Corte II I
C-327/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
2 dicembre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-327/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 2 dicembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______, cittadino italiano, nato il (...), una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 2007 al 30
aprile 2009 (doc. A 65-1 e 66-1; v. anche doc. A 58-1). Ha peraltro
ritenuto che a partire dal 1° maggio 2009 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute) l'interessato non aveva più diritto a
rendita alcuna, essendo il grado d'invalidità del 32% (decisione del
2 dicembre 2009 numero ).
2.
Il 18 gennaio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione
dell'UAIE del 2 dicembre 2009 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, il riconoscimento di un diritto a tre quarti di rendita
d'invalidità a partire dal 1° maggio 2009, segnatamente in ragione
delle conseguenze connesse con i diversi interventi per ernia discale
nonché con la sindrome ansioso depressiva in cura dal settembre
2008. Ha esibito due relazioni mediche del 7 ottobre 2009 e
dell'11 gennaio 2010 del B._______. Ha pure formulato una domanda
di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso del 23 febbraio 2010, l'UAIE ha proposto
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda
conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ del 16 febbraio 2010 (conclusione principale; doc. TAF 6), il
quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale
(SMR) del 15 febbraio 2010. In quest'ultime è segnalato che in
considerazione delle discrepanze diagnostiche (disturbo somatoforme
rispettivamente disturbo depressivo con caratteristiche reattive in
personalità dipendente) nonché del tempo trascorso dalla valutazione
peritale del SMR, occorre sottoporre l'insorgente ad una (nuova)
perizia psichiatrica al fine di accertare l'evoluzione dello stato di salute
del medesimo (anche riguardo all'infortunio subito dallo stesso nel
dicembre del 2009).
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4.
Il 3 marzo 2010, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al
ricorrente la risposta al ricorso del 23 febbraio 2010, le osservazioni
del 16 febbraio 2010 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ e le
annotazioni dei medici SMR del 15 febbraio 2010 (doc. TAF 7).
5.
5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
6.
6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE
esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del
richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità
all'integrazione.
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6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni
di cui alla conclusione principale della presa di posizione del
16 febbraio 2010 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ è giustificata
dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo
altrimenti possibile determinarsi sull'incapacità lavorativa del medesi-
mo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
7.2 Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda, in tempi ragionevoli, nel senso precedentemente
indicato.
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte
che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di
prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili,
anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento
istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto
conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 2 dicembre 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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