B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3452/2012
S e n t e n z a d e l 2 6 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Daniel Stufetti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Luigi Potenza,
via della Repubblica 23,
IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 23 maggio 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1967 al 1975 e nel 1980, versando i relativi contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 124). Il 20
gennaio 2006, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS), l'assicurato aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4), la quale, dopo l'istruzione
necessaria (doc. 10 a 21), era stata, in assenza d'incapacità lavorativa,
respinta mediante progetto di decisione del 24 gennaio 2007 e
conseguente decisione del 18 aprile 2007 (doc. 20 a 26). Contro
quest'ultima, rappresentato dal suo avvocato, l'assicurato aveva
presentato ricorso, il 4 giugno 2007, a questo Tribunale, il quale lo aveva
parzialmente accolto mediante sentenza del 27 maggio 2009 (doc. 37),
annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'UAIE per
l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare di natura psichiatrica,
neurologica, ortopedica, ematologica e onco-urologica. Questa sentenza
è cresciuta in giudicato senza essere stata avversata.
B.
Dando seguito alle istruzioni della sentenza del 27 maggio 2009, l'UAIE
ha commissionato, in un primo tempo, la perizia pluridisciplinare al … (...)
di …, quindi ha annullato l'incarico a causa dello stato di salute
dell'assicurato, il quale aveva fatto valere una sindrome depressiva grave
ed un decadimento delle funzioni cognitive da encefalopatia
vasculodegenerativa ad andamento ingravescente (compromissione della
memoria, disorientamento temporale, tendenza alla confabulazione e
perdita della capacità di calcolo), secondo una certificazione del dott.
B._______, direttore del …, del 14 novembre 2009 (doc. 47), di cui la
dott.ssa C._______, medico dell'UAIE, ha preso conoscenza il 20
novembre 2009, considerandone i motivi di principio fondati (doc. 40 a
50).
Al posto della perizia del ..., l'UAIE si è quindi procurato per il tramite
dell'INPS, tra gli altri, i documenti seguenti:
- una relazione medico-legale del dott. D._______, chirurgo, del
25 settembre 2008 (doc. 62/1 a 14), all'attenzione del Tribunale di prima
istanza di …, in cui sono diagnosticati segni di note spondiloartrosiche
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lombari con discopatia L5-S1, esiti da meniscectomia selettiva del corno
posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro a modesta
incidenza funzionale, un pugno ipovalido destro con quarto dito atteggiato
in semiflessione per lesione da taglio non meglio specificata, esiti da
resezione endoscopica di carcinoma uroteliale papillare successivamente
trattato con chemioprofilassi endovescicale, segni di encefalopatia
ingravescente di verosimile natura degenerativa con decadimento delle
funzioni cognitive, una sindrome depressiva di grave entità, una porpora
trombocitopenica autoimmune con riferiti episodi di rettorragia e
rinorragia, un'ipoacusia percettiva bilaterale di grado medio-grave da
probabile cocleopatia ed emorroidi interne di II grado congeste. Nella
relazione medico-legale è inoltre valutata una riduzione permanente della
capacità lavorativa del 100%,
- una sentenza del Tribunale di prima istanza di …, sezione del lavoro,
del 25 settembre 2008 (doc. 62/15 e 16), nella quale è riconosciuto il
diritto dell'assicurato ad una pensione d'inabilità a decorrere dal 1° luglio
2008,
- una perizia particolareggiata E 213 del dott. E._______, medico
dell'INPS, del 5 aprile 2011 (doc. 63), diagnosticante una piastrinopenia,
un'ipoacusia media, una sindrome depressivo ansiosa di modesta entità,
una sindrome dispeptica in pregressa gastroresezione, una sindrome
cefalalgico-vertiginosa in sospetta cervicoartrosi e in artrosi lombare a
moderata incidenza funzionale, nonché riferiti disturbi urinari in esiti per
carcinoma (ca) papillare della vescica. Nella perizia è inoltre specificato
che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza
controindicazioni, il grado d'invalidità per l'ultimo lavoro svolto e per
qualsiasi altra attività confacente alle sue attitudini, secondo il diritto
italiano, essendo cionondimeno valutato al 70%,
- due referti di visite neurologica e psichiatrica del Prof. F._______,
neuropsichiatra, del 28 gennaio 2011 (doc. 64), il primo facente stato di
una sindrome cefalgico-vertiginosa in sospetta cervicoartrosi, il secondo
di una sindrome depressivo-ansiosa, entrambe con incidenza funzionale
di moderata entità,
- un certificato del dott. G._______, chirurgo, del marzo 2011 (doc. 65), in
cui è riportata la diagnosi di spondilodiscoartrosi cervicodorsale e di grave
spondilodiscoartrosi lombare con discopatie multiple (stenosi del canale
spinale lombare),
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- diversi referti d'analisi chimico-cliniche (doc. 66 a 71),
- diversi documenti medici (doc. 72 a 93), tra cui una seconda
certificazione del dott. B._______, del 14 febbraio 2011 (doc. 76),
praticamente sovrapponibile alla prima, i quali riferiscono, tra l'altro,
l'esecuzione di una resezione endoscopica di due neoformazioni
vegetanti del collo e retromeatale a destra e la presenza di un'epatopatia,
- il questionario per l'assicurato, del 16 maggio 2011 (doc. 96), da cui
risulta che quest'ultimo ha terminato la sua attività nel campo della
molitura di olive il 28 gennaio 1992, in seguito a licenziamento, che
lavorava quarantotto ore alla settimana per un salario mensile di
EUR 624.-, che da allora non ha più esercitato alcuna attività lucrativa e
che dal gennaio 2007 percepisce una pensione sociale italiana.
C.
L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del
proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa C._______,
internista ed oncologa, la quale ha rilevato, in una presa di posizione del
23 giugno 2011 (doc. 99), la necessità di richiedere un rapporto
neuropsicologico ed un rapporto psichiatrico, sottolineando che la
patologica tumorale della vescica è in remissione.
L'UAIE si è quindi rivolto all'INPS per l'esecuzione di questi due rapporti
ed ha ottenuto una nuova perizia particolareggiata E 213 del
dott. E._______, del 20 settembre 2011 (doc. 107), praticamente identica
a quella del 5 aprile 2011, due nuovi referti di visite neurologica e
psichiatrica del Prof. F._______, del 25 luglio 2011 (doc. 108), con
diagnosi di sindrome vertiginosa da sospetta e verosimile cervicoartrosi e
di pregresso disturbo depressivo reattivo in attuale fase di parziale
regressione, nonché altri referti medici (doc. 109 a 113), di cui si dirà, se
del caso, in seguito.
La dott.ssa H._______, psichiatra, medico dell'UAIE, si è pronunciata sul
caso il 26 gennaio 2012 (doc. 118), rilevando che all'incarto non si
riscontra alcuna menzione di uno stato depressivo prima della
certificazione del dott. B._______ del 2009, in allusione ad una patologia
che sarebbe già stata osservata nel 2008, che la perizia particolareggiata
E 213 del 20 settembre 2011 non contiene alcuna diagnosi
psichiatrica, che il Prof. F._______ ha da ultimo evidenziato una
sindrome ansioso depressiva leggera, non soggetta a terapia, ed ha
concluso, da un mero punto di vista psichiatrico, dopo avere indicato
C-3452/2012
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un'incapacità lavorativa del 70% dal 10 luglio 2008 per l'ultima attività
svolta (disturbo depressivo reattivo grave), che non sussiste più alcuna
incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche almeno dal 28 gennaio 2011
(primo rapporto del Prof. F._______).
D.
Il 14 febbraio 2012 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 120), con il quale ha prospettato all'assicurato il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° luglio
2009 al 30 aprile 2011, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurato non essendosi
manifestato nel termine impartito, l'UAIE ha emanato la corrispondente
decisione il 23 maggio 2012 (doc. 122 a 126).
E.
Contro questa decisione, rappresentato dal suo avvocato, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 26 giugno 2012,
chiedendo, previo annullamento della stessa, che sia accertato che il suo
diritto di essere sentito è stato violato (non gli sono stati sottoposti per
visione i documenti acquisiti dopo la sentenza del 27 maggio 2009) e che
gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità anche oltre il
30 aprile 2011, a far data dalla presentazione della domanda. Il ricorrente
ha prodotto una relazione tecnica d'ufficio del dott. I._______, cardiologo
e specialista in medicina legale, discussa il 14 febbraio 2011 davanti alla
Corte d'appello di …, sezione del lavoro, e la conseguente sentenza della
detta corte, del 14 febbraio 2011, relativa all'attribuzione di un assegno
d'invalidità dal 1° luglio 2007. Da notare che nella relazione tecnica
d'ufficio menzionata è riportata la diagnosi di pregressa
gastroduodenostomia per ulcera, di spondiloartrosi diffusa a modesta
incidenza funzionale, di pregresso cancro vescicale uroteliale non
recidivato, di pregressa porpora trombocitopenica stabilizzata, di
emorroidi di II grado, d'ipoacusia di medio grado protesizzabile, di segni
molto limitati di iniziale involuzione senile in depressione grave, di lieve
gonartrosi sinistra, d'artrosi del III e IV dito della mano destra, nel quadro
di buone condizioni generali, con una valutazione tabellare
percentualistica globale dell'invalidità pari all'87%.
F.
Le dott.sse H._______ e C._______ hanno preso posizione sulla detta
relazione rispettivamente il 15 ottobre e 7 novembre 2012 (doc. 128 e
130), ribadendo le loro proprie conclusioni specialistiche, dimodoché
C-3452/2012
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l'UAIE ha risposto al ricorso il 15 novembre 2012, postulandone il rigetto
con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il 21 novembre 2012 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copie
delle due prese di posizione delle dott.sse H._______ e C._______, della
risposta dell'UAIE e dei documenti 64, 99, 108, 118, 128 e 130,
concedendogli un termine di trenta giorni per presentare la replica.
G.
Mediante decisione incidentale del 15 gennaio 2013, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Con scritto inviato il 5 febbraio 2013, il ricorrente
ha dichiarato di essere indigente e di non potere perciò pagare l'anticipo
relativo alle spese processuali, senza replicare. Su richiesta di questo
Tribunale, il ricorrente ha trasmesso debitamente compilato, il 16 marzo
2013, il formulario per la domanda di gratuito patrocinio.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
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Pagina 7
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo
allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato
II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in
vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da
quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
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essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diver...ente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
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Pagina 9
procedura, come pure l'e...e delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura, iniziata il 20 maggio 2006, è retta dalla LAI nel suo
tenore corrispondente alla 4a revisione, in vigore dal 1° gennaio 2004, alla
5a revisione, in vigore dal 1° gennaio 2008, e alla 6a revisione, in vigore
dal 1° gennaio 2012, secondo il principio per cui le norme applicabili sono
quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Il ricorrente contesta la validità formale della decisione dell'UAIE,
rilevando che egli non ha avuto accesso ai documenti medici acquisiti
dall'amministrazione quali complemento istruttorio ordinato dalla sentenza
di questo Tribunale del 27 maggio 2009.
5.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di
esprimersi prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali, di prenderne conoscenza e di potersi esprimere in
merito, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel
quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26 a 28 (diritto di e...inare gli atti), dagli art. 29 a 33
(diritto di essere sentito stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere
una decisione motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari ed a tutte le
persone interessate di comprenderla, di impugnarla ed in modo da
rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I
97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr.
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Pagina 10
inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006/ 2A.497/2006 del
15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del
diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di e...inare
e di trattare i problemi pertinenti (DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o
l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la
sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la
portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa
(DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità
delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso.
Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura
adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più le esigenze legate alla
motivazione della decisione devono essere elevate (DTF 112 Ia 107
consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione debba
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le
sembrano decisivi per la risoluzione della causa (DTF 126 I 97
consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). È sufficiente che
l'amministrazione indichi brevemente i motivi della decisione e quali sono
gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124 V 180, consid. 1a,
confermato nella sentenza del Tribunale federale, del 9 maggio 2000, in
re I., ed in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito favorevole del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto
di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha
emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni
decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha
avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di
ricorso che disponga di piena cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
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In concreto è assodato che il ricorrente non ha avuto accesso immediato
ai documenti medici 64, 99, 108 e 118, alla base del progetto di decisione
del 14 febbraio 2012 (doc. 120) e della decisione impugnata del 23
maggio 2012 (doc. 121, 122, 124 e 125). Il ricorrente non si è opposto al
progetto di decisione, per motivi non eruibili, ed è solo con la sua
impugnativa che ha censurato il fatto che non gli sia stata trasmessa una
"copia degli accertamenti medici eseguiti dopo la sentenza del 2009",
argomentando cionondimeno quanto necessario e riservandosi il diritto di
"meglio dedurre allorquando si avranno a disposizione i rapporti medici
richiamati dall'UAIE nella sua decisione". I documenti medici 64, 99, 108
e 118, con in più i documenti 128 e 130, redatti nel quadro della presente
procedura, sono stati trasmessi, con una copia della risposta dell'UAIE, al
ricorrente da questo Tribunale mediante ordinanza del 21 novembre
2012. Pur ammettendo che il ricorrente abbia avuto accesso ai documenti
64, 99, 108 e 118 con un certo ritardo, bisogna rilevare che egli non solo
non si è opposto al progetto di decisione del 14 febbraio 2012, non
esigendo quindi di visionare i documenti menzionati, ma non ha
nemmeno esibito alcuna replica e non si è così pronunciato sugli stessi,
limitandosi, con il suo scritto del 4 febbraio 2013, a chiedere di essere
esentato dal pagamento delle spese processuali di Fr. 400.-.
Date queste circostanze, questo Tribunale deve concludere che la
censura del ricorrente in ordine alla violazione del suo diritto di essere
sentito deve essere respinta.
6.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 20 gennaio
2006. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad e...inare se il ricorrente
avesse diritto ad una rendita il 20 gennaio 2005 (ossia dodici mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data e il 23 maggio 2012, data della decisione
dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
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7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero (art. 36
cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal
1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale
fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 pag. 4065).
In concreto è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da e...inare se sia invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
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40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
9.
9.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Quindi, per verificare la legalità della decisione impugnata, bisogna
conformarsi ai principi di questa disposizione, secondo la quale, se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
9.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
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caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
9.3 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente,
crescente o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per
i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 et 2.3 confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
10.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri
termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30;
Pratique VSI 2000 pag. 84). La documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare il danno invalidante e
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 115 V 134
consid. 2 e 114 V 314).
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Pagina 15
In concreto, come risulta dal questionario per l'assicurato (doc. 96), il
ricorrente non ha più svolto alcun tipo di lavoro dopo il 28 gennaio 1992,
dimodoché è necessario riferirsi alla documentazione medica non solo
per stabilire il danno alla sua salute, ma anche per sapere quali attività
professionali sono ancora da lui esigibili e in che misura (capacità
lavorativa residua).
11.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve e...inare in maniera obiettiva tutti i mezzi di
prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed e...ini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli e...i approfonditi, prenda conto di
tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109).
12.
In concreto occorre innanzitutto sottolineare che il ricorrente non è stato
sottoposto alla perizia pluridisciplinare psichiatrica, neurologica,
ortopedica, ematologica e onco-urologica che aveva ordinato questo
Tribunale nella sentenza del 27 maggio 2009 (doc. 37, pag. 13). L'UAIE
aveva in un primo tempo incaricato dell'esecuzione di questa perizia il ...
di …, poi vi aveva rinunciato per i motivi di salute fatti valere dal
ricorrente, motivi che la dott.ssa C._______ aveva ritenuto potere
giustificare l'impossibilità di venire in Svizzera per sottoporsi alla perizia.
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Ciò precisato, dalla documentazione medica all'incarto ottenuta
nell'ambito del complemento istruttorio effettuato dall'UAIE e, in
particolare, dalle perizie particolareggiate E 213 del dott. E._______,
medico dell'INPS, del 5 aprile e 20 settembre 2011 (doc. 63 e 107), dai
referti di visite neurologica e psichiatrica del Prof. F._______,
neuropsichiatra, del 28 gennaio e 25 luglio 2011 (doc. 64 e 108), dalla
relazione tecnica d'ufficio del dott. I._______, chirurgo e specialista in
medicina legale, discussa davanti alla Corte d'appello di … il 14
febbraio 2011, e dalle prese di posizione delle dott.sse H._______,
psichiatra, e C._______, internista e oncologa, entrambe medici
dell'UAIE, del 26 gennaio, 10 ottobre e 7 novembre 2012 (doc. 118, 128 e
130), è possibile ricostruire la diagnosi psichiatrica di disturbo depressivo
grave e di disturbo ansioso depressivo reattivo leggero.
Dal punto di vista somatico, gli elementi diagnostici identificabili sono,
sostanzialmente, una piastrinopenia, un'ipoacusia media, una sindrome
dispeptica in pregressa gastroresezione, una sindrome cefalalgico-
vertiginosa in sospetta cervicoartrosi e in artrosi lombare, nonché riferiti
disturbi urinari in esiti per carcinoma papillare della vescica.
13.
13.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
dott. E._______ ha fissato, nelle sue perizie E 213 del 5 aprile e
20 settembre 2011, secondo criteri propri del diritto italiano, un grado
d'invalidità del 70% per qualsiasi attività lavorativa, e ciò nonostante il
fatto che abbia nello stesso tempo rilevato come il ricorrente sia in grado
di svolgere regolarmente lavori leggeri senza alcuna controindicazione di
sorta. Anche il dott. I._______ ha calcolato, nella sua relazione tecnica
d'ufficio, un grado d'invalidità, sulla base di valori percentuali relativi ad
ogni elemento diagnostico da lui ritenuto, considerati globalmente, pari
all'87%. Il dott. D._______, chirurgo, aveva addirittura stimato, nella sua
relazione medico-legale del 25 settembre 2008 (doc. 62/1 a 14), una
riduzione permanente della capacità lavorativa del 100%.
13.2 La dott.ssa H._______ ha constatato dal punto di vista psichiatrico,
nelle sue prese di posizione del 26 gennaio e 15 ottobre 2012, che
l'incapacità lavorativa del ricorrente nell'attività abituale è stata pari al
70%, per il disturbo depressivo grave sviluppatosi probabilmente in
reazione alla patologia tumorale, dal 10 luglio 2008, ma che deve essere
considerata pari allo 0% dal 28 gennaio 2011, il detto disturbo essendo
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Pagina 17
infatti evoluto in modo favorevole grazie al trattamento psicotropo
dispensato.
Dal canto suo, la dott.ssa C._______ ha confermato, nella sua presa di
posizione del 7 novembre 2012, riferendosi alla sua prima valutazione del
23 giugno 2011 (doc. 99), l'assenza di qualsiasi patologia somatica
invalidante, dopodiché ha passato in rivista, e brevemente commentato,
tutti gli elementi diagnostici elencati nella relazione tecnica d'ufficio del
dott. I._______, qualificandoli, per la più parte, di minore entità e non
recidivanti o in remissione. In particolare, la dott.ssa C._______ ha
osservato che i disturbi degenerativi sotto forma di spondilodiscoartrosi
sono da mettere in relazione con l'età del ricorrente e non sono
invalidanti, la gastroduodenostomia risale agli anni Ottanta, non ha
occasionato recidive e non ha avuto ripercussioni sulla capacità
lavorativa, il pregresso carcinoma vescicale, senza recidive, non ha
necessitato di trattamenti più radicali. Per quanto concerne inoltre la
porpora trombocitopenia, il medico dell'UAIE ha specificato che si tratta di
un'affezione auto-immune che non ha registrato alcuna evoluzione
sfavorevole da più di venti anni e non ha occasionato alcuna
complicazione.
13.3 Visto quanto procede, questo Tribunale può constatare, secondo un
grado di verosimiglianza preponderante, che, seguendo la valutazione
della dott.ssa H._______, l'incapacità lavorativa del ricorrente, per la sua
attività abituale, è stata pari, dal punto di vista psichiatrico, al 70% dal
10 luglio 2008 ed è pari allo 0% dal 28 gennaio 2011, data del primo
rapporto stilato dal Prof. F._______, mentre che, sul piano somatico,
come riferito dalla dott.ssa C._______, non è mai sussistita e non
sussiste alcuna patologia invalidante.
14.
Di conseguenza, a giusto titolo l'UAIE ha accordato al ricorrente una
rendita limitata nel tempo, per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 aprile
2011 (art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, e 88a
cpv. 1 OAI), dimodoché la decisione dell'UAIE del 23 maggio 2012 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
15.
Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura.
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Pagina 18
15.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione
la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, i presupposti
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti
se il richiedente si trova nel bisogno (indigenza) e se le sue conclusioni
non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007).
15.2 L'indigenza sussiste quando il richiedente non riesce ad ottenere,
sull'arco di diversi mesi e deducendo le spese necessarie al suo
sostentamento e a quello della sua famiglia, i mezzi finanziari necessari
per condurre la procedura (JAAC 64.28 cons. 2b), ciò che si determina
considerando le sue risorse, come pure, se del caso, quelle delle persone
che hanno nei suoi riguardi un obbligo di mantenimento (DTF 119 Ia 11
cons. 3a).
15.3 Per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto
che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF
125 II 275 e 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di
successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono
soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; 124
I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b).
15.4 In concreto, visti i dati forniti dal ricorrente per il tramite del
formulario relativo alla domanda di gratuito patrocinio, del 13 marzo 2013,
la richiesta di esenzione dal pagamento delle spese processuali deve
essere accolta.
16.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Tenuto conto dell'esito della procedura, non si assegnano al
ricorrente indennità per spese ripetibili.
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Pagina 19
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La richiesta d'esenzione dal pagamento delle spese processuali è
accolta, per cui non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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Data di spedizione: