli degli arti inferiori sono dolenti alla
pressione, senza che sia tuttavia ravvisabile una sinovite. Dal punto di
vista reumatologico, oltre a quanto già esposto al consid. 9.2, la dott.ssa
G._______ ha rilevato (pag. 23 del rapporto peritale) che la ricorrente
palesa una chiara autolimitazione, tanto che i dolori da lei riportati non
sono, clinicamente e radiologicamente, plausibili ed appaiono
indifferenziati, in parte senza rapporto con i movimenti o le attività indicati,
e che risalta all'occhio una netta insufficienza della muscolatura sia del
tronco, sia delle estremità, specialmente della muscolatura stabilizzante
della colonna vertebrale ("Dekonditionierung"). Il medico del centro ... ha
constatato che questa carenza di condizione fisica è in rapporto con i
dolori lamentati dalla ricorrente, ciò che è dimostrato dal fatto che essi
aumentano in posizioni monotone di tenuta statica, ma che la detta
carenza di condizione fisica non è di carattere invalidante, potendo
essere eliminata mediante un'adeguata terapia attiva. La dott.ssa
G._______ ha ancora sottolineato che i referti radiologici all'incarto
rivelano mutamenti degenerativi non superiori a quelli riscontrabili in
persone della stessa età della ricorrente e non suscettibili di spiegare
l'intensità dei dolori lamentati da quest'ultima. Dal punto di vista
psichiatrico, il dott. H._______ ha chiaramente constatato (pag. 29 del
rapporto peritale) che si può tuttal'più considerare che la ricorrente
presenti attualmente un leggero episodio depressivo, non implicante
alcuna restrizione della capacità lavorativa, escludendo nel contempo la
sussistenza di una sindrome somatoforme dolorosa, per il motivo che non
sono rilevabili conflitti psichici ed i loro eventuali meccanismi scatenanti
("Auslösemechanismen"). Non vengono peraltro rilevati ulteriori disturbi
psichici che potrebbero avere un'incidenza sulla capacità lavorativa.
11.3. Vista la dettagliata e convincente argomentazione medica
contenuta nella perizia pluridisciplinare del centro ..., e tenuto conto delle
risultanze dell'esame obbiettivo riferite nelle perizie E 213 dei dott.ri
C._______ e D._______ (punto 4.8 e 4.10), il collegio giudicante
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considera cha la ricorrente presenta un'incapacità lavorativa completa
relativamente all'ultima attività esercitata ("Produktionsmitarbeiterin in
einer Holzplattenfabrik") ed una piena capacità lavorativa dal 9 maggio
2009 in occupazioni sostitutive leggere, confacenti al suo stato di salute,
ossia implicanti solo saltuariamente movimenti fini o bruschi e senza
sovraccarico dovuto al trasporto d'oggetti, alla pressione od a vibrazioni
nella zona interessante il pollice sinistro.
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Pagina 18
12.
12.1. Il rappresentante della ricorrente ha sollevato, in sede di replica,
critiche riguardo al fatto che l'UAIE non ha comunicato in anticipo il nome
del centro ... e dei singoli periti, contrariamente a quanto previsto dall'art.
44 LPGA, e che quindi la ricorrente non ha potuto rifiutare la perizia per
motivi fondati. Egli non ha precisato tuttavia in che misura questa
circostanza l'abbia concretamente penalizzata (motivi fondati di ricusa di
un perito e controproposte). In effetti, la ricorrente era stata informata,
con scritto del 13 marzo 2009, che una perizia era stata richiesta al
centro ZMR, ed in tale occasione le era anche stato chiesto se un
traduttore italianotedesco fosse necessario, ma da parte sua non erano
state sollevate obiezioni.
12.2. Va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE non può essere
scartata adducendo che si tratta di un referto di parte (DTF 136 V 376
consid. 4, vedi anche sentenza del Tribunale federale 9C_189/2011 dell'8
luglio 2011 consid. 3.2). Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti necessari,
in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e
l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono essere
domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi
e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv.
2 OAI). Determinante è la circostanza che la perizia del servizio di
accertamento medico rispetti tutti i principi concernenti la valutazione
medica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo per
quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se
tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è
in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). In una recente
giurisprudenza il Tribunale federale ha tra l'altro precisato che quando, in
opposizione ad un accertamento di un servizio medico specifico dell'AI,
viene presentata una perizia che contraddice in modo scientifico ed
esauriente quanto espresso dalla precedente indagine sia in ambito
diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non è in grado di decidere
quali fra le due può essere condivisa, è lecito far allestire una perizia
giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
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Pagina 19
12.3. Rispetto all'asserita incompletezza della documentazione medica
agli atti, il dott. I._______ ha puntualmente e chiaramente risposto, nel
suo rapporto del 23 febbraio 2011 (doc. 127), che tale affermazione è
infondata e, in particolare, che l'esecuzione di una MRI delle mani da
parte degli esperti del centro ... nel 2009 non era indicata e nemmeno
giustificata, visto che il solo esame clinico della ricorrente permetteva di
escludere la presenza di una sinovite o di un'altra lesione dei tessuti molli.
Ora, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o
al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSGKommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
La perizia del centro ... appare a questo Tribunale conforme alle esigenze
sopra descritte e può quindi essere considerata un mezzo probatorio
idoneo per la valutazione dello stato di salute della ricorrente e della sua
residua capacità lavorativa.
13.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale ed un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni ricorrente ha l'obbligo
di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (DTF 130 V 97 consid.
3.2 e relativi riferimenti). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se
necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I
543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). Questa
giurisprudenza conferma il principio che l'integrazione ha priorità sulla
rendita, la cui assegnazione entra in linea di conto solo qualora non siano
attuabili provvedimenti di integrazione. Un miglioramento della capacità di
lavoro medicalmente attestato permette quindi di principio di ritenere che,
nonostante la rendita sia stata concessa per un lungo periodo, la capacità
di guadagno sia migliorata e di procedere ad un nuovo paragone dei
redditi (in particolare, sentenza del Tribunale federale 9C_163/2009 del
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Pagina 20
10 settembre 2010). L'esame delle condizioni per un eventuale diritto a
misure d'integrazione si effettua secondo gli stessi principi sia nell'ambito
di una revisione della rendita sia nell'ambito di una domanda di rendita
d'invalidità. Il Tribunale federale ha tuttavia ristretto l'applicazione di
questa prassi ai casi in cui un assicurato ha beneficiato di una rendita per
più di 15 anni o ha superato i 55 anni: l'amministrazione che intende
procedere ad una revisione del diritto alla rendita deve esaminare
preliminarmente l'opportunità di provvedimenti d'integrazione
professionale (sentenza 9C_228/2010 del 26 aprile 2011).
14.
La ricorrente ha percepito la rendita intera d'invalidità per dodici anni e, al
momento della soppressione nel 2010, aveva appena superato i 55 anni.
Occorre pertanto esaminare se abbia diritto o meno a dei provvedimenti
di integrazione. Ritenuto che le attività di sostituzione proposte dal
medico dell'UAIE rappresentano un ampio ventaglio di professioni
possibili nel settore della produzione e dei servizi con mansioni semplici e
ripetitive che non necessitano di alcuna formazione specifica, è lecito
concludere che la ricorrente non ha bisogno di alcuna misura di
integrazione particolare al fine di mettere in valore la sua capacità
lavorativa.
15.
Come già esposto nel consid. 9, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire
esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica
e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
L'UAIE ha proceduto al detto calcolo il 9 ottobre 2009 (doc. 105),
determinando per il 2006, previa indicizzazione della rimunerazione
mensile di Fr. 3'662.55 nel 1999 considerata dalla SVAAG, un salario da
valida di Fr. 4'105.93 e, secondo i dati dell'UFS relativi ad attività leggere
e non qualificate (tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari), un salario da invalida medio, desumibile da molteplici settori
dell'economia (industria alimentare, industria del cartone, servizi collettivi
e personali, nonché il settore del commercio al dettaglio), di Fr. 4'001.59,
ridotto del 20% per tenere conto delle circostanze personali della
ricorrente, in particolare della sua età, dimodoché ha ottenuto una perdita
C3266/2010
Pagina 21
di guadagno del 22.03%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al
22%.
Questo calcolo è stato eseguito correttamente, anche se i salari
avrebbero dovuto essere indicizzati al 2009, ciò che comunque non
influisce sul risultato finale, e deve quindi essere confermato in questa
sede.
16.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
17.
Nella replica dell'8 febbraio 2011, la ricorrente ha chiesto di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio.
17.1. In deroga all'art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
dell'assicurazione invalidità davanti al Tribunale amministrativo federale è
soggetta a spese (art. 69 cpv. 1bis e 69 cpv. 2 LAI).
Ciò stante, conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone
dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di
probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Il capoverso 2 prevede che se è
necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo
presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.
Affinché una domanda di gratuito patrocinio sia accettata, il richiedente
deve quindi provare, da un lato, che è indigente e, dall'altro, che la
procedura di merito non sembra essere priva di probabilità di successo.
L'indigenza sussiste quando il richiedente non riesce ad ottenere,
sull'arco di diversi mesi e deducendo le spese necessarie al suo
sostentamento e a quello della sua famiglia, i mezzi finanziari necessari
per condurre la procedura (JAAC 64.28 consid. 2b). Per determinare se si
è in presenza di una tale situazione, bisogna prendere in considerazione
le risorse del richiedente, come pure, se del caso, quelle delle persone
che hanno nei suoi riguardi un obbligo di mantenimento (DTF 119 Ia
consid. 3a).
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Pagina 22
Per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
ricorso non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che
di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275
e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i
rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto
leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere
considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
17.2. In concreto, il Tribunale amministrativo federale considera
comprovata la situazione d'indigenza della ricorrente. Peraltro, il ricorso
non appariva di primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole
(DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b). Ne consegue che la
ricorrente è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio ed è pertanto
dispensata dal pagamento delle spese processuali; vista la memoria di
replica si giustifica riconoscerle un'indennità per spese ripetibili di Fr.
1'000. (art. 65 cpv. 3 PA). Da rilevare che, giusta l'art. 65 cpv. 4 PA, se la
parte cessa di essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese
d'avvocato.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di gratuito patrocinio è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuale. L'avv. Galligani è designato
mandatario d'ufficio e alla ricorrente viene assegnata un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 1'000., a carico della cassa del Tribunale.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: