B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3292/2014
Sen t en z a d e l 6 g enna i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Michael Peterli,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Marc Labbé,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 aprile 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato l'(…) 1959, celibe (doc. 2 e 15 dell'in-
carto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero [UAIE], doc. 2 e 15), ha lavorato in Svizzera, in qualità di imbian-
chino dipendente, alternando alcuni periodi di disoccupazione (doc. 15
pag. 2 e 18 pag. 1 e pagg. 6-8), dal 1977 al 2001 rispettivamente dal 2004
al 2010, quale indipendente (cfr. doc. 17 pag. 3 e 18 pagg. 6-8), solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 10, 11 e 17). L'assicurato ha dichiarato di avere
interrotto l'attività lavorativa il 31 maggio 2010 (doc. 18 pag. 3). Risiede
nuovamente in Svizzera dal 15 maggio 2014 (doc. TAF 7).
2.
2.1 Il 2 agosto 2012 l'interessato ha formulato una domanda volta all'otte-
nimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (cfr. doc.
2 pag. 7 e doc. 38). Dal formulario E 213 del 18 giugno 2013 (doc. 6) risulta
la diagnosi di "esiti di lobectomia superiore parziale sn ed apicectomia dx
per enfisema bolloso bilaterale, con attuale normalità del quadro spirome-
trico in ex imbianchino di anni 54, in d c g, di recente sottoposto ad inter-
vento chirurgico per sinusite etmoido mascellare cronica"; bolla enfisema-
tosa (ICD 4920).
Il 4 febbraio 2014 il dott. B._______ del Servizio medico regionale (SMR)
ha posto la diagnosi di enfisema polmonare, stato dopo lobectomia parziale
superiore a sinistra il 27 settembre 2011, stato dopo apicectomia a destra,
spirometria del 18 ottobre 2013 nella norma. Pertanto, il medico ha ritenuto
un'incapacità lavorativa nell'attività abituale del 50% dal 27 settembre 2011
ed una capacità lavorativa senza restrizione in attività leggera e adatta ai
problemi di salute, elencando nel proprio rapporto una lista non esaustiva
di attività sostitutive esigibili [doc. 42]).
2.2 Con progetto di decisione del 25 febbraio 2014 l'UAIE ha respinto la
domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità adducendo che, a
causa del danno alla salute, l'interessato deve evitare di portare pesi su-
periori a 10 Kg, lavori pesanti e l'esposizione alla polvere e alle emanazioni.
L'incapacità al lavoro nell'ultima attività lucrativa esercitata di pittore è stata
fissata nel 50%. Per contro, l'incapacità al lavoro nell'esercizio di un'attività
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che rispetti le limitazioni funzionali è stata considerata nulla con una dimi-
nuzione della capacità al guadagno del 33% (doc. 44).
L'assicurato non ha formulato osservazioni.
3.
Con decisione del 29 aprile 2014, l'UAIE ha respinto la domanda di presta-
zioni dell'assicurazione per l'invalidità confermando integralmente il pro-
getto di decisione (doc. 45).
4.
4.1 Con scritto del 30 maggio 2014 A._______ ha dichiarato all'UAIE il pro-
prio disaccordo nei confronti della decisione del 29 aprile 2014 e comuni-
cato che il proprio rappresentante, l'avv. Marc Labbé, avrebbe presentato
ricorso. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ricevuto il 17 giugno
2014 il menzionato scritto (doc. TAF 1).
4.2 Con scritto del 18 giugno 2014 l'avv. Marc Labbé ha chiesto al Tribunale
adito di poter visionare l'incarto dell'amministrazione al fine di poter moti-
vare il ricorso presentato dal proprio assistito il 30 maggio 2014, fermo re-
stando che, dalle informazioni in suo possesso, le conclusioni ricorsuali
erano tese, in via principale, al riconoscimento di una rendita d'invalidità, il
cui grado andava stabilito in giustizia e, subordinatamente, al rinvio degli
atti per completamento dell'istruzione (doc. TAF 2).
4.3 Il 10 settembre 2014 l'interessato, per il tramite del proprio patrocina-
tore, ha regolarizzato il ricorso interposto al TAF contro la decisione del 29
aprile 2014 pronunciata dall'UAIE, chiedendo l'annullamento della deci-
sione impugnata, il rinvio degli atti per completamento istruttorio, nonché
l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. In particolare ha segnalato
di non essere stato sottoposto a una visita medica e, pertanto, di ritenere
che la sola presa di posizione del SMR del 4 febbraio 2014, il quale si è
fondato su atti medici dispersivi e insufficienti provenienti dall'Italia, non è
sufficiente per accertare il suo stato di salute. Il medesimo ritiene che non
sono state esaminate le esatte limitazioni funzionali, sia nell'attività abituale
che in attività sostitutive, come nemmeno i suoi importanti problemi alla
schiena che sicuramente influenzano la sua capacità lavorativa. Da ultimo
il rappresentante indica di non opporsi a che la lingua della procedura sia
l'italiano, ma chiede di potersi esprimere in lingua francese, per poter di-
fendere al meglio gli interessi del proprio assistito (doc. TAF 7).
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5.
Con decisione incidentale del 3 ottobre 2014 (doc. TAF 8) questo Tribunale
ha stabilito che la lingua del presente procedimento è l'italiano, legitti-
mando il rappresentante del ricorrente a trasmettere i propri atti in lingua
francese.
6.
6.1 Nella risposta al ricorso del 12 novembre 2014 (doc. TAF 12) l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata e il rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché possa pro-
cedere conformemente alla presa di posizione del SMR del 4 novembre
2014 (allegata al doc. TAF 12). In tale occasione il dott. B._______ ha in
particolare segnalato la necessità di effettuare ulteriori esami specialistici,
segnatamente di predisporre sia un esame ortopedico che un esame di
spirometria con analisi dei gas del sangue arterioso dopo sforzo.
6.2 Invitato ad esprimersi sulla proposta dell'UAIE, con scritto del 1° dicem-
bre 2014, l'insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha segnalato di es-
sere d'accordo con le conclusioni dell'amministrazione che corrispondono
agli interessi fatti valere con il ricorso e allegato la propria nota d'onorario
pari a fr. 1'759.30, postulandone il riconoscimento (doc. TAF 15).
7.
Con scritto dell'8 dicembre 2014 (doc. TAF 16) il ricorrente ha trasmesso a
questo Tribunale il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" debitamente
compilato e corredato dei relativi mezzi di prova, nonché motivato la sua
domanda di gratuito patrocinio.
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE).
8.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
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9.
9.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
9.2 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
10.
10.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'autorità di ricorso
decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'au-
torità inferiore. Il rinvio si giustifica, tra l'altro, soprattutto nell'ipotesi in cui i
fatti non sono stati sufficientemente accertati (sentenza del TF
1C_277/2007 del 30 giugno 2008 consid. 2.2).
11.
Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa affinché completi l'istrut-
toria conformemente alle indicazioni espresse nella presa di posizione del
4 novembre 2014 dal SMR (v. consid. 6.1) è del tutto giustificata dalla ne-
cessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con
particolare riferimento allo stato di salute e all'incidenza dello stesso sulla
capacità lavorativa dell'assicurato, non risultando altrimenti possibile deter-
minarsi con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali sul grado di invalidità dell'assicurato, segnata-
mente sulla conclusione principale del ricorso mediante la quale è chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e l'accertamento del diritto a per-
cepire una rendita svizzera d'invalidità.
Peraltro, il ricorrente, nello scritto del 1° dicembre 2014, ha segnalato di
concordare con la proposta dell'autorità inferiore.
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12.
In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione ad
una questione non ancora chiarita, nulla – neppure la più recente giurispru-
denza del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4)
– si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento
dell'istruttoria nel senso indicato dalla medesima e dal medico del servizio
medico consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel
tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario.
13.
A titolo abbondanziale va altresì rilevato che non è altresì necessario con-
cedere al ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami della
nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito
dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del
rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione
a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314
consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 29 aprile
2014 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non presenta un
grado d'invalidità sufficiente per ottenere una rendita d'invalidità.
14.
14.1 L'art. 40 OAI (RS 831.201; si confronti in proposito l'art. 55 cpv. 1 LAI),
disciplina la competenza degli Uffici AI. Per la ricezione e l'esame delle
richieste è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati
hanno il loro domicilio (cpv. 1 lett. a) rispettivamente l'ufficio AI per gli assi-
curati residenti all'estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, se gli assicurati sono
domiciliati all'estero (cpv. 1 lett. b). Se, durante la procedura, un assicurato
domiciliato all'estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in
Svizzera, la competenza passa all'ufficio AI nel cui campo d'attività l'assi-
curato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio conformemente al capo-
verso 1 lettera a (cpv. 2ter).
14.2 Dagli atti dell'incarto emerge che dal 15 maggio 2014 l'assicurato ri-
sulta risiedere nuovamente in Svizzera (attestato di domicilio del comune
di C._______, allegato al doc. TAF 7). Alla luce di quanto previsto all'art.
40 OAI l'UAIE, prima di procedere agli accertamenti del caso, dovrà per-
tanto esaminare la propria competenza (art. 35 LPGA) e, se del caso, tra-
smettere l'incarto all'autorità competente.
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15.
Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la deci-
sione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
perché proceda nei propri incombenti.
16.
16.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
è divenuta priva d'oggetto.
16.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un man-
datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as-
sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa
è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci-
sione).
16.2.1 Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di
spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della
decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta,
il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-
TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'ono-
rario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotoco-
piatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF
precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo ne-
cessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati
oscilla tra un minimo di fr. 200.- ed un massimo di fr. 400.-.
Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, il
Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in funzione
dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro
e del dispendio orario (cfr. sentenza del TF 9C_284/2012 del 18 maggio
2012 consid. 6).
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Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre tenere
conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta
dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del manda-
tario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere considerata,
essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le iniziative
intraprese prima della promozione della fase processuale non possono es-
sere ritenute (cfr. sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006 consid.
5.5 con rinvii).
16.2.2 Nel caso concreto, con scritto del 1° dicembre 2014, il ricorrente ha
chiesto il riconoscimento dell'importo di fr. 1'759.30 a titolo di spese ripeti-
bili, secondo l'allegata nota d'onorario (350 minuti a fr. 280.-/h, fr. 29.- quali
spese vive e fr. 130.30 quale imposta sul valore aggiunto [doc. TAF 15]).
Conto tenuto delle particolarità del caso concreto, la richiesta di fissare la
tariffa oraria a fr. 280.- (cfr. nota d'onorario), non può essere ammessa. In
considerazione della semplicità delle questioni in fatto ed in diritto che si
pongono nel caso in esame, del lavoro utile e necessario svolto dal man-
datario professionale e dell'incarto non particolarmente voluminoso, si giu-
stifica al massimo di fissare una tariffa oraria di fr. 250.- (cfr. fra le tante,
sentenze del TAF C-942/2014 del 30 aprile 2014 consid. 12.2.5; C-
822/2011 del 12 febbraio 2013 consid. 8.2.4 con rinvii). Di conseguenza,
l'importo riconosciuto ammonta, per 5 ore e 50 minuti, a fr. 1'458.35.
Pertanto, occorre adoperare anche un aggiustamento per quanto riguarda
l'imposta sul valore aggiunto, la quale corrisponde a fr. 119.- ([1'458.35 +
29] x 8% = 118.98).
In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in questa sede,
le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 1'606.35
(1'458.35 [tariffa oraria] + 29 [spese vive] + 119 [imposta sul valore ag-
giunto] = 1'606.35). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 29 aprile 2014
è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'606.35 a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva
d'oggetto.
5.
Copie delle osservazioni del ricorrente del 1° dicembre 2014, dello scritto
del ricorrente dell'8 dicembre 2014, nonché dei documenti allegati sono
trasmesse all'autorità inferiore.
6.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie delle
osservazioni del 1° dicembre 2014, dello scritto dell'8 dicembre 2014,
nonché dei documenti allegati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: