Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3267/2010
Sentenza del 1° febbraio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Philippe Weissenberger;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità\per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 23 febbraio 2010)
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il, coniugata, ha lavorato in Svizzera
dal 1965 al 1968, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo
(doc. 7). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
come coltivatrice diretta (contadina in proprio) fino al giugno 1998,
quando si è definitivamente ritirata da lavoro per ragioni di salute (doc.
15).
B.
In data 25 febbraio 2009, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 5).
La richiedente è stata visitata il 6 luglio 2009 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) di Avellino, ove il medico incaricato ha rilevato la diagnosi di "struma nodulare parzialmente
immerso e con distiroidismo, osteo-artrosi generalizzata con discreto impegno funzionale, teleangectasie
arti inferiori, esiti di mastectomia radicale sinistra per ca duttale infiltrante in già operata di quadrantectomia
per ca, pregressa colecistectomia" ed ha posto un tasso d'invalidità del 55% (doc. 59). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, segnatamente:
- la cartella clinica relativa all'intervento di mastectomia radicale sinistra dell'8 luglio 1998 (doc. 23-34);
- un rapporto d'esame oncologico del 19 agosto 1998 e diversi verbali di cure chemioterapiche successive
(doc. 36-40);
- un referto di esame ecodoppler delle carotidi e delle vertebrali del 4 novembre 2000 (doc. 41);
- due certificati medici rilasciati in data 15 aprile e 21 ottobre 2002 da un sanitario della Clinica Malzoni di
Avellino attestanti la nota diagnosi (doc. 42, 43);
- un breve rapporto di esame ortopedico del 10 marzo 2004 attestante cervicalgie da osteoartrite in fase
infiammatoria ed artrosi delle mani in fase acuta (doc. 45);
- i risultati di un'ecografia tiroidea del 22 maggio 2006 (doc. 46);
- esami ematochimici del 6 giugno 2006 (doc. 47);
- un rapporto ecografico dell'addome superiore e pelvi del 22 giugno 2006 (doc. 48);
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- un rapporto di coledoco-litotomia e colecistectomia del 14 luglio 2006 (doc. 51, 52);
- un referto radiografico del rachide lombosacrale e dei piedi del 23 febbraio 2007 (doc. 54);
- un referto ecografico delle tiroide del 1° marzo 2007 (doc. 55);
- un rapporto d'esame oftalmologico del 2 marzo 2007 (doc. 56);
- un rapporto d'esame otorinolaringoiatrico del 13 dicembre 2007 (doc. 57);
- i risultati di un'ecografia dei reni e della vescica del 30 aprile 2008 (doc. 58).
C.
Nel suo rapporto del 9 dicembre 2009, il Dott. Lamberti, sanitario del
Servizio medico regionale (SMR) "Rhône", dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo avere
ripreso la diagnosi esposta dal medico dell'INPS, ha ritenuto che
l'assicurata non presenta un grado d'invalidità di livello pensionabile (doc.
61).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico e ha inviato un progetto di decisione comportante il rifiuto di
prestazioni assicurative al Patronato ACAI di Avellino (già regolare rappresentante dell'assicurata) il 17
dicembre 2009 (doc. 62).
Questi non ha preso posizione in merito (doc. 64). Mediante decisione del 23 febbraio 2010, l'UAIE ha
respinto la richiesta di prestazioni (doc. 64). Nel frattempo, con decisione del 12 gennaio 2010, la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, una rendita ordinaria
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2010 (doc. 63).
D.
Con il ricorso depositato il 30 aprile 2010, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera dalla data della domanda.
A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già
rimessa ad atti: un referto radiografico della tiroide del 19 aprile 2010, un
ecocolordoppler T.S.A. del 24 febbraio 2010, un'ecografia della tiroide del
9 aprile 2010, un tomoscintigrafia globale corporea del 15 gennaio 2010,
un'ecografia delle mammelle e cavi ascellari del 23 dicembre 2009, i
risultato di tomografie assiali computerizzate del cranio e del massiccio
facciale del 14 dicembre 2007.
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E.
Ricevuta l'impugnativa l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, secondo medico dell'UAIE, il quale, nella sua relazione del 17
agosto 2010, ha rilevato che la documentazione esibita non pone in luce
malattie di rilievo invalidanti, ma solo processi patologici comuni
necessitanti, eventualmente, terapie adatte.
F.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 settembre 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv.
Coppola, con scritto spedito il 18 ottobre 2010, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso. Produce la documentazione già esibita in sede ricorsuale.
Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
Con decisione incidentale del 28 ottobre 2010, lo scrivente Tribunale federale amministrativo (TAF) ha
invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 10 novembre 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
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2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali di Fr. 300.- , entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
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campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2).
4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 25 gennaio 2010, data di
apertura del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, prestazione che sostituisce un'eventuale rendita in corso
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (art. 30 LAI).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo di due anni (cfr. conti
individuali, doc. 7 e decisione della CSC del 12 gennaio 2010, doc. 63). In Italia, tuttavia, risulta una
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contribuzione complessiva alle patrie assicurazioni sociali di 157 settimane fino al 1965 e completa (52
settimane ogni anno) dal 1978 al 1997 e di 26 settimane fino al 30 giugno 1998 (doc. 2, attestato
concernente la carriera assicurativa in Italia, E 205, pag. 2). Pertanto, l'interessata adempie la condizione
della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora
da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo il
giugno 1998 per ragioni (come la stessa indica) di salute (doc. 15). È
stata attiva, per molti anni, come coltivatrice diretta.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
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7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nel caso in esame è stata evidenziata la sostanziale diagnosi di struma
nodulare parzialmente immerso e compressivo con distiroidismo, osteo-
artrosi generalizzata con discreto impegno funzionale, teleangectasie arti
inferiori, esiti di mastectomia radicale sinistra per carcinoma duttale
infiltrante (1998) in già operata (1984) di quadrantectomia per carcinoma,
pregressa colecistectomia. La documentazione esibita in sede ricorsuale
concerne un approfondimento diagnostico delle struma nodulare, ma non
pone in evidenza patologie di rilievo. Altri esami, eseguiti a fine
2009/inizio 2010 ed esibiti con il ricorso confermano l'assenza di
patologie tumorali.
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 6 luglio 2009, doc. 59)
pone un tasso d'invalidità del 55%. Il medico rileva che l'interessata
potrebbe ancora svolgere lavori leggeri, con possibilità di cambiamenti
posturali, senza ritmi particolarmente stressanti ed in ambienti idonei.
I sanitari dell'UAIE (Dott.ri Lamberti e Lehmann) ritengono che l'assicurata, malgrado la sua età, dopo
l'ultimo intervento di mastectomia, che risale al 1998 e dopo un ragionevole periodo di convalescenza,
avrebbe potuto riprendere un lavoro identico al precedente. Determinante, nel presente caso, è la
circostanza che a più di 12 anni dal'intervento di mastectomia radicale per carcinoma mammario, non si
sono verificate né metastasi né recidive del male. Dal punto di vista oncologico gli esami eseguiti
permettono di considerare la paziente come guarita. L'ulteriore visita del 23 dicembre 2009, i cui risultati
sono stati esibiti in sede di ricorso, conferma tale situazione di normalità e negatività oncologica.
Sotto il profilo ortopedico si osservano solo degenerazioni atrosiche compatibili con l'età ed il tipo di lavoro
svolto nel passato dall'assicurata. Comunque, il rachide è in asse e dolente alla digito-pressione; sono
limitati i movimenti della flesso estensione; vi è un deficit di forza della funzione prensile alle articolazioni
superiori (mani) e la presenza di teleangectasie agli arti inferiori. Questo quadro, scarsamente patologico,
non costituisce un impedimento in un ambito d'attività agricola non eccessivamente pesante.
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Dal lato endocrinologico, la paziente si sottopone con costanza ad esami strumentali della tiroide. Ora,
questi hanno sempre escluso la presenza di patologie maligne. L'insufficienza o l'iperattività tiroidea
costituiscono malattie del tutto emendabili attraverso cure farmacologiche. Lo stesso si può dire del gozzo
tiroideo. L'esame ecografico del 9 aprile 2010 (peraltro data che esula dal periodo di cognizione giudiziaria)
conferma la presenza di un volume aumentato della tiroide e il gozzo nodulare, ma ciò non significa che
tale forma patologica sia da considerare invalidante. Peraltro non assume carattere tossico.
Nonostante la presenza in diagnosi o in anamnesi delle ricordate affezioni, si rammenta che il diritto
svizzero in materia d'invalidità non indennizza una patologia in quanto tale, ma piuttosto la ripercussione di
questa sulla capacità di lavoro dell'assicurato.
Per il resto, l'assicurata si presenta in buone condizioni generali di salute, ogni altro organo ed apparato
essendo indenne da patologie, a parte la presenza di teleangectasie (dilatazione di piccoli vasi sanguigni)
agli arti inferiori emendabile con adeguata cura farmacologica, se necessario.
9.2. Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, avrebbe più potuto svolgere un'attività
nel settore agricolo in misura superiore al 60% astenendosi dalle
incombenze più gravose.
Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità dell'interessata appare difficoltosa, vista la
sua età, la situazione congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di sfruttare la sua
residua capacità lavorativa e di guadagno, non può essere compito dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità di sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe dovuto, semmai,
dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona che
richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua incapacità, mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
10.
10.1. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.2. Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono addossate alla
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo fornito.
10.3. Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono compensate con l'anticipo spese già fornito.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
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entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).