Corte II I
C-3347/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
M._______,
patrocinato dall'avv. Odilia De Blasi, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che mediante decisione su opposizione del 23 aprile 2007, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha confermato la propria decisione del 5 gennaio 2006 con la
quale ha respinto, per carenza d'invalidità di grado pensionabile, la
domanda, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, presentata il 24 gennaio 2005 da M._______, cittadino
italiano, nato il _______,
che, con ricorso del 9 maggio 2007 consegnato alla posta il medesimo
giorno, M._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Odilia De
Blasi, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a
suffragio delle sue conclusioni produce: il referto di una radiografia
rachide cervico dorso lombo sacrale del 10 gennaio 1997, una
relazione medico-legale del 14 novembre 2003 del Dott. M1._______,
il referto di una ecografia addome superiore dell'11 gennaio 2005, il
referto di una radiografia torace del 17 giugno 2005, il referto di un
E.C.G. del 26 settembre 2006 e cinque referti di visite specialistiche
(segnatamente del 7 e 12 dicembre 2006, 26 febbraio 2007, 12 e 19
aprile 2007),
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sottoposto
l'incarto al Dott. B._______ del proprio servizio medico, il quale, nella
sua relazione medica dell'11 dicembre 2007, ha posto in evidenza la
necessità di esperire una perizia pluridisciplinare (in particolare, da un
punto di vista psichiatrico e neurologico),
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 14
dicembre 2007, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di
completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 20 dicembre 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. B._______ dell'11
dicembre 2007, comunicando nel contempo alle parti la composizione
del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state
presentate istanze di ricusa,
Pagina 2
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. B._______
nel suo rapporto dell'11 dicembre 2007 tramite l'acquisizione agli atti
di una perizia pluridisciplinare (in particolare, da un punto di vista
psichiatrico e neurologico),
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
Pagina 3
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
franchi 500.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 23 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Pagina 4
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
La giudice unica: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui
agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in
possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5