Corte II I
C-3433/2007
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 2 9 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______, ,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisioni del 5 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3433/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisioni del 5 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha erogato in
favore di B._______, cittadino italiano, nato il 14 aprile 1941, un quarto
di rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
agosto al 31 ottobre 2004, una rendita intera dal 1° novembre 2004 al
31 ottobre 2005 e tre quarti di rendita dal 1° novembre 2005 al 30
aprile 2006; in data 15 marzo 2007, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha poi emanato una decisione comportante il
diritto alla rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia
a decorrere dal 1° maggio 2006;
in calce alle menzionate decisioni, venivano indicate le basi di calcolo,
ossia un periodo contributivo di 5 anni ed 11 mesi, una scala rendite 6
ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 20'256.-- (Fr. 21'216.--
a partire dal 1° maggio 2006); venivano inoltre conteggiati gli anni di
contribuzione dal 1963 al 1964, dal 1966 al 1969 e dal 1973 al 1974;
in data 14 marzo 2007, B._______ ha interposto ricorso contro le
decisioni del 5 marzo 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, indicando di aver lavorato stagionalmente anche nel 1970,
1971 e 1972; con corrispondenza elettronica del 22 aprile e 22 maggio
2007, l'interessato ha indicato i datori di lavoro dell'epoca;
dopo aver proceduto ad ulteriori ricerche, l'UAIE ha accertato che il
nominato ha effettivamente lavorato nel nostro Paese anche negli anni
da lui indicati ed ha registrato i relativi contributi AVS/AI per un totale
di 9 anni ed un mese (compresa la durata contributiva già ritenuta);
l'assicurato è deceduto il 13 giugno 2007;
con decisione del 21 agosto 2007, la CSC ha erogato in favore di
A._______, vedova di B._______, una rendita vedovile ancora
calcolata su di una durata contributiva di 5 anni ed 11 mesi;
mediante nuove decisioni del 21 novembre 2007, l'UAIE ha erogato in
favore di A._______, in qualità di erede di B._______, le prestazioni AI
calcolate in base a 9 anni ed 1 mese di periodo contributivo;
Pagina 2
C-3433/2007
nella sua presa di posizione del 22 novembre 2007, l'UAIE ha
informato lo scrivente Tribunale di aver emanato le nuove decisioni
giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
con ordinanza del 22 gennaio 2008, A._______ è stata invitata a
esprimersi, entro un termine di 20 giorni, in merito alla sua intenzione
di ritirare o meno il ricorso inoltrato dal defunto marito il 14 marzo
2007 contro le decisioni dell'UAIE del 5 marzo precedente; tale
ordinanza conteneva la comminatoria che, in caso di mancata risposta
entro il termine stabilito, il Tribunale avrebbe potuto ritenere il silenzio
quale rinuncia alla vertenza e stralciare la causa dai ruoli;
l'interpellata non ha risposto entro il termine stabilito a tal uopo;
giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione
per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20);
giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso;
in data 21 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha annullato le proprie
decisioni del 5 marzo 2007 sostituendole con delle nuove;
il giudice deve comunque esaminare se il ricorso, per effetto delle
nuove decisioni, sia divenuto privo di oggetto;
il Tribunale federale ha affermato che, in deroga al principio devolutivo
del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 PA,
parificabile all'art. 53 LPGA, di rivedere la pronunzia querelata, ma che
la nuova decisione toglie la controversia solo per quanto
Pagina 3
C-3433/2007
accondiscende al petitum dell'insorgente; nella misura in cui non è
stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande
insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve
entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto
che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF
113 V 238, 107 V 250); questa giurisprudenza resta valida anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale nella
causa J. H 42/04 consid. 1.4);
nella specie, il giudice ritiene che il ricorso è divenuto privo d'oggetto
per effetto delle nuove decisioni in quanto il periodo contributivo fatto
valere da B._______, ossia gli anni 1970, 1971 e 1972 (oltre alla
durata già presa in considerazione), sono stati debitamente
riconosciuti e conteggiati dall'amministrazione nell'ambito delle nuove
decisioni del 21 novembre 2007;
l'erede di B._______, A._______, invitata dal TAF con ordinanza del
22 gennaio 2008, ad esprimersi in merito alle nuove decisioni
dell'UAIE, non ha preso posizione in merito, ragion per cui si può
stralciare dai ruoli la causa come indicato al dispositivo n° 3 di detta
ordinanza;
la causa può pertanto essere stralciata dai ruoli dal giudice unico
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF;
deve ossere nondimeno osservato che in data 21 agosto 2007, la
Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha emanato una decisione
concernente la rendita vedovile di A._______ calcolata in base ad una
durata contributiva errata di 5 anni e 11 mesi di B._______;
in queste circostanze, fa d'uopo notificare il presente giudizio anche
all'autorità competente in materia di AVS, ossia la CSC, perché
corregga, sulla base della contribuzione AVS di B._______
recentemente ritrovata, la decisione del 15 marzo 2007 concernente la
rendita di vecchiaia in favore di B._______ e quella del 21 agosto 2007
in favore di A._______ (rendita vedovile);
nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali,
Pagina 4
C-3433/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- A._______ (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. X.)
- Cassa svizzera di compensazione (n. rif. X. e Y; raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
Pagina 5