Corte II I
C-3468/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Alberto Meuli (presidente di corte), Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
S._______,
patrocinata dall'avv. Salvatore Santoro, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 2 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto,
per carenza d'invalidità di grado pensionabile, la domanda, volta ad
ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
presentata il 21 ottobre 2005 da S._______, cittadina italiana, nata il
_______,
che, con ricorso del 16 maggio 2007 consegnato alla posta italiana il
medesimo giorno, S._______, regolarmente rappresentata dall'avv.
Salvatore Santoro, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce un insieme di
documenti medici relativi al periodo 2000-2007,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. P._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione medica del 10 ottobre 2007, ha rilevato che dalla nuova
documentazione medica prodotta dall'assicurata non possono essere
desunti atti a modificare la precedente valutazione del caso,
che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 14
novembre 2007, propone, pertanto, la reiezione del gravame e la
conferma della decisione impugnata,
che S._______, con replica del 18 dicembre 2007, ribadisce la
richiesta di accoglimento del ricorso producendo a suffragio delle sue
conclusioni un insieme di documenti medici relativi al 2007, tra cui si
annovera altresì una perizia medica del 15 dicembre 2007 del Dott.
G._______,
che chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha risottoposto l'incarto
al Dott. P._______, il quale, nella sua relazione medica del 6 gennaio
2008, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia
ortopedica o reumatologica da effettuarsi eventualmente in Svizzera,
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che l'amministrazione, nella sua duplica del 3 marzo 2008, propone,
pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed
emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 7 marzo 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica
dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. P._______ del 6
gennaio 2008, comunicando nel contempo alle parti la composizione
del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state
presentate istanze di ricusa,
che S._______, con memoria aggiuntiva del 19 marzo 2008, ha
ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
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che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE nella duplica del 3 marzo 2008, incompleta ed il
collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e
decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. P._______
nel suo rapporto del 6 gennaio 2008 tramite l'acquisizione agli atti di
una perizia ortopedica o reumatologica da esperire eventualmente in
Svizzera,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 1 PA),
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista le memorie di ricorso e di replica come
pure quella aggiuntiva del 19 marzo 2008, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 1'000.-- a
carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 2 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente di corte: La cancelliera:
Alberto Meuli Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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