Corte II I
C-329/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-329/2010
Fatti:
A.
Il 15 maggio 2009 B._______, cittadina tailandese nata il ..., ha
presentato alla competente Ambasciata Svizzera a Bangkok una
domanda di visto per entrare nello spazio Schengen al fine di visitare
per un periodo di novanta giorni l'amico ("Freund") A._______, cittadino
svizzero nato il .... e domiciliato ad Ascona.
In data 19 maggio 2009 la suddetta Rappresentanza elvetica ha tra-
smesso la domanda per decisione all'UFM indicando che la richieden-
te non ha legami famigliari con l'ospitante, non ha dimostrato di avere
un'attività stabile e duratura né di avere i mezzi finanziari sufficienti.
L'uscita dalla Svizzera al termine della scadenza del visto postulato è
stata pertanto ritenuta non sufficientemente garantita; l'Ambasciata ha
inoltre manifestato dubbi circa il reale scopo del soggiorno.
Con decisione del 13 agosto 2009 l'UFM ha quindi rifiutato di concede-
re l'autorizzazione d'entrata in Svizzera alla richiedente.
B.
Il 21 ottobre 2009 l'interessata ha presentato una nuova domanda
d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen per un periodo di
sessanta giorni al fine di recarsi in visita dall'amico in Ticino. Rifiutata
informalmente dalla suddetta Rappresentanza per le stesse motivazio-
ni di cui sopra, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, at-
tualmente: Sezione della popolazione) ha trasmesso l'istanza all'UFM
per competenza e decisione.
Alla richiesta erano allegati una polizza dell'assicurazione di viaggi
C._______ del 9 ottobre 2009, una dichiarazione d'invito del 16
settembre 2009 dell'ospitante con la quale quest'ultimo si rende
garante per l'osservanza dei termini d'uscita dallo spazio Schengen e
per le spese di soggiorno nonché due attestazioni concernenti le
prestazioni dell'AVS e della Cassa pensione percepite dal ricorrente
nel 2007.
C.
Con decisione del 6 gennaio 2010, l'autorità inferiore ha nuovamente
respinto la domanda d'autorizzazione d'entrata presentata dalla richie-
dente. In sostanza l'UFM ha osservato che la legislazione in ambito di
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visti non garantisce nessun diritto all'entrata nello spazio Schengen
anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni. A maggior ra-
gione un visto non sarà concesso se il ritorno non risulta garantito sia
a causa della situazione politica e socioeconomica prevalente nel Pae-
se d'origine sia a causa della situazione personale dell'interessato. In
concreto, vista la situazione personale dell'interessata (persona in gio-
vane età, senza impegni familiari e professionali) e quella socioecono-
mica della Thailandia, l'UFM ritiene che la partenza dallo spazio
Schengen al termine del soggiorno non può essere considerata suffi -
cientemente garantita. L'autorità inferiore ha infine ritenuto dubbio lo
scopo effettivo del soggiorno auspicato.
D.
Il 18 gennaio 2010 A._______ è insorto avverso la suddetta decisione
postulando il rilascio dell'autorizzazione d'entrata in favore dell'amica.
Il ricorrente si è innanzitutto prevalso del fatto che, a seguito di gravi
problemi di salute sopravvenuti in Thailandia nel 2006, era dovuto rien-
trare in Svizzera. Essendo da allora affetto da un'aritmia cardiaca deve
evitare i lunghi viaggi. Per quanto riguarda il suo rapporto con la richie-
dente, egli ha dichiarato di intrattenere con lei una relazione dal 2002
e di aver sempre mantenuto i contatti anche dopo il suo rientro in
Svizzera nel 2006. Il ricorrente ha sottolineato che tutte le condizioni
richieste erano adempiute e che l'istanza era formalmente corretta. A
tale proposito egli ha asserito che, se le condizioni d'entrata sono
adempiute, unicamente in presenza di un motivo valido, ossia una
pena o un sospetto fondato, deve essere rifiutata la concessione del
visto. Il ricorrente ha ritenuto indiscusso il fatto che vi siano differenze
tra la Svizzera e la Thailandia ma nel presente caso sarebbe irrilevan-
te siccome egli sostiene la richiedente finanziariamente la quale non
ha pertanto alcun interesse a rimanere in Svizzera. Il ricorrente si è
poi dichiarato disposto a depositare una cauzione qualora vi fosse la
possibilità.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 25 febbraio 2010, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni
ed ha osservato che i legami tra l'invitante e la richiedente potrebbero
costituire un motivo per prolungare il soggiorno in Svizzera. L'autorità
di prime cure ha inoltre asserito che ogni caso va esaminato singolar-
mente e che le autorità decidono, nell'ambito del potere di apprezza-
mento conferito loro dal legislatore, tenendo conto dell'insieme delle
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circostanze del caso. Infine l'UFM ha precisato che le decisione in ma-
teria di visti non rimettono in causa la buona fede dei richiedenti né
quella dei loro ospitanti in Svizzera. Le garanzie fornite sono inoltre
degne d'interesse ma in quanto tali non esplicano effetto giuridico e
non sono atte a garantire la partenza effettiva della richiedente al ter -
mine del soggiorno previsto.
F.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
15 marzo 2010 il ricorrente ha dichiarato che l'autorità di prime cure
non gli avrebbe potuto vietare di unirsi in matrimonio con la richieden-
te e che se non verrà emesso un visto in suo favore, si prevarrà di tale
diritto. Pertanto egli ha osservato che la tattica di rifiuto dell'UFM è
controproducente.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
31 marzo 2010, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle sue allega-
zioni di fatto e di diritto ed ha inoltre osservato che un matrimonio con
l'interessata non avrebbe influenza alcuna sulla presente procedura,
non essendo applicabili le stesse disposizioni legali in caso di doman-
da di visto turistico o di permesso di dimora a scopo di matrimonio.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d
LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in
via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra
1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
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1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione sviz -
zera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il
rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad
autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa
decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il
diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327
nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
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4.
4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore
a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS
142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere
da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105
del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere
Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi
terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di
viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto,
di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustifi care lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza
sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema
d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non
essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri (let. d ed e).
Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corri-
spondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo
soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta
un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere
Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto
una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il moti-
vo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpre-
tate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU
C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare
che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertan-
to la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono
essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF
2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
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5.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini
dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi
terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere ester-
ne degli Stati membri. Considerato che la Thailandia figura in questo
allegato, B._______, quale cittadina tailandese, soggiace all'obbligo
del visto.
6.
6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in
modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere
delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fatti-
specie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Pae-
se d'origine del richiedente.
6.2 A tale proposito è necessario prendere in considerazione la quali -
tà di vita e le condizioni economiche e sociali prevalenti in Thailandia.
L'economia di questo Paese ha ripreso a crescere dopo la crisi finan-
ziaria asiatica del 1997. In effetti nel 2007 la crescita economica era
del 4.8 %. Tuttavia nel 2008, in particolare a causa della crisi finanzia-
ria mondiale, la crescita economica è rallentata. Il tasso complessivo
registrato si situava al 2.3 %. Il prodotto interno lordo (PIL) corrispon-
deva al 4'081 USD nel 2008 e al 3'845 USD nel 2009. A tutt'oggi lar-
ghe fasce di popolazione sono confrontate a condizioni economiche e
sociali difficili (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tede -
sco, , Länder, Reisen und Sicherheit
> alle Länder A – Z > Thailand > ultimo aggiornamento: ottobre 2009,
visitato il 14 luglio 2010).
6.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine
della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizze-
ra, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non con-
forme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può es-
sere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predi-
sposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquan-
do parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pres-
sione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più ele-
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vata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami
famigliari o professionali al loro Paese d'origine.
Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla si-
tuazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione
dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare
l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi
familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favore-
vole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera.
7.
7.1 Per quanto riguarda i vincoli al Paese d'origine, dagli atti di causa
risulta che la richiedente ha 29 anni, è nubile e non ha figli, non le in -
combe pertanto alcun obbligo famigliare, come asserito a giusto titolo
dall'autorità inferiore. Per quanto attiene ad un impiego si osserva che
nella richiesta di visto del 15 maggio 2009 l'interessata aveva dichiara -
to di essere impiegata presso il Thai Restaurant D._______, ciò che
non è stato comprovato con nessun documento. Nella seconda richie-
sta di visto compilata il 21 ottobre 2009 l'interessata non ha indicato
alcun impiego; si può quindi concludere che la richiedente non ha
neppure alcun vincolo di natura professionale al suo Paese d'origine,
ciò che il ricorrente ha d'altronde chiaramente indicato osservando che
la richiedente non svolgeva alcuna attività lucrativa e che lui stesso ne
assumeva il sostentamento.
Circa il motivo di soggiorno, va menzionato che nello scritto del 10
gennaio 2009 all'attenzione dell'Ambasciata Svizzera di Bangkok, il ri -
corrente scriveva che "qualora non le piacesse in Svizzera, la richiedente
avrebbe potuto in qualsiasi momento fare rientro in Thailandia". In altre paro-
le tale espressione lascia intendere che l'interessata sarebbe stata di -
sposta a soggiornare presso il ricorrente a tempo indeterminato. In ag-
giunta a ciò, dalle indicazioni fornite dall'Ambasciata Svizzera a
Bangkok il 19 maggio 2009, risulta che l'ospitante è il fidanzato della
richiedente. La stessa ha poi affermato che l'invitante aveva lascia to la
Thailandia da un anno mentre in realtà egli era già rientrato in Svizze -
ra da tre anni ed ha manifestato la volontà di vivere assieme a lui in
Svizzera e prendersene cura. In occasione del secondo rifiuto con for-
mulario del 22 ottobre 2009 essa ha dichiarato che il garante era il suo
"Ex-Chef" senza tuttavia poterlo dimostrare. Infine i timori di una par -
tenza non conforme ai termini prestabiliti espressi dall'autorità di prime
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cure si avverano a maggior ragione fondati in quanto il ricorrente nella
sua replica del 15 marzo 2010 ha esternato la possibilità di sposare la
richiedente al fine di poterla invitare in Svizzera e in seguito procurarle
un permesso di soggiorno in Svizzera. Tale affermazione indica pale-
semente che la persona in questione non ha alcun vincolo famigliare
al suo Paese d'origine e che, soprattutto, i motivi alla base del soggior -
no auspicato non sono chiari.
7.2 Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dal ricorrente,
perfettamente comprensibile, di invitare l'amica in Svizzera non può
costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Te-
nuto conto del numero importante di domande di concessioni dell'auto-
rizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in
considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio
d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo sog-
giorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità com-
petenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione re-
strittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle au-
torizzazioni d'entrata nello spazio Schengen.
Da quanto precede il Tribunale constata che si è in presenza di un ri -
schio migratorio elevato e che pertanto, pure in considerazione dei
gravi problemi di salute del ricorrente i quali gli impediscono di viag-
giare, il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere
concesso.
7.3 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo
sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen
entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficiente-
mente garantita. Giustificati si sono rivelati pure i dubbi circa lo scopo
effettivo del soggiorno. La correttezza di tale valutazione non può es-
sere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia di
uscita puntuale dalla Svizzera formulate dal ricorrente. A questo titolo
giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non è
messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non
conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamen-
to dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima
è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i ter -
mini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la di -
chiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per
tutte le spese di soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di
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intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF
2009/27 consid. 9). Le garanzie finanziarie fornite dall'ospi tante costi-
tuiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di ef fetti giuridi-
ci le quali non permettono di garantire la volontà della richiedente di
uscire dallo spazio Schengen e di assicurarne la partenza entro i ter-
mini stabiliti.
7.4 Per quanto concerne la proposta del ricorrente di versare una cau-
zione in denaro, prevista dall'art. 6 cpv. 3 LStr, quale garanzia di ritor-
no in Patria dell'invitata, incombeva a quest'ultimo trovare un accordo
con le autorità cantonali competenti allo scopo di depositarla. Tuttavia
neppure in presenza di una tale cauzione è possibile prevedere le in-
tenzioni e il comportamento della persona invitata. Prestando una si -
curezza finanziaria l'ospitante può certamente garantire la copertura di
eventuali costi insorti durante il soggiorno auspicato, ma non è comun-
que in grado di garantire un certo comportamento (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-7005/2007 del 25 giugno 2009
consid. 9 e giurisprudenza ivi citata).
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 6 gennaio 2010 non ha né
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 26
gennaio 2010.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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