Corte II I
C-3474/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 17 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3474/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata , ha lavorato in Svizzera, nel settore
tessile e delle confezioni (biancheria), dal 1980 al 2000, solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Ha cessato di lavorare, per malattia, il
13 luglio 2000. In data 10 ottobre 2001 ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Dall'incarto medico emerge che l'assicurata era affetta da
esiti di mastectomia destra con linfoadenectomia ascellare e di radio e
chemio terapia complementare post-operatoria per carcinoma
mammario (luglio 2000), linfedema secondario all'arto superiore destro
(cfr. perizia medica particolareggiata del 19 settembre 2000). Nel suo
rapporto del 2 ottobre 2002, il Dott. E., del Servizio medico regionale
dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (SMR), ha ritenuto l'assicurata abile
al 100% in attività rispettose di determinate condizioni e posture dal 1°
febbraio 2001. L'incarto è stato inviato al Consulente in integrazione
professionale (CIP) che, nella relazione del 25 marzo 2003, ha
indicato “mancando premesse credibili su cui avviare provvedimenti
professionali efficaci o valutazioni aritmetiche attendibili,
nell'impossibilità di procedere, chiudo la pratica (...) e raccomando di
mettere l'assicurato al beneficio di una rendita intera”. Mediante
decisione del 25 giugno 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI), ha erogato in favore della nominata una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendita completiva in
favore del marito, a decorrere dal 1° luglio 2001.
B.
Nel 2006, l'Ufficio AI cantonale ha avviato la prevista procedura di
revisione del diritto a rendita.
Il medico curante, Dott. M., nel rapporto del 1° settembre 2006, indica
che la paziente è portatrice degli esiti di mastectomia destra e
l'invalidità sarebbe rimasta invariata dal luglio 2000. Il medico
dell'Ufficio AI, nel rapporto del 21 dicembre 2006, ha confermato la
diagnosi già riferita nel 2002/2003, consistente in stato dopo
mastectomia destra nel luglio 2000 per carcinoma, stato dopo 6 cicli di
chemio terapia da agosto a gennaio 2001, stato dopo radioterapia
post-operatoria dal 4 settembre 2000 al 6 ottobre 2000, trattamento
con tamooxifene da febbraio 2001, menopausa iatrogena da ottobre
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2000, linfedema braccio destro. Il consulente medico ha ribadito la
capacità al lavoro totale dell'interessata (come nel 2003), rispettosa di
alcune limitazioni funzionali ed ad alcune condizioni.
Il caso è stato sottoposto in esame al CIP che, nel rapporto del 14
febbraio 2007, ha indicato che il collega di cui al rapporto del 25 marzo
2003, è manifestamente incorso in un errore e che vi erano i
presupposti per una riconsiderazione del caso. Infatti, il CIP sottolinea
che l'assicurata è sempre stata abile al cento per cento dal 1° febbraio
2001 in attività leggere, rispettando le indicazioni formulate dal Dott. E.
nel 2003 (attività non ripetitive, evitando i movimenti sopra il piano
orizzontale, senza pericolo di ferite e senza esposizione a sostanze
irritanti e/o a calore eccessivo). A fronte di un salario precedente
l'invalidità ipotetico nel 2005 di Fr. 27'649.- e di un salario ipotetico
dopo l'invalidità di Fr. 29'184.-, (salario statistico da invalido di Fr.
49'070.-, ridotto del 20,7% a causa dei salari effettivi precedenti
l'invalidità nettamente inferiori alla media e del 10% per fattori
personali quali età ed handicap) non sussiste alcuna perdita di
guadagno.
Con progetto di decisione del 19 febbraio 2007, l'Ufficio AI cantonale
ha comunicato al Patronato INAS, regolare rappresentante della
nominata, che la rendita sarebbe stata soppressa in quanto la
decisione iniziale era manifestamente erronea.
Con scritto del 12 marzo 2007, l'interpellata ha manifestato la sua
opposizione facendo valere di essere invalida in misura rilevante per il
diritto a prestazioni. A suffragio delle sue conclusioni produce,
segnatamente, un certificato dell'8 marzo 2007 del reparto chirurgia
dell'Ospedale (Sant'Anna) di Como attestante un danno post-
operatorio (rigetto della protesi mammaria) e dermatologico alle mani;
un referto d'esame dermatologico del 20 marzo 2007 (eczema dermico
lichenificato) e un attestato del reparto di riabilitazione dell'Ospedale
di Como.
Ricevute le osservazioni, l'Ufficio AI ticinese ha sottoposto gli atti al
Dott. K., del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
27 marzo 2007, ha affermato che i problemi denunciati non incidono
sulla capacità di lavoro dell'assicurata. In un secondo tempo (marzo
2007), l'interessata ha prodotto i risultati di analisi ematochimiche, un
succinto rapporto di esame oncologico (nella norma) del 23 aprile
2008, i risultati di una mammografia sinistra (non patologie in atto) del
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4 aprile 2007 ed i risultati di un'ecografia addominale del 16 marzo
2007.
Con decisione del 17 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità
competente per emanare provvedimenti per gli assicurati residenti
all'estero, ha soppresso il diritto alla rendita dalla fine del mese che
segue quello della notificazione della decisione stessa.
C.
Con il ricorso depositato il 18 maggio 2007, A._______, sempre
rappresentata dal Patronato INAS, chiede il riconoscimento del suo
diritto ad un rendita d'invalidità nella misura del 50% almeno o in
quella che sarà dettata dai risultati di una perizia di parte in corso.
In un secondo tempo (31 luglio 2007), la parte ricorrente ha
segnatamente trasmesso: un rapporto d'esame ginecologico del 25
maggio 2007; esami ematochimici del 20 febbraio 2007; i risultati di un
ecocolordoppler venoso agli arti inferiori del 30 maggio 2007; un
referto radiografico standart del torace del 24 maggio 2007.
D.
Ricevuta l'impugnativa e la documentazione annessa, l'Ufficio AI
ticinese ha sottoposto gli atti al Dott. E., il quale ha anche preso
visione della documentazione esibita poco prima dell'impugnata
decisione. Nella sua relazione del 29 agosto 2007, ha affermato che la
più recente documentazione medica non mostra una modifica
sostanziale dello stato di salute della ricorrente e le nuove affezioni
denunciate (incontinenza urinaria allo sforzo, distonia e prediabete)
non hanno carattere invalidante.
Nella sua risposta di causa del 3 settembre 2007, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nella sua presa di
posizione del 7 settembre 2007, propone la reiezione del gravame.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni, con scritto del 15 ottobre 2007, il Patronato INAS ha
ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. Il
Patronato contesta, in particolare, il calcolo comparativo effettuato
dall'amministrazione ritenendo, segnatamente, che la riduzione del
salario statistico del reddito dopo invalidità deve essere del 31,42% e
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non del 20,7%. Produce, successivamente, un attestato di
riconoscimento dell'invalidità civile del 12 luglio 2007 ed i risultati di
recenti analisi ematochimiche.
Duplicando in data 16 novembre 2007, l'UAI ticinese, dopo aver
sottoposto l'incarto al proprio consulente medico (cfr. breve nota del 12
novembre 2007 del Dott. E.), si riconferma nelle sue precedenti
considerazioni. L'UAIE nella sua duplica del 26 novembre 2007 ha
condiviso queste conclusioni.
Con ordinanza del 30 novembre 2007, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha inviato la parte ricorrente a voler versare un anticipo
di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto
anticipo è stato regolarmente versato il 20 dicembre 2007.
In data 26 giugno 2008, l'insorgente ha inviato ulteriore
documentazione medica (certificazione del 18 giugno 2008 con un
ecografia spalla sinistra del 20 giugno 2008).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
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1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo, ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge e l'anticipo per le presunte spese processuali è stato
pagato nel termine impartito (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è
dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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C-3474/2007
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale su
l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961; OAI, RS 831.201).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite
d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica
rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa,
ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv.
2 lettera a OAI).
6.2 Se le condizioni dell'art. 17 LPGA non sono adempiute,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
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rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Per
verificare che sia possibile procedere ad una riconsiderazione di una
precedente decisione, in ragione della sua manifesta erroneità,
bisogna fondarsi sui fatti e sulla situazione giuridica esistente al
momento in cui questa decisione è stata resa, tenuto conto, anche,
della prassi in vigore a quell'epoca (DTF 125 V 383 consid. 3). Per
ragioni di sicurezza del diritto, l'eventuale irregolarità della decisione
iniziale deve essere manifesta, evidente, affinché si eviti che il
disposto della riconsiderazione diventi un argomento invocato con
frequenza dall'amministrazione o dal giudice. Segnatamente, una
semplice inesattezza pur manifesta non rappresenta un motivo di
riconsiderazione, quando l'esame della domanda dipendeva da altri
elementi di giudizio ed un ampio potere d'apprezzamento. Se,
semplicemente, sussistono dei ragionevoli dubbi sul carattere errato
della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono
adempiute (cfr. sentenza del TF del 19 febbraio 2009, 9C_860/200).
6.3 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo
di esame si estende dal 25 giugno 2003, data della decisione con la
quale l'interessata è stato posta al beneficio di una rendita intera AI
(con decorrenza 1° luglio 2001), al 17 aprile 2007, data dell'impugnata
decisione.
7.
L'interessata non ha più lavorato dopo il luglio 2000.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
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malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di esiti di mastectomia
destra con linfoadenectomia ascellare, esiti di radio e chemio terapie
complementari post-operatorie per carcinoma mammario a destra,
linfedema braccio destro.
8.2 Al momento della revisione in esame l'assicurata è portatrice degli
esiti della patologia indicata, la quale non ha comportato né metastasi
né recidive del male. La paziente presenta inoltre un fenomeno
d'eczema alle mani ed una certa limitazione funzionale al braccio
destro, disturbo già presente (cfr. rapporto del Dott. E. del 21 dicembre
2006). La documentazione medica esibita in sede ricorsuale e di
replica non evidenzia ulteriori patologie debilitanti e/o gravi. In questa
occasione viene denunciata la presenza di fenomeni di leggera flebite
agli arti inferiori, di una uretrocistocele e di una sindrome
neurovegetativa-distonica (menopausa?).
Pagina 10
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9.
9.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, ha dapprima evidenziato il
parere del Dott. E. del 21 dicembre 2006, che confermava una
diagnosi ed uno stato di salute praticamente uguali a quelli riscontrati
nel 2002. L'assicurata è abile al cento per cento in attività leggera, non
ripetitiva, non da svolgere al di sopra del piano orizzontale, senza
pericolo di ferita e senza esposizioni alle sostanze irritanti e/o senza
esposizione a calore eccessivo e ciò da inizio febbraio 2001. In
seguito, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto il caso al CIP. Questi, nel
suo rapporto del 14 febbraio 2007, si è immediatamente reso conto
che il CIP incaricato di svolgere l'indagine economica il 25 marzo 2003
si era manifestamente sbagliato. L'assicurata, già pochi mesi dopo la
malattia subita sarebbe stata reintegrabile in un settore produttivo
rispettoso delle limitazioni esposte dal Dott. E. appena sopra ricordate.
Il precedente lavoro era escluso poiché presupponeva un intenso
utilizzo del braccio destro. Ora, come allora, osserva il CIP, vi sono
settori, per esempio industriali, che rispettano le capacità e le modeste
limitazioni funzionali dell'assicurata, come ad esempio quella di
addetta al montaggio di piccole apparecchiature o di addetta al
controllo di macchine di produzione automatica (controllo e
sorveglianza di produzione); nel settore dei servizi esistevano ed
esistono attività semplici ed adeguate, come quella di commessa in
negozio, in pasticceria, in profumeria o commercio di abbigliamento),
così come attività ancor più semplici, come fattorina, telefonista, ecc.
9.2 Il collegio giudicante condivide pertanto il modo di agire
dell'amministrazione che, in assenza di un evidente miglioramento
delle condizioni di salute e della capacità di lavoro dell'assicurata, ha
subito constatato che la decisione iniziale non poggiava su elementi
oggettivi giustificanti il riconoscimento di un diritto alla rendita e, dopo
aver proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, ha impostato la
decisione sulla base del ricordato art. 53 cpv. 2 LPGA. L'errore a
monte della decisione iniziale consiste nel fatto che l'amministrazione
non ha valutato opportunamente le possibilità di reintegrazione
professionale dell'interessata, atteso che questa analisi deve essere
svolta. Peraltro, il principio di reintegrazione gode di precedenza
rispetto al diritto alla rendita.
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9.3 Nel corso della presente procedura di revisione, non sono emerse
situazioni patologiche tali da far pensare ad un eventuale
peggioramento delle condizioni di salute dell'interessata. Nella
sostanza, sono rimaste le stesse limitazioni funzionali non gravi,
soprattutto incentrate all'elevazione del braccio destro e dolori a livello
della spalla. L'eczema alle mani, peraltro modesto, una sindrome
neurovegetativa imputabile all'età o una banale sindrome varicosa agli
arti inferiori non giustificano né un'invalidità di rilievo, né appalesano
un peggioramento della situazione valetudinaria. Per il resto
l'assicurata si presenta in buone condizioni generali di salute, ogni
altro organo ed apparato essendo indenne da patologie invalidanti di
lunga durata.
9.4 Già quindi nel 2002-2003 (epoca di esame della richiesta di
rendita da parte dell'Ufficio AI cantonale), sarebbe stato necessario
verificare se, nell'ambito di un'attività di sostituzione, A._______
presentasse un'incapacità di guadagno rilevante ai fini della rendita.
Questo calcolo deve essere svolto con i dati di allora (DTF 128 V 174).
10.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
10.1 Il calcolo svolto dal CIP deve essere corretto in quanto contiene
alcuni errori. Il più evidente è quello riguardante il reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità, ove, a torto, l'amministrazione ha ritenuto
statistiche locali (tabelle cantonali), invece di applicare statistiche
nazionali. Inoltre, il CIP si è riferito, empiricamente, a dati del 2005
senza motivare tale scelta. Per il vero, trattandosi di un problema di
decisione iniziale manifestamente erronea, occorre svolgere di nuovo il
calcolo ritenendo i dati al momento dell'inizio del diritto a un eventuale
rendita, ossia del 2001 (cfr. consid. 6.3 e 9.4).
10.2 Quale reddito precedente l'invalidità si riterrà quello che
l'interessata avrebbe potuto percepire nel 2001, ossia Fr. 26'283.- (cfr.
a questo proposito il dato ritenuto dal CIP), che è desunto da Fr. 11,38
orario x 41 ore settimanali x 52 settimane + 8,33% di tredicesima
mensilità.
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10.3 Quale reddito da invalido occorre riferisi a quello ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate (commercio al dettaglio, operaia
non qualificata, cassiera, ecc.). Trattasi di attività generiche e devono
essere applicate le statistiche nazionali e non quelle cantonali (UFS,
inchiesta sui salari, valori 2000, tab. TA1, livello di qualificazione 4,
donne); in questo senso deve essere corretto il calcolo del CIP.
Queste attività comportano un salario medio mensile di Fr. 3'658.- che
deve essere riportato su base annuale, ossia Fr. 43'896.- (anno 2000).
Questo valore deve essere indicizzato al 2001, anno di riferimento ed
anno in cui mancano le statistiche. Il valore d'indicizzazione è 2,5%
(tavole T1 P39 della Vie économique), ciò che comporta un risultato di
Fr. 44'993,40 (Fr. 43'896.- + 2,5%).
Bisogna adeguare questo dato alle ore settimanali secondo la durata
normale (non settoriale) media lavorativa nel 2001 che corrispondeva
a 41,7 ore (Tavole B 9.2 della “Vie économique”). Ne consegue il
calcolo seguente:
Fr. (44'993,40 : 40) x 41,7 = Fr. 46'905,60
10.4 Ora, si nota bene che in un'attività di ripiego, teoricamente,
l'interessata guadagnerebbe molto di più che nel precedente lavoro
(Fr. 46'905,60 contro Fr. 26'283.-).
Il Tribunale federale ha osservato che nei casi in cui, come quello che
ci occupa, il reddito di una persona assicurata (senza invalidità) si situi
al disotto delle media dei salari per un'attività equivalente, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul
reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. In
pratica, se si è accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da
invalido) va ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC
1992 p. 94, 1989 p. 483 consid. 3b, STFA del 5 dicembre 2004 nella
causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R.,
I 53/02, consid. 3.3). In una recente giurisprudenza, l'Alta Corte ha
precisato che se una persona assicurata, per motivi estranei alla sua
invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla
media senza che vi sia spontaneamente accontentata, si procede, in
primo luogo, ad un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,
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questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore
statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione della
deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi
statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il parallelismo dei
redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una
seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2).
10.5 Nella specie, non risulta dall'incarto che l'interessata abbia
percepito quei redditi conseguiti nel passato per sua scelta e/o perché
si sia accontentata.
La ricorrente ha sempre lavorato nel settore tessile, per cui va ritenuto
il salario medio in vigore nel 2001 (anno di riferimento) nel settore
tessile (tavola TA1, 2000, livello 4, femmine), ossia Fr. 3'139.- al mese,
valore del 2000, che, come sopra deve essere riportato su di un anno
(x 12) ed indicizzato (2,5%) al 2001, ossia:
Fr. 3'139.- x 12 = Fr. 37'668.-
Fr. 37'668.- + 2,5% = Fr. 38'609,70
Anche questo importo, che statisticamente è basato su 40 ore
settimanali, deve essere adeguato alla durata normale del settore
(manufatturiero) nel 2001 di 41,2 ore (tavola B 9.2 della Vie
économique):
Fr. (38'609,70 : 40) x 41,2 = Fr. 39'768.-
Si procede al confronto per verificare di quanto, il salario precedente
l'invalidità è inferiore al guadagno teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità:
100 - (26'283.- : Fr. 39'768.-) x 100= 33,91%
A questo punto, si prende il salario teorico dopo l'insorgenza
dell'invalidità in attività sostitutive adeguate (cfr. cifra 10.3), ossia
Fr. 46'905,60 e lo si riduce del 33,91%, percentuale che rappresenta lo
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scapito che l'interessata subisce nel suo settore lavorativo (tessile) in
rapporto alla media nazionale delle lavoratrici della sua categoria,
ossia:
Fr. 46'905,60 – 33,91% = Fr. 30'999,90
Questo importo rappresenta il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità.
Tuttavia, questo salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei
fattori personali dell'assicurata (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
Questi fattori possono essere presi in considerazione nella fattispecie
in quanto non erano all'origine del salario inferiore alle statistiche
percepito dall'assicurata. Lo scrivente tribunale, vista l'età
dell'assicurata (classe 1959) e l'handicap presentato, è del parere che
una riduzione del 25% tiene ampiamente conto di tutte le circostanze,
ricordando che si tratta della riduzione massima consentita dalla
giurisprudenza ed è quella che è stata anche ritenuta
dall'amministrazione (cfr. rapporto del CIP del 14 febbraio 2007). Ne
consegue :
Fr. 30'999,90 – 25% = Fr. 23'249,95
L'insorgente, come si è visto nel considerandi precedenti in esito ai
pareri medici, poteva svolgere le attività di sostituzione al cento per
cento. Pertanto, non resta che confrontare il salario precedente
l'invalidità, con quello successivo, ossia:
100 - (Fr. 23'249,95 : 26'283.-) x 100 = 11,54%
Un tasso d'invalidità dell'11,50% non consentiva il riconoscimento del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.
Di conseguenza, l'UAIE ha soppresso a ragione il diritto a prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in quanto la decisione
iniziale di assegnazione della rendita intera era manifestamente errata
e la sua modifica riveste un notevole importanza dal momento che tale
diritto non sussiste.
L'effetto di questa decisione non è comunque retroattivo e si manifesta
il secondo mese che segue la notifica della decisione del 17 aprile
2007, ossia il il 1° giugno 2007.
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12.
12.1 In queste circostanze il ricorso è respinto e l'impugnata decisione
confermata.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
20 dicembre 2007.
12.3 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
ricorrente che è soccombente.
12.4 Per qual che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 dell regolamento
del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nella cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- Rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. XXX)
- Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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