Corte II I
C-3308/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 25 marzo 2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3308/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 25 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la richiesta di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera
presentata il 13 maggio 2008 dal cittadino macedone A._______, nato
il (...);
che, con il gravame depositato il 6 gennaio 2009, l'assicurato,
regolarmente rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto che gli sia
attribuita una rendita intera d'invalidità dal maggio 2007 e ha prodotto
una relazione sanitaria redatta il 30 marzo 2010 dal dott. B:_______;
che lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza
dell'11 maggio 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere
in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
che l'amministrazione ha sottoposto gli atti al dott. C._______ del
Servizio medico regionale Rhône (SMR), il quale, nella sua relazione
del 24 agosto 2010, ha ritenuto necessario, per potersi esprimere in
merito alla capacità lavorativa del ricorrente, richiedere ulteriore
documentazione medica (segnatamente cartelle cliniche, rapporti
medici inerenti agli interventi di artrodesi e di impianto di
neurotrasmettitore midollare nonché un rapporto medico concernente
la patologia di Sudeck);
che l'UAIE, nella sua risposta di causa del 30 agosto 2010, ha
proposto l'ammissione del gravame e la retrocessione degli atti per
effettuare il complemento d'istruttoria richiesto dal medico del SMR;
che copia di tale risposta e del rapporto del dott. C._______ sono stati
inviati, per conoscenza, il 3 settembre 2010, al Patronato INCA;
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo
Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
che, secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla
decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al
suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute nella
fattispecie;
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
che il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare
nel merito;
che al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione, visto che un'indagine medica complementare
appare indispensabile per determinare lo stato di salute effettivo del
ricorrente e per esaminare quali attività lucrative quest'ultimo possa
ancora esercitare (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti, cfr. art. 49 b PA);
che, in tali circostanze, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
che non vengono prelevate spese;
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
che, visti gli atti di causa, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a
carico dell'autorità inferiore;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
del 25 marzo 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda secondo i considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 6004 Lucerna, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute
le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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