Corte II I
C-3373/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 10 aprile 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3373/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1950, ha lavorato in Svizzera
dal 1970 al 1974, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale
periodo (doc. 5). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività
lucrativa come operaio edile. Da ultimo (20 settembre 2007) è stato
assunto da una cooperativa carpentieri nella provincia di Avellino, in
ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica; il dipendente era ancora in forza presso tale ditta il 12
novembre 2007, data di compilazione del questionario del datore di
lavoro; non vengono menzionate assenze da imputare a malattia (doc.
12, 13).
In data 25 ottobre 2006, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 22 novembre 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Avellino, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"epatopatia cronica cirrogena, esiti di remoto traumatismo II dito mano
destra" ed ha posto un tasso d'invalidità del 55% (doc. 34). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, quali:
- esami ematochimici del 14 giugno 2004 ed altri esami del 2 marzo
2005, nonché i risultati di un'ecotomografia addome superiore del 7
marzo 2005 (doc. 14-17);
- altri reperti di esami gastroenterologici del 12 marzo 2005 (doc. 19);
- esami ematochimici di funzionalità epatica del 12 novembre 2005
con un rapporto di ricerca diagnostica bio-molecolare di HBV-DNA ed
un rapporto di uno specialista epatologo (Dott. D._______) del 2
gennaio 2006 (poco leggibile, doc. 20, 21);
- altri esami specialistici del 21 gennaio, 18 febbraio 2006, 25 marzo
2006, nonché i risultati di un eco-colordoppler addome superiore del
10 luglio 2006 (doc. 22-26);
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- un rapporto di ricovero (day hospital?) dal 17 luglio al 31 settembre
2006, ove, in base ai diversi accertamenti, è stata posta la diagnosi di
noduli rigenerativi del VI e VII segmento epatico, cirrosi epatica HBV
correlata (variante e-minus) child a, emocromatosi (doc. 27);
- diversi esami effettuati dopo il settembre 2006 (doc. 28, 29);
- i risultati di un'ecografia del fegato e delle vie biliari, milza del 2
ottobre 2007 (doc. 31);
- una scheda di segnalazione di diagnosi e piano terapeutico del 15
agosto 2007 con il libretto terapeutico individuale per pazienti
assuntori di speciali farmaci (Zeffix; doc. 32, 33).
C.
Nel suo rapporto del 23 gennaio 2008, la Dott.ssa B.______, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha
constatato che l'interessato lavora e che pertanto non vi sono elementi
per ammettere un'invalidità di rilievo (doc. 36).
Con progetto di decisione del 1° febbraio 2008, l'UAIE ha comunicato
al Patronato ACAI di Avellino, già regolare rappresentante di
A._______, che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 37). L'interpellato non
ha preso posizione in merito a tale progetto, per cui, mediante
decisione del 10 aprile 2008, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita
(doc. 38).
D.
Con il ricorso depositato il 20 maggio 2008, A._______, validamente
rappresentato dall'avv. Coppola di Avellino, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce
documentazione in parte già ad atti, oltre a (segnatamente): una
scheda di dimissione ospedaliera per il ricovero (programmato per
analisi) dal 30 novembre 2007 (recte: 30 gennaio 2008) al 2 febbraio
2007 (recte: 2008) per lesioni focali epatiche sottoposte a biopsia
(esame non effettuabile e rinviato); il referto di biopsia dell'11 febbraio
2008 confermante nessuna presenza neoplastica; altri reperti di esami
effettuati a fine gennaio 2008, fra i quali un'ecografia dell'addome.
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 29 settembre 2008, l'UAIE ha
preso atto del gravame e del fatto che l'interessato lavorerebbe,
circostanza non espressamente smentita dal rappresentante, per cui
ha proposto di respingere l'impugnativa in quanto chiaramente
infondata.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'UAIE, con copia del
parere della Dott.ssa B._______ e del formulario del datore di lavoro,
l'avv. Coppola, con replica del 4 novembre 2008, ha ribadito
l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. A suffragio di
quanto asserito produce, segnatamente:
- una perizia medico legale allestita il 14 ottobre 2008 dal Dott.
C._______, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il
quale, dapprima rileva che il periziando è disoccupato per gravi ragioni
di salute (non indica la data di cessazione dell'attività lucrativa), pone
la diagnosi di cirrosi epatica HBV in trattamento con interferone
(lamiduvina) con associata multiple focalità epatiche, emocromatosi,
varici esofagee (F1), stato depressivo reattivo grave e ritiene il
paziente ormai inabile a qualsiasi lavoro proficuo;
- uno schedario della divisione trapianti del fegato dell'Ospedale Santa
Chiara di Pisa, nel quale, il 15 ottobre 2008, si propone prima del
trapianto una determinata (speciale) cura farmacologica, dopo aver
rilevato la diagnosi di epatocarcinoma unifocale della cupola epatica,
classe child A (Dott. Planci);
- un referto dell'Ospedale Maffucci di Avellino del 19 settembre 2008,
ove si conferma la cirrosi epatica in trattamento con l'assenza di
focalità neoplasiche maligne (Dott. E._______);
- un referto TAC addome superiore dell'11 agosto 2008 ed una
risonanza magnetica dell'addome superiore del 10 maggio 2008.
F.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla
Dott.ssa B._______, la quale, nella sua relazione del 2 dicembre 2008,
ammette una modifica della patologia in atto tuttavia la giudica priva di
influenza sulla capacità di lavoro dell'assicurato (doc. 40). Duplicando
in data 16 dicembre 2008, l'UAIE ripropone la reiezione
dell'impugnativa.
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G.
Con decisione incidentale del 6 gennaio 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Nel contempo, copia del parere della Dott.ssa B._______
del 2 dicembre 2008 e della duplica dell'UAIE del 16 dicembre 2008
sono state inviate, per conoscenza, alla stessa. L'anticipo richiesto è
stato regolarmente versato, nella misura di Fr. 288.-, il 21 gennaio
2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
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2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 25 ottobre 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 25 ottobre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 10 aprile
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni (doc. 5). Pertanto, l'interessato
adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale
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la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da
esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Nel caso in esame è stata sostanzialmente rilevata la diagnosi di
epatopatia cronica di tipo cirrogeno (HbSAg+), esiti di remoto
traumatismo al II dito della mano (cfr. perizia medica particolareggiata
del 22 novembre 2006, doc. 34). Il Dott. C._______, autore della
relazione medica esibita in sede di replica del 14 ottobre 2008, attesta
principalmente una cirrosi epatica HBV correlata in trattamento con
interferone (lamivudina) con associate multiple focalità epatiche
(monitoraggio ogni tre mesi), emocromatosi secondaria, varici
esofagee, stato depressivo reattivo grave. Il rapporto del Dott.
C._______ è accompagnato da adeguata documentazione oggettiva.
Secondo un rapporto di un centro di trapiantologia epatica di Pisa del
15 ottobre 2008, ci si troverebbe in presenza di un epatocarcinoma
unifocale della cupola epatica.
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
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cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
9.1 Nella fattispecie, l'interessato ha lavorato sostanzialmente senza
interruzioni almeno fino al 31 ottobre 2006 (cfr. formulario E 205, doc.
3). Questa circostanza è stata confermata nella perizia medica
dettagliata datata 22 novembre 2006 (punto 3.4.1). Nell'ambito
dell'istruttoria della domanda è stato acquisito agli atti un questionario
per il datore di lavoro, datato 12 novembre 2007, dal quale si evince
che l'interessato ha ripreso un'attività lavorativa il 20 settembre 2007
in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica. L'interessato sarebbe tuttavia “attualmente” disoccupato
secondo quanto riportato dal Dott. C._______ nel rapporto del 14
ottobre 2008. In sede ricorsuale, l'interessato non ha precisato quando
ha cessato la sua attività lucrativa, benché l'UAIE, p. es. nella risposta
del 29 settembre 2008, abbia indicato che la domanda di rendita AI è
stata respinta perché l'interessato ancora lavorava.
9.2 Al proposito, va ricordato che la nozione d'invalidità di cui all'art. 4
LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF
116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
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lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Nella fattispecie non sono concordi i pareri circa le ripercussioni
invalidanti delle menzionate affezioni. In effetti, mentre il medico
dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 55%, il sanitario dell'UAIE, dal
canto suo, prende atto nel rapporto del 23 gennaio 2008 che
l'interessato lavora da settembre 2007 e che, pertanto, non esiste
alcuna invalidità (cfr. consid. 9.2). In sede di replica, egli prende
conoscenza dell'evoluzione della patologia, ma ribadisce che
l'assicurato, nel frattempo disoccupato per ragioni di malattia, potrebbe
ancora lavorare come muratore (doc. 40).
10.2 Ora, lo scrivente Tribunale è del parere che almeno fino al 12
novembre 2007, nonostante le lamentate affezioni, A._______ ha
dimostrato, con comportamento concludente, di aver posto ad utile
profitto in occupazione confacente alle sue attitudini la sua superstite
capacità lavorativa in misura ben superiore al 60% senza interruzione
notevole. Dato che non ha subito una perdita di guadagno dovuta a
malattia, almeno fino al novembre 2007, un diritto alla rendita deve
essere negato. Certo non può essere escluso che l'interessato abbia
avuto dei brevi periodi di malattia durante questo lasso di tempo. Né in
sede ricorsuale né di replica ha tuttavia precisato i suoi periodi
lavorativi né quando ha smesso di lavorare. Va comunque ricordato
che un periodo lavorativo di 30 giorni è già sufficiente per interrompere
la decorrenza del periodo d'incapacità lavorativa e quindi impedire la
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nascita del diritto alla rendita (art. 29ter dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201] combinato
con l'art. 29 cpv. 1 LAI, nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2007).
L'incapacità lavorativa, perlomeno fino a novembre 2007, non trova
inoltre riscontro nell'incarto medico. I referti anteriori al 31 ottobre
2006, quando ancora l'interessato lavorava, non sono rilevanti ai fini
dell'accertamento di un'invalidità. L'esame del 30 settembre 2006 (doc.
27) si riferisce a una biopsia ma non accerta alcuna incapacità
lavorativa. La perizia E 213 attesta la presenza di un'epatopatia ma,
nel contempo, riferisce che l'assicurato continua a lavorare.
10.3 In sede di ricorso, l'interessato ha prodotto alcuni documenti che
attesterebbero un aggravamento del suo stato di salute (vedi in
particolare il ricovero del 30 gennaio 2008). Il Dott. C._______ ha
confermato l'esistenza di una patologia ingravescente il 14 ottobre
2008, tuttavia negata dal medico dell'UAIE. Ora, va ricordato che il
periodo di cognizione giudiziaria si limita alla data della decisione
impugnata, quindi il 10 aprile 2008 (consid. 5). Anche ammettendo che
un'incapacità lavorativa sia insorta il 30 gennaio 2008, o a una data
posteriore al novembre 2007, quando l'assicurato ancora lavorava,
un'eventuale diritto alla rendita nascerebbe in ogni caso dopo il
periodo d'esame che lo scrivente Tribunale deve esaminare.
Pertanto, il rifiuto di prestazioni opposto con il provvedimento in lite è
da tutelare. Il ricorso in esame può essere risolto da un giudice unico
in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI. Si giustifica tuttavia rinviare gli
atti all'UAIE affinché consideri il ricorso quale nuova domanda di
rendita ed esamini il diritto alla rendita dopo il 10 aprile 2008.
11.
11.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono parzialmente compensate con
l'anticipo versato il 21 gennaio 2009. Il saldo di Fr. 12.- è messo a
carico dell'insorgente.
11.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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C-3373/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è trasmesso all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del
considerando 10.3.
3.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono parzialmente computate con l'anticipo spese di Fr. 288.-. Il
saldo di Fr. 12.- è posto a carico del ricorrente.
4.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/xxx.xxxx.xxxx.xx)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-3373/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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