Corte II I
C-3348/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 13
agosto 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3348/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il 25 , coniugato con prole, ha
lavorato in Svizzera a partire dal 1989, solvendo i regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal
1993 il nominato era alle dipendenze dell'autorimessa B._______ di
Agno in qualità di meccanico; non ha più lavorato, causa malattia, dal
12 settembre 2002.
In data 1° settembre 2003, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito
tale richiesta, ha acquisito agli atti, segnatamente, la seguente
documentazione di rilievo:
- l'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA) relativo ad un incidente moto-automobilistico
del 18 marzo 1998, ove l'assicurato venne investito da un'autovettura,
riportando ferite al ginocchio sinistro, al polso sinistro, alla spalla
sinistra ed ad un dito della mano destra; dopo aver corrisposto le
prestazioni contrattuali, con decisione dell'8 settembre 1999
l'INSAI/SUVA ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita pari ad
un tasso d'invalidità del 20% dal 1° dicembre 1999; questo
provvedimento è stato confermato, in sede di revisione, l'11 ottobre
2002;
- l'incarto della Cassa malati Helsana (CM) che contiene,
segnatamente, una perizia medica del 14 marzo 2003 del Dott. Mayer,
specialista in cardiologia, Bellinzona, il quale rileva esiti di sostituzione
valvolare aortica e dell'aorta ascendente del tubo valvolato
Carbomedics 25/28 per aneurisma dell'aorta ascendente di 7,5 cm con
grave insufficienza aortica (ottobre 2002), funzione ventricolare
sinistra sistolica globale conservata, ipertensione arteriosa, obesità
(BMI 31), esiti probabili di TIA nel 1997 e 1999, rene policistico,
insufficienza renale cronica, steatosi epatica; il medico reputa che
l'assicurato non sarebbe più in grado di riprendere il suo lavoro di
meccanico d'auto, ma a lui sarebbero proponibili lavori più leggeri e/o
sedentari in misura non precisata; in una successiva breve nota del 30
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maggio 2003, il Dott. Mayer, rispondendo a quesiti posti dal medico
fiduciario dell'Helsana (scritto non ad atti) ha risposto che l'abilità al
lavoro in una professione a scarso impegno fisico è del 50-70%;
- la cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dell'otto-
bre/novembre 2002 per sostituzione valvolare aortica;
- una perizia medica particolareggiata eseguita il 19 settembre 2003
presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
di Como (INPS), ove il sanitario incaricato, in base alla diagnosi di esiti
di sostituzione valvolare aortica e aorta ascendente per aneurisma
aortico ed insufficienza valvolare, ipertensione arteriosa, rene
policistico con iniziale insufficienza renale cronica, ha posto un tasso
d'invalidità del 70%.
Nel rapporto del 18 marzo 2004, il medico dell'UAI cantonale, ha
proposto di far eseguire un'indagine cardiologica completa, atteso che
dal rapporto del Dott. Mayer (Helsana) non era deducibile, in modo
attendibile, la capacità al lavoro residua del paziente in attività di
sostituzione.
La perizia è stata svolta il 15 aprile 2004 dal Dott. Facchini
(cardiologo), il cui rapporto è stato consegnato il 29 maggio 2004.
L'esperto incaricato ha evidenziato la diagnosi sostanziale di esiti di
sostituzione valvolare aortica e dell'aorta ascendente, ipertensione
arteriosa, obesità, disturbi funzionali al polso sinistro dopo frattura del
marzo 1998, dolori sternali sotto sforzo di probabile origine
scheletrica, reni policistici con lieve-moderata insufficienza renale, esiti
di probabile TIA nel 1997 e 1999. Il Dott. Facchini ritiene il paziente
inabile come autoriparatore, mentre in attività sostitutive la sua
capacità al lavoro resterebbe intatta; in attività di capo-officina
meccanica, egli sarebbe invalido in misura del 50%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Servizio medico regionale
dell'UAI ticinese, ove la Dott.ssa Bernasconi, nella sua relazione del 6
luglio 2004, ha proposto di ammettere una capacità al lavoro leggero
e/o semisedentario in misura completa. Il caso è stato inviato al
Consulente in integrazione professionale (CIP), il quale, ha ritenuto
che in attività confacenti, rispettose dei limiti indicati dai periti
(cardiologi), l'interessato conserva una capacità di guadagno residua
del 75% (rapporto del 1° dicembre 2004).
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Successivamente è pervenuto ad atti un referto d'esame nefrologico
del 30 novembre 2004.
Con decisione del 9 febbraio 2005, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare le decisione all'estero, ha erogato in favore di A._______
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, dal 1°
settembre 2003 al 31 luglio 2004, ossia un anno dopo l'interruzione
dell'attività fino a tre mesi dopo il presunto miglioramento (perizia del
Dott. Facchini).
B.
A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Varese,
ha formulato formale opposizione contro il suddetto provvedimento
amministrativo il 22 febbraio 2005, chiedendo il riconoscimento del suo
diritto ad almeno una mezza rendita AI dal 1° agosto 2004 o, in
subordine, una riqualifica professionale. A suffragio delle sue
conclusioni ha prodotto ancora documentazione medica fra la quale
l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 22 giugno 2003,
analisi ematochimiche del 20 ottobre 2004, un referto TAC della
colonna lombosacrale del 31 gennaio 2005, un referto radiologico del
rachide lombare e del bacino del 15 dicembre 2004.
Nella sua relazione del 28 novembre 2005, la Dott.ssa Bernasconi ha
proposto una visita peritale presso il servizio di accertamento dell'AI
(SAM) di Bellinzona, atteso che non poteva essere escluso un
peggioramento della situazione valetudinaria dell'assicurato dopo la
visita cardiologica del Dott. Facchini da un punto di vista soprattutto
ortopedico.
L'interessato è stato visitato presso il SAM dall'8 all'11 maggio ed il 15
maggio 2006. Per quanto attiene alla diagnosi emessa dagli specialisti
incaricati si dirà nella parte in diritto. Valutando globalmente il caso, i
periti hanno ritenuto il paziente in grado di svolgere attività di
sostituzione adeguate a partire da maggio 2003 in misura dell'80%.
Nel suo precedente lavoro, l'interessato presenta un'invalidità del 40%.
L'incarto è stato risottoposto in esame al CIP. Dal calcolo effettuato
risulta che l'interessato ha diritto a un quarto di rendita AI (grado
d'invalidità del 44%) dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e a una
rendita intera (grado d'invalidità del 100%) dal 1° marzo 2003 al 31
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luglio 2004. Mediante decisione su opposizione del 16 aprile 2007,
l'UAIE ha emanato una decisione su opposizione in tal senso.
C.
Con il ricorso depositato il 14 maggio 2007, A._______, rappresentato
dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. La parte ricorrente contesta la collocabilità
dell'assicurato non adatto per la più parte delle attività di ripiego
indicate dall'amministrazione ed il calcolo comparativo dei redditi
effettuato.
Nella sua risposta del 28 giugno 2007, l'Ufficio AI del Cantone Ticino
propone la reiezione dell'impugnativa. Le stesse conclusioni sono
indicate dall'UAIE nella sua risposta del 6 luglio 2007.
Con ordinanza del 13 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alle
osservazioni delle rispettive amministrazioni, entro il 20 agosto 2007.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
D.
Con decisione incidentale del 7 novembre 2007, il TAF ha invitato
l'insorgente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 7 dicembre 2007.
E.
Con ordinanza del 27 marzo 2009, il TAF ha inviato gli atti, in
consultazione, al patronato INAS che ne aveva fatto richiesta nel
ricorso. Con la risposta del 14 aprile 2009, il rappresentante del
ricorrente si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
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emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 1° settembre 2003.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 1° settembre 2002 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16 aprile 2007, data
dell'impugnata decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
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generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato conributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE, dell'AELS
o svizzero.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Il periodo di attesa può decorrere dal momento in cui l'assicurato
subisce una diminuzione significativa del suo rendimento nella
professione esercitata e questo periodo d'attesa può iniziare anche
indipendentemente dal fatto che l'interessato lavori (DTF 105 V 159
consid. 2a, confermato in DTF 121 V 264 consid. 6b/bb). Il periodo di
attesa può quindi iniziare anche quando l'assicurato non subisce
ancora una perdita di guadagno. La prassi considera che una
diminuzione della capacità di lavoro del 20% è da considerarsi una
diminuzione significativa (Pratique VSI 1998 pag. 126). Anche se
l'anno di carenza può decorrere dall'insorgere dell'incapacità
lavorativa, il diritto alla rendita comunque non potrà insorgere che
dopo che l'assicurato presenti un'incapacità di guadagno del 40%
almeno per un anno (art. 28 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Una rendita limitata e/o crescente nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure
soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di
guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato
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perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che se la capacità
di guadagno peggiora, occorre tener conto del cambiamento
determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole.
Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di
contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
8.
8.1 Dal 1993, A._______ era alle dipendenze di un autogarage di
Agno come meccanico. Vero è che il nominato, nel 1998, è rimasto
vittima di un incidente stradale, dal quale ha riportato ferite e fratture
al ginocchio, al polso ed alla spalla a sinistra. In seguito a questo
infortunio, egli percepisce una rendita dell'INSAI/SUVA del 20% dal 1°
dicembre 1998, ma non risulta una limitazione dell'attività poi ripresa
nel dicembre 1998 a tempo pieno. Il dipendente ha regolarmente
svolto il suo lavoro (42 ore settimanali), per un salario adeguato alla
sua qualifica, fino all'11 settembre 2002, quando ha cessato l'attività
per ragioni di malattia cardiaca.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è opportuno ritenere la diagnosi rilevata dal
SAM nella perizia pluridisciplinare del 13 giugno 2006. Gli esperti
incaricati hanno evidenziato:
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: Sindrome
lombosacrale vertebrale cronica su: spondilolistesi lombosacrale di
secondo grado, osteocondrosi L5-S1; disturbi funzionali residui
dell'articolazione radiocarpica sinistra in: stato dopo frattura
intrarticolare dell'epifisi distale del radio sinistro (1998).
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: policistosi renale
nota dal 1994 con insuffienza renale cronica moderata, ipertensione
arteriosa secondaria; angiopatia dilatativa con: aneurisma dell'aorta
ascendente con grave insufficienza valvolare (diagnosi settembre
2002), stato dopo sostituzione della valvola aortica e dell'aorta
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ascendente tramite condotto valvolato il 25 ottobre 2002, ectasia
dell'aorta addominale; FRCV ipertensione arteriosa trattata,
dislipidemia, abuso nicitinico pregresso, obesità corporea (BMI 30%);
osteocondrosi cervicale C5-C6-C7 di media entità, sintomi di
irritazione del nervo ulnare sinistro all'altezza epitroclea, nozione di
amaurosi bilaterale transitoria nel 1997 e forse nel 1998.
9.2 Va comunque rilevato che, nel settembre 2002, l'interessato non
ha smesso di lavorare per motivi da imputare alla patologia
ortopedica, quanto piuttosto per l'affezione cardiaca menzionata, ora
ritenuta non invalidante. Il rapporto del SAM riflette la situazione
valetudinaria presente al momento della perizia. Per quanto attiene ai
problemi cardiaci, si fa riferimento alla documentazione contenuta
nell'incarto della Cassa malati Helsana (Dott. Mayer, rapporto del 14
marzo 2003) e alla perizia del Dott. Facchini, ordinata dall'Ufficio AI
cantonale del 29 maggio 2004.
9.3 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, in un primo tempo (decisione del 9 febbraio
2005), l'amministrazione ha riconosciuto il diritto alla rendita intera per
un periodo limitato nel tempo ossia dal 1° settembre 2003 (un anno
dopo la cessazione dell'attività lucrativa) al 31 luglio 2004 (tre mesi
dopo il presunto miglioramento constatato dal Dott. Facchini). Questa
decisione faceva riferimento alle conseguenze dell'affezione cardiaca.
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In sede d'opposizione, l'interessato ha evidenziato la presenza di altre
problematiche morbose, soprattutto legate a turbe ortopediche
polisettoriali. Perciò, l'Ufficio AI cantonale ha ritenuto opportuno
ordinare una perizia pluridisciplinare.
10.2 Dall'indagine svolta, in sede d'opposizione, presso il SAM, è
emerso (conclusioni) che l'interessato è stato completamente
incapace al lavoro da settembre 2002 a fine aprile 2003 ma che a
partire da maggio 2003 potrebbe svolgere il suo precedente lavoro in
misura del 60%, ossia dopo 8 mesi dalla cessazione dell'attività
lucrativa. In attività sostitutive, gli esperti hanno ritenuto che, a partire
dalla stessa data, egli sarebbe stato in grado di svolgere attività di tipo
manuale o di sorveglianza e di controllo dove i fattori limitanti sono il
sollevamento ed il trasporto ripetuto di pesi oltre 12 kg, il lavoro in
posizione coatta prolungata ed il lavoro sedentario unilaterale; in
queste attività esigibili, come osservano i periti del SAM, è auspicabile
pure il cambiamento di posizione durante il lavoro, la possibilità di
effettuare piccoli spostamenti, senza l'obbligo di manipolare oggetti o
attrezzi pesanti; in attività rispettose di queste limitazioni il grado di
capacità lavorativa medico-teorica è valutabile in misura dell'80%.
10.3 Il SAM ha constatato che l'affezione cardiaca ha comportato
un'incapacità al lavoro importante da settembre 2002 fino a sei mesi
dopo l'intervento di sostituzione valvolare aortica. L'indagine
cardiologica del Dott. Sartori attesta delle condizioni valetudinarie
buone. Il paziente, sottoposto a ecocardiografia trans-toracale, non ha
evidenziato anomalie della funzionalità cardiocircolatoria, a parte una
lieve ectasia dell'aorta addominale. In seguito, sottoposto a
cicloergometria da sforzo, egli ha raggiunto ben 150 Watt senza segni
di insufficienza coronarica e/o ischemia. Il cardiologo ritiene il paziente
abile nella sua precedente professione di meccanico d'auto purché
osservi alcune precauzioni. Va precisato che l'assicurato aveva
raggiunto uno sforzo di 155 Watt anche nel corso della perizia svolta
presso il Dott. Facchini nell'aprile 2004, senza che tale esame
ponesse in evidenza patologie e/o insufficienze cardiache.
Il problema invalidante si presenta ora invece a livello ortopedico, ove
a causa di una oggettivata limitazione funzionale della colonna
vertebrale e lombosacrale e della presenza di disturbi residui
dell'articolazione radiocarpica sinistra in un assicurato mancino,
l'efficacia e l'abilità nella sua professione di meccanico d'auto ne
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risultano diminuite (cfr. rapporto del Dott. Müller, consulente del SAM,
del 10 maggio 2006).
Per il resto, le altre patologie denunciate non assumono alcun
carattere invalidante. Dal punto di vista nefrologico, l'insufficienza
renale è di modica entità ed è tenuta sotto controllo (cfr. rapporto del
Dott. Marone del 7 giugno 2006). Altri disturbi ortopedici, pur presenti,
non sono rilevanti dal punto di vista dell'assicurazione invalidità, ossia
l'ostecondrosi C5-C7, come pure un'irritazione del nervo ulnare
sinistro.
11.
11.1 Questo Tribunale condivide il parere dei sanitari del SAM,
fondato su di un'attento accertamento diretto dell'assicurato ed uno
studio approfondito degli atti. In sede ricorsuale l'interessato non ha
prodotto documentazione sanitaria che possa porre in dubbio quanto
espresso dai menzionati medici. La parte ricorrente contesta piuttosto
la collocabilità e l'accessibilità dell'assicurato in altri settori produttivi.
Ora, dal rapporto del CIP del 16 novembre 2006, dal quale non vi è
fondato motivo di distanziarsi, emerge che all'assicurato sono ancora
proponibili diverse attività di sostituzione che rispettano le indicazioni
e le limitazioni descritte dai sanitari del SAM, quali per esempio
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
venditore in una stazione di benzina (cassa e controllo superficie di
vendita), autista, fattorino, custode, sorvegliante di parcheggi,
bigliettaio; addetto al controllo di qualità in settore industriale, operaio
imballatore in diversi settori industriali leggeri (farmaceutica, plastica,
elettronica). Nei settori menzionati, a diverse modalità, il lavoro è
organizzato in modo che i dipendenti alternino le attività spostandosi
da un luogo all'altro e cambiando posizione. Questi lavori non
comportano il sollevamento di pesi oltre 12 kg e, se del caso, questi
incarichi devono essere negati. Sulla scorta delle risultanze mediche
del SAM ed economiche del CIP, che questo Tribunale condivide in
linea generale, e contro le quali la parte ricorrente non ha presentato
convincenti obiezioni, ne consegue che l'interessato è abile all'80% in
attività sostitutive adeguate.
11.2 L'evoluzione della capacità lavorativa residua dell'interessato dal
punto di vista medico può quindi essere riassunta nel seguente modo:
dal marzo 1998 un'incapacità lavorativa del 20% nella sua attività di
meccanico deve essere riconosciuta per le conseguenze dell'incidente
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della circolazione, un'incapacità lavorativa in qualsiasi professione
deve essere ammessa dal settembre 2002 a fine aprile 2003 e, a
partire da questa data, un'incapacità lavorativa del 40% nella
professione di meccanico e del 20% in attività sostitutive. Secondo la
perizia del Dott. Facchini il miglioramento è tuttavia avvenuto solo
nell'aprile 2004. L'UAIE ha condiviso questa valutazione alla quale lo
scrivente Tribunale non ha motivo di discostarsi.
12.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
12.1 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 16
novembre 2006) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile
come meccanico, dato opportunamente indicizzato al 2005, ossia
Fr. 60'021.-.
Quale reddito da invalido l'Ufficio AI cantonale ha ritenuto quello
ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate (commercio al
dettaglio, operaio non qualificato, cassiere, ecc.). Queste attività
comportano un salario medio annuale (2005) senza deduzioni di Fr.
57'830.- (già riportato su 41,6 ore settimanali della categoria. Questo
guadagno teorico potrebbe essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. La
riduzione massima ammessa anche dalla giurisprudenza è del 25%. Il
CIP, organo preposto dall'amministrazione, che gode di un ampio
potere d'apprezzamento (sentenza menzionata) ha ammesso il 17%, il
che può essere tutelato, vista l'età e gli handicap (limitazioni
ergonomiche). Ne risulta un introito annuale teorico di Fr. 47'999.-.
Considerando che questa attività può essere svolta all'80%, ne
consegue un guadagno residuo dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr.
38'399.-. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr 60'021.-, con
quello dopo l'insorgere dell'invalidità di Fr. 38'399.-, causa una perdita
di guadagno del 36,02%, tasso che esclude il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
12.2 Per quel che concerne il diritto a prestazioni, come indicato ai
consid. 7.3 e 7.5, ritenute le disposizioni dell'art. 88a cpv. 1 e 2 OAI, il
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diritto alla rendita deve essere riconosciuto al momento in cui
l'assicurato, dopo 360 giorni, presenta un'incapacità di guadagno
giusta l'art. 28 LAI (40% almeno).
L'amministrazione ha preso atto che l'interessato è al beneficio di una
rendita INSAI/SUVA del 20% dal 1° dicembre 1998 ed ha quindi
ammesso l'esistenza di una diminuzione significativa della capacità di
lavoro (del 20%) a partire da tale data. L'assicurato raggiunge la
percentuale media del 40% d'invalidità durante un anno, considerando
un'incapacità totale dal 12 settembre 2002 (giorno successivo la
cessazione dell'attività lucrativa), già nel dicembre 2002 e deve
pertanto essergli riconosciuto il diritto al quarto di rendita a partire dal
1° dicembre di quell'anno. Dopo il periodo di tre mesi di peggioramento
dell'incapacità di guadagno il diritto alla rendita intera sorge il 1° marzo
2003 (art. 88a cpv. 2 OAI). In seguito si deve ammettere un
miglioramento dalla data della visita presso il Dott. Facchini del 15
aprile 2004, il che comporta la soppressione del diritto alla rendita a
decorrere dal 31 luglio 2004 (art. 88a cpv. 1 OAI).
13.
13.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 7
dicembre 2007.
13.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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