Corte II I
C-346/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-346/2008
Fatti:
A.
In data 4 dicembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
dei Bellinzona (SPI) ha accolto l'istanza a favore di B._______,
cittadina dominicana nata il ..., volta ad ottenere l'autorizzazione
d'entrata in Svizzera ai fini del ricongiungimento famigliare con la
madre C._______, i fratelli ed il patrigno A._______, residenti in Tici-
no.
In data 30 dicembre 2002, B._______ è convolata a nozze in Patria
con un connazionale. A seguito del suddetto matrimonio, con decisio-
ne del 27 ottobre 2004 la SPI ha affermato che l'interessata era a tutti
gli effetti dipendente dal coniuge e non più dalla madre, negando per-
tanto il rinnovo del suo permesso di dimora.
Contro tale decisione l'interessata ha presentato ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (CdS), il qua-
le l'ha respinto con decisione del 14 dicembre 2004. Un ulteriore gra-
vame dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo della Repubblica e
Cantone Ticino (TRAM) è stato dichiarato irricevibile il 18 febbraio
2005.
B.
In data 2 agosto 2005 B._______ ha presentato una nuova domanda
di ricongiungimento familiare, respinta con decisione del 22 febbraio
2006 dall'UFM e riconfermata su ricorso con sentenza dell'11 dicem-
bre 2008 dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF).
C.
In data 20 novembre 2007, l'interessata ha depositato una domanda di
autorizzazione d'entrata in Svizzera presso la Rappresentanza di Sviz-
zera a Santo Domingo al fine di rendere visita alla madre, al patrigno
nonché ai suoi fratelli residenti in Ticino per un periodo di tre mesi.
All'istanza la richiedente ha allegato un invito scritto degli ospitanti,
mediante il quale dichiarano di portarsi garanti per tutte le spese
legate alla permanenza in Svizzera della figlia. La richiedente ha inol-
tre prodotto un certificato di un istituto bancario dominicano, attestante
l'esistenza di un conto bancario della somma di RD$ 26'015.42 a suo
favore.
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La domanda di visto è stata respinta dalla detta rappresentanza con
rifiuto informale del 20 novembre 2007 in quanto l'uscita puntuale dalla
Svizzera non risultava essere sufficientemente assicurata.
D.
Con missiva del 10 dicembre 2007, la Sezione dei permessi e dell'im-
migrazione, ha trasmesso all'UFM per competenza e decisione la sud-
detta richiesta di visto.
E.
Con decisione del 31 dicembre 2007, l'UFM ha rifiutato la richiesta di
concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. L'autorità di pri-
me cure ha affermato in sostanza che l'uscita dalla Svizzera alla sca-
denza del previsto soggiorno, vista la situazione socioeconomica pre-
valente nella Repubblica dominicana, non poteva essere considerata
come sufficientemente assicurata. L'UFM ha pertanto osservato che
viste le disparità economiche tra questo Paese e la Svizzera, non si
poteva escludere che, una volta giunta in territorio elvetico, l'interessa-
ta non avesse tentato di rimanervi durevolmente, con la speranza di
trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Pae-
se d'origine, sottolineando inoltre che la presenza in Svizzera della
madre potrebbe costituire un'ulteriore motivo per volervisi stabilire. Tali
considerazioni sarebbero sostenute altresì dal lungo periodo, di tre
mesi, richiesto dall'interessata. La richiedente non potrebbe poi avva-
lersi di legami familiari o professionali stretti con la Repubblica domini-
cana atti a garantirne il ritorno e non vi sarebbero neppure motivi im-
pellenti per poter accogliere tale richiesta.
F.
In data 17 gennaio 2008, A._______ è insorto avverso la suddetta
decisione, postulandone l'annullamento nonché la concessione
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. In sostanza egli ha dichiarato
che l'autorità di prime cure ha pronunciato la decisione impugnata ba-
sandosi su supposizioni e non su fatti concreti. Per quanto concerne la
durata di permanenza richiesta, il ricorrente ha osservato che in effetti
il soggiorno sarebbe durato due o tre settimane e che la richiesta di ri-
lasciare un visto della durata di tre mesi era stata inoltrata al fine di of-
frire all'invitata una più ampia scelta del periodo di visita. Egli ha riba-
dito inoltre di portarsi garante per i costi che potrebbero sopravvenire
durante il soggiorno auspicato.
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G.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 19 febbraio 2008, l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione
del gravame nonché la riconferma della decisione impugnata. In so-
stanza essa ha dichiarato che visti i problemi che la Svizzera è costan-
temente chiamata ad affrontare in relazione con l'eccesso della popo-
lazione straniera, le autorità elvetiche sono tenute ad applicare una
politica restrittiva in materia di rilascio dei visti al fine di mantenere un
rapporto equilibrato tra la popolazione svizzera e la popolazione resi-
dente straniera. L'UFM ha poi rilevato che l'ordine giuridico svizzero
non garantisce diritto alcuno per quel che concerne l'entrata in Svizze-
ra o il rilascio di un visto, sottolineando che a loro avviso la partenza
della richiedente al termine del soggiorno previsto in Svizzera non è
sufficientemente garantita, vista la giovane età ed il lungo periodo di
permanenza richiesto. Infine l'autorità di prime cure ha asserito che
tale decisione è stata presa sulla base delle considerazioni relative
alla legislazione e alle disposizioni in materia di stranieri, non metten-
do minimamente in dubbio l'onestà e la buona fede degli ospitanti.
H.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
17 marzo 2008, il ricorrente ha ribadito le sue precedenti conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta dura-
ta che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr,
op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
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l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente
l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57
OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data
dell'entrata in vigore dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. In concreto la pratica e la giuri-
sprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere appli-
cate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009 con-
sid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerata la
sua nazionalità dominicana, B._______ è sottomessa all'obbligo del
visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine del richiedente.
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7.2 A partire dall'agosto 2004, l'economia della Repubblica
dominicana si è rapidamente ripresa, nonostante la difficile crisi
causata dal tracollo finanziario delle tre più grandi banche d'affari
avvenuto nel 2003. Infatti a partire dal 2005 la crescita economica –
che nel 2006 si fissava al 10.7 % - risulta essere stabile, mentre
l'inflazione - pari al 5 % - è relativamente poco elevata. Ciò nonostante
il tasso di disoccupazione corrispondeva nel 2006 al 16,2 % e in questi
ultimi anni, a causa della crisi economica globale, la crescita
economica tende a rallentare, ciò che si ripercuote sul tasso di
disoccupazione (cfr. > Länder, Reisen
und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Dominikanische Republik, visitato il
15 ottobre 2009; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-581/2008 del 27 marzo 2009 consid. 7.3). Anche se il
Paese può definirsi stabile, la difficile situazione economica può
portare a scioperi e a manifestazioni degeneranti in scontri con le
forze dell'ordine e in conflitti violenti. Si constata inoltre un progressivo
espandersi della criminalità che degrada talvolta nella violenza (cfr.
> Consigli di viaggio >
Destinazioni di viaggio > Consigli di viaggio per: Repubblica
dominicana, visitato il 15 ottobre 2009).
Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioecono-
mica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere
elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno par-
ticolari legami familiari o professionali al loro Paese d'origine. L'emi-
grazione è inoltre intensificata allorquando la persona interessata ha
parenti o amici all'estero.
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nella Repubblica dominicana e del fatto che la predisposizione
a lasciare il proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o
conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM
inerente al rischio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita
dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere con-
testata. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente
sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valu-
tazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve
per tanto esaminare il rischio migratorio sulla base dell'insieme delle
circostanze del caso concreto, in particolare gli obblighi familiari, so-
ciali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una
partenza dalla Svizzera entro i termini stabiliti.
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8.
Dalle risultanze agli atti si evince che l'interessata ha 25 anni e ha
sempre vissuto nella Repubblica dominicana salvo per il periodo tra il
mese di febbraio 2003 e il mese di marzo 2005 in cui, posta al benefi-
cio di un permesso di dimora annuale successivamente revocato, la ri-
chiedente ha vissuto in Svizzera presso la madre (cfr. sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2008). Essa non è co-
niugata ed ha messo alla luce un figlio nel novembre 2006, di cui tutta-
via non emergono ulteriori dati in particolare se l'interessata se ne oc-
cupi personalmente. Per quanto riguarda la sua situazione finanziaria,
la richiedente ha prodotto un certificato bancario che attesta un patri-
monio di RD$ 26'015.42 equivalente a circa Fr. 730.-. Essa è sostenu-
ta finanziariamente dai famigliari e non svolge alcuna attività. Per
quanto precede si constata che non vi sono legami particolari di carat-
tere famigliare, professionale o d'altro genere al proprio Paese atti ad
ostacolare un'eventuale migrazione, considerato poi il fatto che la ma-
dre ed i fratelli vivono in Svizzera e che l'interessata ha a più riprese
inoltrato un'istanza volta all'ottenimento del ricongiungimento familiare.
Viste le disparità socioeconomiche tra i due Paesi e tenuto conto che
l'interessata non ha stretti legami con la Repubblica dominicana, il Tri-
bunale giunge alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti
non è assicurata.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiara-
zioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese
cagionate dal soggiorno auspicato, non sono tali da impedirle, una vol-
ta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvi-
si durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del
30 settembre 2005).
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 31 dicembre 2007 non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
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11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 25 gennaio 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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