Corte II I
C-3420/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 21 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3420/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1970
al 1985, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
77). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa
come artigiana fotografa fino al 2004, quando si è ritirata dal lavoro
per ragioni di salute (doc. 11).
In data 24 novembre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata visitata il 27 maggio 2005, presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Palermo, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
“sindrome depressivo-ansiosa reattiva in terapia specialistica,
tachicardia parossistica sopra ventricolare episodica trattata con
betabloccante in portatrice di lieve prolasso del lembo mitralico
posteriore, malattia da reflusso gastroesofageo, rinite ed asma
allergico anamnestico, spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale
in ex artigiana fotografa di anni 53” ed ha posto un tasso d'invalidità
del 45% (doc. 54).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali (quelli più recenti):
- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile dell'8 novembre (doc.
14, 15);
- un elettrocardiogramma del 14 dicembre 2003 (doc. 36);
- un referto radiologico del rachide dell'11 marzo 2004 (doc. 37);
- un referto di risonanza magnetica (RMN) lombosacrale dell'8 luglio
2004 (doc. 39) ed esami ematochimici del 15 luglio successivo (doc.
39.1);
- un breve riassunto di ricovero ospedaliero dal 15 al 16 luglio 2004
per gozzo tiroideo, ernia iatale e malattia di riflusso esofageo (doc.
40);
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- un rapporto d'esame cardiologico del 4 novembre 2004 (doc. 42);
- un rapporto del centro di salute mentale USL 6 di Corleone dell'11
novembre 2004 poco leggibile (doc. 43) ed un ulteriore breve referto
dello stesso servizio del 15 marzo 2005 (doc. 48) ed un altro del 17
marzo poco leggibile (doc. 49);
- un rapporto d'esame di densitometria ossea del 7 aprile 2005 (doc.
50);
- i risultati di un'ecografia ginecologica del 10 settembre 2005 (doc.
51);
- un referto RMN del rachide cervicale del 6 febbraio 2006 (doc. 52);
- un certificato di una Dott.ssa (nome illeggibile) del 9 novembre 2006
(doc. 53);
- una relazione medico-legale redatta il 27 maggio 2005 (come la
perizia medica particolareggiata (doc. 54), ma su altro tipo di
formulario (doc. 56).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Dott. Battaglia, del servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, il quale, nella sua relazione del 20
dicembre 2006, ha affermato che la richiedente non presenterebbe
alcuna invalidità nell'ambito del suo precedente lavoro (doc. 59).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed un progetto di
decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative è stato
inviato a A._______ il 10 gennaio 2007 (doc. 60).
L'interpellata non ha preso posizione in merito e, mediante decisione
del 21 marzo 2007, l'UAIE ha pertanto respinto la domanda di
prestazioni (doc. 63).
D.
Con il ricorso depositato il 2 maggio 2007, A._______, già
rappresentata dal Patronato INCA di Corleone, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
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prestazioni assicurative. A suffragio produce diversa documentazione
sanitaria, quale: un rapporto d'esame reumatologico del 21 marzo
2006 (doc. 66); un rapporto d'esame ortopedico dell'11 luglio 2006
(doc. 67); un breve rapporto d'esame pneumologico del 30 novembre
2006 (doc. 68); un certificato del Dott. Gagliano (?) poco leggibile del
12 marzo 2007 (doc. 71); un rapporto d'esame gastroenterologico del
7 marzo 2007 (doc. 72); un referto radiologico del rachide cervicale del
12 marzo 2007 (doc. 73).
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Battaglia, il quale, nella sua relazione del 27 settembre 2007, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 79).
In data 18 settembre 2007, il Patronato INCA di Basilea ha comunicato
di rappresentare la ricorrente ed ha prodotto il mandato.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 novembre 2007, l'UAIE ha
proposto di respingere il gravame con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso visione delle osservazioni dell'amministrazione e di
altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto dell'11
dicembre 2007, ha dichiarato non essere in misura di dire se la propria
assistita intendesse mantenere il ricorso ed ha chiesto una proroga del
termine per poter replicare. Con ordinanza del 13 dicembre 2007, il
Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso tale proroga con
uovo termine scadente il 31 gennaio 2008.
L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica nel termine
impartito.
G.
Con ordinanza del 7 febbraio 2008, la parte ricorrente è stata inviata a
voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 5 marzo 2008.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
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contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 novembre 2004.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
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precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 novembre 2003 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 21 marzo 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______, dopo il rimpatrio, avvenuto nel 1985, ha lavorato come
artigiana fotografa in proprio fino a dicembre 2004, quando ha chiuso
la propria attività (doc. 10, 11) per ragioni di salute ed ha formulato
una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso di specie è stata evidenziata una diagnosi di “sindrome
depressivo-ansiosa reattiva in terapia specialistica, tachicardia
parossistica sopra ventricolare episodica trattata con betabloccante in
portatrice di lieve prolasso del lembo mitralico posteriore, malattia da
reflusso gastroesofageo, rinite ed asma allergico anamnestico,
spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale” (cfr. perizia medica
particolareggiata del 27 maggio 2005, doc. 54).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
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Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il sanitario incaricato dell'INPS, Dott. Sullo, pone
un tasso d'invalidità del 45%. Dal canto suo, il Dott. Battaglia, del SMR
“Rhône”, nega il requisito dell'incapacità al lavoro di livello
pensionabile.
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che la l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurata
consiste in una sindrome depressiva medio grave. È infatti più che
verosimile che l'interessata abbia cessato di lavorare per questa
patologia e non tanto per le altre turbe che, a prima vista ed in base al
parere del Dott. Battaglia, non sembrano eminentemente invalidanti.
Ora, l'incarto non contiene alcuna perizia psichiatrica approfondita, a
parte un breve referto poco leggibile del 12 marzo 2007 del centro di
salute mentale di Corleone ed altri molto succinti (doc. 43, 48, 49 e
documentazione esibita con il ricorso).
10.3 Di regola, un rapporto psichiatrico, per avere valore probante,
deve contenere l'anamnesi, l'evoluzione della malattia, lo stato attuale,
la diagnosi, la prognosi, la durata ed il tipo di trattamento (con il
dosaggio), la frequenza delle sedute specialistiche. In modo specifico,
il rapporto stesso dovrebbe fornire delle indicazioni sullo stato psichico
(aspetto, atteggiamento, orientamento spazio-temporale,
conservazione della memoria, capacità di concentrazione, facoltà di
comprensione, d'interpretazione e di percezione), nonché tutti quei
riscontri che permettono di individuare elementi di carattere patologico
ed eventuali test psichiatrici. Queste ricerche sono necessarie laddove
la malattia psichica/mentale è data come la principale causa di uno
stato d'invalidità.
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Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità
di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica.
Infatti, è compito del consulente del Servizio medico regionale stabilire
in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità
psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative
alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano
in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del 17
gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal dicembre 2004 (data di
cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
decisione (21 marzo 2007). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia
approfondita in psichiatria (anamnesi, stato attuale riferito in modo
preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione, cfr. consid.
precedente) ed ad una nuova perizia medica particolareggiata (E 213).
L'amministrazione richiamerà gli atti medici del servizio psichiatrico
dove la paziente è seguita e chiederà un rapporto dattiloscritto il più
esauriente possibile. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio
medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione
dell'incapacità al lavoro fra il dicembre 2004 ed il 21 marzo 2007, data
della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale
che la ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
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Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dalla ricorrente il 5 marzo 2008 le viene
restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 21 marzo 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese processuali di Fr.
300.-, versato dalla ricorrente il 5 marzo 2008, le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici figurano nella pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 13
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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