B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3340/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A.________,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 6 giugno 2012).
C-3340/2012
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che
mediante decisione del 6 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la doman-
da di rendita inoltrata il 14 aprile 2011 dalla cittadina italiana A.________,
nata il …;
con il gravame depositato il 22 giugno 2012, A.________, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA, chiede il riconoscimento del diritto a
una rendita d'invalidità; produce a suffragio delle sue conclusioni alcuni
rapporti medici che nella sostanza confermano la diagnosi già conosciuta;
in un secondo tempo trasmette una perizia del Dott. Heitmann del 4 luglio
2012 che attesta un peggioramento da aprile 2012 e la necessità di pro-
cedere a un intervento chirurgico a breve;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanze del 29
giugno e 4 settembre 2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in
merito al ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto
di vista medico; il Dott. Erba nella relazione del 3 settembre 2012 ha rife-
rito in particolare che alla luce della perizia del Dott. Heitmann non può
essere escluso un peggioramento, pertanto un esame reumatologico /
neurologico sarebbe necessario;
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 10 settembre 2012, che
si riferisce alla presa di posizione del 5 settembre 2012 dell'ufficio AI can-
tonale competente, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gra-
vame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione
della domanda procedendo ad un nuovo esame medico come richiesto
dal Dott. Erba;
mediante ordinanza del 14 settembre 2012, copia del risposta dell'autorità
inferiore e dei relativi allegati sono stati inviati alla ricorrente, alla quale è
stata data la possibilità di presentare delle osservazioni;
la ricorrente ha risposto il 18 settembre 2012 dichiarando di essere d'ac-
cordo con la proposta dell'autorità inferiore;
C-3340/2012
Pagina 3
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal mo-
mento che, come rilevato dal Dott. Erba, la documentazione medica ad
atti è insufficiente per procedere ad una valutazione del caso (sull'accer-
tamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49
b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A.________ e per esaminare in maniera più dettaglia-
ta se quest'ultima possa ancora svolgere un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
C-3340/2012
Pagina 4
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1000 franchi, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
6 giugno 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proce-
da ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-3340/2012
Pagina 5
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: