Corte II I
C-346/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli (presidente di corte), Elena Avenati-
Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 4 dicembre 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-346/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1983,
dal 1985 al 1988 e dal 1990 al 1991, solvendo i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo. Dopo il rimpatrio, ha continuato ad
esercitare un'attività lucrativa in qualità di muratore di III livello (autista
macchine movimento terra), lavoro che ha esercitato fino al 25
febbraio 2001, quando si è ritirato dal lavoro per malattia . È stato
licenziato per motivi aziendali con effetto dal 18 aprile 2002 (doc. 54).
In data 13 maggio 2002, il nominato ha presentato una prima
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 2, 4). L'istruttoria di questa pratica ha
posto in evidenza che A._______ era portatore di esiti di intervento
(aprile 2002) per condropatia del condilo-femorale mediale sinistro,
condropatia femoro-rotulea post-traumatica, esiti di innesto
condrocitario. Il medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) aveva stimato che l'interessato,
dal 2001, non avrebbe più potuto svolgere regolarmente e
proficuamente il lavoro di muratore, ma a lui sarebbero stati proponibili
attività leggere e/o semisedentarie in misura completa (doc. 25, 26).
Da un'indagine comparativa dei redditi è risultato che svolgendo
attività alternative in modo completo, invece di quella di operaio
muratore di III livello, l'interessato avrebbe subito una perdita di
guadagno del 30% (doc. 27). Mediante decisione del 3 giugno 2003,
l'UAIE ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni (doc. 38).
B.
In data 7 marzo 2005, A._______ ha formulato una seconda domanda
di rendita AI (doc. 40, 43).
Il nominato è stato visitato il 2 maggio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Vibo Valentia (INPS),
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “condropatia
condilo-femorale mediale al ginocchio sinistro da verosimile necrosi
asettica già in trattamento chirurgico” ed ha posto un tasso d'invalidità
del 12% (doc. 67). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
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- una cartella clinica concernente il ricovero dal 9 al 15 luglio 2003 per
lesione del menisco al ginocchio sinistro ed intervento di artroscopia
(doc. 56, 58); la lettera di dimissione ospedaliera (doc. 57);
- una relazione d'esame ortopedico del Dott. Prof. Misiti del 28 agosto
2003 (doc. 59, 60);
- un referto di tomografia assiale computerizzata (TAC) del torace
dell'11 novembre 2003 (doc. 61) ed un referto radiologico arti inferiori
del 26 novembre successivo (doc. 62);
- in referto di risonanza magnetica (RM) del ginocchio destro del 27
marzo 2004 (doc. 63);
- un rapporto di visita ortopedica all'intenzione dell'INPS eseguito il 21
aprile 2005 dal Dott. Spinelli (doc. 66);
- un referto RM del tratto cervicale del 19 maggio 2005 (doc. 68) e del
ginocchio destro e sinistro di stessa data (doc. 69);
- una relazione d'esame neurofisiologico arti superiori del 30 agosto
2005 (doc. 72);
- una relazione d'esame uretrocitoscopico del 25 ottobre 2005 (doc.
73) ed un rapporto d'esame nefrologico del 3 novembre 2005 (doc.
74);
- un referto radiologico del bacino e delle anche del 7 novembre 2005
(doc. 75) nonché del rachide lombosacrale del 19 ottobre 2005 (doc.
76).
C.
Nelle sue relazioni del 2 febbraio e 28 marzo 2006, la Dott.ssa Rosset,
medico consulente dell'UAIE, indica che l'interessato è debilitato in
misura importante al ginocchio sinistro e che un intervento chirurgico
risolutore sarebbe necessario. Il medico precisa che la situazione
sarebbe identica a quella presente nel 2002, nell'ambito della prima
domanda di rendita. Il medico aggiunge (cfr. doc. 85) che fin quando
un intervento a livello dell'anca (?) non è realizzato, non sarebbero
proponibili nemmeno attività di sostituzione. Chiamata dall'UAIE a
fornire maggiori precisazioni, la Dott.ssa Rosset indica, in un rapporto
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del 12 maggio 2006, che A._______ è in grado di svolgere attività
sostitutive dal 1° aprile 2001 (doc. 87).
Un calcolo comparativo dei redditi è quindi stato effettuato dall'UAIE e
dallo stesso è risultato che svolgendo attività alternative in misura
completa, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 22%
(doc. 88).
Con progetto di decisione del 10 agosto 2006, l'amministrazione ha
informato il richiedente che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 89).
L'interpellato ha fatto pervenire all'UAIE una serie di documenti medici,
segnatamente: una relazione sanitaria allestita il 10 novembre 2005
dalla Dott.ssa Furchi all'intenzione del Tribunale di Vibo Valentia, la
quale rileva una condropatia bilaterale delle ginocchia con impegno
funzionale notevole a sinistra, obesità (IMC 37), poliartrosi e scoliosi
dorsolombare, cistite cronica ricorrente da sub-stenosi uretrale,
depressione ansiosa di tipo reattivo, ipertensione arteriosa e pone un
tasso d'invalidità dell'84% dall'aprile 2003. Vengono esibiti altri
documenti, quali un rapporto TAC lombosacrale del 23 agosto 2006,
un rapporto d'esame ortopedico del 20 settembre 2006, un rapporto
TAC cervicale del 9 settembre 2006, una breve relazione d'esame
psichiatrico del 24 aprile 2006, un referto d'ecografia testicolare del 22
settembre 2006 (doc. 90-97).
L'amministrazione ha sottoposto gli atti ad un altro medico consulente,
la Dott.ssa Vonlanthen Roth, la quale, nella sua relazione del 14
novembre 2006, ha affermato che, nonostante le patologie denunciate,
che interessano soprattutto l'apparato osteo-articolare, l'assicurato
sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, lavori
leggeri/semisedentari (doc. 99).
Mediante decisione del 4 dicembre 2006, l'UAIE ha pertanto respinto
la richiesta di prestazioni (doc. 100).
D.
Con gravame depositato il 10 gennaio 2007 al Tribunale amministrativo
federale (TAF), A._______ ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce copia di una sentenza del 4 dicembre
2006 del Tribunale di Vibo Valentia che condanna l'INPS a riconoscere
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in favore di A._______ il diritto all'assegno ordinario d'invalidità
dell'assicurazione sociale italiana a decorrere dal 1° aprile 2003.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 21 febbraio 2007, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
Con ordinanza del 2 marzo 2007, l'insorgente è stato invitato a volersi
esprimere in merito alla risposta di causa dell'UAIE, entro il 16 aprile
2007. L'interpellato non ha replicato.
Con ordinanza del 24 maggio 2007, l'insorgente è stato inviato a voler
versare al TAF un anticipo di Fr. 300.-- corrispondente alle presunte
spese ricorsuali.
Il ricorrente ha versato l'importo di Fr. 287.-- l'8 giugno 2007 ed il saldo
di Fr. 13.-- il 29 giugno successivo.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'anticipo delle presunte spese
ricorsuali è stato versato entro il termine stabilito. Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17
giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la seconda richiesta di rendita il 7 marzo
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 7 marzo 2004 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data ed il 4 dicembre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
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minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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C-346/2007
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha ancora lavorato fino all'11 aprile
2001, quando ha subito un'infortunio; in realtà l'attività era già stata
ridotta per motivi di salute il 26 febbraio 2001, data di un primo
infortunio (doc. 9, 54). È stato licenziato con effetto dal 18 aprile 2002
(doc. 54).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
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dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di condropatia condilofemorale mediale al
ginocchio sinistro da verosimile necrosi asettica, più volte trattata
chirurgicamente e con varie terapie e farmaci, con conseguente
impaccio alla deambulazione, gonalgia residua a sinistra, obesità
notevole, modesta poliartrosi con scoliosi dorsolombare, fenomeni
passeggeri di cistite da sub-stenosi uretrale, sindrome ansioso-
depressiva reattiva, ipertensione arteriosa non grave.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 2 maggio 2005,
doc. 67) pone un tasso d'invalidità limitato al 12% e precisa che
l'assicurato è in grado di svolgere il precedente lavoro (autista di
macchine movimento a terra) od ogni altro che non sia
eccessivamente pesante (doc. 67, punti 3.4.2 e 8-11). Il giudice del
lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, fondandosi sulla consulenza della
Dott.ssa Furchi, ha rivisto la valutazione dei medici dell'INPS e ha
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riconosciuto il ricorrente incapace al lavoro nella misura dell'84%.
Dal canto loro, i sanitari dell'UAIE escludono che l'interessato possa
riprendere un'attività in ambito edilizio. Essi ritengono, tuttavia, che
A._______ sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, attività di
sostituzione di tipo leggero e/o semisedentario in misura completa. In
particolare, la Dott.ssa Vonlanthen Roth, dell'UAIE, rileva che i
differenti e completi rapporti d'esame ortopedici, referti radiografici e di
RM esibiti attestano una lesione invalidante solo al ginocchio sinistro,
che è stato operato almeno sette volte. Il danno invalidante è tuttavia
limitato al ginocchio, poiché le ripercussioni sulla colonna dorsale e a
livello osteoarticolare sono presenti, ma non sono rilevanti ai fini
valetudinari. Peraltro, il danno oggettivo, rilevato in particolare con
l'esame RM delle ginocchia del 19 maggio 2005, non è importante
(doc. 69). Nemmeno la RM del tratto cervicale di stessa data lascia
trasparire lesioni di importanza patologica grave (doc. 68). In sostanza,
a parte la deambulazione difettosa e periodi caratterizzzati da algie
acute, il quadro patologico non compromette a tal punto la capacità al
lavoro del nominato da impedirgli il normale svolgimento di una
regolare attività lucrativa leggera.
Per il resto, l'interessato, in relativa giovane età, si presenta in
condizioni di salute generali ancora buone e le altre affezioni (turbe
depressive, cistiti dell'uretra, ipertensione lieve, ecc) non sono severe
e/o limitanti in ambito lavorativo. Un sensibile miglioramento della
capacità al lavoro di A._______ potrebbe senza dubbio intervenire in
esito ad una riduzione del peso corporeo (attualmente 120 kg per 180
cm di altezza), ciò che comporterebbe un giovamento, soprattutto, al
carico sulle ginocchia.
10.2 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A._______, perlomeno dopo la data di cessazione
dell'ultima attività nel settore edile (primavera del 2001), non avrebbe
più potuto svolgere in ambito edilizio, in quanto controindicato alla luce
delle patologie descritte. A lui sarebbero comunque stati proponibili, a
tempo pieno, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali quella
di operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
cassiere, addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte; autista di
mezzi leggeri per il trasporto locale di cose e/o persone, custode di
museo o di parcheggio, ecc.
Pagina 11
C-346/2007
Per quanto riguarda il rapporto della Dott.ssa Furchi del 10 novembre
2005, si deve rilevare che non apporta novità di rilievo dal punto di
vista diagnostico. L'esperto si limita a descrivere le limitazioni
funzionali già evidenziate nell'ambito istruttorio e ad esprimere un
parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Egli non procede
tuttavia ad un'analisi generale del caso, con particolare riferimento alle
possibilità, per il paziente, di svolgere lavori di sostituzione leggeri e/o
semisedentari, analisi che, nel concetto d'assicurazione invalidità
vigente nel diritto svizzero, è di basilare importanza.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 26 luglio
2006, doc. 88) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2005 in Italia come muratore presso la ditta per la quale lavorava,
ossia Euro 1'595,17 mensili.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un
salario medio di Euro 1'248,14 mensili (2005). Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione non ha tuttavia
operato alcuna deduzione, visto che il ricorrente è ancora giovane. Il
confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'595,17 ed un introito
teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'248,14 causa una
perdita di guadagno del 21,75% (arrotondato al 22%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
Si osservi, in via abbondanziale, che la richiesta di prestazioni
dovrebbe essere respinta anche nell'ipotesi in cui si ammettesse una
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riduzione del salario dopo l'insorgenza dell'invalidità, per fattori
personali, del 10%, per il fatto che l'interessato zoppica. Infatti,
l'incapacità di guadagno si situerebbe sempre al disotto del 40%
richiesto dalla legge.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.--, sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato l'8 ed il 29
giugno 2007.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di 300.-.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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