Corte II I
C-34/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su
opposizione del 13 novembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-34/2010
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1963
e nel 1964 (doc. 26). In data 28 luglio 2009, il nominato ha formulato
una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia (doc. 19, 25).
B.
Dopo aver riunito i conti individuali di spettanza del nominato (doc. 26),
la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha constatato che egli ha
lavorato in Svizzera nel 1963 per un corrispettivo di 3 mesi e nel 1964
per 4 mesi, per un totale di 7 mesi.
Mediante decisione del 16 settembre 2009, la CSC ha pertanto
respinto la domanda di rendita di vecchiaia per carenza della
condizione di durata minima di contribuzione di un anno (doc. 36).
C.
Con scritto del 2 ottobre 2009, A._______ si è opposto alla decisione
di cui sopra facendo valere di aver lavorato nel nostro Paese per più di
15 mesi, segnatamente a D.________ ed a B.________ (doc. 39-42).
Nulla ha esibito a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 13 novembre 2009, la CSC ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 16 settembre 2009 (doc. 49-51).
D.
Con il ricorso depositato il 18 dicembre 2009, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita di vecchiaia. Ribadisce, implicitamente, di aver lavorato nel
nostro Paese per più di un anno.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 marzo 2010, la CSC propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Con ordinanza del 12 marzo 2010, notificata all'insorgente il 22 marzo
successivo, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la
Pagina 2
C-34/2010
parte ricorrente a volersi pronunciare in merito alla risposta
dell'amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza
stessa. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica.
E.
Con lettera del 27 maggio 2010, il TAF ha invitato gli Uffici controllo
abitanti dei Comuni di B._______ e D.________, ove l'interessato nei
suoi scritti indica di aver abitato o lavorato, a fornire precisazioni circa
la durata di permanenza ed il tipo di residenza. Nella rispettive
risposte l'Ufficio di D._________ ha indicato che il nominato vi ha
risieduto dal 14 settembre 1963 al 17 aprile 1964 proveniente
dall'Italia e partito per l'Italia mentre l'Ufficio di B.________ ha
attestato che il nominato non figura nei suoi registri.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
Pagina 3
C-34/2010
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
Pagina 4
C-34/2010
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva minima.
L'interessato fa valere di avere versato contributi per un periodo
superiore a quello ritenuto dall'amministrazione, mentre la stessa
ribadisce un totale contributivo (1963/1964) di 7 mesi.
5.
5.1 Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli
aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero
di reddito o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In
base all'art. 1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone
fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa in Svizzera.
5.2 Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è
tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni
necessarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter LAVS). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
5.3 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7).
In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
5.4 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
Pagina 5
C-34/2010
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
5.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato
che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al
beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale),
occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H
94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è
assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice
civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da
ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del
permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo
le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro
(cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998).
5.6 Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità
giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse
in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia
necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di
contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso
l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se
ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001,
H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
6.
Il ricorrente non ha prodotto documenti che dimostrino un'attività
Pagina 6
C-34/2010
lucrativa nel nostro Paese per almeno un anno (fogli paga indicanti
una deduzione dei contributi AVS/AI o certificati di lavoro).
L'insorgente non ha dunque fornito la prova attestante un periodo
contributivo superiore a quello determinato dalla Cassa. Le ricerche
promosse da questo Tribunale volte a verificare il periodo di
permanenza del nominato e con quale tipo di permesso risiedesse
non hanno avuto esito positivo. Noto è solamente che egli è arrivato a
D._______ il 14 settembre del 1963 proveniente dall'Italia ed è
rientrato nel suo Paese il 17 aprile 1964. Dal canto suo, l'Ufficio
controllo abitanti di B.________ ha confermato l'inesistenza del
nominato nei suoi registri.
Visto quanto precede, non si giustificano ulteriori approfondimenti
probatori.
7.
La durata d'assicurazione, controllata anche in questa sede, risulta
esatta. Per gli anni 1963/64 è stata applicata la tabella 32 (settore
metalcostruzione, uomini). Pertanto, viene confermata una durata
contributiva di 3 mesi nel 1963 e di 4 mesi nel 1964 (totale 7 mesi),
insufficiente per aver diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
8.
8.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un
giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
8.2 Non sono prelevate spese processuali.
Pagina 7
C-34/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 8