B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3289/2011
S e n t e n z a d e l 2 2 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ritiro di valori patrimoniali.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino nigeriano nato l'…, è giunto, insieme alla mo-
glie/concubina, B._______cittadina nigeriana nata il …, in Svizzera il 10
ottobre 2010, depositando il medesimo giorno una domanda di asilo. In
particolare, interrogato presso il Centro di registrazione di Chiasso, l'inte-
ressato ha specificato di non disporre di alcun mezzo finanziario (cfr. ver-
bale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso e Fo-
glio dati personali del Centro di registrazione).
B.
Nella notte tra il 12 e 13 gennaio 2011 l'interessato, posto a beneficio di
un permesso N, veniva fermato per un regolare controllo dalla Polizia del-
la Città di Lugano. Contestualmente l'autorità procedeva ad un controllo
presso la camera 43 del foyer CRS, dove egli risiedeva assieme alla mo-
glie, rinvenendo un importo complessivo di fr. 1'500.- e Euro 200.-.
Interrogato dalla Polizia cantonale in merito alla provenienza del denaro,
A._______ ha affermato che fr. 500.- provenivano da risparmi suoi e di
sua moglie, mentre "il resto dei soldi […] è stato inviato dal [suo] avvocato
dall'Italia" (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 gennaio 2011, pag. 2); in
proposito egli ha precisato che "siccome quando mi trovavo in Italia, lavo-
ravo in nero, il padrone non mi pagava lo stipendio. Con l'aiuto di un mio
amico sono riuscito a dimostrare che avevo guadagnato questi soldi e mi
sono stati inviati 800 Euro" (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 gennaio
2011, pag. 2).
La Polizia cantonale ha quindi sequestrato un importo complessivo di fr.
1'656.- (ovvero fr. 1'400 .- e Euro 200 al cambio di 1.28 del 17 gennaio
2011 fr. 256.-), lasciando a libera disposizione di A._______ fr. 100.-.
L'importo è stato in seguito trasferito sul conto n. 20057019, intestato
all'interessato, allo scopo di effettuare i versamenti nell'ambito dell'obbligo
del contributo speciale.
C.
Con decisione del 10 maggio 2011, l'UFM ha confermato il ritiro della
suddetta somma di denaro, il versamento sul conto n. 20057019, intesta-
to all'interessato, ed il computo sul contributo speciale a cui egli soggiace.
A dire dell'autorità di prime cure l'interessato non ha fornito alcuna dichia-
razione che confermi o giustifichi la provenienza della somma di denaro.
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D.
Con ricorso del 7 giugno 2011, A._______ ha chiesto di annullare la deci-
sione dell'autorità di prime cure e di essere posto a beneficio dall'assi-
stenza giudiziaria. A suo dire i soldi provengono in parte da attività lucrati-
va lecita svolta in Italia prima dell'arrivo in Svizzera, come pure dall'attività
di acquisto e rivendita di capelli in Ticino.
E.
Con osservazioni dell'8 luglio 2011 l'UFM ha indicato che durante l'inter-
rogatorio del 12/13 gennaio 2011 il ricorrente ha riferito che l'importo di fr.
500.- sarebbe appartenuto alla moglie, quale frutto dei risparmi effettuati
dai coniugi, mentre il resto sarebbe provenuto da un'attività lucrativa
esercitata in nero in Italia. In proposito l'UFM ha rilevato che il ricorrente
non ha fornito alcun documento probante le proprie affermazioni, ma anzi
ha indicato che un certo importo proverebbe dall'attività di rivendita capelli
esercitata in Ticino, allorquando le ricevute prodotte provengono dall'Ita-
lia. Di fronte a queste contraddizioni, l'UFM si è riconfermato nelle proprie
allegazioni di fatto e di diritto.
Diritto:
1.
1.1 Contro le decisioni concernenti il ritiro di valori patrimoniali rese
dall'UFM può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS
142.31] in relazione con l'art. 31 e l'art. 33 lett. d della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37
LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Nella
presente fattispecie il Tribunale amministrativo federale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. d cifra 1 del-
la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione
di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
3.
3.1 Conformemente all'art. 85 cpv. 1 LAsi in quanto ragionevolmente esi-
gibile, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi
della procedura di ricorso devono essere rimborsati. A tale scopo l'art. 86
cpv. 1 LAsi prevede che i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di pro-
tezione non titolari di un permesso di dimora, che esercitano un'attività la-
vorativa, debbano rimborsare le spese di cui all'art. 85 cpv. 1 LAsi. Se-
condo l'art. 87 cpv. 1 LAsi i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di
protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i
valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucra-
tiva. L'art. 87 cpv. 2 LAsi prevede che le autorità competenti possano
mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese se-
condo l'art. 85 cpv. 1 LAsi, se le menzionate persone non possono dimo-
strare che i detti valori provengono da redditi dell'attività lucrativa o da in-
dennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto
sociale (art. 87 cpv. 2 lett. a LAsi), se non possono dimostrare la prove-
nienza dei valori patrimoniali (art. 87 cpv. 2 let. b LAsi) oppure se possono
dimostrarne la provenienza, ma viene superato l'importo fissato dal Con-
siglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4
dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finan-
ziarie (OAsi 2, RS 142.312) l'importo summenzionato ammonta a fr.
1000.--. Per valori patrimoniali secondo l'art. 87 LAsi s'intendono le som-
me di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali
quali averi bancari (art. 16 cpv. 1 OAsi 2). I valori patrimoniali prelevati
sono versati sul conto individuale della persona interessata e sono inte-
ramente computati sul contributo speciale da versare (cfr. art. 87 cpv. 3
LAsi in relazione con l'art. 17 OAsi 2).
3.2 Sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova previsto
all'art. 87 cpv. 2 lett. a e b LAsi, la dimostrazione della provenienza dei
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valori patrimoniali incombe alla persona tenuta a versare il contributo
speciale (cfr. art. 86 cpv. 4 lett. a LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre
2007; cfr. le sentenze del Tribunale federale 2A.356/2004 del 6 settembre
2004 consid. 5.2 e 5.3 nonché 2A.331/2001 del 19 settembre 2001 con-
sid. 2a). Nel caso in cui l'interessato non può provare l'origine dei valori
patrimoniali, essi vengono ritirati al fine di rimborsare le spese di aiuto so-
ciale, di partenza, di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso
(cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Se al contrario l'interessato è in grado di provare
la legittimità della provenienza dei valori patrimoniali, il loro ritiro avviene
unicamente nella misura in cui è superato l'importo fissato dal Consiglio
federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 16 cpv. 4 OAsi 2).
Se la provenienza di detti valori non può essere provata, viene ritirata la
totalità dell'importo.
3.3 La dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali sottostà a
condizioni molte severe. Se l'origine non può essere comprovata imme-
diatamente sulla base di una valida documentazione, bisogna attendersi
dalla persona interessata che le affermazioni rilasciate nell'ambito del riti-
ro dei valori patrimoniali siano confermate in un secondo tempo da prove
chiare, plausibili e coerenti. Mere affermazioni non comprovate non sono
ritenute sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-2745/2010 del 16 dicembre 2011 consid. 3.4 con ulteriori riferimenti).
La validità dei mezzi di prova forniti posteriormente al ritiro dei valori pa-
trimoniali viene esaminata tenendo conto dell'insieme delle circostanze
del caso di specie ad eccezione di casi in cui le contraddizioni sono mani-
festamente palesi senza che sia necessario effettuare ulteriori indagini
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1256/2006 del 4
giugno 2008 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti).
4.
4.1 Nel suo ricorso l'interessato ha dichiarato che i soldi sequestrati pro-
vengono in parte da attività lucrativa lecita svolta in Italia prima del suo
arrivo in Svizzera, e in parte dall'attività di acquisto e rivendita di capelli
esercitata in Ticino. Orbene gli atti di causa prodotti, segnatamente uno
scontrino fiscale e una ricevuta, non intestata al ricorrente, per Euro
1'505.- comprovano unicamente un'attività di vendita di capelli avvenuta
in Italia nel dicembre del 2010. Ciò detto A._______ non ha comprovato
quanto da lui riferito in occasione dell'interrogatorio di polizia del 12/13
gennaio a margine del sequestro dell'importo litigioso, come pure nelle
conclusioni proferite nel ricorso inoltrato a questo Tribunale. Infatti in oc-
casione del fermo, il ricorrente ha dapprima affermato che fr. 500.- erano
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risparmi suoi e di sua moglie, mentre il rimanente importo era il frutto di
lavoro in nero in Italia, inviato dal proprio avvocato dopo, presumibilmen-
te, una vertenza con l'ex datore di lavoro (cfr. verbale d'interrogatorio del
13 gennaio 2011, pag. 2). Anche nel ricorso A._______ non è stato chiaro
riferendo che l'attività di vendita e rivendita capelli è esercitata in Ticino
mentre le ricevute provengono da un'attività esercitata in Italia. Va infine
rilevato che, al suo arrivo in Svizzera, il ricorrente ha dichiarato di non di-
sporre di alcun mezzo finanziario (cfr. verbale di audizione al Centro di
registrazioni di Chiasso).
4.2. Ciò detto, ne discende che il ricorrente non è stato in grado di docu-
mentare in maniera oggettiva e chiara la provenienza del denaro trovato
in suo possesso. Egli non ha né dimostrato sulla base di documenti ap-
propriati la provenienza di tale denaro contante né fornito in un secondo
tempo dati chiari, concludenti e concordanti di come egli avrebbe potuto
risparmiare tale importo. Ne consegue che è a giusto titolo che l'autorità
di prime cure ha deciso di ritirare l'importo di fr. 1656.-.
5.
Ne discende che l'UFM con decisione del 10 maggio 2011 non ha violato
il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto.
6.
Resta ora da valutare la richiesta del ricorrente di esonero dal pagamento
delle spese inoltrata mediante atto ricorsuale del 7 giugno 2011.
Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo pre-
sidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposi-
to del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
La parte interessata è ritenuta indigente se non è in grado di assumersi le
spese del processo senza doversi servire dei mezzi finanziari che neces-
sita ai fini della copertura del suo minimo vitale e quello della sua famiglia
(DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 e ulteriori riferimenti),
Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima vista
dover avere esito sfavorevole e, ritenuto l'insieme delle circostanze con-
crete, si evince che lo stato di bisogno è dato.
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Visto quanto precede l'istanza di esonero dalle spese di procedura posta
dal ricorrente è accolta. Di conseguenza non si prelevano spese proces-
suali.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. N …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: