B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3458/2011
S e n t e n z a d e l 2 3 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 17 maggio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1948, ha lavorato in Svizzera a
partire dal 1973, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a partire da quell'anno (doc.111). Dal
1976 era alle dipendenze di una ditta di metalcostruzioni del Cantone Ti-
cino, in qualità di sabbiatore (doc. 78). Il dipendente ha sempre normal-
mente lavorato senza far registrare frequenti o prolungate assenze da
imputare a malattia e/o infortunio. Ha terminato di lavorare con effetto 31
maggio 2009 per ridimensionamento dell'organico della ditta in seguito a
problemi strutturali (doc. 78).
B.
A causa di diversi problemi di salute, A._______ ha presentato, il 18 giu-
gno 2010, tramite l'Istituto nazionale di previdenza sociale di Varese
(INPS) una domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità (doc. 29, 31, 36).
Il richiedente è stato visitato il 26 luglio 2010 presso i servizi medici
dell'INPS; è stata ritenuta la diagnosi di aneurisma aorta ascendente in
attesa di rivalutazione, lue (sifilide) latente, facosclerosi bilaterale, lieve
broncopneumopatia, lieve ipoacusia bilaterale, deficit della memoria a
breve termine riferito; è stato posto un tasso d'invalidità del 50% (doc.
69).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un rapporto d'esame audiometrico del 30 aprile 2009 (doc. 41);
- un referto d'esame ecocolordoppler arterioso e venoso arti inferiori del
19 agosto 2009 (doc. 44);
- esami ematochimici del 2 ottobre, 18 dicembre 2009 e 25 giugno 2010
(doc. 45, 50, 60);
- un ecocolordoppler cardiaco con i risultati di visita cardiologica del 16
dicembre 2009 (doc. 46-49);
- un referto radiografico distretto toracico del 22 dicembre 2009 (doc. 52);
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- i risultati di altri esami otorinolaringoiatrici del febbraio 2010 (doc. 53-
57);
- i risultati di una visita oftalmologica del 1° marzo 2010 (doc. 58);
- i risultati di una TC toraco-addominale (doc. 61); i risultati di un ecoco-
lordoppler cardiaco del 19 luglio 2010 (doc. 62);
- esami del sonno del 20 luglio 2010 (doc. 64-66);
- il certificato del medico curante, Dott.ssa Ligabò, dell'ottobre 2010 (doc.
79).
C.
In un primo tempo, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha ritenuto che competente per esaminare
sul merito la pratica fosse l'Ufficio AI del Cantone Ticino (doc. 71). L'incar-
to è stato sottoposto in esame al Dott. Brasola, del servizio medico regio-
nale ticinese. Il medico, il 1° dicembre 2010, rileva che il paziente è stato
sottoposto ad intervento chirurgico per un aneurisma dell'aorta ascenden-
te il 30 luglio 2010 e chiede maggiori dettagli sul decorso post-operatorio
(doc. 88). La competenza per istruire la domanda di rendita è stata poi
rimessa all'UAIE (doc. 89, 90).
L'incarto è poi stato trasmesso all'UAIE, che lo ha sottoposto al Dott. Ba-
hler, del proprio servizio medico. Questi, nel rapporto del 6 marzo 2011,
ha ritenuto che alla luce della patologia in atto non potrebbe più svolgere
il precedente lavoro di sabbiatore, ma altre attività più leggere sarebbero
proponibili in misura completa (doc. 96).
Con il calcolo comparativo dei redditi è risultato che svolgendo attività al-
ternative in misura completa, invece di quella di sabbiatore, A._______
subirebbe una perdita di guadagno del 37%. In questo calcolo, il salario
dopo l'invalidità è stato ridotto del 25% (riduzione massima) per tenere
conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 5 aprile 2011, l'Ufficio AI ha disposto la re-
iezione della domanda di rendita (doc. 98).
Con la risposta del 27 aprile 2011, A._______, regolarmente rappresenta-
to dal Patronato INAS di Berna ribadisce la sua richiesta di prestazioni.
Produce, oltre a documentazione già ad atti:
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- una relazione sanitaria allestita il 22 aprile 2011 dal cardiologo Dott.
Merlo il quale evoca i problemi derivanti dalla sostituzione dell'aorta a-
scendente provocante una lieve insufficienza valvolare e discinesia setta-
le e la presenza di problemi respiratori lievi (doc. 106);
- la lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 28 luglio al 4
agosto 2010 per dilatazione aneurismatica aorta ascendente e bulbo aor-
tico in valvola aortica bicuspide, intervento di sostituzione dell'aorta a-
scendente con impianto di tubo vascolare retto Valsalva n. 30 (doc. 105);
- un breve rapporto d'esame pneumologico del 21 luglio 2010 (doc. 101);
- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile poco leggibile (doc. 99).
Ricevute le osservazioni, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al Dott. Bahler,
il quale, nel rapporto del 13 maggio 2011, si è riconfermato nelle sue pre-
cedenti considerazioni (doc. 109).
In data 17 maggio 2011, l'Ufficio AI ha emanato una decisione conforme-
mente al progetto (doc. 110).
D.
Con il ricorso depositato il 20 giugno 2011, A._______, sempre rappre-
sentato dal patronato INAS, chiede il riconoscimento del suo diritto ai tre
quarti di rendita AI e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie. A
suffragio delle sue conclusioni produce una relazione 3 giugno 2011 del
Dott. Enrico, specialista in ortopedia, Luino. Il medico ricorda le patologie
presenti e ritiene che queste non consentono di svolgere un'attività al
cento per cento, seppur leggera. Le conseguenze invalidanti di dette affe-
zioni permettono una capacità di lavoro del 50-60% al massimo. In un se-
condo tempo, la parte ricorrente ha inviato dei referti radiografici del 19
luglio 2011 concernenti bacino e anche.
E.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al Dott. Baheler, il
quale, nella relazione del 20 ottobre 2011, si è riconfermato nelle sue pre-
cedenti considerazioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 ottobre 2011, l'autorità inferiore
propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
C-3458/2011
Pagina 5
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra documen-
tazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 10 novembre 2011, ha
ribadito la sua intenzione di mantenere il gravame.
G.
In merito all'esenzione dall'anticipo delle spese processuali, la parte ricor-
rente ha compilato il relativo questionario che è stato ritornato il 22 luglio
2011 accompagnato da documentazione giustificativa.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'assicurazione per l'in-
validità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201; nel tenore vigente fino al
31 dicembre 2011), per la ricezione e l'esame delle richieste è competen-
te l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, fatto salvo il cpv. 2 se gli
assicurati sono domiciliati all'estero. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce che
per la ricezione e l'esame delle richieste dei frontalieri è competente l'Uffi-
cio AI nel cui campo d'attività essi esercitano un'attività lucrativa; questa
regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento
della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontie-
ra ed il danno alla salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero notifica le decisioni.
1.3 Nella specie, l'interessato, ex frontaliere, risiede nella zona di confine,
ma da quanto emerge dagli atti, il danno alla salute non risale all'epoca in
cui lavorava in Svizzera. Egli è stato licenziato con effetto 31 maggio
2009 per ragioni congiunturali e non per motivi di salute. Pertanto, è a
giusta ragione che l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha declinato la sua com-
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Pagina 6
petenza (cfr. lettere del 21 dicembre 2010, doc. 89, 90). L'UAIE era dun-
que competente per esaminare sul merito la richiesta di prestazioni.
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
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te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n° 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n° 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 135 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 17 maggio 2011, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
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Pagina 9
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 L'assicurato, sin dal 1976, era alle dipendenze di una ditta metalmec-
canica del Cantone Ticino. L'attività lavorativa prima dell'insorgere del
danno alla salute era quella di sabbiatore. Il licenziamento, avvenuto con
effetto 31 maggio 2009, non è da imputare a malattia od infortunio, ma,
come spiega l'ex datore di lavoro, a "ridimensionamento organico di re-
parto a causa di grave crisi occupazionale" (doc. 78). Si tratta dunque di
un licenziamento per motivi economico-congiunturali.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
C-3458/2011
Pagina 10
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Nella fattispecie, A._______ soffre di dilatazione aneurismatica dell'a-
orta ascendente (con familiarità per rottura), di non chiara eziologia (mal-
formazione congenita? lue terziaria?), affezione che il 30 luglio 2010 ha
necessitato un intervento di sostituzione dell'aorta ascendente con im-
pianto di tubo vascolare retto, brocopneumopatia cronica ostruttiva di
grado lieve, ipertensione arteriosa moderata.
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il servizio medico dell'INPS pone il 26 luglio 2010 un grado d'inva-
lidità del 50%; il medico ritiene comunque che il paziente è in grado di
svolgere attività di tipo leggero in misura del 50% (doc. 69). Questa valu-
tazione era comunque espressa pochi giorni prima dell'intervento del 30
luglio 2010. Dal canto suo, il Dott. Bahler ammette che l'assicurato non
sarebbe più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di sabbiatore,
se non in misura ridotta del 50%, ma a lui sarebbero proponibili attività
leggere semisedentarie in misura completa.
9.3 Ora, il rapporto del Dott. Bahler non può essere seguito per più motivi.
9.3.1 In primo luogo, in modo apodittico, ma poco convincente, egli af-
ferma che l'assicurato è abile al lavoro al cento per cento a partire dal 26
luglio 2010, data dell'E 213, ossia quattro giorni prima del complesso in-
tervento di sostituzione protesica dell'aorta ascendente con protesi tubu-
lare. Di tutta evidenza, tale parere non è credibile, se non altro per il moti-
vo che, il paziente, allora 62enne e già portatore di altri problemi di salute,
C-3458/2011
Pagina 11
dopo quell'operazione cardiochirurgia ha sicuramente necessitato di un
periodo di convalescenza.
9.3.2 In secondo luogo, il parere del Dott. Bahler è espresso in assenza
completa di documentazione posteriore all'intervento subito. La documen-
tazione medica ad atti si riferisce ad accertamenti che precedono il rico-
vero del luglio 2010. Dopo l'operazione subita, l'Ufficio AI ha omesso di
fare eseguire un esame cardiologico completo, accompagnato da tutti
quegli esami clinico-oggettivi che questo caso richiedeva. Pronunciandosi
in sede di audizione e di ricorso, il medico dell'Ufficio AI ha preso unica-
mente atto di referti che sostengono l'esistenza di una discreta invalidità
anche in attività di ripiego, ma non li ha condivisi. Ora, il Dott. Merlo, auto-
re della certificazione del 22 aprile 2011, ricorda che il paziente dovrebbe
astenersi da sforzi fisici significativi. Parimenti, il Dott. Enrico, estensore
della relazione 3 giugno 2011 esibita con il ricorso, è del parere che gli e-
siti dell'intervento subito, addizionati dagli altri disturbi accertati (discine-
sia settale, BPCO con insufficienza respiratoria) provocano una limitazio-
ne anche in attività più leggere della precedente. Egli pone un tasso d'in-
validità anche in questo ambito del 40-50%. La documentazione medica
sulla quale deve poggiare un parere attendibile che possa poi esprimersi
in merito alla questione valetudinaria è dunque insufficiente.
9.3.3 Si può anche segnalare che il Dott. Brasola, medico dell'Ufficio AI
del Cantone Ticino, a cui il caso era stato sottoposto in un primo tempo,
già nella sua relazione del 1° dicembre 2010 (doc. 88) aveva ritenuto in-
dispensabile aggiornare la situazione medica con l'esecuzione di varie in-
dagini. Questa indicazione, a torto, non è stata ripresa dal Dott. Bahler.
9.3.4 Va infine aggiunto che nel caso in cui si debba valutare l'invalidità di
un assicurato che si trova in età avanzata e ormai prossima a quella che
dà diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, bi-
sogna procedere ad un'analisi globale della situazione e domandarsi se,
nella realtà, questo assicurato è in misura di accedere ad un'attività in un
mercato del lavoro supposto equilibrato (SVR 2003 IV n. 35 consid. 2.3,
sentenza del Tribunale federale I 500/06 del 30 agosto 2007 consid. 4.4 e
sentenza del Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid.
5.1 con i riferimenti). Un'attività ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art.
16 LPGA è da escludere quando questa sarebbe realizzabile solo in for-
ma e con modalità talmente ristrette da non esistere in un mercato del la-
voro equilibrato, oppure con delle condizioni/limitazioni mediche tali da
rendere irreperibile un datore di lavoro.
C-3458/2011
Pagina 12
L'istruttoria dell'autorità inferiore è carente anche da questo punto di vista,
in quanto l'Ufficio AI avrebbe dovuto esaminare se un assicurato di 62
anni (nel 2010, anno di insorgenza dei problemi di salute invalidanti), che
dal 1976 ha sempre svolto il lavoro di sabbiatore fino al 2009, possa es-
sere realmente inserito anche in attività pur semplici, leggere non richie-
denti una particolare formazione.
9.4 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
10.
10.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica dell'in-
capacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando que-
sta modifica esisterebbe.
10.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
10.3 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal maggio 2009 (cessazione dell'attività lucrativa),
fino alla data dell'impugnata decisione (17 maggio 2011). L'UAIE emane-
rà poi un nuovo provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondi-
ta in cardiologia ed a tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso ri-
chiede. Un aggiornamento dello stato di salute generale appare pure ne-
cessario, in quanto A._______ presenta anche altre patologie.
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Pagina 13
Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei
redditi.
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
La domanda di esenzione dall'anticipo delle spese processuali diventa
senza oggetto.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, viste le memorie di ricorso e di replica, nonché la documentazione
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spe-
se ripetibili di 700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
C-3458/2011
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 17 maggio 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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