B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3326/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
Studio legale Marcellini - Galliani, via Pretorio 7,
casella postale 6347, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino serbo, nato il …, è stato condannato con sentenza
del 19 aprile 2012, cresciuta in giudicato, dalla Corte delle assise crimina-
li, per furto aggravato, danneggiamento, e violazione di domicilio, alla pe-
na detentiva di 36 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, di cui 26
mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e gli altri
da espiare.
B.
Il 7 maggio 2012 il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino
decideva il collocamento detentivo dell'interessato in Sezione chiusa e
fissava al 5 agosto 2012 la scarcerazione, ovvero al termine della pena
pronunciata. Il medesimo giorno la Sezione della popolazione (in seguito
SP) decretava la decisione di allontanamento di A._______ dal territorio
svizzero, a motivo dell'assenza di un valido permesso di soggiorno oppu-
re del mancato adempimento delle condizioni d'entrata (cfr. decisione di
allontanamento).
C.
In data 16 maggio 2012 l'interessato è stato interrogato dalla Polizia can-
tonale sezione Gruppo Rimpatri, in ossequio al diritto di essere sentito nel
quadro dell'emanazione di un eventuale divieto di entrata pronunciato nei
suoi confronti. In proposito A._______ ha dichiarato di non essere contra-
rio ad un eventuale emanazione del provvedimento amministrativo, speci-
ficando che al termine della pena sarebbe stato comunque sua intenzione
rientrare in Serbia (verbale di interrogatorio, del 16 maggio 2012).
D.
Richiamata la sentenza sopracitata, ha fatto seguito la decisione dell'Uffi-
cio federale della migrazione (in seguito UFM), che il 24 maggio 2012 ha
pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata a tempo inde-
terminato, motivato della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblici (art. 67 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). L'autorità di prime cure ha inoltre pubbli-
cato tale rifiuto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen – SIS.
E.
Il 22 giugno 2012 l'interessato ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure, chiedendo a questo Tribunale di annullare il di-
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vieto di entrata di durata indeterminata emesso dall'UFM, e di limitare il
citato divieto con valenza dal 24 maggio 2012 al 24 maggio 2014. In par-
ticolare l'interessato ha evidenziato che l'UFM avrebbe abusato del suo
potere di apprezzamento e violato il principio della proporzionalità. A suo
dire infatti, sebbene la decisione appaia corretta nel suo principio, la gra-
vità degli atti commessi come pure il comportamento mantenuto durante il
periodo di detenzione, non permettono di considerare che egli sia un pe-
ricolo grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. Inoltre il divieto di entrata
non solo in Svizzera ma anche nello spazio Schengen per una durata il-
limitata nel tempo, intacca in modo sproporzionato la propria libertà di
movimento, la quale sarebbe preponderante e meritevole di attenzione in
una ponderazione di interesse privato e pubblico. A titolo abbondanziale il
ricorrente rileva di mai aver rappresentato un pericolo per l'integrità fisica
e di mai aver fatto uso di armi e oggetti.
F.
Con osservazioni del 16 agosto 2012, l'UFM ha chiesto di confermare la
decisione impugnata, osservando che le infrazioni commesse sono di in-
dubbia gravità e non consentono di modificare l'apprezzamento effettua-
to. Inoltre l'autorità di prime cure ha rilevato che il comportamento esem-
plare durante la detenzione non rappresenta un elemento di particolare ri-
lievo ma costituisce un comportamento normale che ci si può attendere
da persone detenute.
G.
Con replica del 20 settembre 2012 il ricorrente si è riconfermato nelle
proprie allegazioni di fatto e di diritto, ricordando che pur avendo rappre-
sentato una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico svizzeri, non
sussiste un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione
eccessiva alla libertà personale che ne consegue.
N.
Con duplica del 11 ottobre 2012 l'autorità di prime cure si è riconfermata
nelle proprie conclusioni rilevando che se da un lato il giudice penale è
tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione,
dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e
l'ordine pubblici. Inoltre il periodo di prova per 4 anni, fissato dalla Corte
delle assise criminali, indicherebbe a dire dell'autorità di prime cure, un ri-
schio di recidiva giudicato elevato, di modo che la decisione non sarebbe
sproporzionata.
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O.
Invitato dal TAF a trasmettere le proprie osservazioni inerenti la duplica
dell'UFM, entro il 16 novembre 2012, il ricorrente non vi ha dato alcun se-
guito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito il Tribunale o il
TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe-
derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio
Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 del-
la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
2.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art.
50 e 52 PA).
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata).
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4.
4.1 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine-
renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96
della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art.
16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor-
mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati
non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (e-
lencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto
d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel
Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS).
Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in
tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regola-
mento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at-
traversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere
Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari
o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au-
torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re-
lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen).
4.2 Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schen-
gen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS
(cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS
prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la
segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo
di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato uni-
camente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di
obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5
LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del
provvedimento di allontanamento.
Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consul-
tata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di
soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che
l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS.
5.
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5.1 A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale discipli-
na il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel diritto
svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepi-
mento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010
5925 e FF 2009 7737).
Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in
Svizzera, ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il di-
vieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può
essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce
un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr).
Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri
motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen-
derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.2 Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relati-
vo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La si-
curezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i
beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424;
cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, in: Rai-
ner J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes,
SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti).
5.3 L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attivi-
tà lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In
tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e
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l'ordine pubblici non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER
THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2012, art.
67 LStr, cifra 3).
6.
Dalle risultanze istruttorie emerge che A._______ ha interessato le autori-
tà penali del Cantone Ticino una sola volta ma per reati importanti e me-
glio, furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio. In partico-
lare egli ha agito quale "associato a una banda intesa a commettere furti",
sottraendo a danno di due boutique di Ascona complessivi 3'449 capi
d'abbigliamento per un valore complessivo di fr. 688'544.42 e Euro
146'096.70, come pure altri effetti personali e denaro contante. Conte-
stualmente l'interessato, allo scopo di commettere i furti elencati, ha cau-
sato pure danneggiamenti ai precitati negozi.
6.1 Sebbene il ricorrente non abbia commesso reati contro la salute o l'in-
tegrità fisica, A._______ ha commesso atti contro il patrimonio reputati
gravi in considerazione delle modalità con cui ha agito, ovvero in banda e
per il danno importante causato alle vittime (cfr. sentenza della Corte del-
le assise criminali del 19 aprile 2012). Inoltre dalle emergenze istruttorie il
presente Tribunale deve costatare che il ricorrente, privo di permesso di
soggiorno, è entrato in Svizzera al solo scopo di commettere i reati citati.
Ne discende che con il suo atteggiamento A._______ ha violato, come
del resto egli ammette anche nei suoi allegati di causa, l'ordine e la sicu-
rezza pubblici, e dimostrato di rappresentare una concreta minaccia, suf-
ficientemente grave, da legittimare l'adozione di una misura dettata da
motivi d'ordine pubblico. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a
giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ con-
formemente all'art. 67 LStr.
7.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, re-
sta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di
proporzionalità. Nel caso in esame il ricorrente, riconoscendo di avere
costituito una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico svizzeri, ha
sottolineato che non limitare nel tempo gli effetti del provvedimento è si-
curamente eccessivo e contrario al principio di proporzionalità (cfr. replica
alle osservazioni, del 20 settembre 2012).
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7.1 A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento
amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap-
prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor-
zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al
mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi
entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa-
zione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridi-
co minacciato o violato (cfr. HÄFELIN/ MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6 ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010,
cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia
essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura
amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perse-
guito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV
97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e
giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento
di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è
da considerarsi elevato (cfr. sentenza del TF 2C_282/12 del 31 luglio
2012, consid. 2.5).
7.2 Il ricorrente si è reso protagonista di crimini gravi per l'ordine e la sicu-
rezza pubblici, rappresentando un pericolo per la società, come del resto
ammesso da egli stesso. Come già rilevato in precedenza l'agire di
A._______ deve essere considerato ancor più grave nella misura in cui
ha agito in banda ed è giunto in Svizzera, senza i necessari permessi,
unicamente per la commissione del reato.
Quanto agli interessi privati, l'interessato non ha allegato alcunché se non
il fatto che "la sua libertà di movimento" sarebbe intaccata in modo spro-
porzionato, non indicando di preciso e in concreto nulla di più (cfr. ricorso,
pag. 6 e replica alle osservazioni, pag. 2).
7.3. Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità com-
petente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata in-
determinata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò
non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne
e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile de-
terminarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).
In proposito, il Tribunale ha definito le condizioni che uno straniero, contro
cui un divieto di entrata di durata indeterminata sul territorio svizzero è
stato pronunciato, deve ossequiare al fine di potere essere oggetto di un
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riesame in ragione del tempo trascorso: ciò è il caso allorquando sono
trascorsi 10 anni dall'espiazione della ultima pena detentiva rispettiva-
mente dai delitti perpetrati e nel frattempo alcuna infrazione è stata com-
messa (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2, e decisione TAF C-8636/2010, del
19 giugno 2012, consid. 6.3.1).
Nella misura in cui la condanna alla pena detentiva risale all'aprile 2012 e
che la scarcerazione ed il relativo allontanamento dalla Svizzera datano
del 5/6 agosto 2012, non si può ritenere sia trascorso un lasso di tempo
sufficiente per poter limitare la durata della misura disposta dall'autorità
inferiore.
7.4. A fronte di quanto sopra menzionato appare giustificato il provvedi-
mento amministrativo che prevede un divieto d'entrata di durata indeter-
minata, in particolare alla luce degli importanti reati commessi, delle mo-
dalità adottate, e della totale assenza di interessi privati concreti allegati.
8.
In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera
del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribu-
nale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne
discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 24 maggio
2012, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'ap-
prezzamento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incomple-
to i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo del 10 luglio
2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. SIMIC …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: