B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3386/2012
S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dalla sig.ra Josette Nguyen Trihn,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
Stabile gerre 2000, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale/Affiliazione d'ufficio (decisione del
19 giugno 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 19 giugno 2012, la Fondazione Istituto collettore LPP ha deciso
l'affiliazione d'ufficio della A._______ all'Istituto collettore stesso, con
effetto retroattivo al 1° aprile 2003. La Fondazione ha altresì posto a
carico della A._______ i costi di fatturazione retroattiva, secondo
l'allegato regolamento concernente i costi amministrativi (doc. TAF 1;
allegato 1).
2.
Il 25 giugno 2012, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione della Fondazione Istituto
collettore LPP del 19 giugno 2012 mediante il quale ha chiesto,
sostanzialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché,
implicitamente, del pagamento delle spese poste a suo carico. Ha
segnalato che non era "al corrente che (doveva) affiliarsi
obbligatoriamente alla LPP" e che le "risulta pressoché impossibile (…)
pagare in una o anche più volte i contributi LPP per 9 anni" (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fondazione istituto collettore
LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.
4.
In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo
federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti.
5.
5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 5
luglio 2012 ha invitato la ricorrente a versare, entro il 16 agosto 2012, un
anticipo di fr. 800.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico
della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63
cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 2).
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5.2. Il 23 luglio 2012, l'invio raccomandato contenente il provvedimento
del Tribunale amministrativo federale del 5 luglio 2012 è stato ritornato a
questo Tribunale con la menzione "non ritirato" (doc. TAF 3). Dall'estratto
della Posta "Tracciamento degli invii" del 26 luglio 2012 risulta che l'invio
in questione è stato recapitato in casella postale il 6 luglio 2012 (pure
doc. TAF 3).
6.
6.1. Ritenuto che il termine impartito da questo Tribunale con la decisione
incidentale del 5 luglio 2012 scadeva il 16 agosto 2012, è stato ritenuto
opportuno notificare nuovamente detta decisione incidentale, ciò che è
stato fatto con spedizione per plico raccomandato (con avviso di ricevi-
mento), il 26 luglio 2012 (v. nota di cui al doc. TAF 3 e "Tracciamento de-
gli invii" della Posta del 30 agosto 2012 [doc. TAF 6]).
6.2. Il 13 agosto 2012, il secondo invio raccomandato contenente il prov-
vedimento del Tribunale amministrativo federale del 5 luglio 2012 è stato
ritornato a questo Tribunale con la menzione "non ritirato" (doc. TAF 4).
Dal "Tracciamento degli invii" della Posta del 30 agosto 2012 risulta che
la decisione incidentale del 5 luglio 2012 del Tribunale amministrativo fe-
derale è stata nuovamente recapitata nella casella postale della ricorren-
te, secondo l'indirizzo fornito dalla medesima, il 27 luglio 2012 (doc. TAF
6).
7.
7.1. In virtù dell'art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile
soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è
reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di
consegna infruttuoso. Per giurisprudenza, tale termine non è prolungato
neppure se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo. Dette
regole valgono inoltre anche nel caso la posta venga recapitata in una
casella postale (v. la sentenza del Tribunale federale 2C_817/2009 del 24
marzo 2010 consid. 2.2; v. pure DTF 134 V 49 consid. 4 e relativi
riferimenti).
7.2. La ricorrente avendo avviato un procedimento dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, con ricorso del 25 giugno 2012, doveva
aspettarsi di ricevere delle comunicazioni in proposito (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_109/2010 del 18 febbraio 2010 consid. 3.2). La
medesima è quindi presunta avere ricevuto la decisione incidentale di
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questo Tribunale del 5 luglio 2012 al più tardi il settimo giorno dopo
l'avviso in casella del 27 luglio 2012, ossia il 3 agosto 2012. Per
sovrabbondanza, giova rilevare che allorquando il tentativo di
notificazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, per
conseguenza, è recapitato un avviso di ritiro nella bucalettere (o nella
casella postale) del destinatario, l'invio è validamente notificato quando
viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno
di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere
un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"). Ne discende che se il
ricorrente, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con
una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana (per
un certo lasso di tempo) dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle
autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii
postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque
d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o
ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli
non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al
momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal caso, la
comunicazione è da considerare ugualmente come validamente
notificata. Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria
intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra
nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che
quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne
prenda altrimenti conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale H
134/04 del 22 febbraio 2005 consid. 2 e relativi riferimenti).
8.
Da quanto esposto, discende che nel caso concreto il termine assegnato
alla ricorrente – con decisione incidentale del 5 luglio 2012, notificata al
più tardi il 3 agosto 2012 – per versare l'anticipo sulle presumibili spese
processuali è scaduto infruttuoso il 16 agosto 2012. Per conseguenza, il
ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto,
si giustifica l'attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (Atto giudiziario)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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