Corte II I
C-3387/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
23 marzo 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3387/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 23 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda
dell'assicurato volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 27).
2.
Il 7 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione
dell'UAIE, mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della
decisione impugnata dal momento che secondo le visite mediche
specialistiche sostenute, allegate in copia al gravame, il grado
d'invalidità risulta essere superiore al 40% (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 (doc. TAF 11), l'UAIE ha
proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del
proprio servizio medico del 3 settembre 2010. In quest'ultima è
segnalato che per completare l'istruttoria è necessario richiedere un
complemento d'accertamenti medico-specialistici. In particolare, non
sono disponibili referti cardiologici completi e la perizia medica E 213
del 20 agosto 2009 è carente (doc. 31).
4.
4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
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applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
5.
5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE
esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del
richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità
all'integrazione.
5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
6.
6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione,
affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni
di cui alla presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del
3 settembre 2010, è giustificata dalla necessità di un sufficiente
accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato
di salute del ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi
sulla residua capacità lavorativa del medesimo con il necessario grado
della verosimiglianza preponderante.
6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché
proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel
senso precedentemente indicato.
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7.
Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare
seguito alle implicite conclusioni presentate dell'insorgente –
quest'ultimo, con la conclusione ricorsuale volta al riconoscimento di
una rendita superiore al 40%, ha egli stesso, a giusto titolo, ritenuto
che al succinto certificato medico del 7 maggio 2010, che postula
genericamente un grado d'invalidità del 70%, non poteva di per sé
essere riconosciuto pieno valore probatorio alfine di un giudizio
medico definitivo – proposta che è accolta in questa sede, la risposta
al ricorso dell'8 settembre 2010 e la presa di posizione del servizio
medico dell'UAIE del 3 settembre 2010 sono trasmesse al ricorrente
unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate
circostanze, non è necessario accordare al ricorrente la facoltà di
esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente
giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo spese versato dal ricorrente gli è restituito.
8.2 Ritenuto che il ricorrente non è rappresentato in questa sede e
che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili
e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 marzo
2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia
proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 313.--,
effettuato con versamenti dell'8 e 28 giugno 2010, è restituito
all'insorgente.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie
della risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e della presa di
posizione del servizio medico dell'UAIE del 3 settembre 2010)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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