B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3489/2013
S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
B._______,
cointeressata,
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 23 gennaio 2003, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (… [doc. 5]), padre di una figlia
(nata nel 2003 [doc. 80 pag. 2] e residente con la madre dalla nascita
[doc. 109]) – una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a decorrere dal 1° gennaio 2001 (doc. 53; v. anche doc. 52, 63
[comunicazione del 31 gennaio 2005], 75 [comunicazione del 14 luglio
2008] e 103 [comunicazione del 6 gennaio 2012]).
2.
Il 10 agosto 2010, l'interessato ha segnalato all'autorità inferiore che il 12
luglio 2003 è nata sua figlia ed ha chiesto "l'integrazione (della rendita)
con arretrati a partire dalla nascita di (sua) figlia" (doc. 76).
3.
Il 5 febbraio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso, su richiesta della madre
della bambina (v. questionario del 19 ottobre 2011 [doc. 95; v. anche doc.
83 e 84]), di assegnare a quest'ultima la rendita completiva per la figlia
legata alla rendita del padre, e ciò a far tempo dal 1° settembre 2005
(doc. 111). Detta autorità ha in particolare precisato che "il pagamento
retroattivo della prestazione (…) è limitato ai 5 anni che precedono la
data di presentazione della domanda" e che "il pagamento della rendita
nonché degli arretrati della stessa verrà effettuato alla (madre della
bambina) non appena la (…) decisione sarà passata in giudicato" (v. doc.
111 pag. 5).
4.
Il 18 febbraio 2013, l'interessato ha inoltrato, via telefax, una dichia-
razione di ricorso dinanzi all'UAIE contro la decisione resa il 5 febbraio
2013, mediante la quale ha chiesto che "il pagamento da voi deliberato
venga bonificato al seguente conto (…)", dichiarazione di ricorso che è
poi stata trasmessa (unitamente a copia della menzionata decisione
dell'UAIE) con scritto del 17 giugno 2013 per competenza al Tribunale
amministrativo federale e su cui figura un'annotazione manoscritta in
lingua francese secondo cui "pas d'accord avec décision du 5.02.2013
su(r) paiement séparé" (l'autorità inferiore ha altresì trasmesso
all'interessato per conoscenza copia del proprio scritto del 17 giugno
2013).
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5.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
7.
Il 2 luglio 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa
Corte, copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 2).
8.
8.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 22
luglio 2013, ha invitato il ricorrente a presentare un atto ricorsuale
comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma manoscritta in
originale (o quella di un rappresentante munito della necessaria procura),
entro il 19 agosto 2013, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in
caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo
Tribunale ha altresì segnalato all'insorgente che benché non si possa
assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso proposto da un privato
che procede personalmente, occorre comunque, da un lato, che nel
ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è
viziato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto
federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta
dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è
inadeguata e perché – nonché dall'altro, che sia indicato cosa si chiede
(conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso.
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8.2. Il 26 luglio 2013, l'invio raccomandato contenente il provvedimento
del Tribunale amministrativo federale del 22 luglio 2013 è stato ritornato a
questo Tribunale con la menzione "sconosciuto" (doc. TAF 4).
9.
9.1. Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notifica-
to alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Tuttavia,
se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi
con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana
per (almeno) un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l'indi-
rizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affin-
ché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano trasmessi, o co-
munque d'informare le stesse sul luogo dove può essere raggiunto, o an-
cora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli
non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al
momento del tentativo di notifica di siffatto atto. In tal caso, la comunica-
zione è da considerare ugualmente come validamente notificata. Inoltre,
comunicando un indirizzo a un'autorità, l'amministrato manifesta in questo
modo la volontà che tutti gli atti vengano trasmessi a tale recapito. In tale
evenienza, l'autorità deve poter contare sul fatto che l'interessato prenda
tutte le misure adeguate perché ne venga a conoscenza (cfr. sentenza
del Tribunale federale H 321/01 del 30 aprile 2002 e relativi riferimenti).
9.2. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, in uno scritto del 2 febbraio
2001 (prodotto nell'ambito della procedura d'istruzione concernente la
rendita d'invalidità in favore dell'insorgente stesso; doc. 20 pag. 2), ha in-
formato l'autorità inferiore di avere cambiato residenza, specificando qua-
le (nuovo) indirizzo "…", indirizzo che è poi stato confermato con comuni-
cazione telefonica del 17 gennaio 2002 (v. la nota dell'UAIE di cui al doc.
33). Nello scritto del 10 agosto 2010, mediante il quale ha chiesto l'asse-
gnazione di una rendita completiva in favore della figlia, il ricorrente ha
ancora indicato quale indirizzo "…", indirizzo che figura poi anche sugli
scritti del 13 agosto e 23 settembre 2010 e del 10 e 29 agosto 2011 come
pure sul questionario del 29 ottobre 2011 (prodotti dall'insorgente nell'am-
bito della procedura d'istruzione afferente alla rendita completiva della fi-
glia [doc. 78, 82, 91, 98 e 99]). Dall'incarto dell'UAIE risulta altresì che il
menzionato indirizzo è l'unico noto all'autorità inferiore (oltre all'indirizzo
fornito nell'aprile del 2000 ["…"; v. doc. 1 pag. 1], indirizzo che è però poi
stato rettificato nel febbraio del 2001 [v. doc. 20 pag. 2]), alla stessa non
essendo stato comunicato alcun cambiamento d'indirizzo, fermo restando
che il ricorrente ha sempre agito da solo nell'ambito della procedura con-
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cernente la rendita completiva in favore della figlia. Peraltro, l'autorità in-
feriore ha notificato i propri scritti del 20 agosto e 12 novembre 2010, del
4 ottobre 2011 e del 7 marzo 2012 (doc. 79, 84, 89 e 105) nonché la de-
cisione resa il 5 febbraio 2013 (doc. 111) al ricorrente al menzionato indi-
rizzo, senza che gli stessi appaiano essere stati ritornati a detta autorità.
9.3. Nella dichiarazione di ricorso inoltrata, via telefax, il 18 febbraio 2013
dinanzi all'UAIE, che è poi stata trasmessa il 17 giugno 2013 per compe-
tenza a questo Tribunale, l'insorgente ha ancora indicato di essere resi-
dente in (… [doc. TAF 1]). Il Tribunale amministrativo federale ha pertanto
inviato la propria decisione incidentale del 22 luglio 2013 al ricorrente,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tale indirizzo (v. doc.
TAF 3). Ora, l'insorgente avendo avviato un procedimento dinanzi
all'UAIE, autorità a cui ha inoltrato la dichiarazione di ricorso contro la de-
cisione resa il 5 febbraio 2013, doveva aspettarsi di ricevere delle comu-
nicazioni in proposito da detta autorità rispettivamente da questo Tribuna-
le, la decisione dell'UAIE del 5 febbraio 2013 indicando che "un eventuale
ricorso contro la presente decisione può essere interposto presso il (…)
Tribunale amministrativo federale" (v. doc. 111 pag. 5), ed organizzarsi
per la tutela dei propri interessi, segnatamente comunicando un cambia-
mento d'indirizzo all'autorità competente e facendo in modo che gli atti
giudiziari potessero essergli notificati (v., sulla questione, la sentenza del
Tribunale federale H 321/01 del 30 aprile 2002 consid. 3). Da quanto e-
sposto, si deve ritenere che la decisione incidentale del 22 luglio 2013 del
Tribunale amministrativo federale, trasmessa al ricorrente all'indirizzo da
lui stesso fornito, è stata validamente notificata il 2 agosto 2013 (7 giorni
dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso del 26 luglio 2013 [art. 20
cpv. 2bis PA]).
10.
Nel caso concreto, discende che il termine, al 19 agosto 2013, assegnato
all'insorgente – con decisione incidentale del 22 luglio 2013 di questo
Tribunale, validamente notificata – per presentare un atto ricorsuale
comprendente i motivi, le conclusioni e la propria firma manoscritta in
originale (o quella di un rappresentante munito della necessaria procura)
è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è
inammissibile (art. 23 PA).
11.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
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12.
12.1. Considerato che la procedura di ricorso in materia di pagamento
della rendita completiva per i figli alla madre o al padre è gratuita (cfr.
sentenza del Tribunale federale I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7),
non si prelevano spese processuali.
12.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– rappresentante della cointeressata (per conoscenza; Raccomandata
con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: