Corte II I
C-3349/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentata dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 4 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3349/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il 1° dicembre 1947, vedova dall'11
febbraio 2008, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1996, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 82). Da ultimo, ha
svolto attività lucrativa come cucitrice presso la ditta B._______ di
Chiasso. Dopo il rimpatrio non ha più svolto attività lucrativa per motivi
che l'interessata ascrive alle sue condizioni di salute (doc. 12, 29).
In data 31 ottobre 2002, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 3).
B.
La richiedente è stata visitata il 5 novembre 2002 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Como, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di lombosciatalgia
cronica persistente con modesto impegno funzionale in esiti di
pregresso intervento per ernia discale L4-L5 sinistra (novembre 1986),
epatopatia, esiti di recente (settembre 2001) isterectomia più
annessiectomia bilaterale per fibroma uterino, note di sindrome
ansioso-depressiva reattiva ed ha posto un grado d'invalidità del 50%
(E 213, doc. 60). Altri documenti oggettivi sono stati esibiti, quali
(segnatamente):
- documentazione riguardante ricoveri e cure per problemi
lombosciatalgici del 1985-86 e del 1992 (doc. 32-42);
- un certificato oculistico del 21 marzo 2001 (doc. 48);
- analisi ematochimiche, indagini istopatologiche ed altri accertamenti
diagnostici del settembre 2001 relativi al ricovero per isterectomia
totale con annessiectomia bilaterale (doc. 50-57);
- un referto radiologico della colonna cervicale del 7 gennaio 2002
(doc. 58);
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- indagini riguardanti un problema di sindrome del tunnel carpale
bilaterale dell'aprile 2003 (doc. 59, 61-63) e un referto radiologico della
colonna cervicale del 7 gennaio 2002 (doc. 58);
- un certificato medico del Dott. Porati del 24 novembre 2003 (doc. 64)
completato il 16 febbraio 2004 (doc. 65, 66).
Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica,
sottoscritto il 28 ottobre 2004, l'interessata ha affermato di essere in
grado di svolgere solo una piccola parte dei lavori casalinghi.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare nel merito
la domanda di rendita, ha disposto un'indagine approfondita presso il
Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona (doc. 67,
68).
L'assicurata è stata visitata il 17-18 e 25 maggio 2004. Dopo aver
posto una diagnosi con influsso sulla capacità al lavoro di
lombosciatalgia spondiloartrosi, sindrome cervicale con
spondiloartrosi importante, epatite cronica ed una diagnosi senza
influsso debilitante di stato di ansietà, sindrome del tunnel carpale
bilaterale, insufficienza venosa arti inferiori ed obesità, i medici hanno
posto un grado d'invalidità del 50% nel precedente lavoro di cucitrice e
del 40% come casalinga a partire dal novembre 2002, data della
perizia E 213.
Nel suo rapporto del 9 maggio 2005 (doc. 73), completato l'8 giugno
2005 (doc. 76), il Dott. Rosset, medico dell'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), ha proposto di ammettere i
tassi d'invalidità indicati dal SAM.
Mediante decisione del 24 giugno 2005, l'UAI ha erogato in favore
della nominata un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2003 (doc. 82).
C.
In data 16 ottobre 2006, A._______, regolarmente rappresentata dal
Patronato INAS di Mendrisio, ha formulato una richiesta di revisione
(doc. 83). L'assicurata ha segnatamente prodotto:
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- un questionario per la revisione sottoscritto il 21 settembre 2006, nel
quale sostiene di presentare problemi respiratori che la obbligano ad
utilizzare un apparecchio ventilatorio notturno(doc. 85);
- analisi ematochimiche del 1° e 9 marzo, 22 maggio e 5 settembre
2006 (doc. 84, 86, 88, 89, 96);
- i risultati di un'ecografia dell'addome superiore del 3 marzo 2006
(doc. 87);
- un rapporto Day-hospital per accertamenti di colpi di sonno del 31
maggio 2006 (doc. 90) ed i risultati EEG di 24 ore del 5 giugno 2006
(doc. 91) con altri esami specialistici dell'11 giugno successivo (doc.
93);
- i risultati di una visita pneumologica del 28 agosto 2006 (doc. 94);
- analisi di "sleep report" notturno del 6 e del 13 settembre 2006 (doc.
97, 101),
- un elettrocardiogramma del 6 settembre 2006 ed analisi della
funzionalità respiratoria del 9 settembre 2006 (doc. 99, 100);
- documenti riguardanti la fornitura e le prescrizioni per un respiratore
notturno (C-Pap) del 15 settembre 2006 (doc. 103, 104);
- un estratto di cartella clinica relativo alla degenza dal 5 al 16
settembre 2006 per sindrome delle apnee ostruttive del sonno (doc.
107);
- un certificato medico del 20 settembre 2006 del Dott. Porati
attestante sindrome delle apnee notturne determinanti un'insufficienza
respiratoria supportata da ventiloterapia (doc. 108).
D.
Ricevuta la domanda di aggravamento e la relativa documentazione,
l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Luthi, del proprio servizio medico, il
quale, nella sua relazione del 22 gennaio 2007, ha affermato che
l'interessata non aveva documentato alcun peggioramento della sua
situazione valetudinaria, la sindrome apneica essendo una patologia
di livello ancora semplice e del tutto emendata (doc. 110).
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C-3349/2007
Con progetto di decisione del 26 gennaio 2007, l'UAIE ha dichiarato di
non esaminare la domanda di revisione (doc. 111). L'interpellata non
ha preso posizione in merito.
In data 4 aprile 2007, l'UAIE ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 112).
E.
Con il ricorso depositato il 14 maggio 2007, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INAS di Mendrisio, chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad almeno una
mezza rendita AI. A suffragio delle sue conclusioni produce,
segnatamente, una lettera di dimissione ospedaliera relativa al
ricovero dal 28 marzo al 1° aprile 2007 per epilessia focale notturna
con crisi parziali e probabile generalizzazione secondaria, sindrome
delle apnee ostruttive del sonno di medio-lieve entità risolta dalla C-
Pap. Altra documentazione è stata esibita successivamente. Chiede,
inoltre, l'esonero dalle spese processuali.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Luthi, il
quale, nella sua relazione del 15 ottobre 2007, ha affermato che gli
esami svolti nel corso della recente ospedalizzazione non hanno posto
in evidenza un eventuale peggioramento di patologie già presenti e
non gravi (doc. 114).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 novembre 2007, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 13
dicembre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di
mantenere il ricorso. L'insorgente ha prodotto i risultati di un test di
memoria il cui risultato è definito sospetto per un lieve deficit (22
ottobre 2007).
Ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Luthi, il quale,
nel suo rapporto del 20 gennaio 2008, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 116).
Pagina 5
C-3349/2007
Duplicando in data 23 gennaio 2008, l'amministrazione ha riproposto
la reiezione del gravame.
H.
Da parte sua, la parte ricorrente ha avuto modo di prendere atto della
duplica dell'UAIE e del rapporto del Dott. Luthi. Parimenti, è stata
invitata a compilare un formulario concernete l'assistenza giudiziaria
avendo chiesto l'esonero dalle spese processuali. Detto formulario è
stato restituito a questo Tribunale l'11 marzo 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Pagina 6
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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C-3349/2007
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
delle rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente oppure soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
5.2 Una domanda di revisione è esaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità; OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). La costante giurisprudenza
ha stabilito che per giudicare se vi sono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità si deve tenere
conto del lasso di tempo intercorso tra la decisione precedente e
quella che rifiuta di entrare in materia sulla domanda di revisione: gli
indizi devono essere più circostanziati quando questo lasso di tempo è
breve (Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10
consid. 1c/aa non pubblicato in DTF 127 V 294). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da
un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica
del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
87ss. OAI, Pratique VSI 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). In ogni caso la
revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p.
38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
5.3 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è
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costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il
diritto alla rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4).
6.
6.1 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che, nonostante il
tenore della decisione del 4 aprile 2007, l'amministrazione è entrata
nel merito della richiesta di revisione della rendita di A._______. Visti i
documenti medici prodotti dalla richiedente, l'amministrazione ha
ritenuto opportuno di sottoporre l'incarto al proprio medico, Dott. Luthi
che, nel suo rapporto del 22 gennaio 2007, ha esaminato i referti
menzionati. Così procedendo ha quindi reso superfluo l'esame della
questione se essa aveva, a ragione o a torto, dichiarato di non entrare
in materia sulla richiesta di revisione della rendita (DTF 109 V 114
consid. 1b).
6.2 Conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 5.3,
il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 24 giugno 2005 (data in cui l'UAI ha erogato il
quarto di rendita AI dal 1° novembre 2003) ed il 4 aprile 2007 (data
della decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali
analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite
è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
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motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109).
8. L'interessata non ha più lavorato dopo il 1996.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8.2 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e 28 cpv. 2bis e art. 8 cpv. 3 LPGA ). L'art. 27 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità.
8.3 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
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lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
8.4 Nella specie dev'essere rilevato che l'interessata ha cessato di
lavorare nel 1996 causa licenziamento. Da allora non ha più cercato di
reinserirsi in una nuova attività e si è dedicata alla propria economia
domestica. Mediante decisione del 24 giugno 2005, l'incapacità
lavorativa è stata inoltre riconosciuta solo a partire dal novembre 2002.
Di conseguenza, si deve ritenere che l'interessata ha smesso di
lavorare nel 1996 per motivi indipendenti dal suo stato di salute
(contrariamente a quanto da lei asserito, doc. 12). Appare quindi
giustificato applicare nella presente fattispecie il metodo di valutazione
specifico delle casalinghe, anziché quello generale, come peraltro
ammesso dall'amministrazione già nell'ambito della decisione del 24
giugno 2005.
9.
9.1 Nel riconoscere inizialmente il quarto di rendita AI, l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di una sindrome
lombovertebrale per ernia discale L4-L5 (operata nel 1986),
osteocondrosi con spondilosi lombosacrale, ed una sindrome
cervicovertebrale su di una osteocondrosi e spondilosi cervicale
diffusa ed importante; epatopatia cronica (sospetta epatite), sindrome
del tunnel carpale bilateralmente, insufficienza venosa agli arti inferiori
ed obesità (cfr. rapporto del SAM del 15 luglio 2004).
9.2 Attualmente, oltre al precedente quadro diagnostico, l'assicurata
fa perno sulla comparsa di una sindrome delle apnee notturne e
produce una serie di documenti relativi a ricoveri ospedalieri e tests
riguardanti tale disturbo.
Pagina 11
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10.
Come viene rilevato dal Dott. Luthi, l'unica novità dal punto di vista
diagnostico consiste nella sindrome delle apnee notturne. Gli esami
eseguiti riguardano questa tematica. Tuttavia, come più volte rilevato
dal Dott. Luthi, la patologia in atto è di livello ancora moderato e del
tutto emendabile con la terapia di ventilazione notturna (C-Pap). Lo
stesso medico curante dell'interessata definisce tale turba come risolta
(certificato del 2 maggio 2007). Questo metodo consiste in una
mascherina nasale, collegata con un sistema ventilatorio che immette
aria nel sistema respiratorio. Il C-Pap è adeguatamente calibrato ai
bisogni della paziente, ossia al grado d'intensità delle apnee notturne
e si adegua pure, automaticamente, alle eventuali carenze di
respirazione, aumentando il soffio d'immissione d'aria.
Il riscontro strumentale di una pseudo-epilessia focale notturna non
desta, per ora, ulteriori problemi medici. Si tratta comunque di una
patologia che deve essere tenuta sotto controllo. Nemmeno il test di
memoria compartimentale di Rivermead, prodotto in sede di replica
(esame del 5 novembre 2007), attesta deficit mentali/cognitivi di entità
morbosa.
Per il resto, e per quanto traspare dagli atti prodotti, le altre affezioni
non hanno subito peggioramenti. Non sono stati esibiti documenti
riguardanti le turbe ortopediche/neurologiche. Per quel che concerne
l'epatopatia, gli esami ematochimici (numerosi) non rilevano modifiche
di rilievo rispetto a precedente quadro.
In sostanza dunque, confrontando l'attuale situazione con quella
rilevata nel 2004 al SAM di Bellinzona, non sussistono documenti che
abbiano dimostrato un eventuale peggioramento della situazione
valetudinaria dell'assicurata.
Il collegio giudicante non può dunque che confermare l'impugnata
decisione, con sostituzione dei motivi, nel senso che il grado
d'invalidità affliggente A._______ non ha subito mutamenti
determinanti il diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 17 LPGA.
11.
11.1 Con il ricorso, la parte ricorrente ha formulato una domanda di
esonero dalle spese processuali. La ricorrente ha quindi compilato
l'apposito formulario. Dallo stesso si evince che percepisce un quarto
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di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di Fr. 330.- mensili,
una pensione d'invalidità civile italiana di Euro 245.- e una pensione di
vedova (dall'11 febbraio 2008) di Euro 660.- al mese. Le spese fisse
sono principalmente dovute all'affitto di 300.- Euro mensili.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale I
134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che per valutare
la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto
che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi
(DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o
le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le
domande non possono essere considerate senza esito favorevole
(DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Lo scrivente Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che dalla
documentazione agli atti risulta comprovata la situazione d'indigenza
della ricorrente ed il gravame non appariva di primo acchito sprovvisto
di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372
consid. 5b), motivi per cui la ricorrente è ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e, pertanto, non vengono prelevate spese
processuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA).
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C-3349/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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