Corte II I
C-3490/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 16 aprile 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3490/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1971 al 1997, nel 2000 e nel 2004 , solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Da ultimo ha lavorato su chiamata come operaia per brevi
periodi (doc. 11). In precedenza aveva lavorato dal 1982 al 1995 nel
settore metallurgico, prima nel ramo tessile e, ancor prima,
nell'industria alimentare (doc. 1). In data 24 ottobre 2006, la nominata
ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 4, 5).
Nel questionario per l'assicurato, la richiedente ha affermato di non
avere svolto attività lucrativa dopo l'aprile 1995 per gravi motivi di
salute (doc. 12).
B.
La richiedente è stata visitata il 9 gennaio 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove
il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "spondilodiscoartrosi
cervicolombare a scarsa incidenza funzionale in assenza di deficit
neurologici periferici" ed ha posto un tasso d'invalidità del 30% (doc.
38). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- reperti medici concernenti patologie insorte nel 1993/96, in Svizzera,
ossia un epitelocarcinoma della cervice uterina operato e curato alla
fine del 1993 (doc. 19), ipoacusia neurosensoriale (doc. 23), una
mammografia del novembre 2002 (doc. 30), problemi di osteocondrosi
e di protrusione discale nel novembre 2004 (doc. 32); succinti risultati
di una biopsia ginecologica del 12/16 novembre 2004 (doc. 31); un
rapporto d'esame reumatologico del 13 dicembre 2004 (Dott. Gugg) al
ginecologo Dott. Furrer attestante una sindrome
toracolombospondilogena con protrusione discale L2/3, esiti di
carcinoma della cervice uterina completamente risolto (doc. 33).
- un rapporto di visita ortopedica del 27 dicembre 2006 (doc. 35).
C.
Nella sua relazione del 17 dicembre 2007, il Dott. Battaglia, medico del
servizio regionale "Rhône", dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita
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ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che la richiedente non presenta alcuna invalidità nell'ambito
di un lavoro simile al precedente, né come casalinga (doc. 41).
Con progetto di decisione del 9 gennaio 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 42).
L'interpellata ha reagito il 21 febbraio 2008, tramite il Patronato INAPA
di Acquarica del Capo, chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla
rendita intera AI e inviando un rapporto medico del reumatologo Dott.
Gugg (su formulario AI) del 20 dicembre 2007, il quale conferma la
sua precedente valutazione e menziona le cure prestate da dicembre
2004 al 1° febbraio 2005 (doc. 44). Produce anche un certificato
medico del 18 febbraio 2008 del Dott. Palese, attestante esiti di
isterectomia, steatosi epatica, calcolosi renale, ipertensione arteriosa,
spondilosi ostefitosica con discopatie multiple, gonartrosi bilaterale; i
risultati di un ecografia addominale superiore del 31 gennaio 2008; un
referto radiologico della colonna in toto e delle ginocchia del 15
febbraio 2008; un rapporto di esame cardiologico con estratto di
elettrocardiogramma del 6 febbraio 2008 (doc. 50-54).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale, nella
sua relazione del 9 aprile 2008 si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 56).
Mediante decisione del 16 aprile 2008, l'UAIE ha pertanto respinto la
richiesta di prestazioni dell'AI (doc. 57).
D.
Con il ricorso depositato il 24 maggio 2008, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avv. Potenza di Presicce, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. A suffragio delle sue conclusioni esibisce
documentazione già ad atti. L'insorgente eccepisce la carenza di
motivazione dell'impugnata decisione.
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 luglio 2008, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Pagina 3
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F.
Con ordinanza del 16 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a volersi esprimere in merito alle
osservazioni dell'amministrazione ed altra documentazione di rilievo,
entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellata non
ha esercitato il suo diritto di replica.
G.
Con decisione incidentale dell'11 settembre 2008, il TAF ha invitato la
ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 1° ottobre 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
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degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-, entro il
termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha contestato in primo luogo la validità formale della
decisione dell'UAIE, rilevando che essa difetta di una motivazione
sufficiente.
5.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
5.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo
per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai
destinatari ed a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile
all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF
126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107
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consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
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130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo concisa, ma ciò non ha però impedito alla ricorrente di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, la nominata ha potuto difendersi in maniera corretta
ed è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le
ragioni per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la decisione
fosse considerata non sufficientemente motivata, si rileva che tale
carenza sarebbe sanata dall'impugnazione della stessa davanti al
Tribunale amministrativo federale, il quale dispone infatti di piena
cognizione. Inoltre, con la sua risposta del 9 luglio 2008, l'UAIE ha
avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare le
motivazioni della sua decisione, successivamente notificate
all'interessata, con alcuni documenti, quali i pareri dei medici
dell'UAIE. Alla ricorrente è stato concesso il diritto di replica, che non
ha peraltro esercitato (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura della ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
6.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 24 ottobre 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 ottobre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16 aprile
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
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- essere invalido ai sensi della legge svizzera.
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
(art. 36 LAI).
Nella specie la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni (doc. 1). Pertanto, l'interessata
adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale
la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da
esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
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stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
9.
9.1 Dopo il rimpatrio, avvenuto, verosimilmente, nel luglio 2005,
l'interessata non ha più lavorato. Vero è che, da ultimo (2003/2005), la
nominata ha presentato dei problemi di salute che, con ogni evidenza,
l'hanno costretta ad interrompere il lavoro. Del resto, la stessa dichiara
di non aver più potuto lavorare per problemi di salute.
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
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la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; VSI 2000 p. 84).
9.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
9.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
10.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di
spondilodiscoartrosi cervicolombare a scarsa incidenza funzionale in
assenza di deficit neurologici periferici (cfr. perizia medica
particolareggiata del 9 gennaio 2007, doc. 38). Anamnesticamente,
l'assicurata è portatrice degli esiti di lontano intervento di isterectomia
(1993) con annessiectomia bilaterale e linfanedectomia pelvica.
L'interessata presenta anche modesti segni di ipertensione arteriosa
(trattata) e di gonartrosi bilaterale, nonché lievi segni di steatosi
epatica (cfr. certificazione esita in sede di audizione e ricorsuale).
Pagina 11
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10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 9 gennaio 2007,
doc. 38) pone un tasso d'invalidità limitato al 30%. Egli dichiara che la
paziente è in grado di svolgere un'attività lucrativa simile a quella
esercitata da ultimo e che, in ogni caso, potrebbe essere riadattata.
Precisa inoltre che è in grado di assumere attività semipesanti
(medie). Anche il Dott. Battaglia del servizio medico "Rhône" ritiene
che l'interessata sia in grado di svolgere attività compatibili con la sua
formazione. Solamente il medico curante dell'assicurata, Dott. Vito
Palese, stima che la paziente sarebbe totalmente incapace di
compiere qualsiasi attività lavorativa in modo proficuo.
11.2 L'assicurata è portatrice di remoti (1993) esiti di interventi
all'apparato genito-urinario. Le conseguenze di questo intervento sono
ormai consolidate. Di certo è che la paziente non ha più presentato
recidive e/o metastasi del male. Sotto il profilo ginecologico non sono
più presenti affezioni di tipo neppur minimamente invalidanti. Ciò viene
dedotto dall'assenza di notizie specifiche per tale patologia e dai
rapporti dei medici svizzeri che si sono occupati del caso.
Un processo artrosico polidistrettuale si è però manifestato in questi
ultimi anni. Già dal medico dell'INPS, tale disturbo viene definito "a
scarsa incidenza funzionale". Peraltro, all'esame ortopedico il rachide
è riferito spinalgico in toto, tuttavia con masse muscolari non
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contratturate; i movimenti del tratto cervicale sono completi, ma riferiti
dolenti ai gradi estremi, la flessione del tronco è ridotta di circa ¼, la
manovra di Lasègue è negativa; nulla di rilevante e/o limitante è stato
riscontrato agli arti superiori od inferiori; movimenti, tono e forza
muscolare sono normali, l'andatura è pure normale, il portamento è
eretto. Gli ultimi documenti esibiti, ossia l'esame radiografico del 15
febbraio 2008 (doc. 52), hanno posto in evidenza solamente un quadro
spondilosico-osteofitosico con discopatie intersomatiche ed una
modica scoliosi con inversione della lordosi cervicale, nonché delle
note gonartrosiche. Trattasi di un risultato, tutto sommato, scarsamente
patologico.
Altre affezioni secondarie sono quasi irrilevanti: dalla sonografia
dell'addome superiore (31 gennaio 2008, doc. 51) traspare
unicamente una steatosi epatica, ossia un accumulo di grasso
d'intensità medio lieve; per il resto tutto è nella norma o, comunque,
non patologico. L'elettrocardiogramma del 6 febbraio 2008 è del tutto
normale. La presenza di una leggera ipertensione, disturbo per il quale
non c'è necessità di effettuare un ECG, sarebbe emendabile, in caso
di bisogno, nell'eventualità in cui assumesse un progressivo aumento.
Non sussiste alcun danno cardiologico.
Per il resto, l'interessata, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone, nonostante un'età che ormai è avanzata, ogni altro
organo ed apparato essendo indenne da patologie.
11.3 Per quanto riguarda il brevissimo certificato del medico curante
Dott. Palese (18 febbraio 2008), si deve rilevare che non apporta
novità di rilievo dal punto di vista diagnostico. Questo medico si limita
a enumerare elementi di anamnesi e di diagnosi già noti e ad
esprimere un parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Ora, il
diritto svizzero in materia di assicurazione per l'invalidità non
indennizza un complesso patologico in quanto tale, ma piuttosto
l'influenza di questo sulla residua capacità di lavoro dell'assicurato e la
conseguente perdita di guadagno. Pertanto, il tasso d'invalidità
espresso da medici stranieri non può essere ritenuto "sic et
simpliciter" applicabile al caso di specie.
11.4 Vista la non complessità del quadro patologico in esame, e la
completezza dei reperti oggettivi in rapporto alle affezioni denunciate,
non si giustifica procedere ad un nuova indagine sanitaria.
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Il collegio giudicante, sulla scorta del parere dei medici dell'UAIE e
dell'INPS, ritiene che A._______ avrebbe potuto continuare un'attività
lucrativa simile ad una di quelle (numerose) svolte nel passato in
Svizzera, ossia di operaia nel settore tessile o metallurgico leggero e
dell'industria alimentare. Se il suo rendimento attuale non può essere
ritenuto del 100%, vista la sua età e qualche limitazione funzionale di
poco conto, comunque, questo è superiore al 60%, di modo che non vi
è alcun diritto a prestazioni dell'AI.
11.5 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessata appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non le offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già
versato il 1° ottobre 2008 di Fr. 300.-.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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