B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-329/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Christoph Rohrer,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Biagio De Francesco,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 dicembre
2011).
C-329/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), divorziato, ha lavorato in Svizze-
ra dal 1968 al settembre del 2006 (in particolare, in qualità di operaio
presso una tipografia dal dicembre del 1974 al 2002 [doc. 61] e di operaio
in una fabbrica di elettrodomestici dal febbraio del 2004 al settembre del
2006 [l'interessato ha dichiarato d'avere interrotto il lavoro il 30 settembre
2006 per motivi di salute; doc. 26 e 28]) ed ha beneficiato di indennità
dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione nel 2003 (8 mesi),
nel 2004 (9 mesi), nel 2005 (10 mesi) e nel 2006 (6 mesi), solvendo con-
tributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 5 e 61). Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, non ha più
lavorato (doc. 2 e 22). Il 4 settembre 2008, ha formulato una richiesta vol-
ta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da ottobre 2002 a febbraio
2009 (doc. 10 a 16, 29 a 39 e 41 a 43);
la decisione della B._______ del 25 febbraio 2003 (doc. 40);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 novembre 2008,
da cui emerge la diagnosi di eczema da contatto alle mani e
spondiloartrosi; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno, sia
il suo ultimo lavoro sia un lavoro adeguato alle sue condizioni. È
stato segnalato che l'interessato è considerato invalido al 40%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
nella precedente attività (doc. 9);
il questionario per l'assicurato del 10 febbraio 2009 (doc. 28).
C.
Nel rapporto del 12 marzo 2009, la dott.ssa C._______, medico dell'UAIE
(specialista in medicina interna), ha esposto la diagnosi di dermatite da
contatto alle mani, spondiloartrosi e scoliosi. Ha altresì considerato la
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broncopneumopatia cronica ostruttiva per abuso di nicotina siccome sen-
za ripercussioni sulla capacità al lavoro. Detto medico ha quindi ritenuto
che l'interessato presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del
100%, nella precedente attività (di collaboratore di cucina; doc. 45).
D.
Il 27 marzo 2009, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una
rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisio-
ne, delle obiezioni per iscritto (doc. 46).
E.
E.a Con scritto (ricevuto dall'UAIE il 13 maggio 2009; doc. 48), l'interes-
sato ha segnalato che le patologie di cui soffre non gli consentono di
svolgere né la precedente attività di operaio nel settore tipografico né
un'attività sostitutiva adeguata. Ha precisato di non percepire alcun reddi-
to. Ha esibito un referto di esame radiologico del 28 aprile 2009 (doc. 49).
E.b Nel rapporto del 28 maggio 2009, la dott.ssa C._______ ha concluso
ad un'incapacità lavorativa per l'interessato del 100% nell'attività di ope-
raio presso una tipografia dal 2001 e ad un'incapacità lavorativa del 40%
nell'attività di collaboratore di cucina da settembre del 2006 (doc. 51).
F.
Con progetto di decisione del 4 giugno 2009, l'autorità inferiore ha comu-
nicato all'interessato che dalle carte processuali risulta che egli, a causa
del danno alla salute, presenta un'incapacità al lavoro ed un'incapacità di
guadagno del 40% a far tempo dal 30 settembre 2006. Pertanto, sussi-
sterebbe un diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 30 settembre
2007. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisio-
ne, delle osservazioni per iscritto (doc. 53).
G.
G.a Il 20 luglio 2009, l'interessato ha postulato il riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita d'invali-
dità. Ha ribadito che le patologie di cui soffre non gli consentono di svol-
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gere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una sostitutiva adeguata. Ha
sottolineato che non si può esigere da lui l'esercizio di una qualsiasi attivi-
tà lucrativa in un mercato equilibrato del lavoro (doc. 54).
G.b Nel rapporto del 30 settembre 2009, la dott.ssa C._______ ha rileva-
to che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posi-
zione (doc. 56).
H.
Il 2 dicembre 2011, l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'interessato
un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 2007 (doc.
60; v. anche doc. 59).
I.
I.a L'11 gennaio 2012 (e l'8 febbraio 2012, con atto di complemento [atto
di complemento inoltrato dopo avere ottenuto da questo Tribunale in sede
ricorsuale di potere prendere visione dell'incarto di causa dell'autorità in-
feriore; doc. TAF 3]), l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 2 dicembre
2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità subordinatamente di tre quarti di rendita o perlomeno della
rendita spettante per legge. Si è doluto di un'insufficiente motivazione del-
la decisione impugnata in merito alla valutazione delle sue condizioni di
salute nonché dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva come
pure della ritenuta riduzione della capacità di guadagno rispettivamente
delle modalità di calcolo per la determinazione del grado d'invalidità. L'in-
sorgente ha poi segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consen-
tono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, quindi tanto meno la sua
attività nel settore tipografico e neppure un'attività sostitutiva confacente
(doc. TAF 1 e 4).
I.b Il 16 marzo 2012, il ricorrente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 6 a
8).
J.
Nella risposta al ricorso del 9 luglio 2012, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 28 maggio e 30 settembre
2009 del proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità al
lavoro del 40% a decorrere dal 30 settembre 2006. Per conseguenza, il
medesimo ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità a far tempo dal 30
(recte 1°) settembre 2007. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'in-
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sorgente non ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di
giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 12).
K.
Con provvedimento del 13 luglio 2012 (notificato il 20 luglio 2012; doc.
TAF 14 [estratto della Posta "Tracciamento degli invii" del 31 agosto
2012]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la
risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 luglio 2012, unitamente a
copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posi-
zione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in
merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 13), facoltà di cui
l'insorgente non ha fatto uso.
L.
Reso edotto da questo Tribunale del fatto non poteva essere esclusa una
reformatio in peius in caso di rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore
per completamento dell'istruttoria, e concessagli pertanto la facoltà di riti-
rare il ricorso (giusta la giurisprudenza di cui a DTF 137 V 314 consid. 2
[doc. TAF 15]), l'insorgente nella sua presa di posizione dell'8 giugno
2013 ha comunicato di mantenere il ricorso interposto l'11 gennaio 2012
(doc. TAF 17).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
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Pagina 6
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RU 2004 121, 2008 4219, 2009 4831),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicu-
rezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure
il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RU 2005 3909, 2009 621,
2009 4845). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il princi-
pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
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(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen-
tata il 4 settembre 2008, al caso in esame si applicano di principio le di-
sposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008
(cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v.
anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C_1605/2011 del
22 marzo 2013). Al caso di specie, non sono per contro applicabili le di-
sposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che sono entrate
in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.3
3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 4 settembre 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI pre-
vede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI
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Pagina 8
[cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]), fatti salvi casi eccezionali (cfr. DTF
138 V 475).
3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi
quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b),
in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso
e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen-
to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale
federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 38 anni
(doc. 5 e 61) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sen-
si di legge.
C-329/2012
Pagina 9
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non
è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferi-
menti).
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in-
validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden-
ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati-
que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
C-329/2012
Pagina 10
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
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Pagina 11
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti
non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li-
mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa
all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui
medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione
che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i
principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti-
colare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'am-
ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella
speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare
i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
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Pagina 12
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se-
gnatamente di broncopneumopatia cronica ostruttiva per abuso di nicoti-
na, dermatite da contatto alle mani, spondiloartrosi, scoliosi con muscola-
tura contratta ed artrosi al piede destro e che lo stesso è stato sottoposto
ad un intervento di polipectomia endoscopica nel 2002 e nel 2008 (cfr.
perizia medica particolareggiata E 213 del 19 novembre 2008 [doc. 9] e
prese di posizione del medico dell'UAIE del 12 marzo e 28 maggio 2009
[doc. 45 e 51]).
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, l'oggetto litigioso è la questione di sapere
se il ricorrente abbia diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizze-
ra per l'invalidità o comunque di una rendita superiore a quella accordata
e a partire da quando.
10.2 Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non ave-
re sufficientemente motivato la decisione impugnata. La censura è mani-
festamente fondata ove solo si rilevi che né nel progetto di decisione del
4 giugno 2009 né nella decisione del 2 dicembre 2011 l'UAIE ha indicato
con la necessaria precisione gli elementi determinanti alla base della
concessione di un quarto di rendita a partire da settembre del 2007 né
per quanto attiene alla valutazione medica né per quanto riguarda il cal-
colo del grado d'invalidità. Con riferimento alla valutazione medica non
soccorrono l'autorità inferiore neppure le diverse prese di posizione del
servizio medico dell'UAIE del 12 marzo 2009 (doc. 45), del 28 maggio
2009 (doc. 51) e del 30 settembre del 2009 (doc. 56). Dagli stessi non è
in effetti desumibile, al di là dell'incontestata circostanza relativa ad un'in-
capacità lavorativa del 100% nell'usuale lavoro di operaio nel settore ti-
pografico, per quale ragione il ricorrente sarebbe ancora in grado di svol-
gere l'ultima attività esercitata fino a settembre del 2006 ed ogni altra so-
stitutiva nella misura del 60%, ad esclusione tuttavia delle attività in posi-
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Pagina 13
zione seduta che sarebbero inesigibili al 100% (doc. 51 in combinazione
con doc. 56). In altri termini, non è stato indicato né nella decisione impu-
gnata né nei diversi rapporti del servizio medico dell'UAIE per quale ra-
gione l'attività di collaboratore in un impresa di elettrodomestici, che ap-
pare già costituire rispetto all'attività usuale del ricorrente (operaio in tipo-
grafia) un'attività sostitutiva, sarebbe ancora esigibile e perché – come al-
tre attività ma solamente in posizione eretta – nella misura del 60%. Alcu-
na riflessione è stata fatta sul tipo di attività che il ricorrente ha svolto
quale collaboratore in un'impresa di elettrodomestici, con la conseguenza
che l'indicazione secondo la quale vi sarebbe un'incapacità lavorativa del
40% non trova nessun fondamento/spiegazione plausibile nelle carte pro-
cessuali. Anzi, ritenendo la suddetta ultima attività svolta dall'insorgente
quella di collaboratore di cucina (dunque di persona attiva in cucina), il
servizio medico dell'UAIE pare persino avere considerato un'attività di-
versa da quella effettivamente esercitata (nel questionario per l'assicura-
to, lo stesso ha precisato che il suo lavoro di collaboratore nell'impresa di
elettrodomestici consisteva nel fornire durante tutto il giorno il materiale
agli operai della catena di montaggio percorrendo a piedi dei chilometri).
Da quanto esposto, discende che non è dato sapere né al ricorrente né a
questo Tribunale sulla base di quali effettive riflessioni il servizio medico
dapprima e poi l'autorità inferiore abbiano potuto giungere alla conclusio-
ne ritenuta, ossia quella, come già accennato, di un'incapacità lavorativa
del 40% nelle attività sostitutive non esercitate in posizione seduta. Inol-
tre, siccome l'attività di collaboratore in un'impresa di elettrodomestici
svolta dal ricorrente dal 2004 al 2006 già appare costituire un'attività so-
stitutiva, ciò che l'insorgente ha più volte indicato nei suoi allegati, il calco-
lo del grado di invalidità secondo un semplice "Prozentvergleich" non può
essere considerato quale corretta alternativa dell'abituale confronto dei
redditi, e questo senza alcuna spiegazione allorquando, come nel caso di
specie, è processualmente accertato che il ricorrente stesso ha dovuto
abbandonare la sua usuale professione (di operaio nel settore tipografi-
co), a causa di motivi di salute (allergia ai prodotti usati in tale attività),
prima quindi di intraprendere quella di collaboratore in un'impresa di elet-
trodomestici.
10.3 In considerazione di quanto precede, e nonostante che gli sia stata
trasmessa in sede ricorsuale copia degli atti dell'autorità inferiore (doc.
TAF 3), il ricorrente non ha potuto difendersi con cognizione di causa e
neppure è possibile a questo Tribunale di decidere la causa nel merito,
mancando totalmente un apprezzamento medico intelligibile. La decisio-
ne impugnata, resa in violazione dell'obbligo di motivare correttamente la
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Pagina 14
propria decisione, incorre pertanto nell'annullamento già per questo moti-
vo.
10.4 La decisione impugnata poggia comunque anche su un insufficiente
accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.
10.4.1 In effetti, se è vero che nella perizia E 213 del novembre 2008 il
medico incaricato dell'esame ha allora indicato che il ricorrente è in grado
di svolgere, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia un lavoro sostitu-
tivo adeguato alle sue condizioni (doc. 9 pag. 9 n. 11.4 a 11.6), non è tut-
tavia possibile attribuire pieno valore probatorio a detta generica valuta-
zione, dal momento che trattasi di referto anteriore di oltre 3 anni alla de-
cisione impugnata, che lo stesso non appare redatto da uno specialista in
ortopedia o dermatologia, che l'esame obiettivo dal profilo ortopedico è
estremamente superficiale (doc. 9 pag. 4 n. 4.8) e che infine nella perizia
E 213 medesima è stato ritenuto un peggioramento delle condizioni di sa-
lute dell'insorgente rispetto alla precedente visita (doc. 9 pag. 7 n. 8) ed
indicata, in assenza peraltro di spiegazioni al riguardo, un'incapacità lavo-
rativa del 40% nella precedente attività lavorativa, senza peraltro precisa-
re quale fosse la precedente attività lavorativa presa in considerazione
(doc. 9 pag. 9 n. 11.7). Ora, la situazione medica del ricorrente, per stes-
sa ammissione della dott.ssa C._______, del servizio medico dell'UAIE,
ha subito un peggioramento successivamente all'effettuazione della peri-
zia E 213 del novembre del 2008, di modo che l'autorità inferiore non po-
teva prescindere da un approfondimento dell'istruttoria della causa prima
di decidere sulla domanda di rendita presentata dal ricorrente, tanto più
che la decisione impugnata è stata resa a oltre 3 anni di distanza dalla
menzionata perizia E 213 e che, sia rilevato per sovrabbondanza, appare
essere subentrata anche una problematica psichiatrica (doc. 30).
10.4.2
10.4.2.1 Giova peraltro pure rilevare che secondo giurisprudenza allor-
quando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età
di pensionamento, si deve effettuare un esame complessivo della fatti-
specie e verificare se quest'ultimo è (o era) in grado, in modo realistico, di
reperire un'occupazione su un mercato del lavoro equilibrato. Al riguardo
va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerato un fattore e-
straneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad al-
tri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizza-
zione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato.
In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavo-
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Pagina 15
rativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, ma tenuto
conto delle esigenze delle attività di riferimento (cfr. sentenza del Tribuna-
le federale 9C_916/2009 del 30 agosto 2009 consid. 7.1 e relativi riferi-
menti). In sostanza, ed indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato
di diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso con-
creto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere
l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili da quest'ul-
timo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale adattamento
del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua esperienza professio-
nale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento ad
un nuovo impiego, del salario e delle contribuzioni sociali, nonché della
prevedibile durata del rapporto di lavoro (v. sentenze del Tribunale federa-
le I 61/05 del 27 luglio 2005 consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005
consid. 2.2, I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile
2002 consid. 4).
10.4.2.2 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente, nato il (…),
di esercitare un'(eventuale) nuova attività in un mercato equilibrato del la-
voro, giova rilevare che il Tribunale federale ha stabilito che il momento in
cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua)
di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in
cui è stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è ra-
gionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid.
3.3).
10.4.2.3 Se del caso, ossia se dovesse sussistere anche dopo il comple-
tamento dell'istruzione dal profilo medico, una residua capacità lavorativa
medico-teorica ancora sfruttabile, incomberà all'UAIE pure di determinarsi
su quest'ultima questione.
10.4.3 Da quanto esposto, discende che il provvedimento querelato incor-
re nell'annullamento anche perché fondato su un accertamento manife-
stamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti.
11.
Per sovrabbondanza, giova ancora rammentare che il ricorrente ha inol-
trato la sua domanda di rendita in Svizzera nel mese di settembre del
2008. Stante la modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2008,
una rendita può essere accordata al più presto sei mesi dopo l'inoltro del-
la domanda stessa, a condizione che sussista un'incapacità al lavoro al-
meno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al
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Pagina 16
termine di questo anno vi sia un'invalidità almeno del 40%. Solo a deter-
minate condizioni una rendita richiesta dopo il 1° gennaio 2008 può esse-
re accordata retroattivamente alla data della domanda medesima e ciò al-
le condizioni precisate dalla giurisprudenza in DTF 138 V 475 (cfr. pure
consid. 3.3.1 del presente giudizio). Incomberà pertanto all'autorità infe-
riore anche l'obbligo di esaminare tale problematica e di indicare per qua-
le ragione la concessione di una rendita a partire da settembre del 2007
sarebbe eccezionalmente possibile e dunque compatibile con la menzio-
nata giurisprudenza in materia del Tribunale federale.
12.
12.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
3548/2012 del 10 luglio 2013 consid. 11.1). In particolare, esso si sostitui-
rà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe-
derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti;
DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie per i motivi precedentemente indicati.
12.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il
fatto che dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari
accertamenti medici, segnatamente un esame sullo stato di salute gene-
rale dell'insorgente (rapporto medico su modulo E 213), una perizia orto-
pedica ed una perizia dermatologica (cfr., sulla possibilità di un rinvio
all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), non-
ché ogni ulteriore esame (segnatamente quello psichiatrico) che pure l'e-
voluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse ancora
rendere necessario. Per il resto, e se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi
pure sull'esigibilità e sulla possibilità per l'insorgente di esercitare un'attivi-
tà sostitutiva (nuova) in un mercato equilibrato del lavoro (cfr. consid.
10.4.2. del presente giudizio) nonché, a seconda del risultato di tale esa-
me, effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possi-
bili attività sostitutive adeguate ritenute e, infine, determinarsi sul momen-
to a partire dal quale una rendita può essere accordata nel caso in esa-
me.
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Pagina 17
13.
13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.--, versato il 16 marzo 2012, è restituito al ricorrente.
13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) complessiva-
mente in fr. 1'800.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 2 dicembre
2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il
16 marzo 2012, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: