Corte II I
C-3282/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giacomo Talleri,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
14 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3282/2008
Fatti:
A.
Il 26 luglio 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (...), celibe (doc. A 20-1) – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal
1° gennaio 2004 (doc. A 56-1). È stato stabilito, in virtù della
documentazione medica agli atti, in particolare della perizia
reumatologica del 24 maggio 2005 del dott. B._______, specialista in
reumatologia e medicina interna (doc. A 53-1), che l'interessato –
affetto da sindrome lombo-vertebrale cronica e lombo-spondilogena
(ernia discale L3-L4 foraminale sinistra, ernia discale formale/extra-
foraminale destra L4-L5, protusione discale L5-S1; stato dopo
resezione microchirurgica dell'ernia discale L4-L5 a destra nell'aprile
2003; stato dopo fissazione posteriore con viti transpenducolari da L3
a L5 nel dicembre 2004), gonalgie mediali a sinistra (esiti di lesione
del legamento crociato mediale con sutura nel gennaio 1991; stato
dopo lesione del crociato anteriore con plastica artroscopica nel
dicembre 1991; disestesia cutanea nella regione del piatto tibiale
mediale), epicondilalgie a destra, PSH destra tendinopatia semplice,
ipertensione arteriosa trattata – doveva essere considerato invalido
per qualsiasi attività nella misura del 100% da gennaio del 2004 (v.
doc. A 56-4).
B.
B.a Nel mese di gennaio del 2007, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto alla rendita (v. doc. A 57-1).
B.b Nell'ambito della citata procedura, risultano essere stati prodotti i
seguenti documenti:
• il questionario per la revisione della rendita AI del
26 febbraio 2007, nel quale l'assicurato ha dichiarato di non
esercitare alcuna attività lucrativa (doc. A 57-1);
• il rapporto medico del 26 febbraio 2007 del dott. D._______,
giusta il quale l'interessato è seguito dal 1991 con una
diagnosi di esiti microdiscectomia L4-L5, esiti fissazione viti
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e barre metalliche nonché ipertensione arteriosa; secondo il
medico lo stato di salute del paziente è stazionario e
giustificata un'incapacità lavorativa del 100% dal 2002
ritenuti esauriti i margini di un possibile miglioramento (doc.
A 58-1);
B.c Nel suo rapporto del 5 giugno 2007, il dott. E._______, medico
del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), constatata
l'incompletezza del referto medico del dott. D._______, ha proposto
l'effettuazione di una perizia reumatologica (doc. A 60-1).
C.
Dalla perizia reumatologica del 9 luglio 2007, effettuata dal dott.
B._______, risulta che soggettivamente la situazione (stato di salute)
è rimasta praticamente invariata, mentre dal lato oggettivo vi è stato
un moderato miglioramento nella mobilità della colonna lombare e del
trofismo muscolare dei quattro arti. Il perito ha quindi concluso ad
un'incapacità lavorativa per l'assicurato del 100% nella precedente
attività di muratore, ma del 50% (lavoro a tempo pieno con limitazione
del rendimento del 50% oppure lavoro a metà tempo) in un'attività
sostitutiva adeguata alle sue condizioni, segnatamente leggera,
possibilmente sedentaria, che consenta un cambiamento della
posizione, con sollevamento di pesi non superiori ai 10 kg, senza
frequenti e ripetuti movimenti di flessione e/o torsione lombare, senza
necessità di camminare per oltre 30 minuti, senza attività in posizione
inginocchiata o accovacciata nonché senza attività con il braccio
alzato al di sopra dell'orizzontale (doc. A 62-1).
D.
Nel rapporto del 5 ottobre 2007, la consulente F._______, del Servizio
integrazione professionale dell'AI, ha effettuato una valutazione del
grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario annuale da
valido di fr. 60'265.-- come muratore nel 2006 (secondo le indicazioni
del datore di lavoro; doc. A 27-1) e l'ha contrapposto ad un salario
annuale da invalido di fr. 26'336.-- in attività semplici e ripetitive
(enumerate in modo non esaustivo), secondo i dati ricavati dalle
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, tabella TA1
(fr. 58'524.-- con una diminuzione del 50% [per l'incapacità lavorativa
come stabilito dal perito] e una riduzione del 10% [per tenere conto
delle limitazioni funzionali dell'assicurato, della mancanza di
formazione, degli anni di servizio nel medesimo settore nonché del
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lungo periodo d'inattività]). Ne ha ricavato un grado d'invalidità del 56%
([60'265-26'336 x 100 : 66'265]; doc. A 64-1).
E.
E.a Con progetto di decisione del 10 ottobre 2007, l'Ufficio AI del
Cantone C._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della
documentazione medica agli atti, è stato ritenuto completamente
inabile nella precedente professione, ma abile nella misura del 50% in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (segnatamente
addetto al controllo, confezione, stampa, assemblaggio, produzione,
lucidatura, portiere, autista, fattorino di merce leggera). L'Ufficio AI ha
in particolare confrontato un reddito da valido di fr. 60'265.-- a quello
da invalido di fr. 26'336.--. Sulla base di tali dati, ha rilevato che il
medesimo, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado
d'invalidità del 56%. Pertanto, la rendita intera andava ridotta e
sostituita da una mezza rendita.
E.b L'UAIE ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare,
nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle
osservazioni per iscritto (doc. A 66-1).
F.
L'8 novembre 2007, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
menzionato progetto di decisione mediante le quali ha segnalato di
non condividere la valutazione dell'amministrazione, ritenuta una sua
totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa, quindi pure in
attività sostitutive confacenti al suo stato di salute. In effetti, non solo
non vi sarebbe stato un miglioramento del suo stato di salute, ma
sarebbe sorta una nuova patologia, ossia dolori a livello cervicale con
irradiazione negli arti superiori, patologia non rilevata dal perito dott.
B._______. Non andrebbe dimenticata neppure la problematica
cardiaca (cardiopatia ipertensiva con sospetta sindrome di Brugada).
Ha prodotto i referti medici del 6 novembre 2007 del dott. G._______
(neurochirugo) e del 7 novembre 2007 del dott. D._______ e fa valere
che la sua incapacità lavorativa rimane del 100% in qualsiasi attività.
Per corroborare una valutazione diversa l'autorità inferiore dovrebbe
procedere ad un complemento d'istruttoria per quanto attiene alle
patologie cardiaca e cervicale. Ha sottolineato, infine, che a
prescindere dal fatto se l'esercizio delle attività di sostituzione indicate
dall'autorità inferiore sia da lui ragionevolmente esigibile al 50%,
l'esercizio delle stesse gli permetterebbe di percepire un reddito
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teorico mensile di fr. 500.--, tale da determinare, nell'ambito del calcolo
per la valutazione dell'invalidità, un grado d'invalidità del 90% (doc. A
69-1 a 69-3 nonché A 69-4 a 69-7).
G.
G.a Nel suo rapporto del 20 novembre 2007, il dott. E._______ ha
chiesto un complemento d'istruttoria nella forma di un rapporto del
medico curante sullo stato di salute dell'interessato con indicazioni
relative alla patologia cervicale come pure alla patologia cardiaca
nonché alla capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate alle sue
condizioni (doc. A 71-1).
G.b Agli atti risultano essere stati prodotti un rapporto medico (non
datato) del dott. D._______ (doc. A 74-1) nonché referti di visite ed
esami cardiaci dell'aprile e maggio 2007 (doc. A 79-2 a 79-23).
G.c Nei suoi rapporti del 27 febbraio e 26 marzo 2008, il dott.
E._______ ha osservato, da un lato e dal profilo ortopedico/
reumatologico, che il rapporto medico del dott. D._______ non fa stato
di alcuna patologia cervicale suscettibile d'avere ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell'interessato. Dall'altro, ossia dal profilo cardiaco,
ha rilevato in particolare che il referto del test da sforzo ergometrico
dell'8 maggio 2007 (v. doc. A 79-18) nonché il referto di esame holter
del 9 maggio 2007 (v. doc. A 79-11) non comportano alcun nuovo
elemento tale da giustificare una modifica della valutazione della
capacità lavorativa dell'assicurato. Pertanto, non vi è motivo di
scostarsi dalle precedenti valutazioni (doc. A 77-1 e 81-1).
H.
Il 14 aprile 2008, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha
reso la sua decisione sul caso in esame. Ha constato che l'interessato
è di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente al suo stato di
salute e che tale attività permette di realizzare più del 40% del
guadagno che potrebbe essere realizzato senza invalidità. Ha pertanto
deciso che a decorrere dal 1° giugno 2008 la rendita intera pagata fino
ad allora va sostituita da una mezza rendita di un importo mensile di
fr. 291.--. L'autorità inferiore ha peraltro segnalato che la documen-
tazione medica assunta agli atti successivamente allo scritto di
opposizione al progetto di decisione del 10 ottobre 2007, sottoposta al
vaglio del SMR, non comporta nuovi elementi clinici di rilievo (doc. A
84-2; v. anche doc. A 82-5).
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I.
Il 19 maggio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
14 aprile 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità
subordinatamente ai tre quarti di rendita d'invalidità anche
successivamente al 1° giugno 2008. Ha contestato un miglioramento
delle sue condizioni di salute come pure l'esigibilità dell'esercizio di
un'attività sostitutiva leggera nella misura del 50%. Ha sottolineato che
le patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità
lavorativa. Chiede peraltro di essere sottoposto ad una perizia medica
rispettivamente che, nell'eventualità che fosse ritenuta una sua
capacità lavorativa residua del 50%, sia operata la riduzione
giurisprudenziale massima del 25% in particolare in considerazione
della sua età (43 anni), della possibilità teorica di svolgere un'attività
sostitutiva solo nella misura del 50%, della circostanza secondo cui i
salari conseguibili nel Cantone C._______ sono inferiori rispetto alla
media dei salari svizzeri, della sua nazionalità e del tipo di permesso
di cui beneficiava. Ha infine sottolineato che, nel calcolo per la
determinazione del grado d'invalidità, dal confronto fra il reddito
annuale da valido di fr. 60'265.-- ed il reddito annuale da invalido di
fr. 21'947.-- (fr. 58'524.-- [secondo la tabella TA1 sui valori nazionali
dell'Ufficio federale di statistica] con una diminuzione del 50% [poiché
potrebbe svolgere un'attività sostitutiva sono nella misura del 50%] e
una riduzione giurisprudenziale del 25%), si otterrebbe una perdita di
guadagno del 64%. Ha esibito un rapporto medico del 6 novembre
2007 del dott. G._______ ed un certificato medico del 7 novembre
2007 del dott. D._______ (già agli atti) (doc. TAF 1). Infine, ha
formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
J.
J.a Nella risposta al ricorso del 14 luglio 2008, l'UAIE ha proposto la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata
nonché rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ del 4 luglio 2008 (doc. TAF 5).
J.b Nella presa di posizione del 4 luglio 2008, l'Ufficio AI del Cantone
C._______ ha rilevato, da un lato, che la perizia reumatologica del 9
luglio 2007 del dott. B._______ è da considerarsi conforme ai criteri di
una perizia neutrale specialistica, e, dall'altro, che la documentazione
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medica prodotta dal ricorrente e sottoposta al vaglio del SMR,
segnatamente il rapporto medico del 6 novembre 2007 del dott.
G._______ ed il certificato medico del 7 novembre 2007 del dott.
D._______, non apporta nuovi elementi clinici tali da modificare la
valutazione clinico-lavorativa dell'interessato. Ulteriori accertamenti
medici non sarebbero stati necessari. L'Ufficio AI del Cantone
C._______ ha inoltre segnalato che, per giurisprudenza, se e in quale
misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. Ha
aggiunto che la riduzione del 10% effettuata sul salario statistico da
invalido in attività leggere appare giustificata e corretta riguardo alle
specifiche circostanze del caso concreto. Peraltro, anche applicando
una deduzione superiore, pari al massimo al 15%, il ricorrente
presenterebbe comunque un grado d'invalidità inferiore al 60%. Infine,
l'Ufficio AI del Cantone C._______ ha sottolineato che la differenza tra
il reddito annuale conseguito nella precedente attività di muratore
(fr. 60'265.--) ed il salario annuale indicato nella tabella TA1 per
identica attività e mansioni (fr. 62'638.--) non giustifica che si proceda
ad una correzione del reddito da valido. Pertanto, ha nuovamente
proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata (doc. TAF 5).
K.
Con decisione incidentale del 17 luglio 2008 (notificata il 22 luglio
2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 8]), questo Tribunale
ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata dal ricorrente (doc. TAF 7).
L.
Nella replica del 18 agosto 2008, l'interessato si è riconfermato, in
virtù del rapporto medico del 6 novembre 2007 del dott. G._______
nonché del certificato medico del 7 novembre 2007 del dott.
D._______ agli atti, nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al
ricorso del 19 maggio 2008 (doc. TAF 9).
M.
Con provvedimento del 19 dicembre 2008, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica
dell'insorgente del 18 agosto 2008 (doc. TAF 10).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
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autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
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3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 14 aprile 2008 (data della decisione impugnata) non risulterebbe più
favorevole al ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1). Pertanto, e salvo
indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore
fino al 31 dicembre 2007, fermo restando che l'art. 17 LPGA e gli art.
87, 88 e 88a e 88bis RAI concernenti la revisione di una rendita
d'invalidità non hanno subito modifiche con l'entrata in vigore della 5a
revisione della LAI.
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI (art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%
e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito
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all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio
2008), secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%,
ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi
riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
4.4 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
4.5 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
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diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado
d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A
differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre
prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa
modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
Pagina 12
C-3282/2008
in una modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid.
6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato di fatto
determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al
momento del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una
diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 26 luglio 2005 (data
della decisione mediante la quale è stata accordata la rendita intera)
ed il 14 aprile 2008 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
6.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
Pagina 13
C-3282/2008
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
7.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
Pagina 14
C-3282/2008
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
7.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
7.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.
Dal profilo professionale, da ultimo il ricorrente è stato alle dipendenze
dell'impresa di costruzioni H._______ in qualità di muratore, in ragione
di 40/45 ore alla settimana, da gennaio 2001 al 13 settembre 2002
allorquando ha cessato l'attività per motivi di salute. È poi stato
licenziato con effetto al 30 aprile 2003 (doc. A 27-1). Non appare dalle
carte processuali che successivamente abbia ancora lavorato.
9.
Dalla documentazione medica, segnatamente dalla perizia
reumatologica del 9 luglio 2007, risulta la diagnosi di sindrome lombo-
vertebrale cronica senza neurologia (con) stato dopo resezione
microchirurgica dell'ernia discale L4-L5 a destra, stato dopo
spondilodesi posteriore da L3 a L5 (e) discopatia con ernia discale L3-
L4 foraminale sinistra e L4-L5 con ernia discale foraminale/extra-
foraminale destra L4-L5, gonalgie mediali con esiti di lesione del
legamento crociato mediale con sutura, lesione del legamento crociato
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C-3282/2008
anteriore con plastica artroscopica a sinistra, PSH destra tendinotica
semplice nonché sindrome algica diffusa agli arti inferiori (doc. A 62-
1).
9.1 Questo Tribunale rileva che l'autorità inferiore – in virtù dei rapporti
del 5 giugno e 20 novembre 2007 e del 27 febbraio e 26 marzo 2008
del dott. E._______, medico dell'UAIE, nonché del rapporto del
5 ottobre 2007 della consulente F._______, del Servizio integrazione
professionale dell'AI, i quali, a loro volta, si sono fondati sulla citata
perizia reumatologica del 9 luglio 2007 del dott. B._______, specialista
in reumatologia e medicina interna – ha ritenuto di potere ravvisare un
moderato miglioramento dello stato di salute del ricorrente e,
conseguentemente, della sua capacità lavorativa, rispetto alla
situazione che aveva originato la concessione di una rendita intera il
26 luglio 2005 (cfr. perizia reumatologica del 24 maggio 2005 del dott.
B._______; doc. A 53-1).
9.2 Il dott. B._______, nella più volte citata periza, ha rilevato che
l'insorgente è paziente con nota patologia lombare degenerativa,
rivisto 2 anni e mezzo dopo l'intervento di spondilodesi L3-L5.
Soggettivamente la situazione è praticamente rimasta invariata
(rispetto alla visita peritale dell'11 marzo 2005 [cfr. doc. A 53-1]).
Oggettivamente, per contro, va rilevato un moderato miglioramento
della mobilità della colonna lombare (segnatamente al movimento di
flessione in avanti e di flessione laterale) nonché del trofismo
muscolare agli arti superiori ed agli arti inferiori. Come già riscontrato
nella prima visita peritale del 2005 non vi sono segni radicolari irritativi
o deficitari. I dolori diffusi agli arti inferiori sono da inquadrare in un
contesto di cellulalgie o sindrome miofasciale, disturbi senza una
chiara causa organica. Una componente funzionale risulta inoltre
anche dalla forza di presa estremamente diminuita, ciò che sorprende
nel contesto di uno spiccato trofismo muscolare ed in assenza di
benché minime alterazioni osteoarticolari degli arti superiori. Il perito
ha rilevato che il ricorrente non ha però cercato di aggravare i suoi
disturbi lombari in occasione della visita. Il dott. B._______ ha quindi
ribadito che l'insorgente non è più in grado di svolgere la precedente
attività di muratore, ma ha ritenuto esigibile, dal profilo medico,
un'attività sostituiva confacente al suo stato di salute nella misura del
50% (lavoro a tempo pieno con limitazione del rendimento del 50%
oppure lavoro a metà giornata), segnatamente di un lavoro leggero,
possibilmente sedentario, che consenta un cambiamento della
Pagina 16
C-3282/2008
posizione, con sollevamento di pesi non superiori ai 10 kg, senza
frequenti e ripetuti movimenti di flessione e/o torsione lombare, senza
necessità di camminare per oltre 30 minuti, senza attività in posizione
inginocchiata o accovacciata nonché senza attività con il braccio
alzato al di sopra dell'orizzontale.
9.3 Questo Tribunale osserva altresì che la menzionata perizia
reumatologica del luglio 2007 del dott. B._______ si fonda su
informazioni fornite dalla persona esaminata, sull'esame del quadro
clinico, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla
documentazione medica agli atti e comporta segnatamente l'anamne-
si, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni del paziente, risultati
d'esame, la diagnosi, la discussione nonché la risposta alle domande
poste. Tale relazione medica può essere considerata un mezzo
probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute del ricorrente
e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. Le ivi
ritenute diagnosi e incapacità lavorativa sono state sottoposte al dott.
E._______, medico del SMR, che nel suo rapporto del 26 marzo 2008
(doc. A 81-1) le ha confermate, anche in base alla nuova
documentazione medica esaminata.
9.4 Certo, il ricorrente ha fatto valere in sede ricorsuale che le sue
condizioni di salute sono stazionarie e tali da giustificare un'incapacità
lavorativa del 100% in qualsiasi attività, anche in una confacente alle
sue attuali condizioni di salute. Egli fonda la sua (diversa) opinione
segnatamente sul rapporto medico del 6 novembre 2007 del dott.
G._______ e sul certificato medico del 7 novembre 2007 del dott.
D._______ (doc. A 69-4 e 69-6), prodotti con scritto di osservazioni al
progetto di decisione del 10 ottobre 2007 (e poi ancora con il gravame)
e sottoposti al vaglio del SMR. Tuttavia – e come già ritenuto dal dott.
E._______ nei suoi rapporti del 27 febbraio e 26 marzo 2008 (doc. A
77-1 e 81-1) – nella misura in cui le relazioni mediche del novembre
2007 si riferiscono alle note diagnosi (segnatamente di sindrome
lombo-vertebrale cronica con stato dopo resezione e spondilodesi L3-
L5 nonché gonalgie con esiti di lesione del legamento crociato mediale
e lesione del legamento crociato anteriore) non apportano alcun nuovo
elemento decisivo nel senso indicato dall'insorgente per la sua
valutazione dell'incapacità lavorativa. Peraltro, l'apprezzamento del
dott. G._______ sull'incapacità lavorativa del ricorrente è chiaro solo
per quanto attiene alla precedente attività di muratore del medesimo,
mentre è vago sulle eventuali, e neppure concretamente citate, attività
Pagina 17
C-3282/2008
sostitutive leggere. Inoltre, laddove i menzionati documenti medici del
mese di novembre del 2007 fanno stato di nuove patologie –
cervicalgia nonché cardiopatia ipertensiva con sospetta sindrome di
Brugada – queste non sono corroborate da riscontri medici oggettivi
nelle relazioni medesime, non senza dimenticare che negli stessi non
è specificatamente indicato perché ed in che misura comportano
un'incapacità lavorativa in attività sostitutive leggere. In un ulteriore
rapporto medico del dott. D._______ – assunto agli atti su richiesta del
medico SMR (certo non datato, ma comunque prodotto posteriormente
alle menzionate relazioni mediche del novembre 2007 [doc. A 74-1]) –
non appare altresì specifico riferimento ad un'affezione cervicale
rilevante. Inoltre, i referti delle visite e degli esami cardiaci a cui
l'insorgente è stato sottoposto nell'aprile e maggio 2007 (doc. A 79-2 a
79-23) – pure assunti agli atti su richiesta del medico SMR – non
apportano alcun elemento medico oggettivo con riferimento ad
eventuali patologie cardiache aventi un'incidenza determinante sulla
capacità lavorativa del medesimo. Tali documenti indicano in effetti, da
un lato, “test ergometrico negativo, non aritmie, normale profilo
pressorio” (v. test da sforzo ergometrico dell'8 maggio 2007 [doc. A 79-
18]) e, dall'altro, segnalano “costante ritmo sinusale normofrequente
con normale variabilità della frequenza cardiaca, disturbi riferiti (dolore
arto superiore sinistro) non corrispondono ad alterazioni ST-T né
aritmie” (v. esame Holter ECG del 9 maggio 2007 [doc. A 79-11]). In
virtù della documentazione in possesso dell'autorità inferiore al
momento della pronuncia della decisione impugnata, ben si poteva
ritenere conto tenuto delle circostanze del caso di specie, che non vi
era necessità d'ulteriori accertamenti d'ufficio dei fatti giuridicamente
rilevanti.
9.5 In conclusione, questo Tribunale non ritiene esservi motivo di
scostarsi nella sostanza dalla valutazione medica di cui alla decisione
impugnata, secondo cui lo stato di salute del ricorrente è
moderatamente migliorato, ma comunque migliorato, che certo non
può più svolgere il lavoro di muratore, ma che a lui sono
ragionevolmente proponibili, a metà tempo, attività sostitutive
adeguate al suo stato di salute, in lavori leggeri e poco qualificati sia
nel settore secondario sia nel settore terziario quali quelli indicati nel
rapporto dell'ottobre 2007 del consulente in integrazione professionale
(doc. A 64-1).
Pagina 18
C-3282/2008
9.6 Basti ancora rilevare che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a)
10.
Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità
calcolato dall'autorità inferiore.
10.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore per la determinazione del grado d'invalidità,
secondo il salario con e senza invalidità come fissati dalla consulente
in integrazione professionale nel rapporto finale del 5 ottobre 2007 (cfr.
lettera D del presente giudizio), che occorre fare riferimento ai dati del
2008, anno a partire dal quale la rendita d'invalidità del ricorrente è
ridotta, e non del 2006.
10.2 Quale reddito annuale da valido va considerato il salario
conseguibile dal ricorrente come muratore nel 2008 (salario 2003
[secondo le indicazioni del datore di lavoro; doc. A 27-1] indicizzato al
2008 [l'indice dei salari nominali è passato da 2076 nel 2003 a 2219
nel 2008; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]),
ossia fr. 62'460.--.
10.3
10.3.1 Per quel che concerne la determinazione del salario da
invalido, va fatto riferimento a quello ottenibile dall'insorgente in attività
semplici e ripetitive nel 2008 secondo la pertinente tabella TA1
dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, tenuto conto di un
salario mensile medio nel 2008 di fr. 4'806.-- in virtù di un orario
usuale di 41.6 ore settimanali (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica, ISS 2008), ossia di un salario annuale di
fr. 59'979.--.
10.3.2 Questo reddito può essere ridotto, al massimo del 25%, per
tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V
75). Per giurisprudenza, se e in quale misura i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
Pagina 19
C-3282/2008
personali e professionali del caso concreto (segnatamente limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), criteri, questi, che
l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente, ritenuto che una
deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tenere
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro e che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il
proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (v.
sentenza del Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004). A tal
proposito, giova rilevare che l'amministrazione, nella decisione
impugnata ha ammesso una deduzione del 10% (5% per attività
leggera ed un altro 5% per scarsa formazione, attività sempre nello
stesso settore e lungo periodo d'inattività). Il ricorrente fa valere che
tale riduzione è manifestamente insufficiente, che la stessa non tiene
conto, in particolare, del suo grado d'occupazione ridotto, della sua
età, nazionalità nonché del permesso di soggiorno, e che si giustifica
una deduzione massima del 25%. Questo Tribunale osserva, da un
lato, che l'amministrazione stessa, nel suo preavviso del 4 luglio 2008,
ha ritenuto potersi operare, tutt'al più, una riduzione supplementare
del 5% per attività sostitutiva esercitata dal ricorrente solo a tempo
parziale, ma non eventuali ulteriori riduzioni in ragione dell'età
dell'insorgente, ancora relativamente giovane (di 43 anni) al momento
della pronunciata litigiosa, della sua nazionalità e del permesso di
soggiorno. Da una riduzione complessiva del 15% risulterebbe
comunque un grado d'invalidità inferiore al 60% (esso si situerebbe al
59,19% sulla base dei valori 2008 [{62'460 – 25'491} x 100 : 62'460]).
Dall'altro lato, giova osservare che in casi in cui vi è incapacità
lavorativa totale nella professione precedentemente svolta, di regola
pesante, e altresì solo parziale in altre professioni sostitutive leggere,
il Tribunale federale ha ripetutamente ammesso una riduzione del 20%
(v. sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007 nonché
i relativi riferimenti). Secondo questo Tribunale, conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie e della menzionata
giurisprudenza del Tribunale federale, il ricorrente si duole a giusta
ragione dell'insufficienza di una deduzione compresa tra il 10 ed il
15%. Nel caso concreto, e nonostante l'età del ricorrente non sia
ancora molto avanzata, è corretto ed opportuno operare una
deduzione del 20% come ripetutamente ritenuto dal Tribunale federale
in casi simili a quello in esame. Oltre alla circostanza che il ricorrente
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C-3282/2008
ha dichiarato di non avere alcuna formazione (segnatamente ha
frequentato solo la scuola elementare; doc. A 20-1), che quest'ultimo
durante la sua carriera professionale ha svolto le attività di manovale
rispettivamente muratore (doc. A 6-2 e 27-1), che il medesimo non
lavora più da 6 anni (ha interrotto il lavoro il 13 settembre 2002; doc. A
27-1), che lo stesso può esercitare solo delle attività leggere e
adeguate alle sue condizioni e che può svolgere un'attività sostitutiva
solo nella misura del 50% (deduzioni peraltro già ammesse
dall'amministrazione nel preavviso del 4 luglio 2008), bisogna pure
tenere conto del fatto che, nonostante un moderato miglioramento
obiettivo dello stato di salute dell'insorgente, soggettivamente la
situazione (dolori) è praticamente invariata, senza che allo stesso
possa essere rimproverato di aggravare i suoi disturbi lombari (cfr.
perizia reumatologica del 9 luglio 2007 pag. 6). L'insieme delle
circostanze precedentemente evocate rende il ricorrente un lavoratore
poco attrattivo per un potenziale datore di lavoro, stante le importanti
ripercussioni sulle possibilità del ricorrente di mettere a frutto la sua
non completa capacità lavorativa residua in attività leggere (cfr., sulla
questione, anche la sentenza del Tribunale federale I 645/2000 del 29
marzo 2001 consid. 2d), ciò che giustifica appunto una deduzione del
20% dal salario annuale di riferimento di fr. 59'979.-- (valore dopo la
deduzione: fr. 47'983.20), fermo restando che anche da una riduzione
di solamente il 17,5% (cfr. sentenza del Tribunale federale I 870/05 del
2 maggio 2007 consid. 9), compresa dunque tra il 15 ed il 20%,
discenderebbe un grado d'invalidità del 60% o più che ancora
implicherebbe il diritto a tre quarti di rendita.
10.3.3 Infine, occorre effettuare una riduzione aggiuntiva del 50%
poiché l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura
del 50%. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di
fr. 23'991.60.
10.4 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 62'460.-- e quello da
invalido di fr. 23'991.60 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 62%, che determina il diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il calcolo della perdita di
guadagno viene indicato come segue: ([62'460 – 23'991.60] x 100) :
62'460 = 61,58%.
10.5 Per conseguenza, il ricorso va parzialmente accolto e
l'impugnata decisione del 14 aprile 2008 riformata nel senso che al
Pagina 21
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ricorrente è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno del
2008. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda al calcolo delle prestazioni ai sensi di legge.
11.
Con decisione incidentale del 17 luglio 2008, questo Tribunale ha
accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
formulata nel gravame del 19 maggio 2008 (doc. TAF 7).
11.1 Visto l'esito della procedura e le circostanze particolari del caso
di specie, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA in
combinazione con l'art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili a carico dell'UAIE per la parte
del ricorso accolta in questa sede (art. 64 PA in combinazione con gli
art. 7 e segg. TS-TAF). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è
fissata in fr. 1'400.-- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto
dal patrocinatore del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In tale misura,
la domanda di gratuito patrocinio è senza oggetto.
11.3 La Cassa di questo Tribunale rifonderà al rappresentante del
ricorrente la somma complessiva di fr. 700.-- a titolo di gratuito
patrocinio per la parte del ricorso respinta in questa sede (e
concernente il mantenimento della rendita intera d'invalidità). Il
ricorrente è esplicitamente avvertito che ove cessi di essere nel
bisogno deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o
all'istituto autonomo che li ha pagati (art. 65 cpv. 4 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 22
C-3282/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione è riformata
nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita
a partire dal 1° giugno 2008. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'400.-- a titolo di ripetibili. In tale
misura la domanda di gratuito patrocinio è senza oggetto.
5.
La Cassa del Tribunale amministrativo federale rifonderà al
rappresentante del ricorrente, avvocato Giacomo Talleri, la somma di
fr. 700.-- a titolo di gratuito patrocinio ai sensi dei considerandi per la
parte del ricorso respinta in questa sede. Il ricorrente è esplicitamente
avvertito che ove cessi di essere nel bisogno deve rimborsare
l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha
pagati (art. 65 cpv. 4 PA).
6.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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C-3282/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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