Corte II I
C-3296/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Francesco Milanese,
piazza Madonna di Lourdes 15, IT-73010 Veglie,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 13 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3296/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1972 al 1975 e nel 1981, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 8). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
come commerciante ambulante in articoli di igiene di casa e persone,
fino al 1999-2000, quando avrebbe ridotto l'attività a 3-4 ore la
settimana per ragioni di salute (doc. 10, 11).
B.
In data 7 giugno 2005, il nominato ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1).
Il richiedente è stato visitato il 12 aprile 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di ipertensione arteriosa
al 2° grado ESH con compromissione cardiaca, sindrome depressiva
endoreattiva di grado medio, segni strumentali di sospetta frattura
somatica di L3, di discopatie cervicali con grave danno neurogeno
cronico nei MM estensore comune delle dita e 1° interosseo dorsale
della mano destra ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 44).
Sono stati esibiti documenti oggetti, quali (non vengono menzionati
quelli illeggibili e di vecchia data):
- un referto radiologico del cingolo scapolare di destra dell'11
settembre 2001 ed un referto radiologico del rachide cervicale del 21
settembre successivo (doc. 29, 31);
- un'elettromiografia ulnare destra, mediana destra ed altri muscoli del
6 ottobre 2001 (doc. 33);
- un referto di risonanza magnetica (RM) cervicale del 9 ottobre 2001
(doc. 34) con un rapporto d'esame neurologico arto superiore destro
del 15 novembre 2001 (doc. 35, 36);
- un rapporto di esame cardiologico (scarsamente leggibile) con
elettrocardiogramma ed ecocardiogramma del 5 marzo 2004 (doc. 39);
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- i risultati di un'elettromiografia (estensore comune delle dita e del 1°
interosseo dorsale mano destra) del 13 febbraio 2006 (doc. 42).
C.
Nella sua relazione dell'11 ottobre 2006, il Dott. Luthi, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente potrebbe svolgere il suo precedente lavoro
di mercante in misura del 50%, mentre a lui sarebbero proponibili
attività di ripiego leggere e/o semisedentarie in misura completa e ciò
dal settembre 2001 (doc. 46).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio sanitario di fiducia
ed ha svolto un'indagine comparativa dei redditi, dalla quale è risultato
che svolgendo attività alternative in misura del cento per cento,
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 24,29% (doc. 47).
In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 15% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione dell'8 dicembre 2006, l'UAIE ha comunicato
all'avv. Napoli, già rappresentante del richiedente, che la richiesta di
prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 48). L'interpellato, per il tramite del lic. iur. Salvatore
D'Ostuni, ha fatto pervenire un certificato medico rilasciato dal Dott.
Iasi, del 3 marzo 2007, attestante lombosciatalgia e cervicobrachialgia
a destra, grave deficit funzionale mano destra da ernia del disco,
pregressa frattura del corpo di L3, ripetuti episodi di coliche renali ed
infezioni delle vie urinarie, periartrite spalla destra, sindrome
depressiva endoreattiva di grado medio, ipertensione arteriosa con
cardiomiopatia ipertensiva e, per queste patologie, non sarebbe in
grado di svolgere qualsiasi attività lucrativa (doc. 51).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Luthi, il quale, nella sua
relazione del 19 marzo 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 54). In un secondo tempo, l'interessato ha esibito i
risultati di un'indagine cardiologica (ECG, ECOCG). L'incarto è stato
nuovamente sottoposto in esame al Dott. Luthi, il quale, nel rapporto
del 29 marzo 2007, ha ribadito quanto già esposto (doc. 59, 60).
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Mediante decisione del 13 aprile 2007, l'UAIE ha respinto la domanda
di rendita (doc. 61).
D.
Con il ricorso depositato l'11 maggio 2007, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative, previa una visita medica specialistica. A
suffragio delle sue conclusioni produce una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio all'intenzione del Tribunale del lavoro di Lecce,
allestita il 30 marzo 2004 dal Dott. Felline, specialista in ortopedia;
Lecce. Detto sanitario rileva la diagnosi già esposta e ritiene il patiente
inabile per qualsiasi lavoro in misura superiore ai due terzi.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 settembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, e di altra
documentazione di rilievo, A._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Milanese, Veglie, ha ribadito, con scritto del 5 novembre 2007,
di mantenere l'impugnativa. Dopo aver ricordato le note patologie,
l'insorgente precisa che cesserà ogni attività, per ragioni di salute, il 1°
gennaio 2008 e fa inoltre presente che ha subito un'incapacità di
guadagno, dal 2001, certamente superiore al 40%. Produce copie
delle dichiarazioni dei redditi dal 2000 al 2006 dai quali si deduce una
progressiva riduzione degli introiti netti da Euro 3'794.- nel 2000 (Lit.
7'348'000.-) ad Euro 11.- nel 2006.
Ricevuta la replica, l'UAIE ha osservato, nella duplica del 26 novembre
2007, che tali elementi non sono di rilievo, dal momento che
l'interessato potrebbe esercitare un'attività di ripiego che gli
consentirebbe degli introiti attingenti un livello superiore al 60% di
quanto avrebbe potuto conseguire prima dell'invalidità.
F.
Con decisione incidentale del 3 dicembre 2007, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Questa decisione è stata riformulata il
28 febbraio 2008, un versamento precedente dell'insorgente non
essendo andato a buon fine. L'anticipo è stato versato il 28 marzo
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2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
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l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 7 giugno 2005. In
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deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 7 giugno 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 13 aprile 2007, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato conributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
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non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 In merito all'attività svolta dal ricorrente, va osservato che questa
ha subito un decrescendo dal 2000 in poi. Nel 1981, il nominato aveva
cominciato l'attività di commerciante ambulante di articoli di igiene per
la casa e per le persone. In seguito a problemi di salute, di cui si dirà
di seguito, il lavoro è stato progressivamente ridotto fino ad esaurirsi,
in pratica ancora prima del 2006, sebbene l'interessato affermi di aver
chiuso formalmente la propria attività il 1° gennaio 2008 (cfr. replica
pag. 4). Con le copie delle dichiarazioni dei redditi (esibite con la
replica), si conferma tale andamento e, se si può ammettere che
ancora nel 2001-2002 gli introiti erano discreti (rispettivamente 7
milioni e 6 milioni di Lire; Euro 3'500.-, Euro 3'000.-), si deve
ammettere che per gli anni successivi il commercio in parola non ha
più consentito introiti sufficienti (Euro 439.-- nel 2003, 738.- nel 2004,
Euro 84.- nel 2005 e Euro 11 .- nel 2006). In pratica dunque, l'attività è
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cessata a fine 2002, ossia ancor prima della presentazione della
domanda di rendita AI.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
Pagina 9
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9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre
essenzialmente di ipertensione arteriosa con discreto danno
cardiocircolatorio, sospetta frattura somatica di L3, discopatia
cervicale con cervicobrachialgia e lesione della radice del nervo di C8
con riflessi neurogeni alla mano destra (atrofia muscolare), sindrome
depressiva reattiva di grado medio. Il Dott. Iasi, autore di un breve
certificato medico prodotto in sede di audizione (3 marzo 2004),
attesta anche coliche renali recidivanti con infezioni alle vie urinarie,
periartrite spalla destra.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
70%. Dal canto suo, il Dott. Luthi, medico dell'UAIE, ritiene l'assicurato
inabile al lavoro di mercante ambulante in misura del 50% dal 2001,
ma in grado di svolgere qualsiasi attività leggera e/o sedentaria che
non richieda un utilizzo accresciuto della mano destra in misura del
100%. Già si è detto che, in pratica, l'attività del nominato è andata
decrescendo dal 2000 in poi (cfr. consid. 8). Il collegio giudicante, pur
prendendo atto del parere del Dott. Luthi, ammette che l'attività di
commerciante ambulante non poteva più essere ragionevolmente
pretesa dopo il 2002-2003. A quell'epoca, comunque, l'interessato non
aveva ancora formulato la domanda di rendita. Attività di sostituzione,
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leggere e/o semisedentarie, sarebbero comunque state ancora
proponibili in misura completa.
10.2 Dal punto di vista ortopedico/neurologico vi è una discreta
impotenza funzionale della mano destra. La lesione alla radice del
nervo di C8 provoca, indubbiamente, un'ipomobilità e dei dolori alla
presa alla mano destra; sussiste una discreta atrofia muscolare e, di
conseguenza, un impotenza funzionale di grado discreto; la manovra
di formazione del pugno è ridotta ai gradi iniziali e la prensione risulta
impossibile. Questa situazione comporta un'inesigibilità per attività
richiedenti un marcato impiego della mano destra. La sospetta frattura
somatica di L3 non sembra avere ripercussioni debilitanti: il rachide è
spinalgico e contratturato per 1/3, la manovra di Lasègue è positiva
bilateralmente solo ai gradi estremi; tutti gli altri movimenti e le prove
neurologiche sono negativi.
Sotto il profilo cardiocircolatorio, la presenza di un'ipertensione di II
grado provoca una leggera compromissione cardiaca comprovata a
livello ecocardiografico (frazione di eiezione leggermente ridotta). Ciò
nonostante, non si è in presenza di una patologia cardiocircolatoria, né
di alcuna insufficienza cardiaca. La terapia in corso sembra dare buoni
risultati.
L'interessato lamenta poi un abbassamento del tono e dell'umore
fenomeno che, di per sé, non giustifica alcun riconoscimento di
un'invalidità di rilievo. Eventuali esacerbazioni della sintomatologia
psichica sono emendabili con adeguata cura farmacologica.
Per il resto, l'assicurato si presenta ancora in discrete condizioni
generali di salute e, a parte dei banali problemi di coliche renali dovute
ad una calcolosi ricorrente, gli altri organi ed apparati sono indenni da
patologie.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del Dott. Luthi e
dopo analisi della documentazione oggettiva ad atti, può, in linea di
massima, condividere il parere espresso dall'amministrazione, nella
sostanza, non smentito nel corso della procedura ricorsuale. Altri
esami medici non risultano essere necessari. Le condizioni
valetudinarie dell'insorgente sono stabili e nulla è emerso, in sede di
ricorso, che possa porre in dubbio tale stato di fatto. L'interessato
potrebbe svolgere attività di ripiego in misura completa. Queste
possono si possono configurare, per esempio, in operaio addetto al
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controllo di macchine di produzione automatica, operaio imballatore,
fattorino, custode, bidello, cassiere, commesso.
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al
guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza prevede che l’invalidità
sia fissata secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui viene svolta l’attività e quindi considerando le
ripercussioni economiche di questa riduzione. In base al metodo
straordinario dapprima si constata l’impedimento dovuto al danno alla
salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di
guadagno (AHI Praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss
consid. 2b). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, quindi, non produrre una perdita di guadagno della
medesima entità. Se tuttavia l'interessato cessa l'attività indipendente
si può rinunciare all'applicazione del metodo straordinario di calcolo
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dell'invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni svolte prima e
dopo la sopravvenienza del danno alla salute non è più possibile
(RAMI 1995 p. 106ss).
Ora, nel caso di specie, non è giustificato applicare il metodo
straordinario. Infatti, come è stato accertato al consid. 8, l'interessato
ha praticamente cessato di lavorare nel 2002-2003, quando i suoi
redditi sono notevolmente diminuiti. Pertanto, alla data dell'impugnata
decisione, l'assicurato era da considerarsi quale persona senza più
attività lucrativa.
11.3 La perdita di guadagno del ricorrente deve quindi essere stabilita
in base al metodo generale.
L'UAIE ha fissato il salario da valido in Euro 1'327,40. Trattasi di valori
statistici italiani, i dati forniti dall'interessato essendo poco costanti.
L'amministrazione ha dunque correttamente ritenuto il salario statistico
di un commesso al dettaglio nel 2004.
Quale reddito da invalido si può considerare quello ottenibile in attività
di tipo leggero semisedentario non qualificate (commercio al dettaglio,
operaio non qualificato addetto al controllo di macchine di produzione
automatica, cassiere, fattorino). Queste attività comportano un salario
medio mensile (2004) di Euro 1'182,30. Questo guadagno teorico
potrebbe essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. La riduzione
massima ammessa anche dalla giurisprudenza è del 25%. Questo
collegio giudicante, ritiene adeguata la riduzione stimata
dall'amministrazione nella misura del 15%, il che comporta un reddito
di Euro 1'004,96.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'327,40, con quello
dopo l'insorgere dell'invalidità di Euro 1'004,96, causa una perdita di
guadagno del 24,29%, tasso che esclude il riconoscimento del diritto
ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.
12.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
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12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 288.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
28 marzo 2008.
12.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 288.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 288-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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