B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3366/2017
Sen t en z a d e l 9 n o vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Caroline Bissegger, Vito Valenti,
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita
(decisione del 5 maggio 2017).
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Visto in fatto:
A.
A.a In data 1° giugno 2012 A._______, cittadina italiana, nata il […], resi-
dente ad B._______ (IT), di professione consulente informatico, ha formu-
lato all’Ufficio AI del Cantone C._______ (UAI) una domanda volta al con-
seguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc.
5 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati
residenti all’estero [UAIE]), in ragione di un episodio depressivo di media
entità con sintomi biologici in disturbo della personalità di tipo borderline
(doc. 8 e 9).
A.b Ritenendo giustificato riconoscere che il danno alla salute di cui l’assi-
curata era portatrice comportava una completa incapacità al lavoro sia
nella propria attività di consulente informatica che in attività adeguata a
partire dal 30 settembre 2011 (cfr. doc. 38 e 44), l’UAIE ha emanato la
decisione del 23 maggio 2013 (preceduta dal progetto di decisione del 10
aprile 2013 [doc. 46]), mediante la quale ha riconosciuto il diritto a una ren-
dita intera dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° dicembre 2012
(doc. 50).
B.
B.a Il 6 febbraio 2015 è stata promossa dall’UAIE la prima procedura di
revisione (doc. 56).
B.a.a In tale occasione è stata predisposta una perizia medica allo scopo
di valutare l’evoluzione dello stato di salute, rispettivamente la capacità la-
vorativa residua nell’attività abituale e in un’attività adeguata e la possibilità
di reintegrazione professionale (doc. 65-67).
B.a.b Nel rapporto del 12 ottobre 2015 la dr.ssa D._______, specialista in
psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi con influsso sull’abilità lavo-
rativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10, F
33.0)”, oltre che le seguenti diagnosi senza ripercussioni sulla capacità al
lavoro: “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline
(ICD10, F 60.31); sindrome e disturbi psichici e comportamentali dovuto
all’uso di cocaina, attualmente in astinenza ma in ambiente protetto
(ICD10, F 14.21); deficit di alfa 5 reduttasi” (doc. 68 p. 6).
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Essa ha quindi constatato un miglioramento delle condizioni cliniche della
ricorrente, indicando che lo status clinico attuale, rispetto a quello oggetti-
vato in occasione dell’ultima visita del dr. E._______, specialista in psichia-
tria e psicoterapia, era migliorato in particolar modo per quanto concerneva
il disturbo della personalità e il disturbo dell’umore. La dr.ssa D._______ si
è tuttavia espressa con cautela in merito alla prognosi, rammentando che
i miglioramenti riscontrati negli ultimi dodici mesi erano stati raggiunti in un
ambiente protetto e che il reinserimento graduale alla vita autonoma
avrebbe dovuto essere attentamente monitorato e rivalutato nuovamente
a nove/dodici mesi di distanza (doc. 68 p. 7).
Riguardo all’abilità lavorativa, a partire dal momento della valutazione pe-
ritale, l’assicurata è stata considerata nuovamente abile al 50% in qualsiasi
attività (abituale e confacente) ed abile in misura dell’80% nelle attività ca-
salinghe svolte all’interno della struttura protetta dove essa risedeva (doc.
68 p. 8).
B.a.c Con il rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 30
ottobre 2015, il dr. F._______, medico generico, ha ritenuto migliorato lo
stato di salute dell’assicurata e, facendo proprie le conclusioni del perito,
ha considerato esigibile una ripresa lavorativa in qualsiasi attività nella mi-
sura del 50% a partire dal 13 ottobre 2015. Esprimendo una prognosi solo
cautamente favorevole, egli ha posto l’indicazione per una rivalutazione
clinica nei successivi 12 mesi (doc 70).
B.b
B.b.a Da qui il progetto di decisione del 17 febbraio 2016, nel quale è stata
predisposta la riduzione della rendita intera sino ad allora percepita a
mezza rendita con un grado AI del 50%, con effetto a decorrere dal primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (doc. 81-
83).
B.b.b Con le osservazioni del 29 marzo 2016, l’assicurata, rappresentata
dal patronato INAS di Mendrisio, ha chiesto un riesame del progetto in
quanto il trattamento da lei seguito non le avrebbe permesso di riprendere
alcuna attività lavorativa (doc. 87). A sostegno della propria presa di posi-
zione ha trasmesso i referti medici del 24 marzo 2016 del dr. H._______,
specialista in psicologia clinica e del 16 settembre 2015 del dr. Prunas,
specialista in psicologia e psicoterapia.
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B.b.c La nuova documentazione medica è stata quindi trasmessa dal SMR
alla dr.ssa D._______ che, sulla sola base degli atti, nel rapporto del 30
maggio 2016 ha confermato la valutazione esposta nel precedente rap-
porto peritale e ribadito il miglioramento dello stato di salute e della conse-
guente capacità lavorativa (doc. 92). Al contempo essa ha ribadito la ne-
cessità già indicata in precedenza (doc. 68 p. 7) di procedere ad una riva-
lutazione completa del caso (doc. 92).
B.b.d Su raccomandazione del SMR è quindi stato chiesto alla dr.ssa
D._______ di allestire una nuova perizia di decorso (doc. 93), da eseguire
in esito all’esame peritale fissato il 26 luglio 2016 (doc. 95). La ricorrente si
è opposta il 28 giugno 2016 chiedendo la nomina di un nuovo perito, dal
momento che la dr.ssa D._______ non aveva, a suo dire, considerato nel
precedente referto aspetti rilevanti della malattia di cui essa soffre e non
essendo in grado di valutare in modo oggettivo il suo stato di salute (doc.
97-98).
Non ritenendo adempiuti nel caso concreto i motivi di ricusa del perito, che
a detta del SMR non aveva né sottovalutato né tantomeno ignorato l’in-
sieme delle problematiche lamentate dall’insorgente (doc. 100), il 4 luglio
2016 l’UAI del Cantone C._______ (UAI-C._______) ha dunque respinto
la domanda di ricusa e nomina di un nuovo perito, invitando l’assicurata a
manifestare per iscritto il proprio eventuale disaccordo, al fine di ottenere
una decisione suscettibile di ricorso (doc. 99).
La ricorrente, accettando la presa di posizione dell’amministrazione, ha
chiesto di spostare la data della visita peritale non essendole possibile pre-
senziare in quanto priva del proprio accompagnatore (in vacanza) e non
potendo uscire da sola dalla struttura protetta in cui era ricoverata (doc.
106). Non trovando un momento in cui le disponibilità dell’assicurata pote-
vano coincidere con quelle della dr.ssa D._______, il 19 luglio 2016 il man-
dato peritale è quindi stato annullato (doc. 109).
B.c
B.c.a Il 13 aprile 2017, i nuovi referti medici versati agli atti dall’assicurata
(doc. 111, 120) sono stati sottoposti al dr. G._______, specialista in psi-
chiatria e psicoterapia, che ha ritenuto non esservi elementi oggettivi nuovi,
suscettibili di modificare le precedenti prese di posizione del SMR (doc.
122).
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B.c.b Con decisione del 5 maggio 2017, l’UAIE ha pertanto confermato la
riduzione della rendita intera a una mezza rendita con grado AI del 50%
con effetto a decorrere dal mese successivo all’intimazione della decisione
(doc. 124-125).
C.
Contro il provvedimento, il 14 giugno 2017 (doc. TAF 1), l'interessata, sem-
pre rappresentata dal suddetto patronato, ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità,
anche dopo il 1° luglio 2017, nonché l'esenzione dalle spese processuali
ed il riconoscimento di adeguate ripetibili. A suffragio delle proprie conclu-
sioni ha prodotto nuova documentazione medica, poi completata da ulte-
riori referti allegati al complemento al ricorso del 17 luglio 2017 di cui si
dirà, se del caso, nei considerandi in diritto (doc. TAF 5).
D.
D.a L'UAI cantonale ha quindi sottoposto gli atti al proprio giurista e al dr.
G._______ del SMR, che nella nota del 4 luglio 2016 ha ritenuto necessaria
l’esecuzione della valutazione peritale di decorso, che seppur indicata
come utile dalla dr.ssa Cavaglioli in occasione del primo referto peritale,
non è poi mai stata eseguita (cfr. allegato al TAF 9).
D.b Con risposta di causa del 26 settembre 2017 l'UAIE ha fatto proprio il
preavviso dell'UAI-C._______ del 24-26 luglio 2017 ed ha proposto al Tri-
bunale adito, in via principale, di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti
all'Ufficio AI al fine di espletare il complemento istruttorio indicato dal SMR;
in via subordinata la conferma della decisione del 5 maggio 2017 e il re-
spingimento del ricorso (doc. TAF 9).
E.
Con decisione incidentale dell’11 agosto 2017, nel frattempo, questo tribu-
nale ha ammesso l’interessata al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc.
TAF 8).
F.
A._______, con scritto del 8 novembre 2017, ha dichiarato di concordare
con la proposta dell'UAIE di accogliere il ricorso e ritornare gli atti all’am-
ministrazione al fine di svolgere ulteriori accertamenti medici e quindi emet-
tere una nuova decisione (doc. TAF 12).
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e considerato in diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le do-
mande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i neces-
sari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in partico-
lare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di
lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.
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3.
3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere prima della risposta di causa
era la liceità della riduzione della rendita intera di invalidità fino ad allora
percepita dalla ricorrente ad una mezza rendita con grado AI del 50%, con
effetto a decorrere dal 1° luglio 2017.
3.2 Con la risposta del 24 luglio 2017 dell'UAI del Cantone C._______ alla
quale si riferisce l'UAIE nel proprio memoriale del 26 settembre 2017 (doc.
TAF 9), l'autorità inferiore ha proposto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare
l'istruttoria con i necessari accertamenti medici indicati dal SMR
nell’annotazione del 4 luglio 2017 e meglio l’esperimento di una valutazione
peritale psichiatrica di decorso presso la dr.ssa D._______, prima di
emettere una nuova decisione riguardo alla rendita di invalidità
dell’assicurata.
3.3 Tale proposta, alla quale la ricorrente ha aderito (doc. TAF 12), è
senz’altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità con riferimento allo
stato di salute della ricorrente e ai fini di verificare l’evoluzione dello stato
di salute e della sua capacità di lavoro residua, tramite l’esperimento di una
perizia psichiatrica di decorso, conformemente a quanto era stato inizial-
mente previsto dalla dr.ssa D._______ in occasione della prima perizia del
12 ottobre 2015 (doc. 68) e dal dr. F._______ nel rapporto finale del SMR
del 30 ottobre 2015 (doc. 70).
La necessità di esperire la surriferita valutazione psichiatrica, anche alla
luce dei nuovi rapporti medici prodotti dall’assicurata (doc. 111, 120), era
del resto già stata ribadita dalla stessa dr.ssa D._______ nell’annotazione
del 30 maggio 2016 (doc. 92) e dal dr. F._______ il 15 giugno 2016 (doc.
93). La dr.ssa D._______ aveva in particolare precisato: “Se il dr.
H._______ nel suo scritto del marzo 2016 ha voluto oggettivare un peggio-
ramento rispetto alle condizioni del settembre 2015 ritengo opportuno che
l’assicurata, a distanza di circa 8 mesi dalla mia valutazione, venga nuova-
mente rivalutata. Se il curante H._______ ha voluto semplicemente con il
suo scritto chiedere qualche mese in più rispetto al previsto (si tenga conto
che nella relazione del dr. Bin e da quanto riferito dall’assicurata stessa il
passaggio dalla struttura residenziale dove ella era degente da circa 12
mesi si sarebbe auspicato verso il marzo 2016) credo che questo sia ra-
gionevole in considerazione della complessità del quadro clinico.
A questo punto ritengo però fondamentale per trarre le dovute conclusioni
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che siano i curanti stessi, pur comprendendone la difficoltà, ad esprimersi
rispetto ai tempi che prevedono necessari per un passaggio verso un’au-
tonomia abitativa che corrisponderebbe poi al reinserimento in ambito la-
vorativo; questo in considerazione della capacità lavorativa ancora pre-
sente e del fatto che l’assicurata è da circa 20 mesi degente presso tale
comunità.”.
Risulta dunque contrario alle risultanze processuali il parere espresso dal
dr. G._______ nell’annotazione SMR del 14 aprile 2017 (doc. 122), che
dando il proprio nulla osta ha condotto l’UAIE ad emanare la decisione im-
pugnata, con la quale è stato confermato il progetto di riduzione della ren-
dita. In effetti la rivalutazione del caso – vista la precarietà della situazione
in relazione soprattutto all’autonomia abitativa e alla conseguente possibi-
lità di un reinserimento lavorativo, per cui bisognava far capo ai curanti -
avrebbe dovuto intervenire tra i nove e i dodici mesi successivi alla perizia
della dr.ssa D._______ e quindi al più tardi nell’ottobre 2016. La decisione
impugnata del 5 maggio 2017 si fonda di conseguenza su di un substrato
fattuale incompleto, mancando la rivalutazione psichiatrica a suo tempo
predisposta (e poi annullata) dall’amministrazione.
Pendente causa, confrontato con la nuova documentazione medica – fra
cui figura anche il rapporto di dimissione del 17 novembre 2016 dell’assi-
curata (avvenuto quindi posteriormente a quanto consid. 3.3) dalla struttura
protetta in cui era ricoverata sin dal 30 settembre 2014 (cfr. allegati al doc.
TAF 1) – e con le osservazioni del giurista dell’UAI-C._______, il dr.
G._______ ha ritrattato la precedente valutazione, ritenendo opportuno
procedere all’allestimento di un nuovo e aggiornato accertamento peritale
volto ad appurare il decorso dello stato di salute dell’insorgente (doc. TAF
9).
3.4 Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99
consid. 1), non si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per
completamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di una perizia
psichiatrica completiva ad opera della dr.ssa D._______, specialistica in
psichiatria e psicoterapia. In assenza di un’istruttoria complementare in tal
senso, non risulta infatti possibile determinarsi con il necessario grado della
verosimiglianza preponderante sull'effettiva esistenza delle condizioni per
permettere la riduzione del grado di invalidità.
4.
Nel caso concreto infine non è necessario rendere attento l'assicurato della
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possibilità di ritirare il ricorso conformemente a quanto stabilito in DTF 137
V 314. In effetti non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE
a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314
consid. 3.2.4), il diritto alla mezza rendita di invalidità essendo non solo
incontestato, ma comprovato dagli atti di causa (consid. B.a.b, B.a.c; doc.
92 pag. 274/275 da cui emerge eventualmente alla luce dei certificati dei
medici curanti una capacità lavorativa inferiore al 50% da marzo 2016 in
seguito ad un presunto peggioramento rispettivamente pari al 50% ma da
un periodo successivo rispetto a quello indicato dalla dr.ssa D._______,
coincidente con ottobre 2015, consid. 3.3).
5.
Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, la deci-
sione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione,
affinché proceda al completamento dell'istruttoria. L'incarto sarà pertanto
sottoposto al servizio medico dell'Ufficio AI, affinché proceda a far esperire
un complemento peritale ai fini di stabilire l’evoluzione dello stato di salute
psichico e della capacità lavorativa della ricorrente, come indicato dalla
dr.ssa D._______, a far tempo al più presto dal mese di luglio 2016 (nove
mesi dopo l’esperimento della perizia psichiatrica).
In seguito l’amministrazione si pronuncerà sul grado di invalidità e sul diritto
alla rendita dell’assicurata dal 13 ottobre 2015 (data a partire dalla quale
era stato constatato il miglioramento dello stato di salute; doc. 68).
6.
6.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali
(art. 63 PA).
6.2 La domanda di assistenza giudiziaria diventa quindi priva d'oggetto.
6.3 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandata-
rio si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132
V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia
d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi,
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tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricor-
rente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
5 maggio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
completi l'istruttoria e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità di
A._______ e sul diritto alla rendita di invalidità dopo il 13 ottobre 2015 ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
4.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: copia dello
scritto del 8 novembre 2017 [doc. TAF 12])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
(I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
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Pagina 11
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: