B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3466/2013
Sen t en z a d e l 2 4 s e t t emb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Beat Weber, Christoph Rohrer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato da UCM, Federazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 maggio 2013).
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Fatti:
A.
A.______, cittadino italiano, residente a , nato il , coniugato con prole, ha
lavorato in Svizzera in diversi settori, segnatamente dal 2000 quale dipen-
dente di una ditta tessile nella zona di frontiera in qualità di operaio imbal-
latore. Il dipendente è rimasto in malattia da novembre 2001 ed ha ripreso
il lavoro, al 50%, da inizio maggio 2002 fino ad aprile 2005.
Nel luglio 2002 A.________ ha presentato domanda all'Ufficio dell'assicu-
razione invalidità del Canton Ticino (Ufficio AI) volta al conseguimento di
una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (AI, doc. 1). L'in-
dagine medica evidenziato sieropositività al virus HIV in stato dopo crisi
epilettica su toxoplasmosi cerebrale in terapia antiretrovirale in atto (doc.
4).
L'Ufficio AI, in esito al parere del proprio consulente medico, ha ricono-
sciuto un'invalidità del 50% in qualsivoglia attività e, mediante decisione
del 12 maggio 2003 (doc. 11), l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notificare decisioni
per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato all'assicurato una
mezza rendita dal 1° novembre 2002.
B.
L'interessato ha formulato nel dicembre 2004 una domanda di revisione,
ravvisando un peggioramento della situazione valetudinaria (doc. 16, 17).
L'Ufficio AI, in data 8 aprile 2005 (doc. 28) ha comunicato al postulante che
non erano stati accertati cambiamenti, per cui il diritto alla mezza rendita
veniva confermato.
C.
Il 2 giugno 2005, dopo la cessazione definitiva della sua attività,
A.________ ha presentato una nuova domanda di revisione (doc. 31).
Con decisione del 12 dicembre 2005 l'UAIE ha riconosciuto in suo favore
una rendita intera con effetto dal 1° giugno 2005. L'indagine medica aveva
messo in evidenza che l'assicurato era portatore di infezione sintomatica
da HIV in trattamento antiretrovirale dal 2001, esiti di intervento per ernia
discale L4-L5 nel 1999 e 2005, così come epatite cronica in trattamento
con interferone (doc. 35, 39).
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Pagina 3
D.
Nel 2006 l'Ufficio AI cantonale ha avviato una procedura di revisione. Nel
maggio 2007 A.________ è stato visitato presso il Servizio medico di ac-
certamento dell'AI (SAM, doc. 62 e seg.), che ha posto la diagnosi invali-
dante di esiti da encefalopatia da toxoplasmosi cerebrale, infezione cronica
HIV, sindrome lombovertebrale e lombospondilogena, sindrome di attrito
sottoacromiale più marcata alla spalla destra con componente tendinea flo-
gistica. Quale diagnosi senza influsso sulla capacità di lavoro è stato rite-
nuto uno stato dopo epatite C del genotipa 3 guarita, ipertensione arteriosa
non trattata (p. 14). I periti hanno valutato una capacità di lavoro limitata al
30% nell'ultima attività d'imballatore in industria tessile e del 50% in attività
più adeguata (leggera, ergonomica, in assenza di carichi gravosi).
Queste conclusioni sono state riprese dal medico dell'Ufficio AI il 24 gen-
naio 2008 (doc. 70) e, dopo un periodo d'osservazione svolto presso il Cen-
tro di accertamento professionale di Gerra Piano (CAP), il consulente in
integrazione professionale (CIP) ha stimato idonee le valutazioni del SAM
(doc. 89).
L'indagine comparativa dei redditi ha valutato al 55% la perdita di guada-
gno, tenuto conto di un salario privo d'invalidità aggiornato al 2008 di
53'974 franchi, un salario statistico da invalido in attività di sostituzione di
60'144 franchi, con riduzione del 20% per fattori personali, e del 50% per
ragioni mediche, ossia 24'058 franchi (doc. 88).
Con decisione 10 dicembre 2008 (doc. 99), l'UAIE ha quindi sostituito la
rendita intera AI con una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio 2009.
E.
A.________ ha impugnato il provvedimento amministrativo innanzi al Tri-
bunale amministrativo federale, ravvisando la mancata applicazione del
principio del parallelismo dei redditi e dunque un errore nel calcolo compa-
rativo, che avrebbe dovuto far risultare una perdita di guadagno del
59,97%. Con sentenza del 1° novembre 2010 la Corte adita ha accolto
l'impugnativa ed ha riconosciuto in favore dell'assicurato il diritto a tre quarti
di rendita AI dal 1° febbraio 2009 (doc. 108).
L'UAIE ha a sua volta impugnato il giudizio dinnanzi al Tribunale federale,
che, con sentenza del 2 dicembre 2011, ha rilevato una scorretta applica-
zione del principio del parallelismo e fissato una perdita di guadagno del
59%. Il ricorso dell'UAIE veniva pertanto accolto e la decisione originaria
del 10 dicembre 2008 confermata (doc. 115).
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Pagina 4
F.
In data 21 maggio 2012 A.________ ha presentato una domanda di revi-
sione facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc.
121) e inviando un referto di risonanza magnetica (RM) del rachide lombo-
sacrale del 26 gennaio 2012 ed un breve referto d'esame neurochirurgico
del 12 marzo 2012, attestante una persistente lombosciatalgia peggiorata
dal 2010 al 2012 (doc. 124). Ulteriormente ha trasmesso un rapporto det-
tagliato del Dott. B.________ del 21 giugno 2012, medico curante, ove ri-
leva un paziente in discrete condizioni generali, nonostante lombalgie e
fenomeni di depressione periodica, per cui gli è stata prescritta una visita
specialistica (doc. 126).
Secondo il Dott. C.________, dell'Ufficio AI cantonale (doc. 127), nessun
documento comprovava un evidente peggioramento delle condizioni di sa-
lute dell'assicurato, tuttavia occorreva entrare in materia relativamente alla
problematica psichiatrica. Altri documenti venivano inviati, quali un breve
rapporto d'esame psichiatrico della Dott.ssa D.________ del 13 luglio
2012, attestante una sintomatologia depressiva (insonnia, labilità, ten-
denza al pianto), sottoposta a cura farmacologica (doc. 132), un ulteriore
rapporto del Dott. B.________ su formulario ufficiale AI attestante le dia-
gnosi già note, oltre alla sindrome depressiva, che non limitava la capacità
di concentrazione (doc. 135) e un ulteriore referto della Dott.ssa
D.________ datato 21 dicembre 2012 (doc. 141-11).
Il Dott. C.________, nel rapporto del 20 novembre 2012 (doc. 138), ha
consigliato una visita psichiatrica, che è stata effettuata dalle Dott.sse
E.________ e F.________, del Centro peritale per le assicurazioni sociali
di Bellinzona (CPAS) il 17 e 24 gennaio 2013 (rapporto del 25 gennaio
2013, doc. 141). Le esperte hanno posto la diagnosi (con ripercussione
sulla capacità di lavoro) di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10
F41.2). Secondo le specialiste in psichiatria la patologia menzionata pro-
voca un'incapacità di lavoro (nell'ultima attività svolta) del 20% (rendimento
ridotto su orario pieno), non sommabile al grado d'invalidità già presente
per motivi somatici.
L'incarto è stato inviato in esame al Dott. C.________, il quale, nel rapporto
del 15 febbraio 2013, ha rilevato che lo stato psichico era peggiorato ri-
spetto al passato, tuttavia questo incideva solo per il 20% sull'insieme della
capacità di lavoro; l'inabilità lavorativa totale è stata fissata al 50% (doc.
143).
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Pagina 5
G.
Con progetto di decisione del 19 febbraio 2013 l'Ufficio AI cantonale ha
disposto il diniego della domanda di revisione (doc. 144).
Con osservazioni dell'8 marzo 2013 (doc. 145), A.________, rappresentato
dalla Federazione utenti sanità pubblica (UCM), ha contestato il progetto,
producendo di nuovo la relazione 21 dicembre 2012 della Dott.ssa
D.________ (doc. 141-11, doc. 145-9); un rapporto d'esame elettroencefa-
lografico del 16 ottobre 2012 (doc. 145-11). Ulteriori documenti sono stati
esibiti in seguito, segnatamente: un rapporto d'intervento per lipofilling al
volto del 12 marzo 2013 (per lipodistrofia al volto da HIV); un rapporto eco-
grafico delle spalle del 26 marzo 2013, un nuovo rapporto psichiatrico della
Dott.ssa D.________ dell'8 aprile 2013 e un attestato di riconoscimento
dell'invalidità civile (doc. 146).
Ricevute le osservazioni e la relativa documentazione, l'Ufficio AI ha sotto-
posto gli atti al Dott. C.________, specialista in medicina interna ed al Dott.
G.________, specialista in psichiatria, i quali, nella relazione del 16 aprile
2013, hanno affermato che i nuovi documenti non permettevano di ogget-
tivare alcun peggioramento della situazione valetudinaria dell'assicurato
(doc. 148).
Mediante decisione del 24 maggio 2013, l'UAIE ha respinto la domanda di
revisione (doc. 152).
H.
Con ricorso depositato il 19 giugno 2013, A.________, sempre rappresen-
tato dalla UCM, chiede, in sostanza, una rendita AI pari ad un grado d'in-
validità del 100%. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a docu-
mentazione già ad atti, un referto del 6 giugno 2013 stilato dal Dott.
H.________, specialista in medicina interna, Lugano, il quale descrive le
malattie del paziente e conclude che lo stesso è da considerarsi incapace
di svolgere qualsiasi attività in seguito alla sindrome ansioso-depressiva
(allegato E doc. TAF 1). In un secondo scritto del 30 luglio 2013 il ricorrente
produce un referto TAC relativo colonna cervicale dell'8 luglio 2013 ed altri
documenti già ad atti (ecografia spalle).
I.
L'Ufficio AI cantonale, dopo aver sottoposto gli atti al proprio consulente
medico, Dott. I.________, il quale, nelle relazioni del 5 luglio e 14 agosto
2013, ha osservato che la recente documentazione esibita rievoca una pro-
blematica, soprattutto alle spalle, presente nel 2006/2007 in occasione
C-3466/2013
Pagina 6
della perizia del SAM, propone, il 9 agosto 2013, di respingere il ricorso.
La TAC cervicale avrebbe inoltre permesso di escludere alterazioni di tipo
neurologico con riscontro di alterazioni di tipo degenerativo, mentre il rap-
porto del Dott. H.________ non conterrebbe nuovi elementi.
Anche l'UAIE, nella risposta del 21 agosto 2013, propone la reiezione del
gravame.
J.
Il rappresentate del ricorrente con replica del 24 settembre 2013 ribadisce
il diritto ad una rendita intera, producendo un ulteriore referto della Dott.ssa
D.________ del 20 settembre 2013 attestante un disturbo dell'adattamento
cronico con ansia e umore depresso (F 43.22 secondo ICD 10), che causa
una sostanziale compromissione delle capacità relazionali e lavorative
(doc. H allegato doc. TAF 7).
Non sono stati disposti ulteriori scambi di allegati.
K.
Con decisione incidentale del 1° ottobre 2013, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di fr. 400.-, a
titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato il 9 ottobre 2013.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE pos-
sono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2 Giusta l'art. 40 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'assicurazione per l'inva-
lidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), per la ricezione e l'esame
delle richieste è competente l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
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Pagina 7
fatto salvo il cpv. 2 e 2bis se gli assicurati sono domiciliati all'estero. Il cpv.
2 di tale norma stabilisce che per la ricezione e l'esame delle richieste dei
frontalieri è competente l'Ufficio AI nel cui campo d'attività essi esercitano
un'attività lucrativa; questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a
condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi
ancora nella zona di frontiera ed il danno alla salute risalga all'epoca della
loro attività frontaliera. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero noti-
fica le decisioni.
1.3 Nella specie l'interessato risiede, come al momento della domanda,
nella zona di confine, a , e il danno alla salute, perlomeno parzialmente,
risale al 2001, epoca in cui era attivo quale frontaliero (consid. A). L'Ufficio
AI cantonale è dunque competente per esaminare nel merito la domanda
di revisione della rendita, l'UAIE per emanare e notificare le decisioni rela-
tive.
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA
sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sem-
pre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA (e l'art. 48 PA in relazione con l'art. 37 LTAF)
ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA in relazione con l'art. 37 LTAF). L'interessato ha
versato l'anticipo spese processuali richiesto entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una parte,
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Pagina 8
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il
1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo allegato II
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20
ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bi-
laterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia
di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qua-
lora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di loro,
nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuri-
dici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro
modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la Sviz-
zera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (UE; art.
1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dello stesso
allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli atti giuridici
dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli men-
zionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972
(RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche,
entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012
e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel rego-
lamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in pas-
sato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corri-
spondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte
integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo all'as-
sicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi e alla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II,
non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità sviz-
zera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid.
1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso
del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle presta-
zioni si determina tuttavia secondo le vecchie disposizioni per il periodo
anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applica-
zione pro rata temporis; DTF 130 V 445).
4.2 L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto
la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre
se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista
(art. 88bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è
messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a).
4.3 A.________ ha presentato domanda di revisione nel maggio 2012
(consid. F). La 6a revisione della LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 è
pertanto applicabile in concreto.
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Pagina 10
5. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimi-
tato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni so-
ciali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF131 V 9 consid. 1).
Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid.
1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto liti-
gioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al mo-
mento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF
8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di questo
anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
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lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art.
7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di gua-
dagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, pro-
vocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
7.
Oggetto del contendere è la questione se A.________ ha diritto ad una
rendita intera in sostituzione della mezza rendita di cui già beneficia.
7.1 Il ricorrente sostiene, alla luce della documentazione in suo possesso,
di essere inabile al lavoro al 100% e altresì di soffrire di una sindrome mista
ansioso depressiva (F 41.2) per cui è in cura dal 2012. A suo dire questa
problematica influisce su un quadro clinico già complicato.
7.2 L'Ufficio AI dal canto suo ammette il peggioramento dello stato di sa-
lute riscontrato nella perizia eseguita dal CPAS, ma sostiene che l'inabilità
lavorativa provocata da detto peggioramento si sovrappone a quella pre-
cedentemente fissata nel 50% in attività adeguate (doc. B allegato doc.
TAF 1).
8.
8.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario delle
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente oppure soppressa, d'ufficio o su ri-
chiesta.
8.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in conside-
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Pagina 12
razione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che pre-
sumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al
guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non ap-
pena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
8.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guada-
gno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a).
La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste
sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17
LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve costituire una
base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del diritto
alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als ver-
fahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozial-
versicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
8.4
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile
una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo
tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Il punto di par-
tenza per la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione costituisce in particolare,
dal profilo temporale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi (DTF 133 V 108, 114 consid. 5.4)
Nell'ambito della presente vertenza il periodo di riferimento è pertanto
quello intercorrente tra la decisione del 10 dicembre 2008 (consid. E), con
cui l'UAIE ha sostituito il diritto alla rendita intera AI con una mezza rendita
a far tempo dal 1° febbraio 2009 ed il 24 maggio 2013 data della decisione
impugnata.
9.
C-3466/2013
Pagina 13
9.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo il 2
maggio 2005 (doc. 35).
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri-
dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven-
tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
9.3 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare
l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra-
gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio
2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160;
HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak-
tuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sen-
tenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto con-
forme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art.
19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione
alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
C-3466/2013
Pagina 14
9.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.
18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid 4.3).
10.
10.1
10.1.1 Al momento in cui la rendita intera AI venne sostituita con una
mezza rendita (consid. D), l'autorità amministrativa si era fondata su di una
documentazione medica dalla quale traspariva che l'interessato presen-
tava una diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro di: esiti di encefa-
lopatia da toxoplasmosi cerebrale con due crisi epilettiche (2002, 2006) a
partenza focale con generalizzazione secondaria; infezione cronica da HIV
nota dal 2001 in stato da toxoplasmosi cerebrale, attualmente viremia com-
pletamente soppressa e CD4 a 433 sotto trattamento con Trizivir; sindrome
lombo vertebrale rispettivamente lombospondilogena in presenza di stato
dopo interventi di discectomia L4-L5 a sinistra nel 1999, L5-S1 a destra nel
2004; sindrome di attrito sottoacromiale più marcata alla spalla destra con
componente tendinea flogistica senza indizi clinici per insufficienza di ri-
lievo della cuffia dei rotatori. Veniva espressa una diagnosi senza influenza
sulla capacità di lavoro di: stato dopo epatite cronica C del genotipo 3 gua-
rita dopo terapia antivirale con interferone e ribavirina somministrati per un
anno dal febbraio 2005 al febbraio 2006, senza segni di cirrosi alla biopsia
del fegato nel 2004; viremia assente anche nei mesi dopo la fine della te-
rapia antivirale; sonografia addominale normale, senza alterazioni morfo-
logiche del fegato o splenomegalia; ipertensione arteriosa non trattata (cfr.
perizia del SAM dell'8 ottobre 2007, doc. 62).
C-3466/2013
Pagina 15
10.1.2 A proposito delle conseguenze dello stato di salute i periti hanno
attestato una capacità di lavoro limitata al 30% nell'ultima attività d'imbal-
latore in industria tessile e del 50% in attività più adeguata (leggera, ergo-
nomica, in assenza di carichi gravosi, consid. D).
10.2
10.2.1 Al momento della domanda di revisione in esame, secondo il me-
dico dell'Ufficio AI Dott. C.________ (doc. 127), la richiesta accompagnata,
in un secondo momento, da una RM lombosacrale del 26 gennaio 2012
(doc. 124-2), non poneva in evidenza né un peggioramento della situazione
ortopedica, né di quella relativa alla problematica dell'HIV o della toxopla-
smosi. La risonanza magnetica confermava infatti una situazione invariata
rispetto ad un esame analogo del 12 settembre 2008. Nel corso della pro-
cedura di domanda di revisione non sono stati prodotti documenti che at-
testino una modifica sostanziale del quadro patologico (diagnosi) delle tre
problematiche menzionate. Il dottor B.________, chirurgo e medico cu-
rante dell'interessato ha infatti addotto, nel proprio rapporto dettagliato del
21 giugno 2012, che il paziente appare in discrete condizioni generali, no-
nostante accusi lombalgie recidivanti (doc. 126).
10.2.2 Come sottolinea tuttavia il Dott. C.________, il medico curante non
aveva avanzato un peggioramento dello stato di salute dal punto di vista
clinico, tuttavia la situazione psichiatrica prestava sufficienti ragioni per pro-
cedere ad una maggiore chiarificazione - all'assicurato era stata prescritta
una visita specialistica (doc. 126 in fine) - per cui il consulente medico
dell'Ufficio AI cantonale ha chiesto una verifica peritale.
10.2.3 A.________ è così stato visitato in due occasioni al CPAS di Bellin-
zona nel gennaio 2013. I medici incaricati hanno chiaramente esposto la
diagnosi con ripercussioni invalidanti di sindrome mista ansioso-depres-
siva (ICD 10 F 41.2). Questa diagnosi collima con quella espressa dalla
specialista psichiatra italiana Dott.ssa D.________ nel suo referto (cono-
sciuto dalle specialiste del CPAS) del 21 dicembre 2012 (doc. 141-11).
Questa precisa diagnosi (F 41.2) è stata confermata dalla menzionata psi-
chiatra l'8 aprile 2013. Pertanto, almeno fino alla data dell'impugnata deci-
sione, 24 maggio 2013 (doc. 146-9), è quella che costituisce la base di
discussione, sia delle specialiste del CPAS che della menzionata dotto-
ressa italiana.
C-3466/2013
Pagina 16
Le sanitarie del CPAS hanno confrontato la situazione esistente nel
2007/2008, ove non veniva espressa una vera e propria diagnosi psichia-
trica, con quella attuale. Rispetto alla precedente perizia psichiatrica del
2007 (effettuata al SAM, cfr. doc. 62 in toto e 62/37 in particolare) la situa-
zione è peggiorata con la comparsa del quadro diagnostico sopra riferito
ed in precedenza praticamente assente. Le perite descrivono del paziente
tono, umore, affettività, idee, morale, interessi, comportamenti, stato d'a-
nimo in particolare in conseguenze delle malattie somatiche. Nel com-
plesso tutti questi elementi sono normali o leggermente compromessi e, a
tratti, piuttosto compromessi. In conclusione gli accertamenti psicologici
eseguiti, hanno permesso di evidenziare la nota diagnosi la quale è gene-
ralmente posta quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono con-
temporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da
giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Il quadro clinico
non è dunque severo e non giustifica diagnosi più importanti. Nel dettaglio
si rileva come il paziente non presenti significative alterazioni di attenzione
e concentrazione, né dell'immagine personale; egli conserva una buona
integrazione sociale, ha ottimi rapporti con i familiari, coltiva hobby, mentre
i disturbi sono piuttosto legati ad un tono dell'umore lievemente deflesso
(…) un'affettività lievemente coartata, una lieve riduzione della quota ener-
getica e della spinta volitiva, un lieve stato ansioso ed disturbi del sonno.
10.3 Le psichiatre ritengono che la patologia in corso giustifichi un'incapa-
cità di lavoro generale del 20% (rendimento ridotto, orario pieno). Le stesse
precisano che, valutando le risorse residue, si giudica che la riduzione della
capacità lavorativa dovuta a motivi psichici vada integrata e non sommata
a quella legata alla malattie fisiche.
10.4 Nel rapporto finale SMR del 15 febbraio 2013 il Dott. C.________ ri-
prende e condivide diagnosi e valutazione espresse dai medici del CPAS.
Egli riassume come la sintomatologia psichica abbia subito un peggiora-
mento rispetto alla situazione presente nel 2007/2008, mentre stando ai
documenti relativi alle affezioni somatiche prodotti in questa procedura di
domanda di revisione, la situazione è rimasta immutata. L'unico referto au-
tenticamente oggettivo, ossia la RM della colonna lombare del 26 gennaio
2012, depone, esso stesso, per un quadro in sostanza invariato rispetto
alla situazione precedente, mentre un breve referto neurochirurgico del 12
marzo 2012 (doc. 124-3) asserisce un peggioramento senza tuttavia indi-
carne i motivi.
10.5 La certificazione della Dott.ssa D.________, psichiatra di fiducia del
ricorrente, nel referto del 21 dicembre 2012 (doc. 141-11) non si esprime
C-3466/2013
Pagina 17
sull'incidenza debilitante della diagnosi posta, limitandosi ad affermare che
la terapia in corso ha evidenziato un compenso psicopatologico solo par-
ziale. Il referto successivo dell'8 aprile 2013 (doc. 146-9) osserva unica-
mente che l'insorgenza della sintomatologia ed il protrarsi della stessa in-
fluiscono negativamente su un quadro clinico già complicato dalle malattie
somatiche, senza tuttavia quantificare concretamente l'eventuale limita-
zione.
10.6 Un'attenzione particolare può essere portata al certificato della psi-
chiatra datato 20 settembre 2013, che aggiorna la diagnosi che evolve
verso un disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso
(F 43.22 secondo ICD 10) e che causerebbe una sostanziale compromis-
sione delle capacità relazionali e lavorative (doc. H allegato doc. TAF 7).
Esso, pur apportando un aggiornamento diagnostico, esula tuttavia, come
il rapporto del Dott. H.________ (consid. 10.7) dal periodo di cognizione
giudiziaria.
Come già spiegato al considerando 5, per lo scrivente Tribunale è determi-
nante lo stato di fatto esistente fino alla data dell'impugnata decisione:
esami e documenti medici stilati dopo questa data, di regola, non possono
essere presi in considerazione. È vero che la giurisprudenza ha ammesso
che il giudice della assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verifica-
tesi dopo la data in questione quali essi possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Questa condizione,
trovandoci peraltro in una procedura di revisione di una rendita in corso,
non è tuttavia adempiuta nella specie, poiché la stessa specialista, nei suoi
due precedenti referti, attesta chiaramente una situazione che collima con
quanto accertato presso il CPAS. Un'eventuale evoluzione, ancora da pro-
vare e da esaminare in merito alle conseguenze valetudinarie, è avvenuta
dopo il 24 maggio 2013, data dell'impugnata decisione e potrebbe costi-
tuire la base di una nuova domanda di revisione.
10.7 Altri referti medici sono stati esibiti dal ricorrente (cfr. procedura di
audizione) ed un rapporto del Dott. H.________ del 6 giugno 2013, interni-
sta, Lugano, nonché l'ecografia delle spalle e la TAC cervicale dell'8 luglio
2013. Ora, tutti questi referti, sono stati esaminati, rispettivamente dai
Dott.ri C.________ e G.________, in sede di audizione e poi, in sede di
risposta al ricorso, dal Dott. I.________ (allegato doc. TAF 6). Queste cer-
tificazioni non apportano, secondo i medici, fondamentali novità dal punto
di vista diagnostico, segnalando problematiche già conosciute da tempo.
C-3466/2013
Pagina 18
11.
Dal tenore degli atti medici succitati emerge che lo stato di salute dell'assi-
curato è peggiorato da un punto di vista psichiatrico, fatto del resto am-
messo dall'amministrazione, mentre risulta stabile per quanto riguarda le
affezioni somatiche, già esistenti al momento della precedente revisione
della rendita. Il peggioramento accennato dal dottor Alessandro non è mo-
tivato e non trova riscontro in altri atti medici (doc. 124/3), neppure di parte
(si confronti il summenzionato rapporto dettagliato del dottor B.________,
doc. 126).
Per quanto riguarda in particolare il danno alla salute psichiatrico nella de-
cisione impugnata l'UAIE attesta che la documentazione specialistica ac-
quisita all'incarto, in particolare la perizia del CPAS, oggettiva la modifica
intervenuta e conferma la diagnosi posta dal medico curante (doc. 141 p.
8; si confronti anche il rapporto finale SMR del 15 febbraio 2013, doc. 143
p. 3). Al riguardo le perite precisano che l'inabilità lavorativa del 20% ricon-
ducibile alla sindrome mista ansioso depressiva risale al luglio 2012, data
della presa a carico da parte della specialista (si confronti anche doc. 126)
e che "rispetto alla precedente perizia psichiatrica del 2007 si registra la
presenza di sintomi sia dell'aspetto ansioso che di quello depressivo; que-
sti risultano evidenti sia dall'esame psichico che dal resoconto soggettivo
dell'assicurato" (doc. 141 pag. 7- 9). Dalla perizia del SAM dell'8 ottobre
2007 non emerge infatti alcuna diagnosi psichiatrica, malgrado alcuni segni
di disadattamento che allora non giustificavano alcuna riduzione della ca-
pacità lavorativa (doc. 62 pag. 15/16).
Secondo l'amministrazione tuttavia tale modifica non esplica alcuna con-
seguenza sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato, in quanto "l'ina-
bilità data dal peggioramento riscontrato si sovrappone all'incapacità del
50% in attività adeguate già definita a suo tempo" (doc. B allegato doc. TAF
1). L'UAI si fonda in particolare sulle conclusioni delle perite del CPAS, le
quali hanno precisato che "si tratta di un quadro clinico non severo e tale
da non giustificare diagnosi più importanti".
A proposito della capacità lavorativa le perite hanno attestato che "si giu-
stifica una riduzione della capacità lavorativa del 20% (rendimento ridotto,
orario pieno) per l'ultima e altre attività per quanto riguarda motivi stretta-
mente psichiatrici. Valutando le risorse residue si giudica che la riduzione
della capacità lavorativa dovuta a motivi psichiatrici vada integrata e non
sommata a quella legata alle patologie fisiche".
C-3466/2013
Pagina 19
Tali conclusioni sono state confermate integralmente dal medico dell'UAI
(doc. 143).
12.
A quanto sopra esposto può essere prestata adesione in quanto il referto
del CPAS adempie i presupposti previsti dalla giurisprudenza federale in
materia di fedefacenza delle perizie mediche. In particolare da un lato si
fonda su esami completi, attesta in modo sufficiente le modifiche interve-
nute dopo l'allestimento della perizia del SAM, si confronta con i rapporti
medici agli atti, in particolare con quelli prodotti dal ricorrente (doc. 141
pag. 7) e dall'altro le conclusioni, in particolare a proposito della capacità
lavorativa residua e dell'influenza di quest'ultima sulla capacità lavorativa
già esistente e rimasta invariata per motivi somatici, sono debitamente mo-
tivate e pertanto convincenti. In effetti l'integrazione della capacità lavora-
tiva residua in ambito psichiatrico in quella relativa ai disturbi somatici ap-
pare giustificata sia dal quadro clinico non severo, che emerge dai rileva-
menti peritali, sia dalle risorse residue, che le perite hanno potuto verificare
durante l'allestimento della perizia (si confronti in particolare p. 8). Del resto
pure il dottor B.________ attesta una capacità di concentrazione, com-
prensione, adeguamento e caricabilità non limitata (doc. 135 pag. 5).
In proposito va rilevato che secondo il Tribunale federale il grado di inca-
pacità lavorativa complessivo va stabilito in base ad una valutazione glo-
bale, un semplice cumulo dei gradi essendo inammissibile (sentenza del
TF 9C_295/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.4). Inoltre, sempre secondo
l'Alta Corte, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità lavorativa
vanno sommati, e, se del caso, in quale misura, è una problematica squi-
sitamente medica, che, di principio, il giudice non rimette in discussione
(sentenza del TF 9C_400/2011 del 20 marzo 2012 che rinvia alla sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 338/01 del 4 settembre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b; anche sentenza
9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.2).
Inoltre non vi sono documenti medici nell'incarto atti a mettere in discus-
sione la conclusione succitata. La psichiatra curante si è infatti limitata a
indicare che "l'insorgenza della sintomatologia ed il protrarsi della stessa
influiscono negativamente su un quadro clinico già complicato dalle malat-
tie somatiche", senza tuttavia precisare quali sarebbero le conseguenze
sulla capacità lavorativa (doc. 146/9). Il curante inoltre non ha mai addotto
in nessun certificato i motivi per cui un cumulo dei gradi sarebbe auspica-
bile (si confronti anche doc. H allegato doc. TAF 7). Lo stesso vale per il
C-3466/2013
Pagina 20
certificato del dottor H.________ - che non dispone tra l'altro della specia-
lizzazione in psichiatria - secondo cui la sindrome ansioso-depressiva im-
pedisce al paziente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Secondo i periti infine una reintroduzione rapida del mondo del lavoro non
potrebbe che favorire l'assicurato, provocando una remissione della sinto-
matologia, in quanto il permanere nella situazione attuale di inattività po-
trebbe provocare una cronicizzazione (doc. 141 p. 9).
Visto quanto sopra la perizia del tutto convincente del CPAS e le conclu-
sioni del medico dell'UAI vanno pertanto poste alla base del presente giu-
dizio.
13.
Poiché quindi, malgrado il peggioramento dello stato di salute da un punto
di vista psichiatrico, né la documentazione esibita dall'interessato, né l'i-
struttoria complementare promossa dall'autorità inferiore, hanno documen-
tato con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, an-
che un peggioramento dell'incapacità di lavoro di A.________, non può es-
sere intervenuta alcuna modifica rilevante del grado d'invalidità, atta a giu-
stificare una revisione della rendita.
In queste circostanze, il ricorso, in quanto infondato, è respinto e la
decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Visto l'esito del ricorso le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a
carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito.
14.2 Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinnanzi al tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
C-3466/2013
Pagina 21
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a fr. 400.-, sono poste a carico del ricor-
rente e vengono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata con allegate copie della
replica del ricorrente del 24 settembre 2013 e l'annessa certificazione
20 settembre 2013 della Dott.ssa D.________)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
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entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: