B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III
C-3359/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, decisione del
13 maggio 2011.
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figlie, la
prima nata nel 1972, la seconda nel 1982, ha lavorato in Svizzera come
indipendente dal 2003 al 2010, versando i relativi contributi all'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 21 set-
tembre 2006 l'assicurato ha chiesto di eseguire un calcolo previsionale
della sua rendita di vecchiaia alla Cassa svizzera di compensazione
(CSC), la quale, una volta raccolte le informazioni necessarie, gli ha co-
municato che la sua rendita mensile ammonterà a Fr. 147.- dal 1° agosto
2010, con la possibilità di anticipare l'età di pensionamento di uno o due
anni mediante riduzione della rendita del 6.8% per un anno e del 13.6%
per due anni nel corso dell'intera vita (doc. 1 a 8).
Il 5 novembre 2010 l'assicurato ha presentato alla CSC, per il tramite
dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una do-
manda di rendita di vecchiaia svizzera. Dopo avere acquisito i dati del
conto individuale dell'assicurato concernente i contributi AVS/AI, la CSC
ha emanato una decisione il 29 novembre 2010, mediante la quale ha ri-
conosciuto all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di
Fr. 259.- al mese, con effetto dal 1° agosto 2010, sulla base di una durata
di contribuzione di cinque anni e otto mesi, ossia otto mesi nel 2003 e
dodici mesi per ogni anno dal 2004 al 2008, di un reddito annuo medio
determinante di Fr. 179'208.- e in applicazione della scala delle rendite 5
(doc. 9 a 18).
B.
Con scritto del 16 dicembre 2010, l'assicurato si è opposto a questa deci-
sione, facendo valere una durata contributiva superiore a quella conside-
rata dalla CSC, ossia dal 2003 al 31 luglio 2010, ed ha esibito copie di e-
stratti della Cassa di compensazione del Canton Svitto (CCS) relativi ai
suoi contributi come indipendente per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'assi-
curato ha nel contempo invitato la CSC a versare la rendita di vecchiaia
su un conto bancario in Svizzera a lui intestato (doc. 19).
La CSC si è rivolta alla CCS il 22 febbraio 2011, allo scopo di ottenere dei
ragguagli concernenti i contributi versati dall'assicurato nel 2009 e 2010.
La CCS ha risposto il 4 aprile 2011, affermando che ancora non sussisto-
no registrazioni definitive nel conto individuale dell'assicurato, ma che i
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dati provvisori per il 2009 e 2010 corrispondono a Fr. 130'000.-, rispetti-
vamente Fr. 60'000.- (doc. 22 e 25).
La CSC ha quindi emesso una decisione su opposizione il 12 maggio
2011, in sostituzione della decisione del 29 novembre 2010, con la quale
ha accordato all'interessato, partendo da un totale di redditi per gli anni
dal 2003 al 2010 di Fr. 1'030'343.-, di cui Fr. 13'000.- per il 2009 e
Fr. 5'243.- per il 2010, una rendita ordinaria di vecchiaia mensile di
Fr. 363.- dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, e, previa indicizzazione, di
Fr. 369.- dal 1° gennaio 2011, sulla base di una durata di contribuzione di
sei anni e otto mesi, di un reddito annuo medio determinante di
Fr. 157'296.- e in applicazione della scala delle rendite 7 (doc. 28 e 29). Il
13 maggio 2011 la CSC ha inoltre precisato all'assicurato che, nella mi-
sura in cui i suoi periodi assicurativi risultano dalle decisioni provvisorie
della CCS e che il suo reddito annuo medio supera il reddito massimo
AVS previsto, nulla impedisce di procedere ad un calcolo definitivo della
rendita di vecchiaia (doc. 30).
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso
al Tribunale amministrativo federale il 10 giugno 2011, rivendicando un
periodo contributivo di sette anni e tre mesi e dei redditi di Fr. 129'350.-
per il 2009 e Fr. 60'000.- per il 2010, ed ha quindi concluso ad una nuova
valutazione della sua situazione pensionistica.
La CSC ha risposto dettagliatamente al ricorso il 27 luglio 2011, specifi-
cando, da un lato, che la differenza tra il periodo contributivo di sei anni e
otto mesi, ritenuto nella decisione su opposizione, e quello di sette anni e
tre mesi, avanzato dal ricorrente, è dovuta al fatto che, per legge, il calco-
lo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni e il
31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv.
1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946/LAVS; RS 831.10). Dall'altro lato, la CSC ha rileva-
to che, per la determinazione della scala applicabile, è stato tenuto conto
di un periodo contributivo di sette anni completi, conformemente alle Ta-
belle delle rendite che il Consiglio federale ha adottato tramite l'Ufficio fe-
derale delle assicurazioni sociali (UFAS), e il cui uso è obbligatorio (art.
30bis LAVS). Inoltre, la CSC ha esposto minutamente le basi del calcolo
della rendita, sottolineando in particolare che il reddito annuo medio del
ricorrente è pari a Fr. 153'765.-, mentre il reddito annuo medio legale
massimo per il 2010 ammonta a Fr. 82'080.-, cosicché risulta senza im-
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portanza il fatto che ancora non si conoscano i dati fiscali definitivi del ri-
corrente relativi agli anni 2009 e 2010, essendo essi ad ogni modo supe-
riori al reddito annuo medio legale massimo. In conclusione, la CSC ha
proposto di respingere il ricorso con la conseguente conferma della deci-
sione impugnata.
Invitato da questo Tribunale a presentare la propria replica, il ricorrente
non si è più manifestato.
Richiesta da questo Tribunale di produrre gli estratti dei conti definitivi del
ricorrente relativi agli anni 2009 e 2010, la CCS ha comunicato, con scrit-
to del 27 febbraio 2012, un reddito come indipendente di Fr. 129'300.- per
il 2009, secondo i dati dell'amministrazione fiscale del Canton Svitto, e un
reddito ancora provvisorio di Fr. 53'000.- per il 2010.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In par-
ticolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
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mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comuni-
tà europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
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giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 12 maggio 2011 e
chiede, quant'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di
vecchiaia superiore a quella riconosciutagli.
4.
4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una
rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere
computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti e-
ducativi o assistenziali.
4.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato,
un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati
versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia
(art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i supersti-
ti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata con-
tributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
4.4. Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art.
29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) du-
rante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo
coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accre-
diti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
5.
5.1. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1
LAVS).
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5.2. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si com-
pone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per
compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater
LAVS).
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha allesti-
to le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS;
).
5.3. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle
rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
(parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio
determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS).
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art.
38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto ar-
rotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e
quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modifica-
zioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).
5.4. L'art. 52 cpv. 1 OAVS illustra il rapporto tra il numero di anni interi di
contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'e-
tà, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo
numero della scala delle rendite.
Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendi-
ta completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribu-
zione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età com-
porti almeno il 97.73%.
Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite.
5.5. I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere
dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere
computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da
un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia
presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
5.6. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli
anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fan-
ciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori
che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due
crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educa-
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tivi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua mi-
nima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2
LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di ma-
trimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di
anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS).
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno
civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono
invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv.
1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello
scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attri-
buita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI).
6.
In concreto, come esposto dalla CSC in modo particolareggiato nella ri-
sposta al ricorso, la durata contributiva all'AVS/AI del ricorrente è effetti-
vamente pari a sette anni e tre mesi. Infatti, benché per il calcolo della
rendita siano determinanti unicamente gli anni tra il 1° gennaio successi-
vo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni e il 31 dicembre
che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS), os-
sia sei anni e otto mesi (ottanta mesi), il ricorrente ha versato contributi fi-
no al luglio 2010, per cui si possono aggiungere sette mesi alla sua dura-
ta contributiva per colmare le sue lacune di contribuzione rispetto alla sua
classe d'età (art. 52c OAVS), durata che ammonta così a sette anni e tre
mesi. Rispetto ai quarantaquattro anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe d'età, il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia deve
essere determinato sulla base della scala 7 (Tabelle delle rendite 2009,
pagg. 10 e 11). La CSC ha stabilito che la somma dei redditi realizzati dal
ricorrente in Svizzera equivale a Fr. 1'025'100.-, valore che non cambia
dopo la sua rivalutazione in funzione del fattore 1 (Tabella complementare
"Fattori di rivalutazione 2010"). Ne deriva un reddito annuo medio, se-
condo la formula (1'025'100 : 80 x 12), di Fr. 153'765.-. Visto che non
sussiste un diritto ad accrediti per compiti educativi, le figlie del ricorrente
essendo nate nel 1972 e 1982, il reddito annuo medio ammonta a
Fr. 153'765.-, ossia, arrotondato all'importo superiore di Fr. 1'368.- secon-
do le Tabelle delle rendite 2009, Fr. 154'584.-. Questo reddito annuo me-
dio è superiore al reddito annuo medio legale massimo per il 2010, che
risulta essere pari a Fr. 82'080.-. Ora, al reddito annuo medio legale mas-
simo nel 2010 corrisponde una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 363.-
(Tabelle delle rendite 2009, pag. 92). Allo stesso risultato si giungerebbe
pure considerando il reddito effettivo, realizzato nel 2009, di Fr. 129'300.-.
In effetti, il reddito annuo medio determinante, anche tenuto conto del
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reddito provvisorio di soli Fr. 13'000.- per il 2009, risulta essere già quasi
il doppio del reddito medio determinante previsto dall'AVS.
7.
In conclusione, l'ammontare della rendita di vecchiaia mensile di Fr. 363.-
dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, e, previa indicizzazione, di Fr. 369.-
dal 1° gennaio 2011, è corretto.
8.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
9.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o po-
steriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice
unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in ma-
teria o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
10.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tutta-
via, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo teme-
rario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per
spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: