Corte II I
C-3278/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 1 2 g i u g n o 2 0 0 8
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______ Sagl, socio e gerente B._______,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Previdenza professionale (decisione del 29 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3278/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 29 aprile 2008, la Fondazione istituto collettore
LPP ha affiliato d'ufficio A._______ Sagl, il cui socio e gerente è
B.________, mettendogli a carico le spese amministrative,
che in data 19 maggio 2008, A.________ Sagl ha interposto ricorso
contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34
LTAF e che in particolare, le decisioni rese dal Fondazione istituto
collettore LPP in materia d'affiliazione d'ufficio possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 33 lett. h LTAF,
che giusta l'art. 58 cpv. 1 PA l'autorità inferiore può, fino all'invio della
risposta, riesaminare la decisione impugnata,
che quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia
divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (art. 58
cpv. 3 PA),
che il 10 giugno 2008, la Fondazione istituto collettore LPP ha, di fatto,
annullato la propria decisione del 29 aprile 2008, revocando
l'affiliazione d'ufficio e cancellando le spese amministrative a carico
del datore di lavoro,
che, per economia di procedura, si può considerare che il ricorso è
divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione e la causa
può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1
lett. a LTAF,
che se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia imputabile
ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 63 cpv. 1 PA e
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art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali,
che la parte ricorrente non ha diritto alla rifusione di ripetibili in quanto
ha agito senza essere rappresentata,
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto della revoca della decisione del 29 aprile 2008 e la
procedura è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atti giudiziali)
- autorità inferiore (n. di rif. ____________; Atti giudiziali)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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