Corte II I
C-3486/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
6 maggio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3486/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 6 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda
dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera
(doc. 163).
2.
Il 28 maggio 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
6 maggio 2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità del
50%. Ha segnalato di soffrire di un'importante patologia psichica che
condiziona da oltre 10 anni la sua capacità lavorativa. Il
peggioramento dello stato di salute insorto nel mese di settembre del
2007 ha causato l'apertura del caso malattia e determinato
un'incapacità lavorativa iniziale pari al 50%. Quale casalinga non è più
in grado di svolgere tutte le attività a carattere medio-pesante, per le
quali deve ricorrere all'aiuto dei familiari e di una persona esterna,
quest'ultima con una frequenza di un giorno e mezzo a settimana.
Anche nell'ambito dell'economia domestica, le sue limitazioni possono
pertanto essere valutate nella misura del 50% (doc. TAF 1).
3.
Con decisione incidentale del 9 luglio 2009, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente copia dell'incarto dell'autorità inferiore e l'ha
autorizzata a presentare un complemento al ricorso entro il 17 agosto
2009. Nel medesimo termine è pure stata invitata a compilare il
formulario "Domanda di gratuito patrocinio", nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 3).
4.
Nel complemento al ricorso del 17 agosto 2009, la ricorrente ha
prodotto un rapporto del 10 agosto 2009 della dott.ssa B._______,
psichiatra, che ha indicato i problemi dell'insorgente e postulato
un'inabilità generale a svolgere qualsiasi attività nella misura del 50%.
La ricorrente ha pure esibito il questionario compilato relativo al
gratuito patrocinio (doc. TAF 4).
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5.
Nella risposta al ricorso del 7 ottobre 2009, l'UAIE ha proposto
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda
conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ del 30 settembre 2009 (conclusione principale; doc. TAF 7).
Detto Ufficio ha rilevato segnatamente che con certificato del 10
agosto 2009 la dott.ssa B._______ ha ritenuto un'incapacità generale
dell'insorgente del 50%. Conseguentemente, per poter stabilire con la
necessaria certezza l'invalidità della medesima occorre un miglior
accertamento dell'effettivo impegno lavorativo (giorni e orari) e
dell'attività domestica.
6.
Il 13 ottobre 2009, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla
ricorrente la risposta al ricorso del 7 ottobre 2009, le osservazioni del
30 settembre 2009 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ e le
annotazioni del medico del 23 settembre 2009 (doc. TAF 8).
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett.
b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero.
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
7.3 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
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8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE
esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le
informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del
richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità
all'integrazione.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'accertamento dei fatti decisivi
conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della
presa di posizione del 30 settembre 2009 dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ appare giustificata dalla necessità di un sufficiente
accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento alle ore
settimanali che la ricorrente avrebbe destinato ad un'attività lavorativa
qualora fosse stata in buone condizioni di salute e all'effettiva
incapacità nell'espletamento delle consuete mansioni domestiche. In
tale ambito, giova precisare che in materia d'assicurazioni sociali, il
giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni di legge contrarie, su
fatti che, senza essere stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i
più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti). Come
giustamente ritenuto dall'UAIE, ma pure dall'Ufficio AI del Cantone
C._______ nella sua conclusione principale, tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Per quanto
attiene alla proposta di respingimento del ricorso formulata dal medico
dell'Ufficio AI del Cantone C._______ nella sua presa di posizione del
23 settembre 2009, questo Tribunale osserva che non è sufficiente per
potersi determinare su un caso con cognizione di causa che un fatto
possa essere considerato come una mera ipotesi possibile (cfr. DTF
126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
9.2 Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
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affinché proceda, in tempi ragionevoli, nel senso precedentemente
indicato.
10.
10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 PA). La domanda di gratuito patrocinio, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro
effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 6 maggio 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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