Corte II I
C-3435/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti
(decisione del 20 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3435/2007
Fatti:
A.
Mediante decisione del 16 febbraio 2005, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino
italiano, nato il , una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, con rendite completive in favore delle figlie, a decorrere dal
1° gennaio 2005. L'importo di questa prestazione è stato calcolato in
base ad un periodo contributivo di 21 anni e 2 mesi, un reddito annuo
medio determinante di Fr. 37'410.-- ed una scala rendite 21.
Il 30 marzo 2005, il nominato ha formulato opposizione contro il
suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di verificare la
propria posizione assicurativa e facendo in particolare valere di aver
lavorato nel nostro Paese per un periodo superiore a quello ritenuto
dall'amministrazione, ossia almeno 24 anni e 11 mesi.
L'amministrazione ha effettuato ricerche approfondite in esito alle quali
il periodo contributivo è stato portato a 22 anni e 6 mesi e la scala
rendite 22. Di conseguenza, mediante decisione su opposizione del 6
dicembre 2005, la CSC ha erogato in favore del nominato una
prestazione di vecchiaia, da gennaio 2005, di un importo superiore.
L'assicurato ha impugnato tale decisione innanzi alla Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti
all'estero (CFR). La stessa ha effettuato ricerche complementari ed ha
segnatamente potuto determinare i generi di permessi ottenuti
dall'assicurato. Con giudizio del 21 agosto 2006, la CFR ha
determinato un periodo contributivo di 4 mesi nel 1960, 9 mesi nel
1961, 11 mesi nel 1962, 11 mesi nel 1963 e 12 mesi per ogni anno dal
1964 fino a novembre 1981; figurano poi altri 3 anni e 8 mesi dal 1982
al 1985. L'assicurato non ha impugnato tale giudizio (doc. 1-193).
B.
In esito all'accertamento della CFR, l'amministrazione ha rifatto i
calcoli della prestazione (doc. 197-204). Mediante decisione del 26
ottobre 2006, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria
di vecchiaia, con rendite completive in favore delle figlie, calcolata su
di una durata contributiva di 24 anni e 7 mesi, una scala rendite 24 ed
un reddito annuo medio determinante di Fr. 32'250.-- (doc. 215-223).
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Il 22 e 28 novembre 2006, l'interessato ha depositato un'opposizione
(“ricorso”) contro il suddetto provvedimento chiedendo il riesame della
sua prestazione ed il riconoscimento di una durata contributiva di 24
anni e 11 mesi (doc. 227 e 232/233). Egli produce una copia esatta
della precedente opposizione del 30 marzo 2005 contro la decisione
del 26 febbraio 2005 (doc. 232/233).
Con lettera del 1° dicembre 2006 (doc. 236), l'amministrazione ha
ancora spiegato all'assicurato alcuni dettagli della decisione del 26
ottobre 2006.
Il 17 gennaio 2007, la CSC ha ricevuto un'ulteriore lettera, del 9
gennaio precedente (doc. 240), nella quale il nominato manifestava il
suo disaccordo con la decisione e le risposte date il 1° dicembre 2006.
Con scritto dell'8 marzo 2007 (doc. 242), la CSC ha considerato la
lettera del 9 gennaio quale opposizione, assieme allo scritto del 28
novembre 2006, contro la decisione del 26 ottobre 2006 ed ha invitato
l'opponente a voler meglio motivare la sua istanza. L'interpellato, con
scritto del 12 marzo 2007 (doc. 244), afferma che dopo consultazione
di un esperto in materia assicurativa, le tavole da applicare sarebbero
quelle del 1960 (entrata in Svizzera) e non quelle del 2005. Inoltre, egli
non si spiega la differenza fra la prestazione a lui erogata con quella
assegnata, per esempio, al fratello.
Mediante decisione su opposizione del 20 aprile 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente pronunciandosi punto per punto in
merito alle diverse obiezioni formulate da A._______ (doc. 250-252).
C.
Con il ricorso depositato il 4 maggio 2007, A._______ contesta la
decisione di cui sopra. Produce precedenti scritti già ad atti e,
successivamente, una nota del 14 giugno 2007 ove precisa che il
fratello e la cognata percepiscono importi pensionistici ben superiori al
suo, pur avendo lavorato di meno.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 luglio 2007, la CSC propone la
reiezione dell'impugnativa ribadendo gli argomenti già esposti nelle
precedenti procedure.
Con ordinanza del 17 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato l'insorgente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni
dell'amministrazione. Con scritto dell'8 agosto 2007, l'interpellato ha
ribadito le sue conclusioni con lettera del 14 novembre 2007, con la
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quale produce copia delle cedole delle pensioni riguardanti il fratello e
la cognata (Fr. 1'466.-- ciascuno).
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
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sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
4.1 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio suc-
cessivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31
dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
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4.2 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29
ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi
durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo
coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i
quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS).
4.3 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono asse-
gnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un
periodo di contribuzione completo (scala massima 44), o di rendite
parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione
incompleto.
La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa
calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione
è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di
contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come
pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38
cpv. 1 e 2 LAVS)
5.
5.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap-
partenente alla classe di età 1939, deve aver versato contributi per 44
anni fino al 2004, anno di adempimento del caso d'assicurazione di
vecchiaia.
5.2 Per quanto concerne la durata contributiva, in esito al giudizio
della CFR del 21 agosto 2006, è stata determinata in 24 anni e 7 mesi.
L'interessato non ha impugnato tale sentenza. Si osserva ad ogni
modo che una durata di contribuzione di 24 anni e 11 mesi, come
pretende l'insorgente, potrebbe solamente tornare a svantaggio dello
stesso, in quanto il periodo complessivo non attinge il livello di 25 anni
interi di contribuzione, necessario per poter aumentare di un'unità la
scala rendite (da 24 a 25); per contro, il reddito globale sarebbe diviso
per un periodo maggiore (24 anni e 11 mesi anziché 24 anni e 7 mesi)
e ciò potrebbe comportare una diminuzione del reddito annuo medio
determinante.
5.3 In base a 24 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per
la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 24.
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6.
6.1 L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio deter-
minante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli
accrediti per compiti educativi e/o assistenziali.
La somma dei redditi, realizzati in 24 anni e 7 mesi, iscritti sui conti
individuali di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a Fr.
423'386.-- (cfr. anche l'allegato alla decisione del 26 ottobre 2006).
6.2 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere
stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede
ad una rivalutazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore
di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è
determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I
redditi di Fr. 423'386.-- devono essere rivalutati con il fattore 1,507,
considerato che la prima registrazione nei conti individuali
dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) è avve-
nuta nel 1960. Il risultato (Fr. 423'386.-- x 1,507), Fr. 638'043.-- (ar-
rotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva
effettiva di 24 anni e 7 mesi, il che comporta un reddito annuo medio
di Fr. 25'954.-- (arrotondato per eccesso).
6.3 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per
compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali
essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non
hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi
corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2);
l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate
durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi
(cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS
831.101) gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per
l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge
il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue,
fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata
soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno
civile e l'accredito è concesso per 12 mesi.
Nella specie, la prima figlia dei coniugi A.______-M.______, B._____,
è nata il . Il primo anno di assicurazione in Svizzera non si conta (19..).
In favore di A._______ possono essere ritenuti in tutto 6 anni interi di
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compiti educativi, ossia dal 1979 al 1984, anno precedente quello del
rimpatrio (1985), quest'ultimo essendo incompleto. Questi possono
essere conteggiati per metà, in quanto l'altra metà spetta alla moglie
che pure si trovava in Svizzera. L'accredito è unico, a prescindere dal
numero dei figli avuti dai coniugi.
La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue:
- anni di riferimento: 6 (alla metà), ovvero 3
- rendita annua minima (rif. anno 2004, ossia quello del compimento
del 65esimo anno di età): Fr. 1'055.-- x 12 = Fr. 12'660.--
- durata di contribuzione: 24 anni e 7 mesi
ne consegue che:
3 x (12'660.- x 3) : 24 anni e 7 mesi = Fr. 4'635.--
6.4 L'interessato ha dunque diritto ad un accredito per compiti
educativi di Fr. 4'635.-- che deve essere aggiunto al reddito medio da
attività lucrativa sopra accertato:
Fr. 4'635.-- + Fr. 25'954.-- = Fr. 30'589.--
Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore
contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 31'650.--, che rappresenta il
reddito annuo medio determinante del 2004 e Fr. 32'250.-- nel 2005.
Ora, in base alla scala 24 e ad un reddito annuo medio determinante
di Fr. 32'250.--, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2005, a
Fr. 815.-- (tav. rendite 2005, pag. 58).
Visto quanto precede, se ne conclude che i dati ed i calcoli alla base
della prestazione erogata sono corretti. Il ricorso deve essere di
conseguenza respinto e l'impugnata decisione confermata.
7.
Va ancora osservato che, di principio, le prestazioni dell'AVS svizzera
non hanno carattere assistenziale. L'importo è stabilito in base al
periodo contributivo ed al reddito annuo medio. Il ricorrente ha lavorato
in Svizzera per 24 anni e 7 mesi, per cui la sua carriera lavorativa
restante e, di riflesso, contributiva, deve essere cercata altrove.
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Il riferimento alla situazione pensionistica del fratello o della cognata è
del tutto irrilevante, dal momento che, come si è visto, l'importo della
prestazione dipende da molti fattori. Vanno ricordati, fra questi, gli anni
interi di contribuzione, l'importo degli stipendi percepiti ed i relativi
contributi, la loro rivalorizzazione secondo un determinato indice che
dipende dal primo anno di entrata in Svizzera, il rapporto fra la classe
di età ed il numero di anni di contribuzione effettivo, gli anni di
assicurazione in Svizzera come padre (o madre) e il relativo accredito
per compiti educativi (nella specie solo la metà, in quanto la moglie ha
diritto all'altra metà, ma deve attendere l'età pensionabile di vecchiaia,
ecc.). Per la salvaguardia della sfera privata, come già ricordato
dall'UAIE, non è possibile trasmettere al ricorrente i dati concernenti le
rendite versate ai suoi parenti (art. 33 LPGA).
8.
8.1 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è
gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte ricorrente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R))
- autorità inferiore (n. di rif. 615.39.475.354)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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