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Corte II I
C-338/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 2 dicembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-338/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 2 dicembre 2008, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha riconosciuto a A._______, cittadino italiano, nato il (...), il
diritto ad una rendita intera d'invalidità per un periodo di tempo limitato
dal 1° maggio al 31 agosto 2007,
che, con gravame del 16 gennaio 2009 consegnato alla posta lo
stesso giorno, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato
INAS di (...), chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto alla rendita intera d'invalidità sino al dicembre 2007,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAI del canton Ticino ha
sottoposto l'incarto al Dott. B._______ del (...), il quale, nella sua
relazione medica del 5 marzo 2009, ha posto in evidenza la necessità
di procedere ad una perizia ortopedica che dovrà definire la capacità
lavorativa in un'attività adatta ed esprimersi in merito all'esigibilità di
un intervento di protesi che dovrebbe portare ad un sostanziale
miglioramento della capacità di lavoro residua,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 6 marzo
2009 (UAI-TI) rispettivamente 9 marzo 2009 (UAIE), propongono
pertanto di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed
emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 16 marzo 2009, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. B._______ del 5
marzo 2009,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
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conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione:
queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott.
B._______ nel suo rapporto del 5 marzo 2009,
che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che,
annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù
dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che la parte ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è
dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio
degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento
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d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(art. 7 e ss. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 2 dicembre 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700.-- franchi, la quale
viene posta a carico dell'UAIE.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (...),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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